L’ ultima volta che Khaled si era trovato su un’auto c’era un passeur alla guida
e stava attraversando il confine croato e sloveno, prima di arrivare in Friuli.
In Italia non aveva la patente né tantomeno un’auto, soltanto una bicicletta
raffazzonata che usava per andare al lavoro. Il paesino dove era stato accolto
era talmente piccolo da rendere l’idea di spostarsi in bici quasi bislacca. Era
tutto vicino: il piccolo supermercato – una stanza di cinquanta metri quadri ‒,
il municipio dove aveva ottenuto la carta di identità, la piazza dove fumava una
sigaretta in compagnia prima di andare a dormire. Prima di una nuova giornata di
lavoro.
Dopo aver fatto richiesta di asilo, Khaled era stato accolto in un appartamento
di Passons, un paesino a pochi passi da Udine. Condivideva il suo appartamento
con altri cinque bangladesi e la loro vita scorreva piuttosto serena. Le aziende
agricole del territorio avevano bisogno di braccia per la raccolta delle olive.
Khaled aveva firmato il primo breve contratto di lavoro a ottobre, un paio di
mesi dopo il suo arrivo in Italia. Finita la raccolta, aveva trovato lavoro in
un ristorante cinese a San Marco. Ci arrivava in bicicletta tutte le mattine,
quali che fossero le condizioni meteo. Era stato fortunato. A Passons c’erano
pochi bangladesi, ma a differenza di lui non erano nuovi in Italia. E in quel
paesino sembravano conoscere tutto di tutti ed essere ben disposti ad aiutarlo –
un privilegio che, in una terra desolata e povera di opportunità, a volte non ci
si permette nemmeno tra connazionali.
La storia di Khaled ha anche un’altra differenza rispetto a quella dei
bangladesi arrivati in Italia alcuni anni fa: nel tempo le maglie della
richiesta di asilo sono diventate sempre più strette. I dispositivi tradizionali
di controllo delle frontiere sono stati potenziati. Ad esempio, i Paesi che
l’Italia considera sicuri sono aumentati. Un Paese è detto sicuro se non espone
i suoi abitanti al rischio di violazioni dei diritti umani fondamentali; se, in
sostanza, è considerato politicamente stabile e si adegua ai principi di uno
Stato di diritto. Durante il colloquio per il riconoscimento della protezione
internazionale – un colloquio a porte chiuse, in cui erano presenti soltanto
Khaled, un ufficiale italiano e un mediatore linguistico – l’ufficiale gli aveva
fatto varie domande sulla situazione politica in Bangladesh. Domande
circostanziate, precise, secche. Mirate a valutare i rischi che Khaled
correrebbe nel Paese di origine. “Che cosa le impedisce di vivere a Kabirhat con
i suoi figli?”. “E che cosa le succederebbe se tornasse in Bangladesh?”. Dopo
aver risposto a queste domande, era stato Khaled a chiedere all’ufficiale: “Chi
le ha detto che il Bangladesh è un Paese sicuro? Ha visto cos’è successo agli
studenti universitari?”.
“Chi le ha detto che il Bangladesh è un paese sicuro?”. Nel verbale di
audizione, la domanda è seguita da tre punti interrogativi, uno accanto
all’altro. Una scelta stilistica inusuale in un documento ufficiale. Un modo per
riportare il tono del richiedente audito? Era stata una domanda provocatoria,
quasi beffarda, capace di irritare l’intervistatore. Per quale altra ragione,
altrimenti, il verbale dovrebbe riportare non uno, ma tre punti interrogativi?
Su questa questione, in realtà, l’insistenza dell’ufficiale era legittima. Se un
migrante proviene da un Paese considerato sicuro, deve spiegare in dettaglio la
propria vicenda personale e convincere le autorità che tornarci comporterebbe un
rischio concreto per la propria vita. Per un richiedente asilo, l’obbligo a
questo tipo di racconto è una colossale spada di Damocle: è difficile tenere
insieme i fili di storie complesse, lo è tanto più se da anni lo Stato
normalizza l’oppressione, le disuguaglianze sociali e il terrore, se da quando
si è nati il regime esprime il proprio potere con la tortura o la persecuzione
degli oppositori politici, se si costruisce il proprio mondo su quell’orizzonte,
se si è visto ondeggiare continuamente la linea tra tutela dei diritti e
prevaricazione del più forte.
