Quando si parla di fine vita, il diritto incontra inevitabilmente la dimensione
più fragile e dolorosa dell’esistenza umana. Dietro le norme, le sentenze e le
interpretazioni giuridiche ci sono storie di persone che affrontano malattie
irreversibili, sofferenze profonde e la richiesta, spesso estrema, di poter
decidere con dignità come concludere la propria vita. La recente archiviazione
dell’indagine nei confronti di Marco Cappato da parte della giudice per le
indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, riporta al centro del dibattito
pubblico il tema del suicidio assistito e del vuoto legislativo che ancora
caratterizza il fine vita in Italia. Perché la giudice ha considerato
“accanimento terapeutico” la chemioterapia e l’alimentazione artificiale che
Elena, malata oncologica terminale, e Romano, affetto da Parkinson, rifiutavano.
Una decisione che si inserisce nel solco delle pronunce della Corte
Costituzionale e che, ancora una volta, chiama la magistratura a confrontarsi
con domande etiche e giuridiche complesse. Ne parliamo con Tiziana Siciliano,
procuratrice aggiunta ora in pensione, che negli anni ha seguito con alcuni dei
casi più delicati su questo fronte, a partire da quello di Fabiano Antoniani
DjFabo, spiegando il significato della decisione e il ruolo della giustizia in
un ambito dove la legge ancora fatica a intervenire. È anche merito delle
posizioni di avanguardia nel campo dei diritti civili di questa magistrata se la
Corte Costituzionale nel 2019 ha potuto emettere una storica sentenza che poi ha
portato all’assoluzione di Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio.
La gip Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione dell’indagine su Marco Cappato
accogliendo la linea interpretativa sostenuta dalla Procura. Che valore ha
questa decisione sul piano giuridico?
È una decisione impeccabile, perfettamente allineata alle diverse pronunce della
Corte Costituzionale intervenute dal caso di Fabiano Antoniani in avanti. In
assenza di una legge specifica in materia di fine vita, il giudice non può fare
altro che adeguare la propria decisione alla linea interpretativa fornita dalla
Corte Costituzionale.
Nel vostro ragionamento avete sostenuto una lettura più ampia del concetto di
“trattamento di sostegno vitale”. In cosa consiste questo passaggio e perché lo
avete ritenuto necessario?
Perché la medicina attuale, in molti casi, non ha la capacità di riportare il
malato a uno stato di salute accettabile, ma ha la possibilità di prolungarne
l’esistenza a qualsiasi costo, anche quando le condizioni di vita sono diventate
penose fino all’insostenibile. Questo può avvenire in molti modi: respirazione
forzata, alimentazione artificiale, solo per fare alcuni esempi, ma anche
attraverso mezzi non necessariamente meccanici che prolungano un’esistenza che
assomiglia molto a un’agonia. Mi riferisco, ad esempio, a trattamenti
assistenziali o farmacologici. Ricordiamoci sempre, per evitare posizioni troppo
ideologiche, che stiamo parlando di casi disperati: persone che moriranno a
breve, per le quali l’unica opzione è consentire di scegliere quale vita — o
quale morte — possa essere considerata dignitosa.
Nei casi di Elena e Romano si parla di terapie considerate accanimento
terapeutico. Quanto è centrale, in questo tipo di valutazioni, la distinzione
tra cure necessarie e trattamenti che prolungano solo la sofferenza?
È una distinzione indispensabile, che non è frutto soltanto della mia
interpretazione ma che, ad esempio, è condivisa dall’Ordine dei rianimatori a
livello mondiale. C’è un momento in cui bisogna fermarsi: quando le procedure
rianimatorie non risultano efficaci per il paziente, non devono essere
somministrate. Rammento inoltre che anche le cure considerate necessarie
richiedono comunque il consenso del paziente, consenso che, sulla base della
normativa vigente, può essere negato anche anticipatamente. Nei due casi oggetto
dell’archiviazione i malati rifiutavano le terapie farmacologiche che avrebbero
potuto prolungare, peraltro di poco, la loro esistenza. Un’esistenza che, senza
dubbio, avrebbe presto richiesto anche un supporto meccanico. Ed è proprio
questo che rifiutavano con assoluta decisione.
Questa interpretazione si richiama anche agli articoli 2 e 32 della
Costituzione. Quanto pesa il principio di autodeterminazione del paziente nelle
scelte di fine vita?
È un principio fondamentale, perché è strettamente connesso con il diritto alla
dignità dell’esistenza, che ogni essere umano deve poter autodeterminare.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Fabiano Antoniani e le
pronunce successive, la giurisprudenza sembra aver progressivamente ampliato le
condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio. È davvero così?
No, parlare di ampliamento non è corretto. Ci sono state pronunce che hanno
affermato la non punibilità di indagati o imputati, ma sempre nel rigoroso
rispetto del dettato della Corte Costituzionale. Non si tratta di un ampliamento
interpretativo, ma dell’applicazione della legge nella sua interpretazione
costituzionale.
In assenza di una legge organica sul fine vita, la magistratura si trova spesso
a colmare i vuoti normativi. È un ruolo inevitabile o sarebbe necessario un
intervento legislativo più chiaro?
La continua opera di supplenza a cui vengono chiamati i magistrati non è né
voluta, né gradita. La nostra funzione è applicare le leggi e interpretarle in
un’ottica costituzionale. Se esistesse una legge chiara che regolasse la
materia, noi la applicheremmo. In sua assenza possiamo solo applicare le norme
esistenti con un’interpretazione costituzionalmente orientata, esponendoci
spesso a critiche ingiustificate di volerci sostituire al legislatore. In questo
caso il Parlamento avrebbe potuto intervenire da tempo, avendo già una strada
chiaramente tracciata dalla Corte Costituzionale. Questo rende il vuoto
legislativo ancora più difficile da comprendere, soprattutto considerando che il
tema riguarda sofferenze insostenibili per molti cittadini che si aspettano una
risposta dallo Stato.
