di Flavia Morena
La dimensione organizzativa dell’impresa rappresenta ormai un elemento
imprescindibile tra quelli che il giudice di merito deve considerare qualora il
lavoratore lamenti un danno. Il benessere all’interno dei luoghi di lavoro
costituisce un obiettivo da perseguire e il protrarsi di situazioni stressanti,
in quanto potenzialmente nocive per la salute psico-fisica dell’individuo, deve
essere evitato. In tal senso si esprime l’art. 28, t.u. n. 81 del 2008 che
difatti annovera lo stress lavoro-correlato tra i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.
31367 del 2025, ribadisce l’ormai consolidato orientamento di legittimità
secondo cui, a prescindere delle nozioni medico-legali di mobbing e di
straining, è in ogni caso configurabile una responsabilità del datore di lavoro
ogniqualvolta tolleri, anche colposamente, il mantenimento di situazioni
stressogene ovvero contribuisca a realizzarle.
La vicenda
Una lavoratrice adiva il Tribunale di Ancona al fine di ottenere il risarcimento
per i danni subiti in conseguenza delle condotte aggressive e prevaricanti del
datore di lavoro, notoriamente autoritario ed irrispettoso oltreché incline ad
un atteggiamento contrario alle basilari regole di buona educazione. Il
Tribunale accoglieva il ricorso e la società datrice di lavoro impugnava la
sentenza, che veniva riformata in appello. In particolare, la Corte d’appello
evidenziava come la condotta del datore di lavoro, seppur contraria alle regole
di civile convivenza, appariva preordinata al soddisfacimento di necessità ed
esigenze di servizio, oltreché oggettivamente giustificata da errori
attribuibili alla lavoratrice stessa. Il collegio rilevava, inoltre, che il
fatto che il datore di lavoro fosse stato descritto come notoriamente
autoritario e irrispettoso denotava l’assenza delle caratteristiche tipiche del
mobber, che sceglie una vittima tra i vari dipendenti. La lavoratrice, dunque,
impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Non solo il mobbing: diritto al risarcimento del danno da stress lavorativo
Accogliendo i motivi di ricorso della lavoratrice, i giudici di Cassazione
evidenziano come, al fine di ritenere sussistente la responsabilità del datore
di lavoro, non è necessario riscontrare nel caso di specie gli elementi
costitutivi del mobbing che, come ormai noto, si concreta in una serie di
comportamenti dal carattere vessatorio che, con intento persecutorio, vengono
posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo,
direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte
di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi. Tale approdo
origina dalla lettura congiunta degli articoli 2087 c.c. e 28 t.u. n. 81 del
2008 che amplia la portata degli obblighi di protezioni gravanti sul datore di
lavoro, includendovi anche l’aspetto organizzativo dell’impresa.
Come sopra evidenziato, infatti, l’art. 28 t.u. n. 81 del 2008 annovera tra i
fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche quelli
discendenti dallo stress lavoro-correlato, nozione, questa, introdotta
dall’Accordo Quadro Europeo dell’8 ottobre 2004. In particolare, a mente del
paragrafo 3 dello stesso, lo stress “è uno stato, che si accompagna a malessere
e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali” che “di fronte ad una esposizione
prolungata” può “causare problemi di salute”. La nozione di stress
lavoro-correlato è dunque una nozione ampia, in grado di ricomprendere in sé
tutte quelle situazioni disfunzionali che non rientrano nelle strette maglie del
mobbing e dello straining ma che, tuttavia, sono idonee a pregiudicare diritti
di rilievo costituzionale, in primis quello alla salute.
Lo stesso Accordo Quadro, al paragrafo 4, individua alcuni dei possibili fattori
di stress, annoverando tra essi l’organizzazione e i processi di lavoro; le
condizioni e l’ambiente in cui viene prestata la propria attività e finanche il
tipo di comunicazione che viene utilizzata. Tanto premesso, come affermato dalla
Cassazione con la sentenza in commento, “una situazione di stress può
rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga
la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un
ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di un
pregiudizio alla salute”.
Ciò che rileva, dunque, è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un
fatto illecito ai sensi delle norme sopra richiamate e che da questo sia
derivato un danno impattante su interessi protetti del lavoratore, quali la
salute ovvero la dignità.
La responsabilità datoriale per danno da stress-lavorativo è una forma di
responsabilità contrattuale. Conseguentemente, il lavoratore dovrà dimostrare la
portata del danno e il fatto o fatti causativi dello stesso, mentre sarà onere
del datore di lavoro dimostrare l’assenza di colpa. L’intensità del dolo o altre
qualificazioni della condotta potranno, eventualmente, incidere sul quantum del
risarcimento ma non sulla sussistenza o meno del relativo diritto.
*Praticante avvocato in Milano e già tirocinante presso il Tribunale di Roma,
III sezione lavoro
L'articolo Se il datore di lavoro mantiene un ambiente stressante deve risarcire
il danno: bisogna guardare oltre il mobbing proviene da Il Fatto Quotidiano.