Vincono gli albergatori, vince il ministero dell’Interno che – nel complesso
gioco di equilibrismi del governo per evitare di indisporre i gestori di affitti
brevi – nel caso specifico aveva deciso di stare con i primi. Il Consiglio di
Stato, con sentenza pubblicata il 21 novembre, ha confermato la validità
dell’obbligo di identificazione de visu degli alloggiati in qualsiasi struttura
ricettiva (compreso l’extralberghiero) previsto dal testo unico sulla pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), articolo 109, e ribadito da una circolare del Viminale
del 18 novembre 2024. Circolare che era stata impugnata al Tar del Lazio da
Fare-Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera, che a maggio l’aveva
annullata, sostenendo che estendesse eccessivamente gli obblighi previsti
dall’articolo 109 del Tulps. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza e
dato il via libera definitivo all’obbligo di check in in presenza.
Si tratta di un tema enorme dal punto di vista politico, prima che giuridico.
Come ricordano i giudici nella sentenza di oggi – censurando i rilievi del Tar
del Lazio che avevano dato torto al ministero – fin dagli Anni Trenta la
normativa vigente “ha mantenuto saldamente costanti una serie di ancoraggi che
postulano in via logicamente necessaria l’identificazione de visu degli ospiti
delle strutture ricettive” cioè la necessità di verificare che gli ospiti siano
muniti di “carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità
secondo le norme vigenti”, e quindi che gli ospiti debbano poter dimostrare di
essere effettivamente loro, quelli nel documento.
Un obbligo che però dall’esplosione degli affitti brevi con le piattaforme
online era ed è de facto spesso ignorato, tanto che nel novembre 2024, alla
vigilia del Giubileo, è stato il ministero dell’Interno – e non quello del
Turismo – a ribadirlo, non per motivi legati alla limitazione degli affitti
brevi, ma per motivi di pubblica sicurezza: troppo importante insomma che si
sappia per certo che i documenti trasmessi al portale “alloggiati web” siano
quelli degli ospiti effettivamente presenti nell’albergo, nel B&B o nella
locazione privata che sia. Una condizione che non è possibile nel caso di
accesso all’alloggio senza che vi sia una persona ad accogliere l’ospite e
verificarne il documento. Non un divieto di key box e tastierini tout court,
come è stato erroneamente sintetizzato, ma un divieto di usare key box,
tastierini e sistemi simili per il primo accesso degli ospiti, che è poi il modo
in cui vengono più abitualmente utilizzati.
F.A.R.E. nel suo ricorso, accolto dal Tar del Lazio, notava che ormai non è
necessario essere in presenza per poter verificare la corrispondenza tra
l’ospite e la persona, date le moderne tecnologie. Ma anche su questo il
Consiglio di Stato è categorico. Nella sentenza ammette che “a rigor di logica,
la identificazione de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce
giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare” dato che
potrebbe essere effettuata mediante moderni dispositivi di videocollegamento
predisposti dal gestore all’ingresso della struttura. Ma la circolare del 18
novembre 2024 “non tocca questi aspetti, né per converso li esclude
categoricamente, limitandosi a censurare le procedure più estreme di check in
remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità
degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi codici di
apertura automatizzata”, vanificando in tal modo la ratio della normativa
vigente, che prevede identificazione e poi comunicazione alle autorità di
pubblica sicurezza.
Esulta Federalberghi, che da tempo si batte contro queste pratiche di check in
da remoto, ritenendole anche un vantaggio indebito dell’extralberghiero
sull’’alberghiero: “Questa procedura contribuisce a elevare in maniera
significativa i livelli di sicurezza, a vantaggio sia degli ospiti delle
strutture ricettive sia della cittadinanza- dichiara il presidente Bernabò Bocca
– Il riconoscimento de visu degli alloggiati comporta un impegno che gli
albergatori (così come i gestori di residence, bed and breakfast, affittacamere
e campeggi) assolvono da sempre con grande senso civico”.
Si tratta di una sentenza che, se sarà fatta applicare nel pratico, renderà
necessario per ciascun locatore o gestore di affitti brevi la presenza al
momento dell’ingresso degli ospiti, a meno che (Piantedosi in questi mesi ne ha
accennato) non ci sia un’apertura legislativa all’utilizzo di sistemi di
videocollegamento che garantiscano l’identificazione dell’ospite sul momento. In
ogni caso un aggravio per locatori e host che non sarà facilmente digerito, e
una fine del self check in 24 ore su 24, seppur, si ribadisce, la prassi negli
ultimi decenni aveva ignorato un regola già vigente.
L'articolo Affitti brevi, il self check in è sempre vietato: il Consiglio di
Stato dà ragione al Ministero proviene da Il Fatto Quotidiano.