Decisioni come questa possono contribuire ad accelerare il dibattito politico e
legislativo sul fine vita in Italia?
Francamente me lo auguro, e credo se lo augurino tutti i cittadini italiani.
Lei ha sostenuto negli anni interpretazioni considerate da alcuni molto avanzate
sul piano dei diritti. Si sente, in qualche modo, una pioniera nella difesa dei
diritti civili attraverso l’azione giudiziaria?
No. Mi sento semplicemente un magistrato che ha fatto il proprio dovere. La
difesa dei diritti è il nostro compito istituzionale. Trovo piuttosto triste che
vi siano diritti che trovano tutela solo attraverso la via giudiziaria. La
giustizia dovrebbe rappresentare l’ultima spiaggia.
Guardando ai casi di Elena e Romano, quanto conta per la giustizia ascoltare la
volontà e la sofferenza concreta delle persone che chiedono di decidere sulla
propria fine?
È fondamentale. Ancora una volta mi richiamo all’illuminata sentenza della Corte
Costituzionale, che ha posto tra i requisiti per la non punibilità dell’aiuto al
suicidio proprio la condizione di gravissima sofferenza fisica o psicologica del
paziente. L’accertamento giudiziario di questi elementi deve avvenire in
concreto, non in astratto. È così che la sofferenza umana entra nel processo e
ne orienta inevitabilmente il percorso valutativo.
Dopo questa archiviazione, quali scenari si aprono per i futuri casi di aiuto al
suicidio in Italia?
È un precedente importante che certamente dovrà essere preso in considerazione
nelle decisioni future. Anche perché è motivato in modo molto solido sul piano
giuridico. Argomentare in senso difforme non sarà semplice.
L'articolo “L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può
prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda
ai cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Anche se Elena e Romano non erano ancora “attaccati” a macchinari, i medici
avevano già previsto trattamenti necessari per tenerli in vita: un nuovo ciclo
di chemioterapia e l’alimentazione artificiale con Peg per Romano. Un vero e
proprio “accanimento terapeutico”. Ed è in questa interpretazione, sostenuta con
forza dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano (da qualche mese in
pensione, ndr), che trova posto la decisione della giudice per le indagini
preliminari di Milano, Sara Cipolla, che ha disposto l’archiviazione delle
inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni. Il provvedimento scaturisce dalla sentenza
della Corte costituzionale del maggio del 20 maggio del 2025. Cappato si era
autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato per il suicidio assistito due
persone gravemente malate.
CHI ERANO ELENA E ROMANO
Uno era un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere libero” e il
Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto, l’altra era una donna, malata
terminale di cancro, che avrebbe “preferito morire” e con la famiglia accanto.
Dopo aver accompagnato Romano ed Elena in Svizzera Marco Cappato, tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni e all’epoca candidato alle suppletive per il
Senato a Monza, come aveva fatto in passato, si era autodenunciato. Era quindi
scattata l’inchiesta, l’iscrizione nel registro degli indagati e la successiva
richiesta di archiviazione per Cappato. Come già avvenuto per il caso di Dj Fabo
che però aveva portato l’attivista a essere assolto dalla Corte d’assise dopo la
storica sentenza del 2019. La battaglia civile era proseguita con la prospettiva
di andare oltre un muro; eliminando il paletto della definizione di sostegno
vitale, individuato fino a poco tempo in macchinari salvavita, ma non in terapie
oncologiche estreme o alimentazione artificiale. Nel 2024 la Consulta aveva
esteso la nozione di sostegno vitale.
LA MOTIVAZIONE
Nei due casi, scrive la gip, “il requisito del trattamento di sostegno vitale,
nella portata precisata dalla Corte Costituzionale, deve dirsi sussistente in
quanto medicalmente previsto e prospettato” – ossia “un nuovo ciclo di
chemioterapia” per Elena e il “posizionamento Peg” per l’alimentazione
artificiale per Romano – e “da entrambi rifiutato in quanto inutile, espressivo
di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto
non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione”.
Mentre manca ancora una legge sul fine vita, l’aggiunta Siciliano e il pm Luca
Gaglio, il 18 settembre 2023, con una “interpretazione” più estensiva della
storica sentenza della Consulta del 2019 sul caso dj Fabo, avevano chiesto di
allargare ancora di più la possibilità del suicidio assistito: il malato
terminale può scegliere di essere aiutato a morire anche se non è attaccato a
macchine che lo tengono in vita, se questo tipo di trattamento rappresenterebbe
solo “accanimento terapeutico”. E chi gli dà supporto, secondo i pm, non è
punibile. Tesi accolta dalla gip che prima, però, aveva sollevato la questione
davanti alla Consulta.
Era stato già Cappato, portando Fabiano Antoniani nella struttura svizzera, il
motore del procedimento che, passando per un’imputazione coatta e un processo
storico e commovente a Milano. Un verdetto che ha aperto la strada al suicidio
assistito ponendo quattro criteri, una sorta di perimetro giuridico ed etico: il
malato che ne fa richiesta deve essere affetto da patologia irreversibile, fonte
di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di
prendere decisioni libere e consapevoli e tenuto in vita artificialmente da
trattamenti di sostegno vitale.
Proprio quest’ultima condizione mancava nei casi di Romano ed Elena. I pm
avevano ritenuto di dare una “lettura costituzionalmente orientata” del reato di
aiuto al suicidio, alla luce “degli articoli 2 e 32” della Costituzione, ossia
quelli sui diritti inviolabili dell’uomo e sul diritto alla salute, della
“sentenza” della Consulta del 2019 e della legge 219 del 2017 sul consenso
informato. E sui casi in cui il paziente “rifiuti trattamenti” che “sì
rallenterebbero il processo patologico e ritarderebbero la morte senza poterla
impedire, ma sarebbero futili o espressivi di accanimento terapeutico”.
