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La direttiva Ue sulle confische e la tentazione di neutralizzare quarant’anni di antimafia
Mentre la Ue discute animatamente della confisca definitiva dei patrimoni russi e del loro ri-utilizzo per la difesa ucraina, un altro dibattito iniziato sotto i migliori auspici rischia di produrre tra distrazioni, incomprensioni e malizie interessate un grave arretramento della normativa italiana delle confische di prevenzione aventi ad oggetto ricchezze accumulate illecitamente. Colpire le misure di prevenzione patrimoniali, neutralizzarle, è un pallino di settori rilevanti e trasversali dell’opinione pubblica italiana, che non hanno mai digerito il “processo al patrimonio”, considerandolo al più il modo sgarbato (incostituzionale!) con il quale si punisca un soggetto a carico del quale non si riescano a trovare prove adeguate sul piano penale, come ho ripetutamente messo in evidenza su questo blog. Costoro dopo aver trovato sponde politiche importanti oggi possono sperare in un alleato inatteso: la direttiva Ue su sequestri, confische e utilizzo dei beni della criminalità. Perché ogni direttiva, va interpretata e tradotta negli ordinamenti nazionali e nella interpretazione, come sappiamo, si nasconde spesso il diavolo. La versione ufficiale, quella accreditata anche dalla relazione che la Commissione parlamentare antimafia sta per discutere e approvare, è ottimistica, naturalmente: plaude alla possibilità che i Paesi membri finalmente recepiscano la normativa di ispirazione italiana sulle misure di prevenzione patrimoniali, auspicando altresì che l’adozione della direttiva nell’ordinamento italiano sia l’occasione per migliorarlo (Ahi! Ahi! Primo campanello d’allarme), ma tra le righe si capisce che paradossalmente il rischio è esattamente l’opposto e cioè che siano le norme italiane ad omogenizzarsi ad una traduzione europea che mancando di centrare il punto, lungi dall’avvicinare l’Europa alla geniale invenzione di Cesare Terranova e Pio La Torre, rischi di allontanare l’Italia dal suo miglior passato anti mafia. Seguendo il dibattito che trova spunto nello studio dell’impatto sulla normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 23 novembre 2026, svoltosi nel II Comitato della Commissione parlamentare anti mafia presieduto dal leghista, on. Erik Umberto Pretto, si coglie quello che a me pare uno “strabismo” pericoloso, che potrebbe essere rivelatore di un disegno più vasto e profondo. Nelle misure di prevenzione patrimoniali infatti ci sono due attori: il soggetto indiziato di frequentazioni pericolose ed il patrimonio che si presume di origine illecita. Quale tra i due è il protagonista? Il patrimonio, non il soggetto indiziato. E’ pacifico, per ora, che le misure di prevenzione patrimoniali non abbiano natura punitiva e nemmeno sanzionatoria del soggetto pericoloso socialmente, ma piuttosto “ripristinatoria” di una normalità economica inquinata dalla presenza di ricchezza illecite che hanno di per se stesse l’indubbio disvalore di sbilanciare ingiustamente la libera concorrenza nel mercato e di fornire potenzialmente un giacimento di prestigio e di risorse materiali spendibili dalle organizzazioni criminali. Detto altrimenti e per l’orrore dei puristi della materia, il rapporto tra soggetto e patrimonio è simile a quello che può esserci tra il fumo d’arrosto che esce da un camino e l’arrosto medesimo che sfrigola qualche metro più sotto, infilzato nello spiedo. A chi interesserebbe più il fumo dell’arrosto? La misura patrimoniale di prevenzione scatta nel momento in cui il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso e per tanto individuato e sottoposto ad accertamenti finanziari, non possa dimostrare la lecita provenienza nella sua disponibilità del patrimonio che si assume formato illecitamente, cioè quando viene dimostrata la “sproporzione” tra il reddito del soggetto o la sua attività economica nota ed il valore del patrimonio di cui è in possesso. Il fine della misura di prevenzione patrimoniale, ribadisco, non è quello di punire o sanzionare il soggetto pericoloso ma quello di neutralizzare la distorsione economica provocata dalla libera circolazione di un potente veleno (la ricchezza illecitamente accumulata). Saranno i giudici di un eventuale processo penale che dovranno stabilire se il soggetto indiziato di essere pericoloso socialmente sia anche responsabile di condotte penalmente rilevanti, a causa delle quali andrà condannato. Perché allora tutta questa attenzione al “fumo”? Perché dibattere per ore e ore (anche in sede europea!) su quali siano gli indizi che rendono il soggetto pericoloso socialmente? Perché insistere sul rapporto temporale necessario tra la fase nella quale il soggetto sia stato effettivamente pericoloso ed il momento nel quale è venuto in possesso della ricchezza illecita? Forse perché, pur senza ammetterlo e anzi dicendo l’esatto contrario, chi interviene nel dibattito ha in mente di portare definitivamente le misure di prevenzione patrimoniali nell’alveo del processo penale. Annientando con il che quarant’anni di antimafia italiana. Francamente proporrei di superare completamente questo dibattito e fissare un punto: la pericolosità sociale del soggetto sta nella sua incapacità di dimostrare la provenienza lecita del patrimonio di cui dispone. Punto, tutto il resto viene dal demonio. L'articolo La direttiva Ue sulle confische e la tentazione di neutralizzare quarant’anni di antimafia proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Confische antimafia, così la Cassazione cambia le regole a tutela delle vittime