La lista dei Paesi sicuri viene aggiornata periodicamente dal ministero degli
Affari esteri, e nel febbraio 2026 è stata stilata per la prima volta anche a
livello europeo, quando la Commissione europea ha incluso, tra gli altri,
l’Egitto, la Tunisia e il Bangladesh. Amnesty International, nel suo rapporto
del 5 agosto 2024 “Il Bangladesh non è un paese sicuro”, ha dichiarato che “in
Bangladesh, come in Egitto e in Tunisia, i diritti umani restano violati in modo
diffuso, come riconosciuto dalla giurisprudenza”. Del resto, proprio nel 2024 il
Bangladesh ha vissuto una delle più violente insurrezioni dell’epoca
contemporanea. Il movimento studentesco aveva chiesto una svolta democratica per
il proprio Paese. Le forze dell’ordine avevano trasformato le proteste in
massacri uccidendo centinaia di studenti. La rivolta di massa che ne è seguita
aveva portato alla caduta del governo e alla cacciata della prima ministra,
Hasina Sheikh Wazed, che da allora vive rifugiata in India. Il 17 novembre 2025,
è stata condannata a morte per crimini di guerra.
> Se un migrante proviene da un Paese considerato sicuro deve spiegare in
> dettaglio la propria vicenda personale e convincere le autorità che tornarci
> comporterebbe un rischio concreto per la propria vita. Per un richiedente
> asilo, l’obbligo a questo tipo di racconto è una colossale spada di Damocle.
L’auto si ferma bruscamente a uno stop e Khaled si guarda intorno confuso. Nel
corso di quella mattina, in questura, gli avevano nominato Milano. Prima di quel
giorno aveva sentito parlare di Milano dai suoi amici, alcuni connazionali ci
erano andati per fare fortuna, ma in quelle ore concitate la geografia fisica e
quella emotiva avevano cominciato a versarsi l’una nell’altra, come se le
ordinarie separazioni della ragione fossero saltate. Mentre quel poliziotto
macinava chilometri in autostrada, Khaled ripensava al suo amico Assad,
rimpatriato in Bangladesh dalle autorità italiane. Gli aveva detto “In Italia
pensi di essere al sicuro, finché la legge non ti sceglie e decide che sei un
criminale e devi pagare”.
Il poliziotto ricomincia a parlare con il suo collega a voce alta. Per diverso
tempo in auto c’è stato un silenzio assoluto. Il timbro della sua voce riporta
Khaled a ciò che era accaduto quella mattina, prima di essere caricato in
quell’auto. Aveva corso tra lo studio dell’avvocato e l’ufficio degli operatori
sociali con un foglio tra le mani: il decreto con cui la prefettura di Udine
dichiarava che Khaled non aveva più diritto all’accoglienza. Le forze
dell’ordine lo avevano convocato in questura. Una firma su quel documento, e lui
avrebbe lasciato la sua camera per sempre. Khaled non si era presentato al primo
appuntamento in questura e neanche al secondo. Nel frattempo aveva implorato
l’avvocato di aiutarlo, aveva chiesto agli operatori del centro di accoglienza
di proteggerlo da quel provvedimento, contro ogni sensatezza aveva rifiutato di
vedere il suo progetto crollare. Ma la cessazione delle misure di accoglienza
era soltanto l’ultimo passaggio di un domino che partiva da lontano, e che mai
Khaled aveva pensato potesse toccargli.
Attese
Il 19 agosto 2024, poco dopo il suo arrivo in Italia, Khaled si era presentato
in questura per formalizzare la sua richiesta di protezione internazionale. Un
mediatore di lingua bangladese gli aveva tradotto le parole dell’ufficiale in
divisa. I discorsi erano stati tanti e non gli erano tutti chiari, ma una cosa
l’aveva capita: venire dal Bangladesh non era considerato abbastanza grave da
valere un permesso di soggiorno in Italia. Questo poteva diventare un grosso
problema se l’intervistatore non avesse creduto alla sua storia personale.
Avrebbe potuto comportare il rifiuto della domanda di protezione e diversi guai,
fino a mettere in discussione la sua permanenza in Italia.
L’accettazione o il rifiuto di una richiesta di asilo ha delle gerarchie. I
rifugiati politici ricevono la massima protezione. Seguono coloro che dimostrano
di rischiare un danno grave in caso di rientro in patria. Anche loro vengono
protetti, sebbene con un permesso di soggiorno meno “forte” rispetto a quello
del rifugiato politico. Ci sono poi quelli che ricevono una protezione per
ragioni di natura privata (una malattia che sarebbe difficile curare nel Paese
di origine, aver subito violenze domestiche, maltrattamenti subiti durante il
viaggio, situazioni di grave sfruttamento lavorativo). Ci sono poi coloro che
non sono rifugiati politici, non provengono da Paesi in conflitto e non
riferiscono storie di sofferenza. Nella gran parte di questi casi, la domanda di
asilo viene rifiutata. Vi è infine un’ultima casistica, sempre meno residuale: i
richiedenti la cui domanda di asilo non viene soltanto rifiutata, ma ritenuta
infondata. In questo caso, la Commissione ritiene che non vi siano reali motivi
a sostegno della loro richiesta, o addirittura che questa sia strumentale a
restare in Italia. La domanda di Khaled rientrava in quest’ultimo caso ed era
stata rigettata per manifesta infondatezza.
