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Ok alla ricongiunzione dei contributi tra casse professionali private e gestione separata Inps: ecco come funziona
Arriva ufficialmente il via libera alla ricongiunzione dei contributi tra la gestione separata Inps e le casse professionali private. Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le indicazioni necessarie per avviare la procedura, andando a recepire un consolidato orientamento giurisprudenziale. La ricongiunzione è a pagamento: in alternativa è possibile ottenere gratuitamente il cosiddetto “cumulo“, che consente di raggiungere i requisiti contributivi minimi richiesti per la pensione sommando i contributi di gestioni diverse. Ma in quel caso l’assegno è calcolato “pro quota” da ciascuna gestione. RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI, L’AMBITO DI APPLICAZIONE In linea con quanto previsto dalla Legge n. 45/1990, la circolare Inps n. 15/2026 spiega come i liberi professionisti iscritti alle Casse private possono ricongiungere i contributi che sono stati versati nella Gestione Separata Inps. Possono effettuare l’operazione anche i superstiti prima di iniziare a percepire la pensione, accentrando, in questo modo, la contribuzione, anche se è necessario mettere in conto un costo calcolato dalla cassa di destinazione. I PERIODI INTERESSATI DAL RICONGIUNGIMENTO Ad essere coinvolti dalla ricongiunzione sono i periodi a partire dal 1° gennaio 1996. Le nuove regole, che si possono applicare anche alle domande giacenti, gestiscono le eventuali sovrapposizioni contributive senza alterare l’anzianità contributiva, valorizzando questi periodi col metodo contributivo a percentuale. CALCOLO DELL’ONERE Il calcolo dell’onere per la ricongiunzione tra la Gestione separata e le Casse professionali segue delle logiche differenziate in base al sistema di calcolo applicabile ai periodi da ricongiungere. Poiché la Gestione separata è nata nel 1996, la totalità dei periodi ricade nel sistema contributivo. In questo caso, l’onere non si basa sulla riserva matematica (tipica del retributivo), ma su un calcolo proporzionale: come base di calcolo si deve prendere come riferimento la retribuzione (o reddito) degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda. Si applica, quindi, l’aliquota contributiva vigente presso la gestione di destinazione al momento della richiesta. La formula semplificata da utilizzare è la seguente: Reddito di riferimento x Aliquota cassa x Anni da ricongiungere. Il calcolo deve comunque rispettare i minimali e i massimali di reddito previsti dalla normativa vigente. COME VANNO GESTITE LE DOMANDE PENDENTI Le nuove istruzioni si applicano non solo alle nuove istanze, ma anche a tutte le domande giacenti e non ancora definite alla data di pubblicazione della circolare. L’Inps provvederà a fornire, con delle comunicazioni ad hoc, le indicazioni necessarie per gestire queste pratiche. PAGAMENTO DEGLI ONERI DI RICONGIUNZIONE Il pagamento dell’onere di ricongiunzione segue regole precise per garantire la copertura assicurativa presso la cassa di destinazione. Una volta ricevuta la comunicazione dell’onere (il cosiddetto “prospetto di debito“), il professionista ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione o versare la prima rata (nel caso di scelta della rateizzazione), il che equivale all’accettazione della ricongiunzione stessa. L’aspetto economico più rilevante è costituito dal fatto che le somme versate per la ricongiunzione sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef. CONVIENE DAVVERO QUESTA OPERAZIONE? La scelta tra ricongiunzione onerosa e cumulo gratuito non è scontata: dipende dagli obiettivi dei singoli professionisti, che possono essere anticipare la pensione o aumentare il suo importo e dalla loro capienza fiscale. La ricongiunzione onerosa è una scelta ideale se si punta a massimizzare l’assegno pensionistico: tutti i contributi della Gestione Separata vengono trasformati in contributi della Cassa professionale. Se quella di riferimento ha un metodo di calcolo più generoso dell’Inps, la pensione finale sarà più alta. Conviene il cumulo gratuito (introdotto dalla Legge 232/2016) se si ha un budget limitato, perché non richiede alcun esborso economico immediato. Serve solo a sommare i periodi per raggiungere i requisiti temporali (per esempio i 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata), ma ogni ente calcola la sua quota pro-rata con le proprie regole. L'articolo Ok alla ricongiunzione dei contributi tra casse professionali private e gestione separata Inps: ecco come funziona proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Tfr, nuove regole sul versamento al fondo di tesoreria dell’Inps. E cambia l’adesione alla previdenza complementare