LA VICENDA DI ELENA
Il 2 agosto 2022, Cappato aveva annunciato su Twitter: “Elena ha appena
confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo
ha permesso”. La donna, 69enne veneta malata terminale di cancro ai polmoni con
metastasi, aveva contattato Cappato tramite l’Associazione Luca Coscioni per
ricevere aiuto nel recarsi in Svizzera e accedere legalmente al suicidio
assistito. Conosciuta fino a quel momento con il nome di fantasia “Adelina” per
motivi di privacy, Elena aveva ricevuto la diagnosi di microcitoma polmonare a
inizio luglio 2021. I medici le avevano chiarito fin da subito che le
possibilità di sopravvivenza erano limitate e, nonostante i tentativi
terapeutici, la malattia era rapidamente progredita, lasciandole pochi mesi di
vita. Elena aveva affidato a un video le sue ultime parole: “Sono sempre stata
convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e sulla propria
fine, liberamente e senza imposizioni. Avrei preferito morire nella mia casa,
con le mani di mia figlia e di mio marito. Purtroppo non è stato possibile,
quindi ho dovuto venire qui da sola.”
IL CASO DI ROMANO
Romano era un un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere
libero” e il Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto. Il suo ultimo
messaggio era stato diffuso dall’Associazione Coscioni: “… Ho iniziato ad
informarmi sulle possibilità di organizzare il mio fine vita nel modo più
dignitoso possibile, ma presto mi è stato chiaro che la situazione italiana è
più complicata di come potessi pensare. L’opzione di recarmi in Svizzera in
clandestinità mi spaventa perché non voglio assolutamente mettere i miei
familiari nella condizione di rischiare di affrontare vicissitudini giudiziarie.
Trovo però che sottrarre la libertà di scelta in questi casi sia anacronistico e
crudele, e non mi arrendo all’idea di non essere libero”.
Il ragionamento di Romano proseguiva sulla perdita di autonomia e in un certo
senso di dignità: “Ho sempre detto che alla fine, se ce ne fosse stato bisogno,
avrei deciso io cosa fare. Attualmente vivo in casa circondato dall’affetto dei
miei cari. Ma non posso più svolgere da solo le azioni più semplici e questo è
molto doloroso. La maggior parte del mio tempo trascorre in camera, a letto; la
televisione sopperisce ai miei amati libri, ma non posso più leggere o scrivere,
che erano le attività principali della mia vita. Ho seri dolori muscolari che a
volte mi tolgono il fiato e a volte sono più leggeri ma costanti. Il mio corpo è
quasi completamente irrigidito. Non ho nessuna autonomia, non posso alzarmi se
non con molto aiuto, non posso mangiare da solo o bere da solo, ho bisogno di
assistenza per l’igiene personale…”.
Una millimetrica, dolorosa descrizione dello stato di impotenza e sofferenza
insopportabili in cui alcuni malati sono costretti da malattie da cui non
possono guarire: “Sono completamente dipendente dall’aiuto di familiari e
personale specializzato. Comunico a fatica anche i bisogni più essenziali…
Inoltre, sono consapevole che la mia malattia, il Parkinson, può portare ad
avere bisogno di ulteriori ausili; potrei essere attaccato ad una macchina per
poter mangiare, o forse anche per respirare, e potrei non comunicare più con le
parole. Sono anche consapevole che la capacità di discernimento è fondamentale
ai fini dell’accesso al fine vita secondo le normative, e anche questa capacità,
purtroppo potrebbe un giorno venir meno, togliendomi la possibilità di scegliere
se essere oggetto di cure o no”.
L'articolo “Sostegno vitale per Elena e Romano era accanimento terapeutico”,
così la gip archiviato Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio proviene
da Il Fatto Quotidiano.
C’è un nuovo caso di suicidio medicalmente assistito in Italia, anche se
parzialmente “garantito” dallo Stato. È il dodicesimo in Italia e il primo in
Liguria. Silvano V., 56 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi
trent’anni, è morto lo scorso 26 febbraio a seguito dell’autosomministrazione di
un farmaco per il fine vita fornito dal servizio sanitario nazionale insieme
alla strumentazione necessaria. “Mi auguro che la mia lotta possa servire anche
ad altri nella mia stessa condizione”, è stato l’ultimo appello di Silvano alla
Regione Liguria e al Parlamento prima di morire. L’uomo aveva fatto richiesta
del suicidio assistito un anno fa, dopo diffide e messe in mora come avvenuto
praticamente per tutti i casi precedenti, la azienda sanitaria locale ha fornito
il farmaco e la strumentazione. L’assistenza medica, in assenza di disponibilità
all’interno dell’Asl, è stata a cura del suo medico di fiducia.
“Dopo aver atteso un anno dalla sua richiesta, Silvano è la 12esima persona in
Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza
242/2019 sul caso Cappato/Antoniani, con l’assistenza diretta del servizio
sanitario nazionale, la nona seguita dall’Associazione Luca Coscioni – ricorda
la stessa associazione -. In assenza di medici dell’Asl disponibili a vigilare
sulla procedura, Silvano è stato assistito dal dottor Mario Riccio, medico
anestesista, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, che nel 2006
aveva assistito Piergiorgio Welby e poi alcuni pazienti che fino a oggi hanno
avuto accesso al suicidio medicalmente assistito”.
A causa della malattia Silvano era divenuto tetraplegico, con gravi difficoltà
nella comunicazione e nella deglutizione. Aveva bisogno di assistenza
continuativa per ogni attività quotidiana: mangiare, bere, assumere farmaci,
muoversi. Aveva un catetere vescicale permanente ed era sottoposto a manovre
meccaniche per l’evacuazione. Le sue condizioni cliniche e le sofferenze erano
diventate per lui intollerabili. Il 24 febbraio 2025 aveva presentato all’Asl la
richiesta di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente
assistito.