> L’accettazione o il rifiuto di una richiesta di asilo ha delle gerarchie.
Il poliziotto apre la porta dell’auto e Khaled scende. Al gabbiotto appare un
signore stanco. Il poliziotto gli passa dei documenti da una fessura nella
vetrata e il signore lascia il gabbiotto. Ricompare dopo poco dietro una
porticina laterale poco distante e li fa entrare. Dei due poliziotti che lo
avevano portato a Milano, soltanto uno lo accompagna dentro. Gli torna in mente
quella mattina, la sua famiglia in Bangladesh che non ha sue notizie e che non è
abituata a silenzi così prolungati. Non ha potuto avvertire che quella notte non
dormirà a casa, che è in un centro di detenzione, che non ha idea di cosa abbia
fatto per finirci. Mentre camminano chiede al poliziotto di riavere il telefono.
Il poliziotto gli dice che in quel posto i detenuti non hanno sempre il permesso
di usare il cellulare, e che forse, una volta dentro, gli operatori del centro
glielo restituiranno.
Dopo uno zigzag tra i corridoi, Khaled e il poliziotto giungono sul ciglio di
una stanza illuminata solo da una lampada da scrivania. L’Ufficiale chiede di
attendere fuori. I posti di transito, trattenimento o detenzione delle persone
straniere si assomigliano tutti: luci al neon, corridoi bucati da porte anonime,
sedie da aspetto. Sembra che questo sia il destino: dopo tanto viaggiare,
attendere qualcosa, non è sempre chiaro cosa, su una sedia di uno di quei tanti
corridoi del mondo. Era accaduto quella mattina nella questura di Udine, accade
ora al CPR di Milano, il CPR di via Corelli.
Chiusi dentro
I CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri) nascono come luoghi di trattenimento
per le persone straniere in condizione di irregolarità giuridica, in attesa del
rimpatrio nei Paesi di origine, quando l’espulsione non può essere effettuata in
tempi rapidi. Per l’intero periodo di permanenza, lo straniero non può uscire
dal CPR. È quella che viene chiamata “detenzione amministrativa”: una
limitazione della libertà personale applicata in assenza di un procedimento
penale, proprio perché non c’è alcun reato. Non c’è una condanna, come non c’è
un capo d’accusa. La persona viene rinchiusa perché non dispone di un regolare
permesso di soggiorno. Secondo la normativa (art. 14 TUI), la durata del
trattenimento è variabile e può andare da alcuni giorni a molti mesi. La
permanenza dura comunque “solo il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle procedure di rimpatrio”. Ma la realtà è spesso diversa, e le persone
possono restare rinchiuse in un CPR anche per anni.
In Italia ad oggi si contano dieci CPR, sparsi tra il Nord, il Sud e le Isole.
Chi ha la possibilità di raccontarlo descrive le condizioni del trattenimento
come “durissime”. L’impatto della vita detentiva sulla salute mentale, lo stress
derivato dalla carenza di informazioni sul proprio conto, l’isolamento,
l’assenza di un servizio continuativo di assistenza legale e medica rendono la
permanenza nei CPR difficile, talvolta impossibile. Il “registro degli eventi
critici”, un resoconto che gli operatori di tutti i centri tengono
obbligatoriamente aggiornato, basterebbe da solo a raccontare l’abisso dei CPR,
tra tentativi di suicidio, atti di autolesionismo e rivolte. Soltanto al CPR di
Via Corelli, nel periodo tra febbraio e maggio 2024 gli eventi critici sono
stati documentati con una cadenza di uno ogni due giorni.
> I CPR nascono come luoghi di trattenimento per le persone straniere in
> condizione di irregolarità giuridica, in attesa del rimpatrio nei Paesi di
> origine, quando l’espulsione non può effettuarsi in tempi rapidi. Per l’intero
> periodo di permanenza, lo straniero non può uscire dal CPR.
