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“L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda ai cittadini”
Quando si parla di fine vita, il diritto incontra inevitabilmente la dimensione più fragile e dolorosa dell’esistenza umana. Dietro le norme, le sentenze e le interpretazioni giuridiche ci sono storie di persone che affrontano malattie irreversibili, sofferenze profonde e la richiesta, spesso estrema, di poter decidere con dignità come concludere la propria vita. La recente archiviazione dell’indagine nei confronti di Marco Cappato da parte della giudice per le indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, riporta al centro del dibattito pubblico il tema del suicidio assistito e del vuoto legislativo che ancora caratterizza il fine vita in Italia. Perché la giudice ha considerato “accanimento terapeutico” la chemioterapia e l’alimentazione artificiale che Elena, malata oncologica terminale, e Romano, affetto da Parkinson, rifiutavano. Una decisione che si inserisce nel solco delle pronunce della Corte Costituzionale e che, ancora una volta, chiama la magistratura a confrontarsi con domande etiche e giuridiche complesse. Ne parliamo con Tiziana Siciliano, procuratrice aggiunta ora in pensione, che negli anni ha seguito con alcuni dei casi più delicati su questo fronte, a partire da quello di Fabiano Antoniani DjFabo, spiegando il significato della decisione e il ruolo della giustizia in un ambito dove la legge ancora fatica a intervenire. È anche merito delle posizioni di avanguardia nel campo dei diritti civili di questa magistrata se la Corte Costituzionale nel 2019 ha potuto emettere una storica sentenza che poi ha portato all’assoluzione di Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio. La gip Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione dell’indagine su Marco Cappato accogliendo la linea interpretativa sostenuta dalla Procura. Che valore ha questa decisione sul piano giuridico? È una decisione impeccabile, perfettamente allineata alle diverse pronunce della Corte Costituzionale intervenute dal caso di Fabiano Antoniani in avanti. In assenza di una legge specifica in materia di fine vita, il giudice non può fare altro che adeguare la propria decisione alla linea interpretativa fornita dalla Corte Costituzionale. Nel vostro ragionamento avete sostenuto una lettura più ampia del concetto di “trattamento di sostegno vitale”. In cosa consiste questo passaggio e perché lo avete ritenuto necessario? Perché la medicina attuale, in molti casi, non ha la capacità di riportare il malato a uno stato di salute accettabile, ma ha la possibilità di prolungarne l’esistenza a qualsiasi costo, anche quando le condizioni di vita sono diventate penose fino all’insostenibile. Questo può avvenire in molti modi: respirazione forzata, alimentazione artificiale, solo per fare alcuni esempi, ma anche attraverso mezzi non necessariamente meccanici che prolungano un’esistenza che assomiglia molto a un’agonia. Mi riferisco, ad esempio, a trattamenti assistenziali o farmacologici. Ricordiamoci sempre, per evitare posizioni troppo ideologiche, che stiamo parlando di casi disperati: persone che moriranno a breve, per le quali l’unica opzione è consentire di scegliere quale vita — o quale morte — possa essere considerata dignitosa. Nei casi di Elena e Romano si parla di terapie considerate accanimento terapeutico. Quanto è centrale, in questo tipo di valutazioni, la distinzione tra cure necessarie e trattamenti che prolungano solo la sofferenza? È una distinzione indispensabile, che non è frutto soltanto della mia interpretazione ma che, ad esempio, è condivisa dall’Ordine dei rianimatori a livello mondiale. C’è un momento in cui bisogna fermarsi: quando le procedure rianimatorie non risultano efficaci per il paziente, non devono essere somministrate. Rammento inoltre che anche le cure considerate necessarie richiedono comunque il consenso del paziente, consenso che, sulla base della normativa vigente, può essere negato anche anticipatamente. Nei due casi oggetto dell’archiviazione i malati rifiutavano le terapie farmacologiche che avrebbero potuto prolungare, peraltro di poco, la loro esistenza. Un’esistenza che, senza dubbio, avrebbe presto richiesto anche un supporto meccanico. Ed è proprio questo che rifiutavano con assoluta decisione. Questa interpretazione si richiama anche agli articoli 2 e 32 della Costituzione. Quanto pesa il principio di autodeterminazione del paziente nelle scelte di fine vita? È un principio fondamentale, perché è strettamente connesso con il diritto alla dignità dell’esistenza, che ogni essere umano deve poter autodeterminare. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Fabiano Antoniani e le pronunce successive, la giurisprudenza sembra aver progressivamente ampliato le condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio. È davvero così? No, parlare di ampliamento non è corretto. Ci sono state pronunce che hanno affermato la non punibilità di indagati o imputati, ma sempre nel rigoroso rispetto del dettato della Corte Costituzionale. Non si tratta di un ampliamento interpretativo, ma dell’applicazione della legge nella sua interpretazione costituzionale. In assenza di una legge organica sul fine vita, la magistratura si trova spesso a colmare i vuoti normativi. È un ruolo inevitabile o sarebbe necessario un intervento legislativo più chiaro? La continua opera di supplenza a cui vengono chiamati i magistrati non è né voluta, né gradita. La nostra funzione è applicare le leggi e interpretarle in un’ottica costituzionale. Se esistesse una legge chiara che regolasse la materia, noi la applicheremmo. In sua assenza possiamo solo applicare le norme esistenti con un’interpretazione costituzionalmente orientata, esponendoci spesso a critiche ingiustificate di volerci sostituire al legislatore. In questo caso il Parlamento avrebbe potuto intervenire da tempo, avendo già una strada chiaramente