Per lungo tempo l’acquisto di un immobile proveniente da una donazione è stata
un’operazione problematica: il rischio a cui si poteva andare incontro era di
dover restituire la casa a un erede che era stato leso nella sua quota legittima
di eredità. Utilizziamo il passato perché a modificare le regole del gioco è
stata la legge 182 del 2025, il decreto Semplificazioni, il cui articolo 44 ha
sostanzialmente riscritto le regole della circolazione degli immobili che
provengono da una donazione. Oggi come oggi, chi dovesse acquistare una casa dal
donatario (il beneficiario della donazione) non rischia più di vedersi sottratto
il bene: gli eventuali legittimari lesi possono chiedere esclusivamente una
compensazione in denaro e non la restituzione fisica.
LE INCERTEZZE DELLE DONAZIONI
Diciamo tranquillamente che il sistema in vigore fino a non molto tempo fa
creava non poca incertezza nel mercato immobiliare. Gli eredi legittimari, che
sono stati esclusi o lesi nella legittima, avevano infatti la possibilità di
agire in riduzione contro le donazioni eccedenti la quota disponibile, chiedendo
la restituzione del bene donato. Ad essere coinvolto non era unicamente il
donatario, ma anche gli eventuali terzi soggetti che avessero acquistato
l’immobile. Il Codice civile – all’interno del previgente articolo 563 –
permetteva al legittimario di chiedere la restituzione dell’immobile donato
entro vent’anni dalla trascrizione della donazione. I limiti di tempo saltavano
completamente nel caso in cui il coniuge o i parenti in linea retta del donante
avessero deciso di notificare e trascrivere l’opposizione alla donazione.
L’impatto poteva essere devastante sull’acquirente in buona fede, che poteva
trovarsi nella situazione di dover restituire l’immobile, anche quando avesse
ignorato completamente la donazione originaria. L’unica soluzione era quella di
rivalersi sul donatario, che comunque sarebbe stato nullatenente perché
risultava già incapiente nel momento in cui il legittimario aveva agito nei suoi
confronti.
COSA CAMBIA OGGI
L’articolo 44 della legge 182 del 2025 ha modificato cinque disposizioni del
Codice civile – gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 – con uno scopo ben
preciso: tutelare gli acquisti effettuati a titolo oneroso. Nella nuova versione
dell’articolo 563 si stabilisce che la riduzione della donazione non può
pregiudicare in alcun modo i terzi ai quali l’immobile è stato alienato.
Spetterà al donatario compensare in denaro i legittimari, ma solo nei limiti
necessari a integrare la quota riservata. Da un punto di vista pratico,
significa che nel momento in cui si acquista un immobile da un soggetto che lo
ha ricevuto in donazione e l’atto viene trascritto, non si rischia più nulla.
Gli eredi non potranno chiedere la restituzione fisica del bene: spetterà al
donatario regolarizzare per intero la situazione, versando l’equivalente
monetario della quota che risulta essere stata lesa. Da sottolineare, ad ogni
modo, è che il meccanismo protesse unicamente gli acquisti effettuati a titolo
oneroso: se l’immobile viene trasferito gratuitamente o donato, il nuovo
proprietario resta esposto al rischio di doverlo restituire. Le regole che
abbiamo visto sono valide anche per i beni mobili, sia iscritti nei pubblici
registri (come le automobili) sia non iscritti: la riforma ha un impatto diretto
e trasversale su tutte le partecipazioni sociali e gli aspetti che fanno capo al
patrimonio personale o imprenditoriale di una determinata persona.
SE IL DONATARIO È INSOLVENTE, CHI PAGA?
A questo punto sorge una domanda: nel caso in cui il beneficiario della
donazione dovesse essere insolvente, a chi tocca mettere mano al portafoglio per
compensare i legittimari in denaro? L’unico che può essere chiamato a farlo è
l’avente causa a titolo gratuito, cioè ad esempio il donatario, ma solo nei
limiti del vantaggio che è riuscito a conseguire. Proviamo a fare un esempio
pratico: Mario dona un immobile a Paolo, che in un secondo momento decide di
donarlo a Stefano. Alla morte di Mario si scopre che è stata lesa la legittima
per 50mila euro: Paolo – ossia il primo che ha ricevuto la donazione – è
insolvente. Spetterà a Stefano (il secondo donatario) intervenire e coprire i
50mila euro, o la somma equivalente al valore dell’immobile se inferiore.
L'articolo Chi acquista un immobile proveniente da donazione non rischia più di
doverlo restituire: la novità nel dl Semplificazioni proviene da Il Fatto
Quotidiano.