Ampliato l’obbligo di versare il Tfr direttamente al Fondo di tesoreria Inps. La legge di Bilancio 2026 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio di quest’anno, venga estesa la platea delle aziende obbligate a versare il trattamento di fine rapporto all’istituto: il legislatore ha introdotto un sistema dinamico basato sulla crescita aziendale, che supera in blocco quello che è stato introdotto nel 2006. A fornire le indicazioni operative è stato direttamente l’Inps, attraverso la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026. CHI DEVE VERSARE IL TFR ALL’INPS DA QUEST’ANNO Con la legge n. 199/2025 sono state riscritte completamente le regole del Fondo di Tesoreria Inps: è stato superato il vecchio criterio statico del 2006. L’obbligo non riguarda più solo le aziende con almeno 50 dipendenti (regola valida fino al 2025), ma si tiene conto della media dei dipendenti impiegati nel precedente anno solare. Nello specifico nel 2026 e nel 2027 sono tenuti a versare il Tfr all’Inps i datori di lavoro con almeno 60 dipendenti. La soglia cambia nel periodo compreso tra il 2028 ed il 2031, quando si scende a 50, per poi coinvolgere le aziende con almeno 40 dipendenti a partire dal 2031. Per il 2026 ed il 2027, le aziende, che hanno tra i 50 ed i 60 dipendenti e che già versavano il Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (lo prevedevano le vecchie regole) sono obbligate a continuare a versarlo. Nonostante la soglia per i nuovi obblighi sia stata innalzata a 60 dipendenti per il biennio 2026-2027, vige il principio del mantenimento dell’obbligo per le imprese già soggette alla normativa COME SI CALCOLA LA FORZA AZIENDALE Il parametro principale per stabilire se scatta o meno l’obbligo di versare il Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps è, quindi, il numero dei dipendenti. I criteri di computo seguono una logica di media annuale basata sull’anno solare precedente. Per capire se un’azienda, nel corso del 2026, raggiunge la soglia dei 60 dipendenti devono essere sommate le unità lavorative seguendo queste regole: vanno conteggiati tutti i lavoratori legati da un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle loro mansioni. Anche i lavoratori a tempo parziale (ossia i part-time) vengono considerati come un’unità intera, ma sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto all’orario normale previsto dal contratto collettivo. A differenza di quanto accade per le altre normative, ai fini del Fondo Tesoreria sono calcolati anche gli apprendisti. I lavoratori intermittenti sono computati in proporzione all’orario di lavoro che svolgono effettivamente. LA STRETTA SUL SILENZIO-ASSENSO Uno degli obiettivi della riforma introdotta con la legge di Bilancio 2026 è quello di convogliare la liquidità del Tfr verso la previdenza complementare, riducendo in modo drastico i tempi di decisione per il lavoratore. Quanti verranno assunti a partire dal 1° luglio 2026 avranno 60 giorni di tempo per esprimere la propria volontà sulla destinazione del Tfr (prima erano 180 giorni): nel caso in cui il lavoratore dovesse comunicare di voler mantenere il Tfr in azienda (o al Fondo di tesoreria Inps se ci sono più di 60 dipendenti) la scelta è definitiva. Se entro lo stesso periodo non viene fornita alcuna indicazione, scatta il silenzio-assenso e il Tfr viene trasferito automaticamente alla previdenza complementare. Con l’obiettivo di mitigare l’effetto del silenzio-assenso sono state introdotte due agevolazioni. La prima è un aumento del limite di deducibilità fiscale dei contributi versati, che adesso sale a 5.300 euro annui (prima era 5.164,57 euro). La seconda, invece, rende più facile ottenere un anticipo dal fondo pensione