Nei giorni scorsi – il 27 febbraio – dall’Associazione Coscioni è stata
ricordata la morte volontaria di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo,
avvenuta nove anni. Il 40enne milanese era cieco e tetraplegico a seguito di un
incidente stradale: morì nella clinica Dignitas, vicino Zurigo. La sua lotta
pubblica e la disobbedienza civile di Marco Cappato, che lo accompagnò in
Svizzera, hanno portato alla legalizzazione del testamento biologico e del
“suicidio medicalmente assistito”, a determinate condizioni, da parte della
Corte costituzionale nel 2019. “Diritti – spiegava in una nota oggi
l’associazione Luca Coscioni – che sarebbero cancellati se la legge del Governo
sul fine vita venisse approvata”. Per questo “nelle prossime settimane
l’Associazione Luca Coscioni organizzerà dal 6 al 19 aprile nelle piazze di
tutta Italia una mobilitazione per chiedere al Governo di ritirare la legge”.
L'articolo “Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri”, storia di
Silvano V. dodicesimo caso di suicidio assistito in Italia proviene da Il Fatto
Quotidiano.
In Piemonte si registra un insolito scontro tra Giunta di centrodestra e
associazione Pro Vita. A far esplodere la polemica è una circolare inviata alle
Aziende sanitarie locali dal direttore della Sanità regionale, Antonino Sottile,
che chiarisce gli aspetti tecnico-giuridici delle sentenze della Corte
costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. Il documento arriva dopo il
caso di un paziente dell’Asl To4, tra Chivassese e Canavese, che pur avendo
ottenuto la validazione dei requisiti previsti dalla legge, si era visto negare
la possibilità di ricevere farmaci e sostanze potenzialmente utilizzabili per la
procedura. Proprio per evitare interpretazioni difformi, la Regione ha deciso di
intervenire con una circolare esplicativa.
Nel testo vengono richiamate le parole della Corte costituzionale, che
riconoscono il “diritto della persona di ottenere dalle aziende del Servizio
sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti
all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante
l’esecuzione della procedura”. Sottile ha però precisato che non si tratta né di
linee guida né di una nuova regolamentazione: “È una mera circolare esplicativa
delle sentenze della Corte costituzionale che, nelle fonti del diritto italiano,
corrispondono a legge a cui tutti devono attenersi”.
Uno dei nodi più delicati riguarda il pagamento dei farmaci. La Regione
chiarisce che le Asl devono comunque fornire i medicinali, in applicazione della
sentenza 204 del 2025 della Consulta. Resta però aperta la questione dei costi:
se i farmaci rientreranno nei Lea, la spesa sarà a carico del servizio sanitario
regionale; se invece saranno classificati come extra-Lea, il costo ricadrà sul
richiedente. Su questo punto la Regione ha avviato un’interlocuzione con il
ministero della Salute per ottenere chiarimenti.
La circolare definisce anche le tempistiche e le procedure: entro 48 ore dalla
richiesta del paziente deve essere convocata la commissione di valutazione, con
il coinvolgimento del comitato etico territoriale. In caso di esito positivo, il
percorso passa a un’équipe sanitaria composta da medici, infermieri e, se
necessario, uno psicologo, tutti su base volontaria, chiamati a procedere in
modo tempestivo.
Nonostante le precisazioni, l’iniziativa ha scatenato la dura reazione di Pro
Vita & Famiglia. Secondo l’associazione, la Regione Piemonte – governata dal
centrodestra – starebbe trasformandosi in “un avamposto radicale”, arrivando di
fatto a finanziare i farmaci per il fine vita. Un’accusa respinta
dall’amministrazione, ma che il presidente dell’associazione, Antonio Brandi,
rilancia con toni durissimi: “È un grave tradimento politico verso gli elettori.
La Regione si piega a una cinica deriva che offre la morte come soluzione
economica alla sofferenza”.
Brandi denuncia anche una contraddizione di fondo: “È inaccettabile che la
Regione si affretti su questo fronte quando circa due malati su tre in Piemonte
sono ancora privati del diritto alle cure palliative”. Da qui la richiesta
all’amministrazione guidata da Alberto Cirio di ritirare immediatamente la
circolare. Secondo Pro Vita, il rischio è quello di “legittimare una morte
d’ufficio” e di esercitare pressioni, anche silenziose, su anziani, malati e
persone fragili, che potrebbero arrivare a percepirsi come un peso per la
società. “Ogni legge educa – conclude Brandi – e ciò che viene autorizzato
finisce per apparire giusto e perfino auspicabile”.
La Regione, dal canto suo, ribadisce di non aver introdotto alcuna novità
normativa e di limitarsi ad applicare le sentenze della Corte costituzionale,
attenendosi alle indicazioni che arriveranno dal ministero della Salute.
L'articolo Fine vita, scontro in Piemonte tra Regione e Pro Vita per una “mera”
circolare sulle sentenze della Consulta proviene da Il Fatto Quotidiano.
È una sentenza che inevitabilmente innescherà una polemica. Perché il fine vita
è regolamentato con leggi molto differenti tra loro in Europa e in Italia e in
questo caso arrivato era stata espressa una volontà di non interrompere le cure.
La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che, in determinate circostanze,
le decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale
possono prevalere sulla volontà precedentemente espressa dal paziente. La
pronuncia riguarda un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un
uomo deceduto nel 2022 dopo la sospensione delle cure, nonostante nel proprio
biotestamento si fosse dichiarato contrario a qualsiasi interruzione dei
trattamenti.