tracciata dalla Corte Costituzionale. Questo rende il vuoto legislativo ancora più difficile da comprendere, soprattutto considerando che il tema riguarda sofferenze insostenibili per molti cittadini che si aspettano una risposta dallo Stato. Decisioni come questa possono contribuire ad accelerare il dibattito politico e legislativo sul fine vita in Italia? Francamente me lo auguro, e credo se lo augurino tutti i cittadini italiani. Lei ha sostenuto negli anni interpretazioni considerate da alcuni molto avanzate sul piano dei diritti. Si sente, in qualche modo, una pioniera nella difesa dei diritti civili attraverso l’azione giudiziaria? No. Mi sento semplicemente un magistrato che ha fatto il proprio dovere. La difesa dei diritti è il nostro compito istituzionale. Trovo piuttosto triste che vi siano diritti che trovano tutela solo attraverso la via giudiziaria. La giustizia dovrebbe rappresentare l’ultima spiaggia. Guardando ai casi di Elena e Romano, quanto conta per la giustizia ascoltare la volontà e la sofferenza concreta delle persone che chiedono di decidere sulla propria fine? È fondamentale. Ancora una volta mi richiamo all’illuminata sentenza della Corte Costituzionale, che ha posto tra i requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio proprio la condizione di gravissima sofferenza fisica o psicologica del paziente. L’accertamento giudiziario di questi elementi deve avvenire in concreto, non in astratto. È così che la sofferenza umana entra nel processo e ne orienta inevitabilmente il percorso valutativo. Dopo questa archiviazione, quali scenari si aprono per i futuri casi di aiuto al suicidio in Italia? È un precedente importante che certamente dovrà essere preso in considerazione nelle decisioni future. Anche perché è motivato in modo molto solido sul piano giuridico. Argomentare in senso difforme non sarà semplice. L'articolo “L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda ai cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“Sostegno vitale per Elena e Romano era accanimento terapeutico”, così la gip archiviato Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio
Anche se Elena e Romano non erano ancora “attaccati” a macchinari, i medici avevano già previsto trattamenti necessari per tenerli in vita: un nuovo ciclo di chemioterapia e l’alimentazione artificiale con Peg per Romano. Un vero e proprio “accanimento terapeutico”. Ed è in questa interpretazione, sostenuta con forza dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano (da qualche mese in pensione, ndr), che trova posto la decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, che ha disposto l’archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Il provvedimento scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale del maggio del 20 maggio del 2025. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato per il suicidio assistito due persone gravemente malate. CHI ERANO ELENA E ROMANO Uno era un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere libero” e il Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto, l’altra era una donna, malata terminale di cancro, che avrebbe “preferito morire” e con la famiglia accanto. Dopo aver accompagnato Romano ed Elena in Svizzera Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e all’epoca candidato alle suppletive per il Senato a Monza, come aveva fatto in passato, si era autodenunciato. Era quindi scattata l’inchiesta, l’iscrizione nel registro degli indagati e la successiva richiesta di archiviazione per Cappato. Come già avvenuto per il caso di Dj Fabo che però aveva portato l’attivista a essere assolto dalla Corte d’assise dopo la storica sentenza del 2019. La battaglia civile era proseguita con la prospettiva di andare oltre un muro; eliminando il paletto della definizione di sostegno vitale, individuato fino a poco tempo in macchinari salvavita, ma non in terapie oncologiche estreme o alimentazione artificiale. Nel 2024 la Consulta aveva esteso la nozione di sostegno vitale. LA MOTIVAZIONE Nei due casi, scrive la gip, “il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte Costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato” – ossia “un nuovo ciclo di chemioterapia” per Elena e il “posizionamento Peg” per l’alimentazione artificiale per Romano – e “da entrambi rifiutato in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione”. Mentre manca ancora una legge sul fine vita, l’aggiunta Siciliano e il pm Luca Gaglio, il 18 settembre 2023, con una “interpretazione” più estensiva della storica sentenza della Consulta del 2019 sul caso dj Fabo, avevano chiesto di allargare ancora di più la possibilità del suicidio assistito: il malato terminale può scegliere di essere aiutato a morire anche se non è attaccato a macchine che lo tengono in vita, se questo tipo di trattamento rappresenterebbe solo “accanimento terapeutico”. E chi gli dà supporto, secondo i pm, non è punibile. Tesi accolta dalla gip che prima, però, aveva sollevato la questione davanti alla Consulta. Era stato già Cappato, portando Fabiano Antoniani nella struttura svizzera, il motore del procedimento che, passando per un’imputazione coatta e un processo storico e commovente a Milano. Un verdetto che ha aperto la strada al suicidio assistito ponendo quattro criteri, una sorta di perimetro giuridico ed etico: il malato che ne fa richiesta deve essere affetto da patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenuto in vita artificialmente da trattamenti di sostegno vitale. Proprio quest’ultima condizione mancava nei casi di Romano ed Elena. I pm avevano ritenuto di dare una “lettura costituzionalmente orientata” del reato di aiuto al suicidio, alla luce “degli articoli 2 e 32” della Costituzione, ossia quelli sui diritti inviolabili dell’uomo e sul diritto alla salute, della “sentenza” della Consulta del 2019 e della legge 219 del 2017 sul consenso informato. E sui casi in cui il paziente “rifiuti trattamenti” che “sì rallenterebbero il processo patologico e ritarderebbero la morte senza poterla impedire, ma sarebbero futili o espressivi di accanimento terapeutico”. LA VICENDA DI ELENA Il 2 agosto 2022, Cappato aveva annunciato su Twitter: “Elena ha appena confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso”. La donna, 69enne veneta malata terminale di cancro ai polmoni con metastasi, aveva contattato Cappato tramite l’Associazione Luca Coscioni per ricevere aiuto nel recarsi in Svizzera e accedere legalmente al suicidio assistito. Conosciuta fino a quel momento con il nome di fantasia “Adelina” per motivi di privacy, Elena aveva ricevuto la diagnosi di microcitoma polmonare a inizio luglio 2021. I medici le avevano chiarito fin da subito che le possibilità di sopravvivenza erano limitate e, nonostante i tentativi terapeutici, la malattia era rapidamente progredita, lasciandole pochi mesi di vita. Elena aveva affidato a un video le sue ultime parole: “Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e sulla propria fine, liberamente e senza imposizioni. Avrei preferito morire nella mia casa, con le mani di mia figlia e di mio marito. Purtroppo non è stato possibile, quindi ho dovuto venire qui da sola.” IL CASO DI ROMANO Romano era un un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere libero” e il Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto. Il suo ultimo messaggio era stato diffuso dall’Associazione Coscioni: “… Ho iniziato ad informarmi sulle possibilità di organizzare il mio fine vita nel modo più dignitoso possibile, ma presto mi è stato chiaro che la situazione italiana è più complicata di come potessi pensare. L’opzione di recarmi in Svizzera in clandestinità mi spaventa perché non voglio assolutamente mettere i miei familiari nella condizione di rischiare di affrontare vicissitudini giudiziarie. Trovo però che sottrarre la libertà di scelta in questi casi sia anacronistico e crudele, e non mi arrendo all’idea di non essere libero”. Il ragionamento di Romano proseguiva sulla perdita di autonomia e in un certo senso di dignità: “Ho sempre detto che alla fine, se ce ne fosse stato bisogno, avrei deciso io cosa fare. Attualmente vivo in casa circondato dall’affetto dei miei cari. Ma non posso più svolgere da solo le azioni più semplici e questo è molto doloroso. La maggior parte del mio tempo trascorre in camera, a letto; la televisione sopperisce ai miei amati libri, ma non posso più leggere o scrivere, che erano le attività principali della mia vita. Ho seri dolori muscolari che a volte mi tolgono il fiato e a volte sono più leggeri ma costanti. Il mio corpo è quasi completamente irrigidito. Non ho nessuna autonomia, non posso alzarmi se non con molto aiuto, non posso mangiare da solo o bere da solo, ho bisogno di assistenza per l’igiene personale…”. Una millimetrica, dolorosa descrizione dello stato di impotenza e sofferenza insopportabili in cui alcuni malati sono costretti da malattie da cui non possono guarire: “Sono completamente dipendente dall’aiuto di familiari e personale specializzato. Comunico a fatica anche i bisogni più essenziali… Inoltre, sono consapevole che la mia malattia, il Parkinson, può portare ad avere bisogno di ulteriori ausili; potrei essere attaccato ad una macchina per poter mangiare, o forse anche per respirare, e potrei non comunicare più con le parole. Sono anche consapevole che la capacità di discernimento è fondamentale ai fini dell’accesso al fine vita secondo le normative, e anche questa capacità, purtroppo potrebbe un giorno venir meno, togliendomi la possibilità di scegliere se essere oggetto di cure o no”. L'articolo “Sostegno vitale per Elena e Romano era accanimento terapeutico”, così la gip archiviato Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri”, storia di Silvano V. dodicesimo caso di suicidio assistito in Italia
C’è un nuovo caso di suicidio medicalmente assistito in Italia, anche se parzialmente “garantito” dallo Stato. È il dodicesimo in Italia e il primo in Liguria. Silvano V., 56 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, è morto lo scorso 26 febbraio a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal servizio sanitario nazionale insieme alla strumentazione necessaria. “Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri nella mia stessa condizione”, è stato l’ultimo appello di Silvano alla Regione Liguria e al Parlamento prima di morire. L’uomo aveva fatto richiesta del suicidio assistito un anno fa, dopo diffide e messe in mora come avvenuto praticamente per tutti i casi precedenti, la azienda sanitaria locale ha fornito il farmaco e la strumentazione. L’assistenza medica, in assenza di disponibilità all’interno dell’Asl, è stata a cura del suo medico di fiducia. “Dopo aver atteso un anno dalla sua richiesta, Silvano è la 12esima persona in Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza 242/2019 sul caso Cappato/Antoniani, con l’assistenza diretta del servizio sanitario nazionale, la nona seguita dall’Associazione Luca Coscioni – ricorda la stessa associazione -. In assenza di medici dell’Asl disponibili a vigilare sulla procedura, Silvano è stato assistito dal dottor Mario Riccio, medico anestesista, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, che nel 2006 aveva assistito Piergiorgio Welby e poi alcuni pazienti che fino a oggi hanno avuto accesso al suicidio medicalmente assistito”. A causa della malattia Silvano era divenuto tetraplegico, con gravi difficoltà nella comunicazione e nella deglutizione. Aveva bisogno di assistenza continuativa per ogni attività quotidiana: mangiare, bere, assumere farmaci, muoversi. Aveva un catetere vescicale permanente ed era sottoposto a manovre meccaniche per l’evacuazione. Le sue condizioni cliniche e le sofferenze erano diventate per lui intollerabili. Il 24 febbraio 2025 aveva presentato all’Asl la richiesta di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito. Nei giorni scorsi – il 27 febbraio – dall’Associazione Coscioni è stata ricordata la morte volontaria di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo, avvenuta nove anni. Il 40enne milanese era cieco e tetraplegico a seguito di un incidente stradale: morì nella clinica Dignitas, vicino Zurigo. La sua lotta pubblica e la disobbedienza civile di Marco Cappato, che lo accompagnò in Svizzera, hanno portato alla legalizzazione del testamento biologico e del “suicidio medicalmente assistito”, a determinate condizioni, da parte della Corte costituzionale nel 2019. “Diritti – spiegava in una nota oggi l’associazione Luca Coscioni – che sarebbero cancellati se la legge del Governo sul fine vita venisse approvata”. Per questo “nelle prossime settimane l’Associazione Luca Coscioni organizzerà dal 6 al 19 aprile nelle piazze di tutta Italia una mobilitazione per chiedere al Governo di ritirare la legge”. L'articolo “Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri”, storia di Silvano V. dodicesimo caso di suicidio assistito in Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Fine vita, scontro in Piemonte tra Regione e Pro Vita per una “mera” circolare sulle sentenze della Consulta
In Piemonte si registra un insolito scontro tra Giunta di centrodestra e associazione Pro Vita. A far esplodere la polemica è una circolare inviata alle Aziende sanitarie locali dal direttore della Sanità regionale, Antonino Sottile, che chiarisce gli aspetti tecnico-giuridici delle sentenze della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. Il documento arriva dopo il caso di un paziente dell’Asl To4, tra Chivassese e Canavese, che pur avendo ottenuto la validazione dei requisiti previsti dalla legge, si era visto negare la possibilità di ricevere farmaci e sostanze potenzialmente utilizzabili per la procedura. Proprio per evitare interpretazioni difformi, la Regione ha deciso di intervenire con una circolare esplicativa. Nel testo vengono richiamate le parole della Corte costituzionale, che riconoscono il “diritto della persona di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione della procedura”. Sottile ha però precisato che non si tratta né di linee guida né di una nuova regolamentazione: “È una mera circolare esplicativa delle sentenze della Corte costituzionale che, nelle fonti del diritto italiano, corrispondono a legge a cui tutti devono attenersi”. Uno dei nodi più delicati riguarda il pagamento dei farmaci. La Regione chiarisce che le Asl devono comunque fornire i medicinali, in applicazione della sentenza 204 del 2025 della Consulta. Resta però aperta la questione dei costi: se i farmaci rientreranno nei Lea, la spesa sarà a carico del servizio sanitario regionale; se invece saranno classificati come extra-Lea, il costo ricadrà sul richiedente. Su questo punto la Regione ha avviato un’interlocuzione con il ministero della Salute per ottenere chiarimenti. La circolare definisce anche le tempistiche e le procedure: entro 48 ore dalla richiesta del paziente deve essere convocata la commissione di valutazione, con il coinvolgimento del comitato etico territoriale. In caso di esito positivo, il percorso passa a un’équipe sanitaria composta da medici, infermieri e, se necessario, uno psicologo, tutti su base volontaria, chiamati a procedere in modo tempestivo. Nonostante le precisazioni, l’iniziativa ha scatenato la dura reazione di Pro Vita & Famiglia. Secondo l’associazione, la Regione Piemonte – governata dal centrodestra – starebbe trasformandosi in “un avamposto radicale”, arrivando di fatto a finanziare i farmaci per il fine vita. Un’accusa respinta dall’amministrazione, ma che il presidente dell’associazione, Antonio Brandi, rilancia con toni durissimi: “È un grave tradimento politico verso gli elettori. La Regione si piega a una cinica deriva che offre la morte come soluzione economica alla sofferenza”. Brandi denuncia anche una contraddizione di fondo: “È inaccettabile che la Regione si affretti su questo fronte quando circa due malati su tre in Piemonte sono ancora privati del diritto alle cure palliative”. Da qui la richiesta all’amministrazione guidata da Alberto Cirio di ritirare immediatamente la circolare. Secondo Pro Vita, il rischio è quello di “legittimare una morte d’ufficio” e di esercitare pressioni, anche silenziose, su anziani, malati e persone fragili, che potrebbero arrivare a percepirsi come un peso per la società. “Ogni legge educa – conclude Brandi – e ciò che viene autorizzato finisce per apparire giusto e perfino auspicabile”. La Regione, dal canto suo, ribadisce di non aver introdotto alcuna novità normativa e di limitarsi ad applicare le sentenze della Corte costituzionale, attenendosi alle indicazioni che arriveranno dal ministero della Salute. L'articolo Fine vita, scontro in Piemonte tra Regione e Pro Vita per una “mera” circolare sulle sentenze della Consulta proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la volontà espressa nel biotestamento”
È una sentenza che inevitabilmente innescherà una polemica. Perché il fine vita è regolamentato con leggi molto differenti tra loro in Europa e in Italia e in questo caso arrivato era stata espressa una volontà di non interrompere le cure. La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che, in determinate circostanze, le decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale possono prevalere sulla volontà precedentemente espressa dal paziente. La pronuncia riguarda un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo deceduto nel 2022 dopo la sospensione delle cure, nonostante nel proprio biotestamento si fosse dichiarato contrario a qualsiasi interruzione dei trattamenti. Il caso esaminato dalla Corte di Strasburgo trae origine da un grave incidente avvenuto il 18 maggio 2022. L’uomo era stato investito dal furgone sul quale stava effettuando delle riparazioni e, al suo arrivo in ospedale, i medici avevano accertato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale, l’assenza