Mentre la Ue discute animatamente della confisca definitiva dei patrimoni russi
e del loro ri-utilizzo per la difesa ucraina, un altro dibattito iniziato sotto
i migliori auspici rischia di produrre tra distrazioni, incomprensioni e malizie
interessate un grave arretramento della normativa italiana delle confische di
prevenzione aventi ad oggetto ricchezze accumulate illecitamente. Colpire le
misure di prevenzione patrimoniali, neutralizzarle, è un pallino di settori
rilevanti e trasversali dell’opinione pubblica italiana, che non hanno mai
digerito il “processo al patrimonio”, considerandolo al più il modo sgarbato
(incostituzionale!) con il quale si punisca un soggetto a carico del quale non
si riescano a trovare prove adeguate sul piano penale, come ho ripetutamente
messo in evidenza su questo blog.
Costoro dopo aver trovato sponde politiche importanti oggi possono sperare in un
alleato inatteso: la direttiva Ue su sequestri, confische e utilizzo dei beni
della criminalità. Perché ogni direttiva, va interpretata e tradotta negli
ordinamenti nazionali e nella interpretazione, come sappiamo, si nasconde spesso
il diavolo.
La versione ufficiale, quella accreditata anche dalla relazione che la
Commissione parlamentare antimafia sta per discutere e approvare, è ottimistica,
naturalmente: plaude alla possibilità che i Paesi membri finalmente recepiscano
la normativa di ispirazione italiana sulle misure di prevenzione patrimoniali,
auspicando altresì che l’adozione della direttiva nell’ordinamento italiano sia
l’occasione per migliorarlo (Ahi! Ahi! Primo campanello d’allarme), ma tra le
righe si capisce che paradossalmente il rischio è esattamente l’opposto e cioè
che siano le norme italiane ad omogenizzarsi ad una traduzione europea che
mancando di centrare il punto, lungi dall’avvicinare l’Europa alla geniale
invenzione di Cesare Terranova e Pio La Torre, rischi di allontanare l’Italia
dal suo miglior passato anti mafia.
Seguendo il dibattito che trova spunto nello studio dell’impatto sulla normativa
nazionale della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni, cui gli Stati
membri dovranno conformarsi entro il 23 novembre 2026, svoltosi nel II Comitato
della Commissione parlamentare anti mafia presieduto dal leghista, on. Erik
Umberto Pretto, si coglie quello che a me pare uno “strabismo” pericoloso, che
potrebbe essere rivelatore di un disegno più vasto e profondo. Nelle misure di
prevenzione patrimoniali infatti ci sono due attori: il soggetto indiziato di
frequentazioni pericolose ed il patrimonio che si presume di origine illecita.
Quale tra i due è il protagonista? Il patrimonio, non il soggetto indiziato.
E’ pacifico, per ora, che le misure di prevenzione patrimoniali non abbiano
natura punitiva e nemmeno sanzionatoria del soggetto pericoloso socialmente, ma
piuttosto “ripristinatoria” di una normalità economica inquinata dalla presenza
di ricchezza illecite che hanno di per se stesse l’indubbio disvalore di
sbilanciare ingiustamente la libera concorrenza nel mercato e di fornire
potenzialmente un giacimento di prestigio e di risorse materiali spendibili
dalle organizzazioni criminali.
Detto altrimenti e per l’orrore dei puristi della materia, il rapporto tra
soggetto e patrimonio è simile a quello che può esserci tra il fumo d’arrosto
che esce da un camino e l’arrosto medesimo che sfrigola qualche metro più sotto,
infilzato nello spiedo. A chi interesserebbe più il fumo dell’arrosto?
