A ridosso della scadenza della tessera sanitaria, generalmente, ne arriva una
nuova all’indirizzo di residenza dell’interessato. Può capitare, però, che debba
essere lo stesso contribuente ad attivarsi per riceverla: è necessario farlo
quando, benché quella vecchia sia scaduta da un po’ di tempo, quella sostitutiva
non è stata recapitata. In quel caso occorre recarsi all’Asl competente e
accertarsi del motivo.
A COSA SERVE LA TESSERA SANITARIA
Documento indispensabile per accedere ai servizi messi a disposizione dal
servizio sanitario nazionale, la tessera sanitaria serve anche per acquistare i
farmaci da portare in detrazione e deve essere impiegata per accedere alle cure
e alle prestazioni mediche che si ricevono all’estero.
La tessera sanitaria scade generalmente dopo sei anni dalla sua emissione, anche
se ci sono casi particolari: chi, per esempio, cambia il medico di base
scegliendone uno in una regione diversa da quella di residenza avrà un documento
con una scadenza annuale. In una situazione simile si trovano i cittadini
extracomunitari, la cui tessera sanitaria ha la stessa validità del loro
permesso di soggiorno.
Ad ogni modo anche in caso di scadenza non si perde il diritto ad accedere alle
prestazioni del servizio sanitario nazionale: chi deve recarsi all’estero ne
deve deve chiedere una nuova o può farsi rilasciare un certificato sostitutivo
della Team (Tessera Europea Assicurazione Malattia).
COME RINNOVARE IL DOCUMENTO
Per rinnovare la tessera sanitaria è necessario recarsi all’Asl territorialmente
competente o in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che
provvederanno a rilasciare un certificato sostitutivo da utilizzare fino a
quando non viene recapitato un documento in corso di validità.
Sarà direttamente l’Asl a comunicare al sistema Tessera Sanitaria la richiesta
di rinnovo: quella nuova verrà recapitata all’indirizzo associato al codice
fiscale.
Chi avesse la necessità di verificare lo stato della richiesta può accedere al
portale del Sistema Tessera Sanitaria dove, inserendo il proprio codice fiscale,
l’esito della ricerca darà i seguenti risultati: “Non sono presenti Tessere
Sanitarie”, “In corso di emissione” o “Spedita”. Se appare la prima o l’ultima
voce (ma non è arrivato nulla) è necessario rivolgersi all’Asl per capire cosa
stia accadendo. Se, invece, è in corso di emissione si deve attendere che
arrivi.
PERCHÉ NON È ARRIVATA A CASA
Perché la tessera sanitaria risulta spedita, ma non è mai arrivata a casa? Il
disguido potrebbe essere determinato da un errore nella comunicazione del codice
fiscale, situazione che rende impossibile all’Agenzia delle Entrate individuare
in modo preciso e corretto il contribuente e quindi a rinnovare tempestivamente
il documento.
Altro motivo che potrebbe portare al blocco della sua emissione è la mancata
iscrizione all’Asl: questo può accadere nel momento in cui nel corso dell’anno
precedente sia stato modificato il medico di base per motivi di studio o lavoro.
Qualche cosa nella pratica si è inceppato: per sciogliere il problema è
necessario rivolgersi all’Asl.
A complicare l’invio potrebbe essersi messo di mezzo un cambio di residenza
proprio a ridosso della scadenza della tessera sanitaria: il nuovo indirizzo non
è stato comunicato nei tempi utili per il suo invio.
CHI NON L’HA MAI RICEVUTA
Situazione estrema e particolarmente rara è quella nella quale si trova chi non
ha mai ricevuto una tessera sanitaria: anche in questo caso siamo davanti ad
un’evidenza anomalia, che può essere determinata da un errore nella
comunicazione dei dati o di iscrizione all’Asl.
Perché la tessera sanitaria venga emessa e inviata, infatti, si devono
verificare due condizioni: il cittadino deve avere un codice fiscale corretto
attribuito dall’AdE e deve essere iscritto all’Asl. Quando ci dovessero essere
degli errori in una di queste voci tutto il sistema si blocca: è opportuno,
quindi, controllare che tutto sia corretto per poter ricevere il documento.
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Tag - Tessera Sanitaria
Dal prossimo anno l’Agenzia delle Entrate potrà accedere direttamente alle spese
sanitarie e veterinarie dei contribuenti durante i controlli formali sulle
dichiarazioni dei redditi. La novità è stata introdotta dal decreto Mef del 29
ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, che ridisegna le
regole di trasmissione e gestione dei dati del Sistema Tessera sanitaria.
La modifica riguarda la fase di controllo, quella in cui l’Agenzia verifica la
correttezza delle detrazioni indicate nel 730 o nel modello Redditi. Dal 2026,
per le dichiarazioni selezionate centralmente ai sensi dell’articolo 36-ter del
Dpr 600/73, i funzionari degli uffici territoriali potranno consultare online il
dettaglio delle spese sostenute dal contribuente e dai familiari fiscalmente a
carico: visite, analisi, prestazioni specialistiche, fatture veterinarie. Tutto
ciò che è stato trasmesso dagli operatori sanitari al Sistema TS diventerà
direttamente visionabile ai fini del controllo.
Il decreto interviene anche sulle scadenze: l’invio dei dati al Sistema TS
diventa annuale, con trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Una
semplificazione che sostituisce i precedenti flussi semestrali. Per i dati
relativi al 2025, la scadenza è fissata al 31 gennaio 2026.
La possibilità di consultare il dettaglio delle spese è un cambio di passo nei
controlli formali. Finora Caf e professionisti potevano basare il visto di
conformità sul prospetto scaricato dal Sistema TS, autocertificato dal
contribuente, senza dover verificare uno per uno scontrini e fatture. Una
modalità ammessa dall’Agenzia con una Faq del 17 luglio, utile in una fase di
progressivo ampliamento della dichiarazione precompilata. In sede di verifica,
però, le risultanze del TS non erano sempre sufficienti: alcune spese, pur
correttamente trasmesse, venivano escluse dalla precompilata dal software,
costringendo i contribuenti a recuperare la documentazione cartacea.
Con il nuovo sistema, il funzionario potrà invece vedere direttamente online
ogni fattura caricata su TS e confermare (o contestare) la detrazione senza
richiedere documenti aggiuntivi. Il controllo diventa così più rapido e più
approfondito. Resta però l’obbligo di conservare le prove per alcune tipologie
di spesa: quelle per cui il contribuente ha esercitato l’opposizione all’invio e
quelle che non transitano nel Sistema TS – come cure effettuate all’estero,
acquisti online o prestazioni pagate in supermercati e parafarmacie non
abilitate.
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