Dei dieci CPR italiani, soltanto quelli di Milano e di Gradisca d’Isonzo
consentono l’uso del cellulare, sebbene il sequestro dei telefoni sia
chiaramente contro la legge. È un dettaglio importante, fondamentale. L’uso del
cellulare, oltre a garantire il diritto alla corrispondenza con amici e
familiari, consente alle realtà solidali di restare in contatto con i trattenuti
e di ricevere documentazione degli abusi. Sono infatti i collettivi e le
organizzazioni a monitorare quanto avviene oltre le inferriate dei CPR. A Milano
l’associazione Naga chiede da anni la possibilità di accedere al CPR di via
Corelli, ma la prefettura non lo ha mai autorizzato, né ha mai risposto alle
numerose richieste di accesso civico da parte degli attivisti.
Per diminuire le richieste da parte delle persone trattenute, gli operatori li
stordiscono con antiepilettici, ansiolitici, antidepressivi e sedativi.
Un’inchiesta giornalistica di Altreconomia del 2023 ha documentato la
somministrazione spropositata di medicinali, con una spesa in psicofarmaci 160
volte più alta nei CPR rispetto a delle realtà non detentive che prendono in
carico un’utenza simile per età e per provenienza. A ragione, si è più volte
parlato della “deriva manicomiale” dei Centri di permanenza per il rimpatrio.
L’ufficiale chiama dentro Khaled e inizia a scorrere in silenzio i dati al
computer. Un gesto meccanico, spento, fatto per lui come per altre migliaia di
detenuti. Sullo schermo Khaled riconosce il suo nome e cognome, gli unici
simboli che ha imparato a distinguere nell’alfabeto latino. Ma il resto delle
parole? Quel silenzio insondabile lo spezza. In quei mesi in Italia ogni
provvedimento che lo riguardava gli era parso un muro ostile di parole che non
presagivano niente di buono. Il provvedimento che gli avevano consegnato pochi
giorni prima dell’intervista, con cui gli veniva notificata la “procedura
accelerata” della sua richiesta di asilo, non era stata una buona notizia. Anche
l’esito dell’intervista non aveva portato buone notizie. Sono documenti
difficili, pieni di formule che Khaled non riesce a ricordare parola per parola.
Ma un punto gli è chiaro: rendono difficile la sua vita in Italia. Di fronte a
questo nuovo provvedimento, sente il bisogno di capire il prima possibile.
Ma quando prova a chiedere, l’ufficiale sbuffa in maniera incontrollata, come se
ogni interruzione al flusso del suo discorso fosse per lui una perdita infinita
e inaccettabile. Così, per una buona manciata di minuti Khaled si lascia
travolgere dalle informazioni. Le parole dell’ufficiale, incomprensibili,
rimbalzano contro quelle del mediatore e viceversa, quasi senza pause. Quando
infine l’ufficiale tace, Khaled domanda: “Cosa succederà se non mi liberano?”.
L’ufficiale risponde e il mediatore in maniera secca: “Devi tornare in
Bangladesh. Loro organizzeranno il tuo volo.”
> Per diminuire le richieste da parte delle persone trattenute, gli operatori li
> stordiscono con antiepilettici, ansiolitici, antidepressivi e sedativi. A
> ragione, si è più volte parlato della “deriva manicomiale” dei Centri di
> permanenza per il rimpatrio.
In un attimo Khaled realizza tutto quello che aveva vissuto nei giorni
precedenti. Gli operatori che a più riprese cercano di spiegargli le ragioni
della fine dell’accoglienza, che gli dicono: “Sono disposizioni della
prefettura”; l’insistenza dei poliziotti perché si rechi in questura il prima
possibile. Mentre lo conducono in una camera sozza e umida, gli torna in mente
Diego, l’operatore che si occupava dell’appartamento in cui era stato accolto.
Diego è poco più giovane di lui e ha un’energia contagiosa, è vitale e gioioso.
Qualche mese prima aveva organizzato un corso di italiano per stranieri in una
stanza del municipio. Fino a quando gli era stato possibile, Khaled non era
mancato mai a quelle lezioni. Dunque non avrebbe rivisto mai più neanche lui.
Nuovi elementi
Quella di Khaled è una storia strana, e strane sono le modalità con cui volgerà
al termine. È una storia di provvedimenti perentori e incalzanti, che in certi
passaggi sembrano suggerire un accanimento quasi personale nei suoi confronti.
Ma non solo. È una storia di fortunate coincidenze, una storia in cui “i nuovi
elementi” portati dall’avvocato hanno finito per rovesciare le decisioni di un
tribunale. Ma è anche la storia di un cittadino bangladese analfabeta, ingenuo e
senza cattiverie, un giovane che, nel giro di ventiquattro ore, dalla cucina del
ristorante dove lavorava si è ritrovato in viaggio verso il CPR di Milano, in
attesa di un rimpatrio. In questa storia si intrecciano istanze rigettate e
permessi di soggiorno che non avrebbero mai potuto essere rinnovati.