La misura patrimoniale di prevenzione scatta nel momento in cui il soggetto,
ritenuto socialmente pericoloso e per tanto individuato e sottoposto ad
accertamenti finanziari, non possa dimostrare la lecita provenienza nella sua
disponibilità del patrimonio che si assume formato illecitamente, cioè quando
viene dimostrata la “sproporzione” tra il reddito del soggetto o la sua attività
economica nota ed il valore del patrimonio di cui è in possesso. Il fine della
misura di prevenzione patrimoniale, ribadisco, non è quello di punire o
sanzionare il soggetto pericoloso ma quello di neutralizzare la distorsione
economica provocata dalla libera circolazione di un potente veleno (la ricchezza
illecitamente accumulata). Saranno i giudici di un eventuale processo penale che
dovranno stabilire se il soggetto indiziato di essere pericoloso socialmente sia
anche responsabile di condotte penalmente rilevanti, a causa delle quali andrà
condannato.
Perché allora tutta questa attenzione al “fumo”?
Perché dibattere per ore e ore (anche in sede europea!) su quali siano gli
indizi che rendono il soggetto pericoloso socialmente? Perché insistere sul
rapporto temporale necessario tra la fase nella quale il soggetto sia stato
effettivamente pericoloso ed il momento nel quale è venuto in possesso della
ricchezza illecita? Forse perché, pur senza ammetterlo e anzi dicendo l’esatto
contrario, chi interviene nel dibattito ha in mente di portare definitivamente
le misure di prevenzione patrimoniali nell’alveo del processo penale.
Annientando con il che quarant’anni di antimafia italiana.
Francamente proporrei di superare completamente questo dibattito e fissare un
punto: la pericolosità sociale del soggetto sta nella sua incapacità di
dimostrare la provenienza lecita del patrimonio di cui dispone. Punto, tutto il
resto viene dal demonio.
L'articolo La direttiva Ue sulle confische e la tentazione di neutralizzare
quarant’anni di antimafia proviene da Il Fatto Quotidiano.
Tag - Beni Confiscati alla Mafia
C’è un paradosso che in Italia facciamo finta di non vedere: lo Stato racconta
la confisca antimafia come la grande vittoria della legalità, ma troppo spesso
chi ha subito il reato resta fuori dalla porta. Prima vengono il sequestro, la
misura di prevenzione, le conferenze stampa, i beni “liberati” consegnati a enti
e istituzioni; solo dopo ci si accorge che le vittime sono rimaste senza
risarcimento, perché il patrimonio è stato inghiottito dal circuito pubblico.
La sentenza delle Sezioni Unite dello scorso 14 novembre 2025, n. 37200, prova a
mettere un freno a questa schizofrenia: in questa materia e art. 52 del Codice
antimafia, la Cassazione dice che il credito della vittima non può essere
cancellato solo perché la macchina della prevenzione corre più veloce della
giustizia ordinaria. Non è un colpo alla confisca, né un regalo al garantismo di
maniera: è il contrario, è il tentativo di renderla più solida e meno
attaccabile.
Il caso è minuscolo nei numeri ma enorme nei principi: una vittima di furto, un
credito di 4.000 euro, i beni del proposto sotto sequestro di prevenzione. Il
tribunale esclude il credito dal passivo perché, pur essendo il fatto anteriore
al sequestro, la decisione che accerta il danno arriva dopo la misura. Lettura
rigidissima dell’art. 52: conta solo ciò che “risulta da atti aventi data certa
anteriore al sequestro”. Le Sezioni Unite ribaltano la prospettiva: il credito
della vittima deve nascere prima della misura (cioè dal fatto illecito già
consumato), ma può essere accertato anche dopo, purché entro i termini per
l’ammissione al passivo; in sede penale occorre una decisione definitiva, in
sede civile basta una pronuncia provvisoriamente esecutiva.
Più rigido, invece, il regime per le spese giudiziali, che devono essere
liquidate in una decisione precedente al sequestro. Tradotto: il diritto della
vittima non nasce il giorno in cui il giudice trova posto in ruolo per firmare
la sentenza, ma nel momento del reato. Se lo Stato pretende di aggredire i
patrimoni senza aspettare la condanna definitiva, non può nello stesso tempo
usare i ritardi del processo come arma contro chi è stato danneggiato.