di attività cerebrale e la presenza di gravi lesioni anossiche. Dopo mesi di ricovero, il Consiglio di Stato francese aveva autorizzato la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, decisione che ha portato alla morte del paziente il 16 dicembre 2022. A ricorrere alla Corte europea dei diritti umani sono state la moglie e le due sorelle dell’uomo, che hanno sostenuto come la Francia avesse violato il diritto alla vita del loro congiunto, garantito dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti umani. Secondo le ricorrenti, le autorità francesi avrebbero dovuto attenersi alle volontà anticipate del paziente, che chiedeva di essere mantenuto in vita in una situazione come quella verificatasi. La sospensione dei trattamenti rientrava tuttavia nei casi previsti dalla legislazione francese, che consente ai medici di non seguire le direttive anticipate del paziente quando queste appaiano “manifestamente inappropriate”. Proprio questo punto è stato contestato dai familiari, secondo i quali la norma attribuirebbe allo Stato un margine di discrezionalità eccessivo, con il rischio di decisioni arbitrarie. La Corte di Strasburgo ha però respinto il ricorso, ritenendo che la scelta del legislatore francese rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nel bilanciare gli interessi in gioco. Secondo i giudici, il quadro normativo francese è compatibile con l’articolo 2 della Convenzione, anche per quanto riguarda la facoltà dei medici di discostarsi dalle direttive anticipate del paziente in situazioni cliniche eccezionali. La Cedu ha inoltre sottolineato che il processo decisionale seguito dai medici è stato collegiale e ha tenuto conto non solo delle volontà espresse dall’uomo, ma anche delle opinioni dei familiari. Analogamente, anche le decisioni adottate dai tribunali francesi sono state ritenute conformi ai requisiti della Convenzione. L'articolo “I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la volontà espressa nel biotestamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“Mio marito si è ucciso perché non era informato sui suoi diritti”, il video-appello di Caterina insieme all’Associazione Luca Coscioni
Caterina ha lanciato da un garage il suo appello in video – realizzato in collaborazione con l’Associazione Luca Coscioni – perché proprio in un garage si era tolto la vita due anni fa nella provincia di Torino suo marito Ezio, malato di Sla. L’uomo aveva appena ricevuto la prognosi e si suicidò. Non era a conoscenza della possibilità di poter accedere a cure palliative, sedazione profonda e nei casi più gravi come il suo anche alla morte volontaria con assistenza medica. Non era stato avvisato da nessuno. Nel video, Caterina si rivolge al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e chiede due cose fondamentali: perché i pazienti non vengono informati e perché spesso nemmeno i medici conoscono o comunicano le possibilità previste dalla legge? All’uomo era stata diagnosticata la Sla, malattia che nei mesi successivi era peggiorata sempre di più. Un venerdì Ezio era andato in ospedale e la notizia era stata: tracheotomia e respiratore artificiale. Lui non voleva vivere in quelle condizioni, e il lunedì successivo – era il 22 gennaio 2024 – si era impiccato nel deposito in cui a forza si era trascinato. “Nessuno – sottolinea l’Associazione in una nota – gli aveva spiegato l’esistenza delle alternative previste dalla legge, come un percorso palliativo con anche sedazione profonda oppure l’aiuto medico alla morte volontaria da parte della Asl”. Anche u medici “non gli hanno detto nulla. Hanno alzato le braccia: siamo in Italia” racconta Caterina. Ma non è esattamente così. La morte volontaria è legale infatti dal 2019, previa il rispetto di determinati requisiti che l’uomo avrebbe soddisfatto. “Non è stata una scelta di coraggio – dice Caterina nel video – ma di ignoranza. Non sapendo quali fossero i suoi diritti, non ha potuto scegliere”. Dei suoi diritti non sapeva nulla neanche la moglie, che infatti li ha scoperti poche settimane fa in un evento dell’Associazione. “In Italia la morte volontaria medicalmente assistita è legale a determinate condizioni, ma i cittadini non lo sanno“, ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere della Luca Coscioni, definendo queste zone d’ombra “le nuove forme di proibizionismo e di negazione dei diritti” che “oggi passano proprio dal nascondere le norme esistenti”. “La storia di Ezio dimostra che essere informati su tutte le opzioni terapeutiche possibili è un diritto – puntualizza Cappato – che al momento troppo spesso rimane solo sulla carta“. L’attivista chiede al Ministero della Salute delle risposte e propone di promuovere “la conoscenza su questo tema a partire per esempio dall’invio di una circolare a tutto il personale medico per farli aderire a corsi di formazione sui diritti esistenti”. In assenza di una campagna informativa pubblica sul fine vita, l’Associazione Luca Coscioni offre informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso il Numero Bianco (06 99313409), l’infoline creata per far luce sui diritti, a cura di volontari appositamente formati e rivolto a cittadini, pazienti, familiari e operatori sanitari. Il Numero Bianco è gratuito ed è un punto di riferimento per conoscere i diritti sul consenso informato, sulle disposizioni anticipate di trattamento, sulle cure palliative, sulla sedazione profonda e l’interruzione delle terapie e sulle procedure per l’accesso all’aiuto medico alla morte volontaria. È coordinato da Valeria Imbrogno, psicologa e compagna di Dj Fabo. L'articolo “Mio marito si è ucciso perché non era informato sui suoi diritti”, il video-appello di Caterina insieme all’Associazione Luca Coscioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo”