Il 1° luglio 2024 Khaled entrava in Italia e si presentava in questura per la
prima volta per chiedere verbalmente di poter fare richiesta di asilo.
L’appuntamento per formalizzare questa richiesta è stato fissato per il 19
agosto, un mese e mezzo dopo. “Formalizzare” la richiesta di asilo significa
compilare un modulo con i dati personali e assistere a un’informativa in cui,
alla presenza di un mediatore linguistico, si spiegano nel dettaglio i passaggi
della richiesta di asilo e i possibili esiti. La formalizzazione è un passaggio
fondamentale. Da questo momento, la regolarità in Italia del richiedente asilo
non può più essere contestata.
Ma quel 19 agosto in questura accadde anche altro. Per la domanda di asilo di
Khaled gli ufficiali disposero l’applicazione della “procedura accelerata” per
provenienza da Paese di origine sicuro. La procedura accelerata, come suggerisce
il nome, abbrevia di molto i tempi della procedura ordinaria. Nel caso di
Khaled, venne disposta in ragione del suo Paese di origine che, come detto
all’inizio, è ufficialmente considerato sicuro dall’Italia. Al vaglio delle
autorità competenti, la richiesta di asilo di chi proviene da un Paese sicuro
viene considerata a priori pretestuosa perché, per definizione di Paese sicuro,
“si può dimostrare che non vi sono persecuzioni costanti, torture, o trattamenti
inumani e degradanti”. Non vi sono dunque ragioni fondate per una fuga da tale
Paese e per la proposizione di una richiesta di asilo altrove. Salvo eccezioni,
una richiesta di asilo in procedura accelerata si conclude con un diniego, come
si dice in gergo tecnico, “per manifesta infondatezza”.
> Al vaglio delle autorità competenti, la richiesta di asilo di chi proviene da
> un Paese sicuro viene considerata a priori pretestuosa perché, per definizione
> di Paese sicuro, “si può dimostrare che non vi sono persecuzioni costanti,
> torture, o trattamenti inumani e degradanti”.
Un richiedente asilo nella procedura ordinaria potrebbe essere convocato davanti
alla Commissione territoriale dai sei ai dieci mesi dopo la formalizzazione
della richiesta di asilo, a volte anche dopo un anno. La procedura accelerata,
invece, ha una scansione temporale fittissima: entro sette giorni dalla
formalizzazione della domanda deve essere svolta l’intervista ed entro i
successivi due giorni deve essere emesso l’esito che, come abbiamo detto, è
nella maggior parte dei casi negativo. Il provvedimento di diniego di un
richiedente asilo non si limita a dichiarare l’inidoneità alla permanenza in
Italia, ma rende anche efficace l’obbligo di rimpatrio del richiedente e il
divieto di reingresso in Italia. A questo punto, il diniegato può rivolgersi a
un avvocato difensore e depositare un ricorso in tribunale, non più tardi di 15
giorni dalla notifica dell’esito. Anche sul ricorso le due procedure
differiscono: nella procedura ordinaria, il deposito del ricorso sospende
automaticamente l’efficacia del provvedimento di rimpatrio. Nella procedura
accelerata, invece, no: il ricorso deve essere corredato da un’apposita
richiesta di sospensione dell’obbligo di rimpatrio. È una richiesta
fondamentale. La sospensiva, se accettata dal Tribunale, permette al ricorrente
di restare regolarmente in Italia fino all’esito del ricorso. Se la sospensiva
viene rigettata, o non viene presentata affatto, l’obbligo di rimpatrio resta
effettivo.
Il 21 agosto Khaled venne audito dalla Commissione territoriale, il 23 agosto la
Commissione emette il verdetto: diniego per manifesta infondatezza. Viene
comunicato a Khaled il 2 settembre, dieci giorni dopo. Nel corso
dell’intervista, Khaled aveva raccontato i motivi della fuga dal Bangladesh.
Aveva parlato di alcune persone vicine alla famiglia, menzionando i fratellastri
di sua moglie, che gli avevano reso difficile la permanenza nel villaggio. Come
detto in precedenza, l’ufficiale della Commissione aveva chiesto a Khaled le
ragioni della sua fuga dal Bangladesh e Khaled aveva fatto quella domanda
provocatoria: “Chi le ha detto che il Bangladesh è un Paese sicuro?”.
