Ci sono pronunce della Corte di Cassazione che valgono soltanto per la causa
specifica e ce ne sono altre che parlano alla vita di molti cittadini perché
esprimono richiami al diritto che si possono citare e applicare a decine di
storie. È il caso dell’ordinanza 30767 datata 22 novembre 2025, della prima
sezione civile, presidente M. Acierno e relatrice F. Reggiani.
La vicenda in esame si svolge a Milano e riguarda una donna professionalmente
impegnata, madre di due bimbi molto piccoli, che denuncia il padre per
maltrattamenti e poi per quelli che ritiene abusi sui figli avvenuti dopo la
separazione. Dopo vari ricorsi, la procura della Repubblica archivia. I minori
vengono affidati ai servizi sociali e collocati in comunità a seguito di una
consulenza tecnica d’ufficio psicologica sui genitori. Finché la Corte d’appello
di Milano non arriva al punto di collocarli direttamente presso il padre,
ordinando incontri “protetti” con la madre.
Che cosa dice invece la Cassazione? Riassumendo, considera rilevanti i riferiti
dei minori raccolti da operatori sanitari e giudiziari nelle prime fasi della
rivelazione dei presunti abusi. E non ultimo richiama al rispetto della
Convenzione di Istanbul, che è ormai da anni legge dello Stato. Tutti elementi
completamente trascurati dai giudici di merito, la cui decisione va cassata
poiché “l’assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazioni e
gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio”.
Insomma, le archiviazioni penali non sono una giustificazione per i giudici
civili e minorili, che sono tenuti ad approfondire, indagare, accertare a loro
volta le allegazioni di violenza e abuso secondo il principio del “più probabile
che non” e del favor pueri valido appunto nel civile, a differenza del favor rei
applicato nel penale.
Questo è il punto fondamentale dell’ordinanza che fra l’altro a questo proposito
cita una pronuncia precedente, recentissima, la 4595 del 2025, la prima con cui
la Cassazione ha parlato finalmente dell’obbligo per il giudice civile di
considerare le allegazioni di violenza a prescindere dalle decisioni del penale.
Si avverte quindi un orientamento consolidato in questa direzione.
La vicenda di questa madre è esemplare rispetto a moltissimi casi analoghi,
distribuiti un po’ in tutto il paese, dove si assiste al prevalere delle
conclusioni penali nel procedimento civile quando sono coinvolti minori e
soprattutto quando le accuse archiviate penalmente riguardano violenza,
maltrattamenti e in particolare abusi sui minori stessi. Mentre molti giuristi
sostengono che dovrebbero prevalere viceversa le tutele introdotte da norme
internazionali approvate dal Parlamento ormai da anni, come la Convenzione di
Istanbul, o in ultimo dalla riforma Cartabia.
Torniamo alla nostra storia. Perché la Suprema corte è così netta nel chiedere
ulteriori accertamenti? Perché in effetti la madre aveva presentato molta
documentazione. Tanto per cominciare i bambini all’epoca furono sentiti in
commissariato e le loro parole registrate ma la Corte non ha accolto l’istanza
di acquisizione nonostante fosse stata avanzata. E comunque, in nessun grado di
giudizio, compreso l’appello ora bocciato, i giudici hanno tenuto conto di
quello che avevano detto.
Sono state trascurate anche altre prove, presentate dalla donna, documenti e
referti che nulla valgono agli occhi dei giudici di merito rispetto a quello
che, certamente nelle cause di affidamento, si può definire il vangelo della Ctu
(consulente tecnico d’ufficio, ndr). La consulenza psicologica è diventata in
molti casi per i magistrati l’unica fonte di riferimento, fattuale e giuridico.
Alcuni passaggi delle motivazioni contestate dalla difesa della ricorrente
risultano fra l’altro sconcertanti. Ad esempio, perché i bambini devono restare
dal padre? Perché, ci si chiede questo accanimento nel tenerli lontani dalla
madre? Leggo dalla sentenza d’Appello cassata: “Risulta di tutta evidenza che è
assolutamente necessario, a tutela dell’interesse dei minori, mantenere la
mediazione dell’Ente nel rapporto genitori-figli onde evitare che gli importanti
risultati di “bonifica” dell’assetto psicologico dei minori raggiunti col
percorso comunitario (la permanenza in comunità fino al 2024, ndr) vengano
vanificati dalla riapertura del conflitto genitoriale, mai sopito e tuttora
presente nelle continue recriminazioni della madre contro il padre, riemerse
anche nella relazione del 3.04.2024 con accuse di comportamenti minatori e
violenti asseritamente dal predetto posti in essere contro la reclamante”.
Che cosa intendono, i magistrati d’appello, con “bonifica”? Parlare di
“bonifica” lascia vari dubbi. “Cosa sono questi interventi di “bonifica” che
appaiono rinviare a un processo di oggettivazione dei minori? Chi li ha messi in
opera, e con che autorità sanitaria o anche ri/educativa? A quali codici
deontologici e di quali professioni, può corrispondere un intervento definito di
‘bonifica’?”, si chiede Elvira Reale, psicologa esperta di salute della donna,
sulla rivista Dirittiinmovimento.
L'articolo La Cassazione e la pronuncia (secondo me importante) sul caso di una
madre allontanata dai figli proviene da Il Fatto Quotidiano.