Il caso esaminato dalla Corte di Strasburgo trae origine da un grave incidente
avvenuto il 18 maggio 2022. L’uomo era stato investito dal furgone sul quale
stava effettuando delle riparazioni e, al suo arrivo in ospedale, i medici
avevano accertato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale, l’assenza di
attività cerebrale e la presenza di gravi lesioni anossiche. Dopo mesi di
ricovero, il Consiglio di Stato francese aveva autorizzato la sospensione dei
trattamenti di sostegno vitale, decisione che ha portato alla morte del paziente
il 16 dicembre 2022.
A ricorrere alla Corte europea dei diritti umani sono state la moglie e le due
sorelle dell’uomo, che hanno sostenuto come la Francia avesse violato il diritto
alla vita del loro congiunto, garantito dall’articolo 2 della Convenzione
europea dei diritti umani. Secondo le ricorrenti, le autorità francesi avrebbero
dovuto attenersi alle volontà anticipate del paziente, che chiedeva di essere
mantenuto in vita in una situazione come quella verificatasi.
La sospensione dei trattamenti rientrava tuttavia nei casi previsti dalla
legislazione francese, che consente ai medici di non seguire le direttive
anticipate del paziente quando queste appaiano “manifestamente inappropriate”.
Proprio questo punto è stato contestato dai familiari, secondo i quali la norma
attribuirebbe allo Stato un margine di discrezionalità eccessivo, con il rischio
di decisioni arbitrarie.
La Corte di Strasburgo ha però respinto il ricorso, ritenendo che la scelta del
legislatore francese rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto agli
Stati nel bilanciare gli interessi in gioco. Secondo i giudici, il quadro
normativo francese è compatibile con l’articolo 2 della Convenzione, anche per
quanto riguarda la facoltà dei medici di discostarsi dalle direttive anticipate
del paziente in situazioni cliniche eccezionali. La Cedu ha inoltre sottolineato
che il processo decisionale seguito dai medici è stato collegiale e ha tenuto
conto non solo delle volontà espresse dall’uomo, ma anche delle opinioni dei
familiari. Analogamente, anche le decisioni adottate dai tribunali francesi sono
state ritenute conformi ai requisiti della Convenzione.
L'articolo “I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la
volontà espressa nel biotestamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Caterina ha lanciato da un garage il suo appello in video – realizzato in
collaborazione con l’Associazione Luca Coscioni – perché proprio in un garage si
era tolto la vita due anni fa nella provincia di Torino suo marito Ezio, malato
di Sla. L’uomo aveva appena ricevuto la prognosi e si suicidò. Non era a
conoscenza della possibilità di poter accedere a cure palliative, sedazione
profonda e nei casi più gravi come il suo anche alla morte volontaria con
assistenza medica. Non era stato avvisato da nessuno. Nel video, Caterina si
rivolge al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e chiede due cose
fondamentali: perché i pazienti non vengono informati e perché spesso nemmeno i
medici conoscono o comunicano le possibilità previste dalla legge? All’uomo era
stata diagnosticata la Sla, malattia che nei mesi successivi era peggiorata
sempre di più. Un venerdì Ezio era andato in ospedale e la notizia era stata:
tracheotomia e respiratore artificiale. Lui non voleva vivere in quelle
condizioni, e il lunedì successivo – era il 22 gennaio 2024 – si era impiccato
nel deposito in cui a forza si era trascinato.
“Nessuno – sottolinea l’Associazione in una nota – gli aveva spiegato
l’esistenza delle alternative previste dalla legge, come un percorso palliativo
con anche sedazione profonda oppure l’aiuto medico alla morte volontaria da
parte della Asl”. Anche u medici “non gli hanno detto nulla. Hanno alzato le
braccia: siamo in Italia” racconta Caterina. Ma non è esattamente così. La morte
volontaria è legale infatti dal 2019, previa il rispetto di determinati
requisiti che l’uomo avrebbe soddisfatto. “Non è stata una scelta di coraggio –
dice Caterina nel video – ma di ignoranza. Non sapendo quali fossero i suoi
diritti, non ha potuto scegliere”.
Dei suoi diritti non sapeva nulla neanche la moglie, che infatti li ha scoperti
poche settimane fa in un evento dell’Associazione. “In Italia la morte
volontaria medicalmente assistita è legale a determinate condizioni, ma i
cittadini non lo sanno“, ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere della Luca
Coscioni, definendo queste zone d’ombra “le nuove forme di proibizionismo e di
negazione dei diritti” che “oggi passano proprio dal nascondere le norme
esistenti”. “La storia di Ezio dimostra che essere informati su tutte le opzioni
terapeutiche possibili è un diritto – puntualizza Cappato – che al momento
troppo spesso rimane solo sulla carta“. L’attivista chiede al Ministero della
Salute delle risposte e propone di promuovere “la conoscenza su questo tema a
partire per esempio dall’invio di una circolare a tutto il personale medico per
farli aderire a corsi di formazione sui diritti esistenti”.
In assenza di una campagna informativa pubblica sul fine vita, l’Associazione
Luca Coscioni offre informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso il
Numero Bianco (06 99313409), l’infoline creata per far luce sui diritti, a cura
di volontari appositamente formati e rivolto a cittadini, pazienti, familiari e
operatori sanitari.
Il Numero Bianco è gratuito ed è un punto di riferimento per conoscere i diritti
sul consenso informato, sulle disposizioni anticipate di trattamento, sulle cure
palliative, sulla sedazione profonda e l’interruzione delle terapie e sulle
procedure per l’accesso all’aiuto medico alla morte volontaria. È coordinato da
Valeria Imbrogno, psicologa e compagna di Dj Fabo.
L'articolo “Mio marito si è ucciso perché non era informato sui suoi diritti”,
il video-appello di Caterina insieme all’Associazione Luca Coscioni proviene da
Il Fatto Quotidiano.