Ci sono molte vicende come questa. La maggior parte delle storie raccolte dalle
Commissioni territoriali sui migranti bangladesi hanno a che fare con il
possesso di terre contese e con la prevaricazione di una famiglia su un’altra.
Qui non affronteremo le vicende personali di Khaled prima del suo arrivo in
Italia, perché non hanno a che fare con ciò che è accaduto dopo. Ma è opportuno
soffermarsi su come la Commissione territoriale si è espressa in merito alla sua
storia. La Commissione scrive che “tutte le dichiarazioni del signor Khaled
risultano complessivamente confuse e inverosimili” e che “l’impianto narrativo
dell’istante è contraddittorio in più punti”. Ma può davvero una Commissione
esprimersi, con un provvedimento peraltro molto duro, a fronte di una vicenda
lontana nel tempo e nello spazio, su cui non intervengono dei testimoni e di cui
non vi sono prove se non il racconto stesso del richiedente?
Può la valutazione di una richiesta di asilo basarsi unicamente sulla coerenza e
la credibilità del racconto fatto, senza considerare l’assetto socioculturale
del richiedente? Molti avvocati dell’immigrazione, sociologi e antropologi hanno
criticato in vario modo i parametri di giudizio applicati alle richieste di
asilo. Si è ritenuto in più occasioni che un simile approccio imponga standard
epistemologici occidentali su narrazioni di vita vissuta, ignorando le
differenze culturali, i traumi e i diversi contesti sociopolitici. Questo
metodo, basato sul sospetto anziché sulla fiducia, trasformerebbe la procedura
di asilo in un interrogatorio che penalizza chi non si adegua alle aspettative
cosiddette “eurocentriche” delle Commissioni territoriali.
Dopo l’esito, Khaled aveva contattato un avvocato, che aveva depositato il
ricorso nei termini, il 16 settembre 2024. Insieme al ricorso, come di prassi,
aveva depositato anche l’istanza di sospensiva. Il 27 settembre il giudice del
tribunale di Trieste rigettò l’istanza di sospensiva. Da quel giorno, Khaled era
rimpatriabile. L’avvocato non depositò ulteriori richieste al tribunale. A
posteriori, riferirà che farlo sarebbe stato sciocco e inutile. “In circostanze
di questo tipo, il Tribunale cambia idea unicamente a fronte di nuovi elementi
emersi dalla vicenda personale dell’assistito”, dirà: “E dato che avevo appena
presentato una richiesta di sospensiva che era stata rigettata, nessun elemento
sarebbe stato sufficiente a cambiare l’opinione del giudice”.
> Molti avvocati dell’immigrazione, sociologi e antropologi hanno criticato i
> parametri di giudizio applicati alle richieste di asilo: un simile approccio
> impone standard epistemologici occidentali su narrazioni di vita vissuta,
> ignorando le differenze culturali, i traumi e i diversi contesti
> sociopolitici.
In seguito al rigetto della sospensiva, la prefettura non aveva emesso alcun
provvedimento, nonostante la permanenza in Italia fosse stata di fatto rigettata
dallo Stato. In questo strano silenzio delle istituzioni, trascorsero i giorni e
le settimane. Nel frattempo erano passati sessanta giorni dalla formalizzazione
del C3, pertanto Khaled poteva iniziare a lavorare. E trovò lavoro ben presto.
Lo testimoniano i contratti agricoli firmati con un paio di connazionali, e
infine l’ultimo, quello con il titolare del ristorante cinese che sarà citato
più avanti proprio nel CPR di via Corelli. Khaled, insomma, in attesa che
qualcosa accadesse, aveva continuato a condurre la sua vita. Ignorava ‒ nessuno
gliele aveva illustrate in maniera approfondita ‒ le possibili conseguenze di
quella sospensiva rigettata. Le avrebbe comprese quasi un anno dopo, in quella
stanza della questura di Udine, quella mattina di settembre in cui tutto è
cominciato, il giorno in cui è stato condotto a Milano in un’auto delle forze
dell’ordine.