La legge della Toscana sul fine vita supera il vaglio della Corte Costituzionale e vede confermata la legittimità del suo impianto generale. A sottolinearlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che esprime “soddisfazione” per la pronuncia della Consulta, la quale riconosce alle Regioni la possibilità di intervenire su una materia rimasta a lungo priva di una disciplina statale organica. Anche se i giudici specificano che le Regioni non possono “sostituirsi” allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono “novare” la fonte ovvero non possono riprodurre in una legge regionale i requisiti di non punibilità stabiliti dalla Corte (sentenza 242/2019), perché ciò significherebbe “cristallizzare” o “impossessarsi” di una materia (ordinamento civile e penale) che spetta solo allo Stato. Secondo Giani, la sentenza valorizza il ruolo della Regione Toscana, la prima in Italia ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, in un contesto segnato dall’inerzia del legislatore nazionale. “Sul fine vita – ricorda – si è registrata l’assoluta assenza dello Stato, nonostante l’invito della stessa Corte con la sentenza 242 del 2019 a intervenire”. La Corte Costituzionale, pur rilevando la necessità di correggere o riscrivere alcune disposizioni della legge regionale, ha ritenuto legittimo il corpo principale del provvedimento laddove esso interviene negli ambiti di competenza della Regione, nell’ambito della materia concorrente prevista dall’articolo 117 della Costituzione. Un esito che, per il presidente toscano, conferma “il positivo operare della Regione Toscana” e smentisce la richiesta del Governo di abrogare integralmente la legge. “È evidente – ammette Giani – che in alcuni aspetti la nostra legge è andata oltre e che alcune parti dovranno essere integrate, corrette o modificate. È un lavoro che faremo”. Tuttavia, aggiunge, il significato politico e istituzionale della sentenza resta chiaro: “C’è un diritto delle Regioni a legiferare su questa materia”. La pronuncia della Consulta, secondo il governatore, contribuisce a chiarire i confini tra ciò che spetta alla legislazione nazionale e ciò che può essere disciplinato a livello regionale. In questo senso, la Toscana rivendica un ruolo di apripista: “Siamo i primi e quindi facciamo scuola. Faremo da esempio a tutte le Regioni che vorranno legiferare sul fine vita”. Resta ora il passaggio successivo, con l’adeguamento della legge regionale ai rilievi della Corte, in attesa che il Parlamento colmi il vuoto normativo più volte segnalato sul tema del fine vita. Esulta anche l’Associazione Coscioni, da anni impegnata con il tesoriere Marco Cappato e gli attivisti nella battaglia sul diritto a essere liberi. “La Consulta smentisce il Governo: le Regioni possono agire sui diritti nel fine vita, respinta l’impugnazione “‘totale'” contro la legge toscana. Con la sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’impostazione del Governo che chiedeva di cancellare integralmente la legge della Regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito. La Consulta ha chiarito che le Regioni possono intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i diritti già riconosciuti dalla sentenza n. 242 del 2019, anche in assenza di una legge nazionale sul fine vita, respingendo le censure rivolte contro l’intero impianto della legge toscana” si legge nella nota che ricorda come “le dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate, né l’obbligo delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già stabiliti”. In particolare, “la Corte ha precisato che alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime nella parte in cui fissavano per legge regionale scansioni temporali rigide, ritenendo che tali aspetti non possano essere cristallizzati in una fonte normativa regionale. Si tratta tuttavia di rilievi di natura tecnica che non escludono né il dovere del Servizio sanitario di rispondere alle richieste delle persone, né la necessità che le amministrazioni sanitarie operino comunque in tempi certi, ragionevoli e compatibili con la tutela della dignità e della salute dei pazienti”. Per Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice di Liberi Subito: “il Governo ha tentato di bloccare tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no. È stato confermato che i diritti sul fine vita non possono essere congelati dall’inerzia politica: le Regioni possono e devono organizzare il Servizio sanitario per renderli effettivi. Questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente. Con la decisione depositata oggi, la Consulta ha inoltre smentito in modo esplicito i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte, che avevano invocato una pregiudiziale di costituzionalità come alibi per non discutere la legge di iniziativa popolare “Liberi Subito”, una legge che in Toscana è stata invece discussa, emendata e approvata. Mentre il Parlamento discute testi che escludono il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”. L'articolo Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita
Non è illegittima nella sua interezza la legge della Regione Toscana sul fine vita. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 204 depositata oggi, ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. Il governo aveva presentato ricorso contro la norma, formulata seguendo le indicazioni della storica sentenza la sentenza Dj Fabo/Cappato e approvata lo scorso marzo. La Corte ha ritenuto che, nel suo complesso, la legge regionale sia riconducibile “all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute” e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza 242 del 2019 – la sentenza Dj Fabo/Cappato – così come ulteriormente precisate nella sentenza 135 del 2024 chiedano di essere aiutate a morire”. La legge regionale della Toscana del 2025 mirava a colmare un vuoto attraverso l’istituzione di commissioni multidisciplinari nelle aziende sanitarie, la definizione di una procedura per la presentazione e la valutazione delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, l’indicazione di termini per le verifiche e la