La legge della Toscana sul fine vita supera il vaglio della Corte Costituzionale
e vede confermata la legittimità del suo impianto generale. A sottolinearlo è il
presidente della Regione, Eugenio Giani, che esprime “soddisfazione” per la
pronuncia della Consulta, la quale riconosce alle Regioni la possibilità di
intervenire su una materia rimasta a lungo priva di una disciplina statale
organica. Anche se i giudici specificano che le Regioni non possono
“sostituirsi” allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono “novare”
la fonte ovvero non possono riprodurre in una legge regionale i requisiti di non
punibilità stabiliti dalla Corte (sentenza 242/2019), perché ciò significherebbe
“cristallizzare” o “impossessarsi” di una materia (ordinamento civile e penale)
che spetta solo allo Stato.
Secondo Giani, la sentenza valorizza il ruolo della Regione Toscana, la prima in
Italia ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, in un
contesto segnato dall’inerzia del legislatore nazionale. “Sul fine vita –
ricorda – si è registrata l’assoluta assenza dello Stato, nonostante l’invito
della stessa Corte con la sentenza 242 del 2019 a intervenire”. La Corte
Costituzionale, pur rilevando la necessità di correggere o riscrivere alcune
disposizioni della legge regionale, ha ritenuto legittimo il corpo principale
del provvedimento laddove esso interviene negli ambiti di competenza della
Regione, nell’ambito della materia concorrente prevista dall’articolo 117 della
Costituzione. Un esito che, per il presidente toscano, conferma “il positivo
operare della Regione Toscana” e smentisce la richiesta del Governo di abrogare
integralmente la legge. “È evidente – ammette Giani – che in alcuni aspetti la
nostra legge è andata oltre e che alcune parti dovranno essere integrate,
corrette o modificate. È un lavoro che faremo”. Tuttavia, aggiunge, il
significato politico e istituzionale della sentenza resta chiaro: “C’è un
diritto delle Regioni a legiferare su questa materia”.
La pronuncia della Consulta, secondo il governatore, contribuisce a chiarire i
confini tra ciò che spetta alla legislazione nazionale e ciò che può essere
disciplinato a livello regionale. In questo senso, la Toscana rivendica un ruolo
di apripista: “Siamo i primi e quindi facciamo scuola. Faremo da esempio a tutte
le Regioni che vorranno legiferare sul fine vita”. Resta ora il passaggio
successivo, con l’adeguamento della legge regionale ai rilievi della Corte, in
attesa che il Parlamento colmi il vuoto normativo più volte segnalato sul tema
del fine vita.
Esulta anche l’Associazione Coscioni, da anni impegnata con il tesoriere Marco
Cappato e gli attivisti nella battaglia sul diritto a essere liberi. “La
Consulta smentisce il Governo: le Regioni possono agire sui diritti nel fine
vita, respinta l’impugnazione “‘totale'” contro la legge toscana. Con la
sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’impostazione del
Governo che chiedeva di cancellare integralmente la legge della Regione Toscana
sul suicidio medicalmente assistito. La Consulta ha chiarito che le Regioni
possono intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i
diritti già riconosciuti dalla sentenza n. 242 del 2019, anche in assenza di una
legge nazionale sul fine vita, respingendo le censure rivolte contro l’intero
impianto della legge toscana” si legge nella nota che ricorda come “le
dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono
in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate, né l’obbligo
delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già
stabiliti”.
In particolare, “la Corte ha precisato che alcune disposizioni sono state
dichiarate illegittime nella parte in cui fissavano per legge regionale
scansioni temporali rigide, ritenendo che tali aspetti non possano essere
cristallizzati in una fonte normativa regionale. Si tratta tuttavia di rilievi
di natura tecnica che non escludono né il dovere del Servizio sanitario di
rispondere alle richieste delle persone, né la necessità che le amministrazioni
sanitarie operino comunque in tempi certi, ragionevoli e compatibili con la
tutela della dignità e della salute dei pazienti”.
Per Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione
Luca Coscioni, promotrice di Liberi Subito: “il Governo ha tentato di bloccare
tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no. È stato confermato che i diritti
sul fine vita non possono essere congelati dall’inerzia politica: le Regioni
possono e devono organizzare il Servizio sanitario per renderli effettivi.
Questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente. Con
la decisione depositata oggi, la Consulta ha inoltre smentito in modo esplicito
i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte, che avevano invocato una
pregiudiziale di costituzionalità come alibi per non discutere la legge di
iniziativa popolare “Liberi Subito”, una legge che in Toscana è stata invece
discussa, emendata e approvata. Mentre il Parlamento discute testi che escludono
il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è
proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire
legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”.
L'articolo Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”.
Associazione Coscioni: “Smentito il governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Non è illegittima nella sua interezza la legge della Regione Toscana sul fine
vita. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 204
depositata oggi, ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale
toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. Il governo aveva
presentato ricorso contro la norma, formulata seguendo le indicazioni della
storica sentenza la sentenza Dj Fabo/Cappato e approvata lo scorso marzo.
La Corte ha ritenuto che, nel suo complesso, la legge regionale sia
riconducibile “all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di
tutela della salute” e persegua la finalità di “dettare norme a carattere
meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme
l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che –
trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza 242 del
2019 – la sentenza Dj Fabo/Cappato – così come ulteriormente precisate nella
sentenza 135 del 2024 chiedano di essere aiutate a morire”.
La legge regionale della Toscana del 2025 mirava a colmare un vuoto attraverso
l’istituzione di commissioni multidisciplinari nelle aziende sanitarie, la
definizione di una procedura per la presentazione e la valutazione delle
richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, l’indicazione di
termini per le verifiche e la possibilità di garantire l’assistenza sanitaria
necessaria, anche attraverso risorse regionali aggiuntive rispetto ai livelli
essenziali di assistenza.