C’è altro. La questura di Udine, dopo il rigetto dell’istanza di sospensiva,
avrebbe dovuto registrare che Khaled era divenuto “irregolare” sul territorio
italiano e avrebbe dovuto negargli il rinnovo del permesso di soggiorno già nel
marzo del 2025. Khaled, al contrario, il 12 marzo si era presentato in questura
e aveva ottenuto il rinnovo del permesso come fosse un regolare richiedente
asilo in attesa dell’esito del ricorso. Questo errore da parte della questura,
in realtà, gli aveva permesso di lavorare in maniera continuativa con un
regolare rapporto di lavoro per altri sei mesi. Come vedremo più avanti, il
rinnovo erroneo del suo permesso è stato cruciale per la conclusione di questa
storia, una svista fortunata. In quei sei mesi, da marzo a settembre 2025,
nessuno si accorse di questa svista, e non ne era cosciente neanche Khaled e le
persone che gli stavano intorno. Il suo avvocato non ebbe alcuna cura di
approfondire la questione e gli operatori sociali non si accorsero di questo
controsenso. Capita spesso: in alcuni passaggi dei percorsi delle persone
straniere sembra esserci una separazione quasi schizofrenica tra la vita pratica
e l’iter giuridico. A volte la vita, con i suoi tentacoli e le sue protuberanze,
riesce ad avere la meglio sui vincoli legali. A volte, invece, i vincoli legali
si impongono, costringendo la vita in delle strettoie o strozzandola in vicoli
ciechi. Quando Khaled arriva nel CPR di Milano, quel tardo pomeriggio di
settembre, è rimasto chiuso in una terribile strettoia, per lui impensabile fino
a 24 ore prima. È stato uno shock.
Remigrare
Dopo l’informativa e la prima, sommaria visita medica nel CPR, Khaled si ritrova
in un angolo, seduto sul letto che gli hanno assegnato, nella sezione delle
camere dei trattenuti. La stanza è spoglia e annerita dalla muffa su più punti
del soffitto. Non ci sono armadi o comodini. Una sola lampadina fissata al
soffitto con i fili elettrici a vista illumina la stanza, mandando barlumi
intermittenti e fastidiosi. I letti dei compagni sono circondati dalle loro
cose, tenute insieme in sacchi della spazzatura o gettate alla rinfusa sul
pavimento e sotto i materassi.
Quella coltre nebbiosa torna a diluire i confini dei pensieri. Si ricorda di
quando aveva pedalato sotto un acquazzone instancabile per trenta minuti,
diretto verso il ristorante cinese. Alla fine si era rassegnato. Si era messo al
riparo sotto un ponte in attesa che smettesse di piovere. Ma quel giorno non
smetteva. Al lavoro non ci era mai arrivato e le aveva sentite dal capo.
Naturalmente era stata una tragica eccezione. Per la maggior parte del tempo,
Khaled aveva goduto dei risvegli all’alba e dei ritorni al buio. Aveva imparato
a pedalare di buona lena e il sottofondo delle auto alle sue spalle non lo
suggestionava più come i primi giorni. Aveva scoperto che l’alba in Friuli aveva
tutto un suo odore, diverso dal Bangladesh. In quei mesi Khaled si era lasciato
attraversare dalla fredda aria che spira dalle prealpi, aveva pedalato al buio
alla fine del turno serale, imboccando l’ultimo vialetto di un paese dormiente.
Alla fine delle giornate era scivolato sotto le coperte, sfinito e triste. La
vita in Italia non era stata semplice, e l’emicrania, di cui già soffriva quando
era in Bangladesh, era peggiorata. Ma anche le più amare giornate avevano un
senso: era arrivato qui, aveva un lavoro. O almeno, prima di Milano lo aveva. La
paga non era alta, ma bastava alla famiglia in Bangladesh. Questo era il suo
sommo compito: garantire riso e acqua ogni mese a moglie e figli. Non si sarebbe
sentito realizzato in alcun altro modo che questo.
> A volte la vita riesce ad avere la meglio sui vincoli legali. A volte, invece,
> i vincoli legali si impongono, costringendo la vita in delle strettoie o
> strozzandola in vicoli ciechi.
Secondo i dati ufficiali, i bangladesi residenti in Friuli-Venezia Giulia al 1°
gennaio 2025 sono 8.425. Sono in maggioranza uomini e rappresentano quasi il 7%
dell’intera popolazione residente. Molti di questi giovani uomini hanno una
storia migratoria molto simile a quella di Khaled: arrivano in Italia via terra
passando per la Turchia. Alcuni fanno tappa negli Emirati Arabi, dove lavorano
per un periodo più o meno lungo, prima di partire per l’Unione Europea. Sembra
essere un pattern ricorrente per i bangladesi, una sorta di trampolino
economico, perché raggiungere l’Europa è più costoso. Molti di loro non hanno
abbastanza soldi per arrivarci direttamente. E molti, moltissimi partono
lasciando mogli e figli in Bangladesh.
