L’inchiesta sugli affidi nella Val d’Enza, nota come caso “Angeli e Demoni” o
“caso Bibbiano”, si chiude con un’altra sentenza che smonta in larga parte
l’impianto accusatorio della Procura di Reggio Emilia e richiama esplicitamente
l’impatto devastante che il clamore mediatico ha avuto su imputati, testimoni e
famiglie coinvolte. Nelle 1.650 pagine di motivazioni depositate dal tribunale
di Reggio Emilia, i giudici sottolineano come, dal 27 giugno 2019 – giorno delle
misure cautelari – la vicenda abbia generato un’attenzione mediatica tale da
“travolgere non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari, ma anche, con
conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati e degli stessi testimoni”.
LE CONDANNE E IL RIDIMENSIONAMENTO DELLE ACCUSE
Il processo si è concluso il 9 luglio con tre condanne a pene sospese a fronte
di richieste fino a 15 anni di carcere avanzate dalla Procura. Condanne che
riguardano l’ex responsabile dei Servizi sociali dell’Unione Val d’Enza Federica
Anghinolfi, l’assistente sociale Francesco Monopoli e la neuropsichiatra
Floriana Murru. Tutti gli altri imputati sono stati assolti. Per quanto riguarda
Anghinolfi, figura centrale dell’inchiesta secondo l’accusa, il tribunale ha
evidenziato come le contestazioni si siano fondate su “argomenti generici e
suggestivi”, legati soprattutto al suo ruolo dirigenziale. I giudici
sottolineano che l’accusa non è riuscita a dimostrare la consapevolezza della
dirigente circa la presunta falsità delle relazioni, rilevando come alcune
imputazioni riguardassero documenti che Anghinolfi non aveva nemmeno firmato.
I SERVIZI SOCIALI? “NESSUN INGANNO”
Un passaggio chiave della sentenza riguarda il lavoro dei servizi sociali, che
secondo il tribunale non avevano alcuna intenzione di ingannare i giudici
minorili. L’istruttoria ha dimostrato come operatori dei servizi “abbiano sempre
agito su specifico mandato del Tribunale per i minorenni, che rendeva quindi
doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive
collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso
Tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione
degli incontri protetti)”.
“A ciò si aggiunga che, nel farlo, gli stessi hanno sempre, costantemente,
aggiornato l’Autorità giudiziaria”, cioè i giudici minorili che, in ipotesi
d’accusa, avrebbero voluto ingannare, tramite le proprie relazioni. “Sebbene
molte di queste siano state tacciate di falsità, non ci si può esimere dal
rilevare come anche tali contestazioni risultino smentite, o comunque
indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta”. Dunque, sia le
decisioni che l’operato del Servizio sociale, “non erano mossi da alcun fine di
inganno ma si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di
competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né
l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su
cui si fondavano”.
Il collegio evidenzia inoltre come le decisioni e le valutazioni dei servizi
sociali fossero di natura tecnico-professionale e che non sia stata provata né
l’abnormità, né l’erroneità di tali valutazioni, né la falsità dei dati di fatto
su cui si basavano. Proprio l’aver concentrato le accuse di falso su aspetti
valutativi, anziché su dati oggettivamente falsi, viene indicato come uno degli
elementi che ha rivelato “l’intrinseca debolezza dell’intero impianto
accusatorio”.
DEBOLEZZA SCIENTIFICA DELLE CONSULENZE DEI PM
Particolarmente severo è il giudizio sulle consulenze tecniche della Procura. La
sentenza sottolinea la “debolezza scientifica e metodologica” degli elaborati
delle consulenti del pubblico ministero, che si erano basate anche sulla teoria
dei “falsi ricordi”, ritenuta non unanimemente condivisa dalla comunità
scientifica e comunque inidonea a fondare un accertamento penale oltre ogni
ragionevole dubbio. Secondo l’accusa, tali condotte sarebbero state finalizzate
a “plasmare” la psiche dei minori inducendo falsi ricordi di abusi mai avvenuti,
ipotesi che il tribunale non ha ritenuto provata.
I giudici affrontano infine il tema dell’utilizzo del dispositivo Neurotek, la
cosiddetta “macchinetta dei ricordi”, al centro delle contestazioni nei
confronti della psicoterapeuta Nadia Bolognini, poi assolta. La sentenza esclude
che dall’uso del dispositivo siano derivati rischi per i minori. Secondo il
tribunale, il consenso al trattamento era legittimamente espresso dai servizi
sociali, poiché i genitori naturali erano stati sospesi dalla responsabilità
genitoriale. Inoltre, non è emerso alcun elemento che dimostri la pericolosità
del dispositivo: le vibrazioni e i segnali elettrici sono paragonabili, per
intensità, a quelli di una normale cuffia audio, e non vi sono prove che il
macchinario sia stato utilizzato in modo improprio.
L'articolo Caso Bibbiano, i giudici nelle motivazioni: “Impianto accusatorio
debole e clamore mediatico devastante” proviene da Il Fatto Quotidiano.