possibilità di garantire l’assistenza sanitaria necessaria, anche attraverso risorse regionali aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Corte ha però dichiarato incostituzionali diverse disposizioni, limitatamente a specifici articoli, commi o periodi, ritenuti oltre le competenze regionali. Nello specifico si parla di articoli che attribuivano alla Regione e alle commissioni sanitarie poteri di regolazione troppo ampi dell’intera procedura. La Consulta ha censurato le norme che consentivano deleghe in passaggi decisivi e che concentravano in capo agli organi regionali un controllo complessivo sull’accesso e sull’esecuzione. Intanto, però, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate contro la legge nel suo complesso e contro le disposizioni riguardo l’organizzazione del servizio sanitario, riconoscendo che le Regioni possono sì intervenire sulle sentenze costituzionali, ma comunque senza invadere ambiti riservati alla competenza statale. Andando nello specifico, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze 242 del 2019 e la 135 del 2024. Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle Regioni è “precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati dalla Corte Costituzionale in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”. L’articolo 4, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “o un suo delegato” in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, “deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte”. Incostituzionali sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono “stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione”. È stato dichiarato incostituzionale anche l’articolo 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico oltre all’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto “non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima “determinazione” degli stessi da parte della legislazione regionale”. La dichiarazione di incostituzionalità ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, dello stesso articolo 7. Il primo in quanto “facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei ‘livelli essenziali di assistenza’”, interferendo quindi su definizioni riservate al legislatore statale. Il secondo laddove prevede che la “persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento”. In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, “non vi è propriamente alcuna ‘erogazione’ di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte”. L'articolo “La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Suicidio assistito, in Italia aumentano le richieste ma le norme sono ancora ferme: lo studio
Un’opinione pubblica sensibilizzata e un Parlamento assente. Una ricerca accademica ha scattato una fotografia completa dell’Italia sul tema del suicidio assistito. Le richieste aumentano e il vuoto normativo si fa più pesante, lasciando sempre più cittadini e rappresentanti delle istituzioni privi di risposte su come procedere al suicidio assistito. Un vuoto che genera delle risposte frammentarie e talvolta contradditorie, come spesso capita con il Servizio sanitario nazionale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry ed è firmato da Emanuela Turillazzi e Naomi Iacoponi dell’Università di Pisa, insieme a Donato Morena e Vittorio Fineschi della Sapienza di Roma. Un punto fondamentale che emerge dalla ricerca è come l’opinione pubblica appaia molto più avanti della politica. Secondo i dati Censis, il 74% degli italiani si dichiara favorevole all’eutanasia o al suicidio assistito, con percentuali ancora più alte tra i giovani e tra i laureati. Il lavoro di ricerca ripercorre anche la storia giuridica del suicidio assistito in Italia: nel 2019, ci fu la storica sentenza con cui la Corte costituzionale indicò le condizioni in cui l’aiuto al suicidio può essere considerato non punibile. Da allora, il percorso è stato tutt’altro che lineare: molte aziende sanitarie non hanno applicato le indicazioni della Consulta in modo uniforme, accumulando ritardi e rifiuti a procedere, costringendo i malati a fare ricorso. Un vuoto normativo che ha generato un conflitto istituzionale. In questo quadro incerto, la Toscana è stata la prima regione ad aver approvato nel marzo 2025 una normativa organica che definisce tempi, procedure e responsabilità per la valutazione delle richieste. Una scelta subito contestata dal governo, che ha impugnato la legge. Il risultato è un conflitto istituzionale che aggiunge ulteriori incertezze a una questione già complessa. Lo studio ricostruisce anche i casi che hanno segnato la storia recente del fine vita in Italia. La vicenda di “Mario”, il primo paziente a ottenere il suicidio assistito nel nostro Paese, così come la storia di “Anna”, la prima persona a cui il trattamento è stato garantito con costi interamente coperti dal sistema pubblico. Altri casi, come quello di Davide Trentini, hanno esteso l’interpretazione dei criteri stabiliti dalla Consulta per i “trattamenti di sostegno vitale”. Tutto questo avviene mentre l’opinione pubblica appare molto più avanti della politica. Secondo i dati Censis citati nello studio, il 74% degli italiani si dichiara favorevole all’eutanasia o al suicidio assistito. A fronte di un consenso così ampio, il Paese continua però a non dotarsi di una legge nazionale. I ricercatori hanno poi aperto una riflessione sui trattamenti di sostegno vitale, ovvero tutti quei macchinari e interventi farmacologici o assistenziali che sono indispensabili alla sopravvivenza della persona malata. Nel corso degli anni, questo concetto è stato alla base per giustificare il suicidio assistito a livello giuridico. Tuttavia, questa visione presenta dei limiti. Come sottolinea infatti Emanuele Turillazzi: “La dipendenza dai trattamenti di sostegno vitale è un criterio troppo limitativo. La nostra idea è di superare questo vincolo e concentrarci su ciò che davvero conta: una patologia irreversibile, una sofferenza che il paziente ritiene intollerabile e una volontà libera, consapevole e direttamente espressa dalla persona. Sono questi, secondo noi, i requisiti fondamentali. Il resto – gli aspetti procedurali e le verifiche – spetta al sistema sanitario e ai comitati etici territoriali. Solo così è possibile ridurre le disuguaglianze territoriali e rimettere al centro diritti, autodeterminazione e dignità della persona“. L'articolo Suicidio assistito, in Italia aumentano le richieste ma le norme sono ancora ferme: lo studio proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Il governo impugna la legge sul suicidio assistito in Sardegna, la replica: “Ci siamo mossi nel solco della Consulta”