Queste partenze non vengono vissute come delle rinunce ai propri doveri
coniugali e familiari, al contrario: sono degli upgrade sociali. Il villaggio
augura al giovane sposo di arrivare in Europa nel migliore dei modi e di trovare
il suo posto. I bangladesi che riempiono le cucine dei nostri ristoranti, i
cantieri e i filari delle nostre campagne, lavorando fino a dodici ore al giorno
in condizioni di grigio, di nero o con contratti fantoccio, inviano gli stipendi
alle famiglie che così possono continuare a vivere in un Paese tormentato dalla
corruzione e dalla crisi economica e climatica. Per un bangladese, migrare è un
progetto collettivo. Con la detenzione e l’imminente rimpatrio, quel progetto
laboriosamente costruito da Khaled e dalla sua comunità si riavvolgeva su sé
stesso e lo riportava nello stesso posto da cui era partito, come una partita
all’oca finita male.
Punto e a capo
La legge dispone che entro 48 ore dall’ingresso di una persona straniera in CPR
il giudice di pace, convocando un’udienza ufficiale, verifichi la legittimità
del trattenimento. L’udienza di Khaled si tiene due giorni dopo il suo arrivo a
Milano, nell’ufficio di via Sforza. Quindici minuti prima dell’inizio, Khaled
viene condotto in un’aula del CPR predisposta per l’udienza. Non è raro che i
trattenuti partecipino a queste udienze a distanza, in videoconferenza. Sullo
schermo compaiono il giudice in toga, un mediatore bangladese e un ufficiale in
divisa, in rappresentanza della questura di Milano. Qualche minuto più tardi
arriva anche l’avvocato nominato da Khaled per la difesa. L’udienza comincia.
Dal verbale si evincono i passaggi fondamentali. All’inizio viene citato il
provvedimento del questore di Milano, con cui Khaled veniva respinto “mediante
accompagnamento alla frontiera”.
L’avvocato difensore si oppone al rimpatrio. Menziona i contratti di lavoro di
Khaled e si sofferma sull’ultimo, quello al ristorante cinese, ancora in corso
di validità. Dice: “Khaled Aslam ha lavorato con regolarità da quando ha potuto.
Quarantotto ore fa, prima di essere condotto in un centro di permanenza per il
rimpatrio, si trovava sul posto di lavoro.” L’ufficiale della questura di
Milano, invece, insiste per il rimpatrio. Testuali, le parole del giudice di
pace che chiudono l’udienza: “Lo straniero, dal suo ingresso in Italia, ha
sempre regolarmente lavorato, non ha procedimenti penali a suo carico e, per
tali ragioni, risulta inserito nel tessuto sociale ed economico in cui opera.
Per questi motivi, non si convalida il suo trattenimento”.
Si conclude così la parentesi più dolorosa del percorso di Khaled. In poco più
di 72 ore ha ricevuto un decreto di espulsione immediata, è stato escluso dal
sistema di accoglienza, è stato condotto al CPR di Milano, ha affrontato
l’udienza di convalida del suo trattenimento. In poco più di tre giorni, da
essere un lavoratore titolare di un regolare permesso di soggiorno è stato
declassato a straniero irregolare trattenuto e a rischio di espulsione. In
questa strettoia giuridica, Khaled si è chiesto come avrebbe affrontato il
ritorno forzato in Bangladesh. Come avrebbe fatto a ricominciare daccapo. Dove
avrebbe trovato i soldi per mantenere la famiglia. Come avrebbe sostenuto la
reazione dei figli e della comunità di origine.
Il giorno dopo il rilascio, Khaled si fa prestare dei soldi da un amico
bangladese e ritorna in Friuli. Il buio che il trattenimento e l’espulsione
hanno creato attorno a lui lo hanno privato di tutti i diritti fondamentali: non
ha più un permesso di soggiorno, non ha più un posto dove dormire, non sa come
mangiare. Nonostante abbia trascorso quasi un anno a Passons, ora deve
ricominciare tutto daccapo, come in un gioco dell’oca vivente. Nei piccoli paesi
le notizie corrono. Quando è venuto a sapere della detenzione, il titolare del
ristorante ha interrotto il rapporto di lavoro di Khaled, temendo che potesse
creare problemi legali alla sua attività. Nell’attesa che la prefettura lo
reintegrasse nel sistema di accoglienza, Khaled ha dormito per due settimane
sulle panchine di un parco comunale. Quando gli è stato detto di andare a
regolarizzare la sua posizione giuridica, che avrebbe ottenuto un nuovo permesso
di soggiorno, che sarebbe tornato “regolare”, che era tutto passato, Khaled ha
contattato Diego, l’operatore delle lezioni di italiano. Gli chiede di andarci
insieme, all’appuntamento in questura. Gli dice: “Ho una paura matta di andarci
da solo”.
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