La Corte ha però dichiarato incostituzionali diverse disposizioni, limitatamente
a specifici articoli, commi o periodi, ritenuti oltre le competenze regionali.
Nello specifico si parla di articoli che attribuivano alla Regione e alle
commissioni sanitarie poteri di regolazione troppo ampi dell’intera procedura.
La Consulta ha censurato le norme che consentivano deleghe in passaggi decisivi
e che concentravano in capo agli organi regionali un controllo complessivo
sull’accesso e sull’esecuzione.
Intanto, però, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate contro la
legge nel suo complesso e contro le disposizioni riguardo l’organizzazione del
servizio sanitario, riconoscendo che le Regioni possono sì intervenire sulle
sentenze costituzionali, ma comunque senza invadere ambiti riservati alla
competenza statale.
Andando nello specifico, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2,
che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente
assistito facendo espresso rinvio alle sentenze 242 del 2019 e la 135 del 2024.
Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva
statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle Regioni è
“precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali
affermati dalla Corte Costituzionale in un determinato momento storico – in
astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella
dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”.
L’articolo 4, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
limitatamente alle parole “o un suo delegato” in quanto, consentendo la
presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, “deroga vistosamente al quadro
normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura
medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza
di questa Corte”. Incostituzionali sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e
6, in tutte le parti in cui prevedono “stringenti termini per la verifica dei
requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle
relative modalità di attuazione”.
È stato dichiarato incostituzionale anche l’articolo 7, comma 1, che,
disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende
unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico oltre
all’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del
farmaco autorizzato. La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la
competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto “non si pone
come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili
nella legislazione statale, ma come una illegittima “determinazione” degli
stessi da parte della legislazione regionale”.
La dichiarazione di incostituzionalità ha anche riguardato i commi 2, primo
periodo, e 3, dello stesso articolo 7. Il primo in quanto “facendo esplicito
riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e
illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle
competenze, la categoria dei ‘livelli essenziali di assistenza’”, interferendo
quindi su definizioni riservate al legislatore statale. Il secondo laddove
prevede che la “persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al
suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o
annullare l’erogazione del trattamento”.
In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, “non vi è propriamente
alcuna ‘erogazione’ di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come
invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento
italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto
un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta
finale che direttamente causa la propria morte”.
L'articolo “La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti
violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul
fine vita proviene da Il Fatto Quotidiano.
Un’opinione pubblica sensibilizzata e un Parlamento assente. Una ricerca
accademica ha scattato una fotografia completa dell’Italia sul tema del suicidio
assistito. Le richieste aumentano e il vuoto normativo si fa più pesante,
lasciando sempre più cittadini e rappresentanti delle istituzioni privi di
risposte su come procedere al suicidio assistito. Un vuoto che genera delle
risposte frammentarie e talvolta contradditorie, come spesso capita con il
Servizio sanitario nazionale.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry ed è firmato
da Emanuela Turillazzi e Naomi Iacoponi dell’Università di Pisa, insieme a
Donato Morena e Vittorio Fineschi della Sapienza di Roma. Un punto fondamentale
che emerge dalla ricerca è come l’opinione pubblica appaia molto più avanti
della politica. Secondo i dati Censis, il 74% degli italiani si dichiara
favorevole all’eutanasia o al suicidio assistito, con percentuali ancora più
alte tra i giovani e tra i laureati.
Il lavoro di ricerca ripercorre anche la storia giuridica del suicidio assistito
in Italia: nel 2019, ci fu la storica sentenza con cui la Corte costituzionale
indicò le condizioni in cui l’aiuto al suicidio può essere considerato non
punibile. Da allora, il percorso è stato tutt’altro che lineare: molte aziende
sanitarie non hanno applicato le indicazioni della Consulta in modo uniforme,
accumulando ritardi e rifiuti a procedere, costringendo i malati a fare ricorso.
Un vuoto normativo che ha generato un conflitto istituzionale.
In questo quadro incerto, la Toscana è stata la prima regione ad aver approvato
nel marzo 2025 una normativa organica che definisce tempi, procedure e
responsabilità per la valutazione delle richieste. Una scelta subito contestata
dal governo, che ha impugnato la legge. Il risultato è un conflitto
istituzionale che aggiunge ulteriori incertezze a una questione già complessa.
Lo studio ricostruisce anche i casi che hanno segnato la storia recente del fine
vita in Italia. La vicenda di “Mario”, il primo paziente a ottenere il suicidio
assistito nel nostro Paese, così come la storia di “Anna”, la prima persona a
cui il trattamento è stato garantito con costi interamente coperti dal sistema
pubblico. Altri casi, come quello di Davide Trentini, hanno esteso
l’interpretazione dei criteri stabiliti dalla Consulta per i “trattamenti di
sostegno vitale”. Tutto questo avviene mentre l’opinione pubblica appare molto
più avanti della politica. Secondo i dati Censis citati nello studio, il 74%
degli italiani si dichiara favorevole all’eutanasia o al suicidio assistito. A
fronte di un consenso così ampio, il Paese continua però a non dotarsi di una
legge nazionale.
I ricercatori hanno poi aperto una riflessione sui trattamenti di sostegno
vitale, ovvero tutti quei macchinari e interventi farmacologici o assistenziali
che sono indispensabili alla sopravvivenza della persona malata. Nel corso degli
anni, questo concetto è stato alla base per giustificare il suicidio assistito a
livello giuridico. Tuttavia, questa visione presenta dei limiti.