L’art. 52 diventa davvero una clausola di compensazione del potere ablativo
della prevenzione: la confisca resta, e deve restare, ma non può schiacciare in
blocco i terzi incolpevoli. Proprio perché nessuno che conosca i territori mette
in discussione la necessità di colpire i patrimoni mafiosi, è essenziale che le
regole siano chiare: altrimenti si buttano argomenti in mano a chi sogna il
ritorno all’intangibilità dei patrimoni criminali.
La sentenza parla anche a un altro equivoco: la prevenzione patrimoniale non è
solo duello fra Stato e mafie, è anche il luogo dove si decide il destino delle
vittime, dei creditori, dei lavoratori. Ed è qui che entra in gioco il riuso
sociale. Da anni celebriamo il mantra “i beni dei boss tornano ai cittadini”:
associazioni, cooperative, enti locali che subentrano in ville, aziende,
terreni. È una narrazione importante, che va difesa, ma va resa coerente. Questo
significa ridisegnare piani economici, ricalibrare destinazioni, assumersi la
responsabilità di scelte che non si consumano sul palco di una conferenza stampa
ma nelle stanze in cui si fa contabilità e si decidono, silenziosamente, chi
viene pagato e chi no.
Non siamo alla rivoluzione, ma è un passo importante. È lavoro duro, poco
fotogenico, ma è esattamente la frontiera dove si misura la serietà del sistema.
Detto questo, sarebbe ingenuo leggere le Sezioni Unite come il lieto fine della
storia. La sentenza disegna un bilanciamento sotto la pressione di un sistema
giudiziario che resta lentissimo e diseguale. Perché la vittima possa entrare
nel passivo, non basta che il suo credito sia sorto prima del sequestro: occorre
che riesca a ottenere un provvedimento di condanna (o una sentenza civile
provvisoriamente esecutiva) entro i termini per l’ammissione ordinaria o
tardiva. In altre parole, la tutela funziona se la vittima ha la forza
economica, culturale, organizzativa di mettere in moto un’azione civile o penale
e portarla rapidamente a decisione. Chi è assistito da un buon avvocato, chi ha
la capacità di muoversi in fretta, di monitorare i termini e presentare in tempo
la domanda, entra. Chi è povero, disorientato, lasciato solo – e spesso sono
proprio le vittime dei reati di matrice mafiosa – rischia di arrivare fuori
tempo massimo, quando il bene è già stato stabilmente assorbito nel circuito
della prevenzione e del riuso sociale.
Il filtro temporale, così come disegnato, è un filtro anche per censo
processuale. Ma assumere questo dato non significa depotenziare le confische:
significa chiedere allo Stato di mettere le vittime in condizione di giocare
davvero la partita, con difesa tecnica, informazioni tempestive, accompagnamento
nei labirinti del procedimento a partire, però, da un punto fermo che troppo
spesso viene eluso: la confisca di prevenzione – e in generale la confisca
“senza condanna” – non è una pena mascherata. È un istituto diverso, che si
muove su un binario autonomo rispetto al giudizio di colpevolezza penale della
persona, e che colpisce un’altra cosa: non la responsabilità per un fatto
tipico, ma la pericolosità sociale espressa da un certo modo di accumulare e
usare ricchezza.
È lo strumento che consente di aggredire i patrimoni che vivono stabilmente
nella zona grigia tra illecito penale, elusione, intestazioni fittizie, reti
societarie che rendono impossibile o inefficace la via della condanna. Se noi la
confisca senza condanna la trasformiamo, anche solo nel linguaggio, in “pena
patrimoniale”, facciamo esattamente il gioco di chi vuole riportarci all’epoca
dei patrimoni intoccabili: basterà non arrivare mai a una condanna definitiva
perché il sistema collassi. Dentro questo quadro, la sentenza numero 37200/2025
va collocata, dunque, al suo giusto posto.
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delle vittime proviene da Il Fatto Quotidiano.