La presenza di Paolo Bellini sul luogo della strage di Bologna, subito dopo
l’esplosione della bomba del 2 agosto 1980, “è stata ampiamente accertata”,
mentre il presunto alibi fornito dall’ex terrorista nero era completamente
falso. Lo scrive la Corte di Cassazione, motivando al sentenza con cui lo scorso
1 luglio ha confermato l’ergastolo per l’ex esponente di Avanguardia Nazionale,
riconosciuto colpevole della strage di 85 persone, con circa 200 feriti. “È
stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito
dopo lo scoppio dell’ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha
contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato
previamente in modo raffinato ed eseguito ‘abilmentè nei minimi particolari in
vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la
realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici ‘pericolì che egli
doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)”, scrivono
i giudici della sesta sezione penale.
LA SENTENZA
I supremi giudici, con la sentenza, hanno confermato anche le condanne per gli
altri due imputati che avevano presentato il ricorso contro la sentenza
d’appello di Bologna: si tratta dell’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio
Segatel, accusato di depistaggio e condannato a sei anni di reclusione, e
Domenico Catracchia, ex amministratore di condominio in via Gradoli, a Roma,
accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini, condannato a
quattro anni. Rigettando il ricorso della difesa e accogliendo quanto chiesto
nella requisitoria dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonio
Balsamo, i supremi giudici sottolineano nelle motivazioni come “la sentenza
impugnata sia pervenuta all’affermazione di responsabilità di Bellini attraverso
una ricostruzione indiziaria rigorosa, priva di illogicità manifeste, fondata su
elementi dimostrativi dotati dello spessore indicato dall’art. 192 del codice
penale e nel rispetto dei principi di diritto che regolano la valutazione della
prova indiziaria”.
I MOTIVI DELLA CONDANNA
Nella sentenza di 109 pagine, la giudice estensore Ersilia Calvanese scrive che
“il contributo concorsuale di Bellini è stato indicato e vagliato dalla sentenza
impugnata, secondo i canoni rigorosi indicati dalla giurisprudenza di
legittimità, ed è consistito in un’attività essenziale nella commissione del
delitto: il trasporto dell’esplosivo. Convergevano su tale punto
l’intercettazione di Carlo Maria Maggi e le dichiarazioni di Gianfranco Maggi e
Dino Bartoli, confortate dalla storia criminale di Bellini (che disponeva di un
preciso canale privilegiato in esponenti della destra estremista anche per
ottenere esplosivi, la cui provenienza era stata ritenuta ‘compatibilè con
l’esplosivo utilizzato nella strage). La partecipazione alla strage di Bellini
trovava ulteriori elementi di supporto, tutti tra loro concordanti: le
dichiarazioni di Triestina Tommasi; l’incontro con Picciafuoco, la militanza di
Bellini in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva
militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il
procuratore della Repubblica Ugo Sisti nonché le coperture e le protezioni
ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all’estero, prima e dopo
la strage”.
“STRAGE ORGANIZZATA DALLA P2 E COPERTA DA SERVIZI DEVIATI”
Ricostruendo la vicenda, i giudici della Cassazione sottolineano come la
sentenza della Corte di assise di appello abbia stabilito che ”l’esecuzione
materiale della strage di Bologna” è “imputabile ad un commando terroristico
composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da
varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di
destabilizzare l’ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad
apparati istituzionali deviati disponibili a partecipare a gravissime operazioni
delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche
compensi in denaro; tra tali soggetti vi era senza ombra di dubbio il latitante
Paolo Bellini – si legge – la cui presenza alla stazione di Bologna al momento
della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno
parte dell’esplosivo utilizzato oppure, a voler prescindere dal trasporto, dalla
consegna e dalla collocazione dell’esplosivo, a fornire un materiale supporto
all’azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la
sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno;
gli autori materiali della strage sono stati coordinati nella esecuzione da
funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato
deviati, che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia
P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage,
sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico”. Già
nel gennaio dell’anno scorso gennaio era diventata definitiva la condanna
all’ergastolo per Gilberto Cavallini, ex esponente dei Nuclei armati
rivoluzionari, accusato di aver fornito alloggio a Francesca Mambro, Giusva
Fioravanti e Luigi Ciavardini, nella fase immediatamente alla strage, di aver
falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula, consegnato da Ciavardini a
Fioravanti, e di aver messo a disposizione un’auto per raggiungere il luogo
della strage. “Questa sentenza conferma quello che avevamo sempre detto cioè che
la strage è stata organizzata e finanziata dai vertici della loggia massonica
P2, è stata protetta dai vertici dei servizi segreti italiani ed eseguita da
terroristi fascisti appartenenti a varie sigle”, ha detto Paolo Bolognesi,
presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di
Bologna.
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Il suo alibi è falso”: le motivazioni della Cassazione proviene da Il Fatto
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