Come sottolinea infatti Emanuele Turillazzi: “La dipendenza dai trattamenti di
sostegno vitale è un criterio troppo limitativo. La nostra idea è di superare
questo vincolo e concentrarci su ciò che davvero conta: una patologia
irreversibile, una sofferenza che il paziente ritiene intollerabile e una
volontà libera, consapevole e direttamente espressa dalla persona. Sono questi,
secondo noi, i requisiti fondamentali. Il resto – gli aspetti procedurali e le
verifiche – spetta al sistema sanitario e ai comitati etici territoriali. Solo
così è possibile ridurre le disuguaglianze territoriali e rimettere al centro
diritti, autodeterminazione e dignità della persona“.
L'articolo Suicidio assistito, in Italia aumentano le richieste ma le norme sono
ancora ferme: lo studio proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il Governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione
Sardegna del settembre 2025 sul suicidio medicalmente assistito, sostenendo che
il provvedimento presenti “plurimi profili di illegittimità costituzionale”. A
motivare l’impugnazione è il Dipartimento per gli Affari regionali, che
sottolinea come le norme approvate violerebbero l’articolo 117 della
Costituzione, relativo alla competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile e penale, oltre a eccedere le attribuzioni conferite alla
Regione dal suo Statuto speciale.
Secondo il Governo, la legge sarda non potrebbe regolamentare il fine vita nel
silenzio del legislatore nazionale, nonostante la Consulta abbia auspicato che
il tema sia oggetto di “sollecita e compiuta disciplina da parte del
legislatore”. Le motivazioni evidenziano inoltre che il Senato è attualmente “in
stato di avanzato esame” di un testo base sul suicidio medicalmente assistito,
in discussione nelle Commissioni riunite 2° e 10°. Il Governo sottolinea che la
disciplina del suicidio medicalmente assistito rientra nella materia
dell’“ordinamento civile e penale” e che, pertanto, la legge statale è l’unico
strumento in grado di normarla. Non è ammissibile che le Regioni esercitino un
ruolo “supplente” rispetto allo Stato, nemmeno temporaneamente, nelle more di
eventuali interventi legislativi statali. Vale la pena ricordare che le regioni
– anche a guida centro destra – si sono mosse proprio perché da anni si chiede
una legge che regoli la materia con norme che non siano frutto di dolorose
battaglie legali come quelle portate avanti da Beppino Englaro, da Marco Cappato
per il caso di DjFabo e tutti gli altri processi in cui il tesoriere
dell’Associazione Coscioni rischia il carcere.
Sulla possibile riconducibilità della norma alla materia della “tutela della
salute”, di competenza concorrente, il Governo evidenzia che l’ordinamento si è
limitato a pronunce giurisprudenziali — comprese quelle della Corte
costituzionale — che hanno reso esenti da responsabilità penale i terzi che
assistono una persona nel porre fine alla propria vita solo in presenza di
patologie gravi e irreversibili, causa di sofferenze fisiche o psicologiche
intollerabili. La Consulta si è espressa più volte – una volta estendendo la
nozione di “trattamenti di sostegno vitale” includendo anche “procedure compiute
dai caregivers” e successivamente che il farmaco per morire deve essere
autosomministrato e dando il via libera a dispositivi comandati da occhi e voce
per chi non può muoversi e parlare.
LA REAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA
Roberto Deriu, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e primo firmatario della
legge, ha dichiarato all’Ansa: “Noi siamo convinti della costituzionalità di
questa soluzione tradotta in legge. Vedremo come la Consulta affronterà il tema.
Ci siamo mossi nel solco della Corte costituzionale (sentenza DjFabo/Cappato).
La posizione del governo è preconcetta e ideologica”. Deriu ha annunciato che
sarà chiesto di resistere in giudizio, ritenendo le ragioni della Regione
solide. Anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha definito
la decisione del Governo “una perdita di occasione per dare una risposta di
civiltà sul fine vita”. “Non si possono affrontare questioni così importanti dal
punto di vista ideologico, visto che nel Paese c’è grande attesa di risposte di
libertà — ha sottolineato —. La Sardegna voleva colmare un vuoto legislativo, ma
il Governo ha deciso di voltarsi dall’altra parte”.
Peppino Canu, consigliere regionale di Sinistra Futura, ha definito “assurdo e
ingiustificato” l’accanimento del governo sulla Sardegna: “Mentre si parla di
autonomia differenziata, in realtà si limitano le prerogative delle Regioni e si
creano vuoti normativi enormi. Difenderemo la validità della legge, frutto di un
lungo percorso di ascolto e confronto. Tra il ‘non fare’ perpetuo del governo e
il fare, scegliamo sempre la seconda opzione”. Anche la senatrice M5S Sabrina
Licheri ha criticato la scelta del governo: “Fdi ha perso un’occasione per
concentrarsi sul tema del fine vita fermo al Senato, e invece attacca la giunta
Todde che ha affrontato una questione delicata per dare una possibilità di
scelta ai cittadini. È ora che la destra smetta di usare l’ideologia per
rispondere ai bisogni delle persone in casi così delicati”.
LE CRITICHE DELL’ASSOCIAZIONISMO
Per Pro Vita & Famiglia onlus, che aveva chiesto l’impugnazione già alla
promulgazione della legge “legge sarda viola palesemente le competenze esclusive
dello Stato ed è una norma disumana che spinge malati, fragili e persone
disperate a uccidersi anziché moltiplicare cure e servizi socio-assistenziali”.
Antonio Brandi, presidente dell’associazione, ha sottolineato che la Sardegna è
fanalino di coda per l’accesso alle cure palliative, con meno del 5% dei
pazienti realmente assistiti, e ha auspicato che la Corte costituzionale accolga
i ricorsi del Governo, bloccando “provvedimenti illegittimi e contrari al bene
comune”.
L'articolo Il governo impugna la legge sul suicidio assistito in Sardegna, la
replica: “Ci siamo mossi nel solco della Consulta” proviene da Il Fatto
Quotidiano.