C’è un paradosso che in Italia facciamo finta di non vedere: lo Stato racconta la confisca antimafia come la grande vittoria della legalità, ma troppo spesso chi ha subito il reato resta fuori dalla porta. Prima vengono il sequestro, la misura di prevenzione, le conferenze stampa, i beni “liberati” consegnati a enti e istituzioni; solo dopo ci si accorge che le vittime sono rimaste senza risarcimento, perché il patrimonio è stato inghiottito dal circuito pubblico. La sentenza delle Sezioni Unite dello scorso 14 novembre 2025, n. 37200, prova a mettere un freno a questa schizofrenia: in questa materia e art. 52 del Codice antimafia, la Cassazione dice che il credito della vittima non può essere cancellato solo perché la macchina della prevenzione corre più veloce della giustizia ordinaria. Non è un colpo alla confisca, né un regalo al garantismo di maniera: è il contrario, è il tentativo di renderla più solida e meno attaccabile. Il caso è minuscolo nei numeri ma enorme nei principi: una vittima di furto, un credito di 4.000 euro, i beni del proposto sotto sequestro di prevenzione. Il tribunale esclude il credito dal passivo perché, pur essendo il fatto anteriore al sequestro, la decisione che accerta il danno arriva dopo la misura. Lettura rigidissima dell’art. 52: conta solo ciò che “risulta da atti aventi data certa anteriore al sequestro”. Le Sezioni Unite ribaltano la prospettiva: il credito della vittima deve nascere prima della misura (cioè dal fatto illecito già consumato), ma può essere accertato anche dopo, purché entro i termini per l’ammissione al passivo; in sede penale occorre una decisione definitiva, in sede civile basta una pronuncia provvisoriamente esecutiva. Più rigido, invece, il regime per le spese giudiziali, che devono essere liquidate in una decisione precedente al sequestro. Tradotto: il diritto della vittima non nasce il giorno in cui il giudice trova posto in ruolo per firmare la sentenza, ma nel momento del reato. Se lo Stato pretende di aggredire i patrimoni senza aspettare la condanna definitiva, non può nello stesso tempo usare i ritardi del processo come arma contro chi è stato danneggiato. L’art. 52 diventa davvero una clausola di compensazione del potere ablativo della prevenzione: la confisca resta, e deve restare, ma non può schiacciare in blocco i terzi incolpevoli. Proprio perché nessuno che conosca i territori mette in discussione la necessità di colpire i patrimoni mafiosi, è essenziale che le regole siano chiare: altrimenti si buttano argomenti in mano a chi sogna il ritorno all’intangibilità dei patrimoni criminali. La sentenza parla anche a un altro equivoco: la prevenzione patrimoniale non è solo duello fra Stato e mafie, è anche il luogo dove si decide il destino delle vittime, dei creditori, dei lavoratori. Ed è qui che entra in gioco il riuso sociale. Da anni celebriamo il mantra “i beni dei boss tornano ai cittadini”: associazioni, cooperative, enti locali che subentrano in ville, aziende, terreni. È una narrazione importante, che va difesa, ma va resa coerente. Questo significa ridisegnare piani economici, ricalibrare destinazioni, assumersi la responsabilità di scelte che non si consumano sul palco di una conferenza stampa ma nelle stanze in cui si fa contabilità e si decidono, silenziosamente, chi viene pagato e chi no. Non siamo alla rivoluzione, ma è un passo importante. È lavoro duro, poco fotogenico, ma è esattamente la frontiera dove si misura la serietà del sistema. Detto questo, sarebbe ingenuo leggere le Sezioni Unite come il lieto fine della storia. La sentenza disegna un bilanciamento sotto la pressione di un sistema giudiziario che resta lentissimo e diseguale. Perché la vittima possa entrare nel passivo, non basta che il suo credito sia sorto prima del sequestro: occorre che riesca a ottenere un provvedimento di condanna (o una sentenza civile provvisoriamente esecutiva) entro i termini per l’ammissione ordinaria o tardiva. In altre parole, la tutela funziona se la vittima ha la forza economica, culturale, organizzativa di mettere in moto un’azione civile o penale e portarla rapidamente a decisione. Chi è assistito da un buon avvocato, chi ha la capacità di muoversi in fretta, di monitorare i termini e presentare in tempo la domanda, entra. Chi è povero, disorientato, lasciato solo – e spesso sono proprio le vittime dei reati di matrice mafiosa – rischia di arrivare fuori tempo massimo, quando il bene è già stato stabilmente assorbito nel circuito della prevenzione e del riuso sociale. Il filtro temporale, così come disegnato, è un filtro anche per censo processuale. Ma assumere questo dato non significa depotenziare le confische: significa chiedere allo Stato di mettere le vittime in condizione di giocare davvero la partita, con difesa tecnica, informazioni tempestive, accompagnamento nei labirinti del procedimento a partire, però, da un punto fermo che troppo spesso viene eluso: la confisca di prevenzione – e in generale la confisca “senza condanna” – non è una pena mascherata. È un istituto diverso, che si muove su un binario autonomo rispetto al giudizio di colpevolezza penale della persona, e che colpisce un’altra cosa: non la responsabilità per un fatto tipico, ma la pericolosità sociale espressa da un certo modo di accumulare e usare ricchezza. È lo strumento che consente di aggredire i patrimoni che vivono stabilmente nella zona grigia tra illecito penale, elusione, intestazioni fittizie, reti societarie che rendono impossibile o inefficace la via della condanna. Se noi la confisca senza condanna la trasformiamo, anche solo nel linguaggio, in “pena patrimoniale”, facciamo esattamente il gioco di chi vuole riportarci all’epoca dei patrimoni intoccabili: basterà non arrivare mai a una condanna definitiva perché il sistema collassi. Dentro questo quadro, la sentenza numero 37200/2025 va collocata, dunque, al suo giusto posto. L'articolo Confische antimafia, così la Cassazione cambia le regole a tutela delle vittime proviene da Il Fatto Quotidiano.
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