È una sentenza che inevitabilmente innescherà una polemica. Perché il fine vita
è regolamentato con leggi molto differenti tra loro in Europa e in Italia e in
questo caso arrivato era stata espressa una volontà di non interrompere le cure.
La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che, in determinate circostanze,
le decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale
possono prevalere sulla volontà precedentemente espressa dal paziente. La
pronuncia riguarda un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un
uomo deceduto nel 2022 dopo la sospensione delle cure, nonostante nel proprio
biotestamento si fosse dichiarato contrario a qualsiasi interruzione dei
trattamenti.
Il caso esaminato dalla Corte di Strasburgo trae origine da un grave incidente
avvenuto il 18 maggio 2022. L’uomo era stato investito dal furgone sul quale
stava effettuando delle riparazioni e, al suo arrivo in ospedale, i medici
avevano accertato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale, l’assenza di
attività cerebrale e la presenza di gravi lesioni anossiche. Dopo mesi di
ricovero, il Consiglio di Stato francese aveva autorizzato la sospensione dei
trattamenti di sostegno vitale, decisione che ha portato alla morte del paziente
il 16 dicembre 2022.
A ricorrere alla Corte europea dei diritti umani sono state la moglie e le due
sorelle dell’uomo, che hanno sostenuto come la Francia avesse violato il diritto
alla vita del loro congiunto, garantito dall’articolo 2 della Convenzione
europea dei diritti umani. Secondo le ricorrenti, le autorità francesi avrebbero
dovuto attenersi alle volontà anticipate del paziente, che chiedeva di essere
mantenuto in vita in una situazione come quella verificatasi.
La sospensione dei trattamenti rientrava tuttavia nei casi previsti dalla
legislazione francese, che consente ai medici di non seguire le direttive
anticipate del paziente quando queste appaiano “manifestamente inappropriate”.
Proprio questo punto è stato contestato dai familiari, secondo i quali la norma
attribuirebbe allo Stato un margine di discrezionalità eccessivo, con il rischio
di decisioni arbitrarie.
La Corte di Strasburgo ha però respinto il ricorso, ritenendo che la scelta del
legislatore francese rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto agli
Stati nel bilanciare gli interessi in gioco. Secondo i giudici, il quadro
normativo francese è compatibile con l’articolo 2 della Convenzione, anche per
quanto riguarda la facoltà dei medici di discostarsi dalle direttive anticipate
del paziente in situazioni cliniche eccezionali. La Cedu ha inoltre sottolineato
che il processo decisionale seguito dai medici è stato collegiale e ha tenuto
conto non solo delle volontà espresse dall’uomo, ma anche delle opinioni dei
familiari. Analogamente, anche le decisioni adottate dai tribunali francesi sono
state ritenute conformi ai requisiti della Convenzione.
L'articolo “I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la
volontà espressa nel biotestamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.