Il Governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione Sardegna del settembre 2025 sul suicidio medicalmente assistito, sostenendo che il provvedimento presenti “plurimi profili di illegittimità costituzionale”. A motivare l’impugnazione è il Dipartimento per gli Affari regionali, che sottolinea come le norme approvate violerebbero l’articolo 117 della Costituzione, relativo alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, oltre a eccedere le attribuzioni conferite alla Regione dal suo Statuto speciale. Secondo il Governo, la legge sarda non potrebbe regolamentare il fine vita nel silenzio del legislatore nazionale, nonostante la Consulta abbia auspicato che il tema sia oggetto di “sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore”. Le motivazioni evidenziano inoltre che il Senato è attualmente “in stato di avanzato esame” di un testo base sul suicidio medicalmente assistito, in discussione nelle Commissioni riunite 2° e 10°. Il Governo sottolinea che la disciplina del suicidio medicalmente assistito rientra nella materia dell’“ordinamento civile e penale” e che, pertanto, la legge statale è l’unico strumento in grado di normarla. Non è ammissibile che le Regioni esercitino un ruolo “supplente” rispetto allo Stato, nemmeno temporaneamente, nelle more di eventuali interventi legislativi statali. Vale la pena ricordare che le regioni – anche a guida centro destra – si sono mosse proprio perché da anni si chiede una legge che regoli la materia con norme che non siano frutto di dolorose battaglie legali come quelle portate avanti da Beppino Englaro, da Marco Cappato per il caso di DjFabo e tutti gli altri processi in cui il tesoriere dell’Associazione Coscioni rischia il carcere. Sulla possibile riconducibilità della norma alla materia della “tutela della salute”, di competenza concorrente, il Governo evidenzia che l’ordinamento si è limitato a pronunce giurisprudenziali — comprese quelle della Corte costituzionale — che hanno reso esenti da responsabilità penale i terzi che assistono una persona nel porre fine alla propria vita solo in presenza di patologie gravi e irreversibili, causa di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili. La Consulta si è espressa più volte – una volta estendendo la nozione di “trattamenti di sostegno vitale” includendo anche “procedure compiute dai caregivers” e successivamente che il farmaco per morire deve essere autosomministrato e dando il via libera a dispositivi comandati da occhi e voce per chi non può muoversi e parlare. LA REAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA Roberto Deriu, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e primo firmatario della legge, ha dichiarato all’Ansa: “Noi siamo convinti della costituzionalità di questa soluzione tradotta in legge. Vedremo come la Consulta affronterà il tema. Ci siamo mossi nel solco della Corte costituzionale (sentenza DjFabo/Cappato). La posizione del governo è preconcetta e ideologica”. Deriu ha annunciato che sarà chiesto di resistere in giudizio, ritenendo le ragioni della Regione solide. Anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha definito la decisione del Governo “una perdita di occasione per dare una risposta di civiltà sul fine vita”. “Non si possono affrontare questioni così importanti dal punto di vista ideologico, visto che nel Paese c’è grande attesa di risposte di libertà — ha sottolineato —. La Sardegna voleva colmare un vuoto legislativo, ma il Governo ha deciso di voltarsi dall’altra parte”. Peppino Canu, consigliere regionale di Sinistra Futura, ha definito “assurdo e ingiustificato” l’accanimento del governo sulla Sardegna: “Mentre si parla di autonomia differenziata, in realtà si limitano le prerogative delle Regioni e si creano vuoti normativi enormi. Difenderemo la validità della legge, frutto di un lungo percorso di ascolto e confronto. Tra il ‘non fare’ perpetuo del governo e il fare, scegliamo sempre la seconda opzione”. Anche la senatrice M5S Sabrina Licheri ha criticato la scelta del governo: “Fdi ha perso un’occasione per concentrarsi sul tema del fine vita fermo al Senato, e invece attacca la giunta Todde che ha affrontato una questione delicata per dare una possibilità di scelta ai cittadini. È ora che la destra smetta di usare l’ideologia per rispondere ai bisogni delle persone in casi così delicati”. LE CRITICHE DELL’ASSOCIAZIONISMO Per Pro Vita & Famiglia onlus, che aveva chiesto l’impugnazione già alla promulgazione della legge “legge sarda viola palesemente le competenze esclusive dello Stato ed è una norma disumana che spinge malati, fragili e persone disperate a uccidersi anziché moltiplicare cure e servizi socio-assistenziali”. Antonio Brandi, presidente dell’associazione, ha sottolineato che la Sardegna è fanalino di coda per l’accesso alle cure palliative, con meno del 5% dei pazienti realmente assistiti, e ha auspicato che la Corte costituzionale accolga i ricorsi del Governo, bloccando “provvedimenti illegittimi e contrari al bene comune”. L'articolo Il governo impugna la legge sul suicidio assistito in Sardegna, la replica: “Ci siamo mossi nel solco della Consulta” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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