Mentre la Ue discute animatamente della confisca definitiva dei patrimoni russi
e del loro ri-utilizzo per la difesa ucraina, un altro dibattito iniziato sotto
i migliori auspici rischia di produrre tra distrazioni, incomprensioni e malizie
interessate un grave arretramento della normativa italiana delle confische di
prevenzione aventi ad oggetto ricchezze accumulate illecitamente. Colpire le
misure di prevenzione patrimoniali, neutralizzarle, è un pallino di settori
rilevanti e trasversali dell’opinione pubblica italiana, che non hanno mai
digerito il “processo al patrimonio”, considerandolo al più il modo sgarbato
(incostituzionale!) con il quale si punisca un soggetto a carico del quale non
si riescano a trovare prove adeguate sul piano penale, come ho ripetutamente
messo in evidenza su questo blog.
Costoro dopo aver trovato sponde politiche importanti oggi possono sperare in un
alleato inatteso: la direttiva Ue su sequestri, confische e utilizzo dei beni
della criminalità. Perché ogni direttiva, va interpretata e tradotta negli
ordinamenti nazionali e nella interpretazione, come sappiamo, si nasconde spesso
il diavolo.
La versione ufficiale, quella accreditata anche dalla relazione che la
Commissione parlamentare antimafia sta per discutere e approvare, è ottimistica,
naturalmente: plaude alla possibilità che i Paesi membri finalmente recepiscano
la normativa di ispirazione italiana sulle misure di prevenzione patrimoniali,
auspicando altresì che l’adozione della direttiva nell’ordinamento italiano sia
l’occasione per migliorarlo (Ahi! Ahi! Primo campanello d’allarme), ma tra le
righe si capisce che paradossalmente il rischio è esattamente l’opposto e cioè
che siano le norme italiane ad omogenizzarsi ad una traduzione europea che
mancando di centrare il punto, lungi dall’avvicinare l’Europa alla geniale
invenzione di Cesare Terranova e Pio La Torre, rischi di allontanare l’Italia
dal suo miglior passato anti mafia.
Seguendo il dibattito che trova spunto nello studio dell’impatto sulla normativa
nazionale della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni, cui gli Stati
membri dovranno conformarsi entro il 23 novembre 2026, svoltosi nel II Comitato
della Commissione parlamentare anti mafia presieduto dal leghista, on. Erik
Umberto Pretto, si coglie quello che a me pare uno “strabismo” pericoloso, che
potrebbe essere rivelatore di un disegno più vasto e profondo. Nelle misure di
prevenzione patrimoniali infatti ci sono due attori: il soggetto indiziato di
frequentazioni pericolose ed il patrimonio che si presume di origine illecita.
Quale tra i due è il protagonista? Il patrimonio, non il soggetto indiziato.
E’ pacifico, per ora, che le misure di prevenzione patrimoniali non abbiano
natura punitiva e nemmeno sanzionatoria del soggetto pericoloso socialmente, ma
piuttosto “ripristinatoria” di una normalità economica inquinata dalla presenza
di ricchezza illecite che hanno di per se stesse l’indubbio disvalore di
sbilanciare ingiustamente la libera concorrenza nel mercato e di fornire
potenzialmente un giacimento di prestigio e di risorse materiali spendibili
dalle organizzazioni criminali.
Detto altrimenti e per l’orrore dei puristi della materia, il rapporto tra
soggetto e patrimonio è simile a quello che può esserci tra il fumo d’arrosto
che esce da un camino e l’arrosto medesimo che sfrigola qualche metro più sotto,
infilzato nello spiedo. A chi interesserebbe più il fumo dell’arrosto?
La misura patrimoniale di prevenzione scatta nel momento in cui il soggetto,
ritenuto socialmente pericoloso e per tanto individuato e sottoposto ad
accertamenti finanziari, non possa dimostrare la lecita provenienza nella sua
disponibilità del patrimonio che si assume formato illecitamente, cioè quando
viene dimostrata la “sproporzione” tra il reddito del soggetto o la sua attività
economica nota ed il valore del patrimonio di cui è in possesso. Il fine della
misura di prevenzione patrimoniale, ribadisco, non è quello di punire o
sanzionare il soggetto pericoloso ma quello di neutralizzare la distorsione
economica provocata dalla libera circolazione di un potente veleno (la ricchezza
illecitamente accumulata). Saranno i giudici di un eventuale processo penale che
dovranno stabilire se il soggetto indiziato di essere pericoloso socialmente sia
anche responsabile di condotte penalmente rilevanti, a causa delle quali andrà
condannato.
Perché allora tutta questa attenzione al “fumo”?
Perché dibattere per ore e ore (anche in sede europea!) su quali siano gli
indizi che rendono il soggetto pericoloso socialmente? Perché insistere sul
rapporto temporale necessario tra la fase nella quale il soggetto sia stato
effettivamente pericoloso ed il momento nel quale è venuto in possesso della
ricchezza illecita? Forse perché, pur senza ammetterlo e anzi dicendo l’esatto
contrario, chi interviene nel dibattito ha in mente di portare definitivamente
le misure di prevenzione patrimoniali nell’alveo del processo penale.
Annientando con il che quarant’anni di antimafia italiana.
Francamente proporrei di superare completamente questo dibattito e fissare un
punto: la pericolosità sociale del soggetto sta nella sua incapacità di
dimostrare la provenienza lecita del patrimonio di cui dispone. Punto, tutto il
resto viene dal demonio.
L'articolo La direttiva Ue sulle confische e la tentazione di neutralizzare
quarant’anni di antimafia proviene da Il Fatto Quotidiano.