per l’acquisto della prima casa o per sostenere le spese sanitarie. DOVE È PIÙ SICURO TENERE IL TFR? ALL’INPS O IN AZIENDA? Tfr all’Inps o in azienda? Il dilemma affligge molti lavoratori che si domandano dove sia preferibile versare il trattamento di fine rapporto. In termini di sicurezza, indubbiamente, il versamento al Fondo di Tesoreria Inps offre garanzie superiori, specialmente in scenari di crisi. Nel malaugurato caso in cui l’azienda nella quale il lavoratore è impiegato fallisca, se il Tfr viene versato all’Inps il capitale è totalmente protetto. Le somme sono state girate all’istituto mensilmente: qualsiasi cosa dovesse accadere non fanno più parte del patrimonio aziendale. In caso di fallimento dell’azienda, il lavoratore riceve il Tfr direttamente dall’Inps, senza dover attendere le lunghe tempistiche delle procedure concorsuali o sperare che ci siano dei beni da pignorare. Se, invece, il Tfr viene lasciato in azienda, in caso di insolvenza il lavoratore si deve insinuare al passivo del fallimento. Nel caso in cui l’azienda non dovesse avere liquidità, interviene, comunque vada, il Fondo di Garanzia Inps, ma l’iter burocratico è molto più lento. L'articolo Tfr, nuove regole sul versamento al fondo di tesoreria dell’Inps. E cambia l’adesione alla previdenza complementare proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Come funzionano gli anticipi sul Tfr: ecco quanto si può chiedere mentre si lavora e a fine carriera (invece della rendita)
Come funzionano gli anticipi sul Trattamento di fine rapporto fatto confluire nei fondi di previdenza complementare e quali limiti bisogna rispettare? Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie di richieste: quelle che si presentano alla fine del rapporto di lavoro (poco prima di andare in pensione) e quelle nel corso dell’attività lavorativa. Nel primo caso, a partire da quest’anno è possibile ottenere un anticipo del 60%, mentre il restante 40% verrà percepito come rendita: è una novità introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Fino al 31 dicembre 2025 la percentuale massima che si poteva ottenere era pari al 50%. Le regole sono un po’ diverse per gli anticipi richiesti mentre si è ancora al lavoro: in questo caso non esiste un limite massimo al numero di anticipazioni richiedibili. Il vincolo principale è di natura economica: la somma totale delle anticipazioni non può superare il 75% della posizione individuale maturata (o il 30% per esigenze non documentate). TFR AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, L’ANTICIPO La legge di Bilancio permette ai lavoratori che fanno confluire il proprio Tfr in un fondo di previdenza complementare di ottenere un anticipo pari al 60% del montante finale accumulato e il resto in rendita. Nei calcoli per determinare a quanto ammonti l’importo dell’anticipo complessivo erogabile devono essere detratte le somme che sono state erogate a titolo di anticipazione e per le quali il lavoratore non abbia provveduto ad effettuare il reintegro. In questa sede non ci stiamo riferendo alle anticipazioni ordinarie del Tfr che i lavoratori possono chiedere durante il loro percorso lavorativo: l’opzione che stiamo descrivendo è riservata ai lavoratori che hanno raggiunto l’età per andare in pensione e chiedono l’erogazione di quanto dovuto. L’obiettivo è quello di fornire ai neo-pensionati una maggiore liquidità immediata per affrontare le spese legate alla nuova fase di vita o per estinguere residui di mutui o altre tipologie di debito. ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA Oltre all’innalzamento al 60% dell’anticipo del Tfr conferito al fondo di pensione complementare, il legislatore ha potenziato le forme di erogazione alternativa al restante 40% del montante, che non deve essere trasformato necessariamente in una rendita vitalizia classica. Tra le opzioni a disposizione dei lavoratori c’è la possibilità di ottenere una rendita erogata solo per un numero prefissato di anni (per esempio 10 o 15 anni), con una tassazione agevolata che varia tra il 9% e il 15% in base agli anni di partecipazione al fondo. In alternativa è possibile scegliere di non convertire il montante in rendita assicurativa, ma di effettuare prelievi periodici flessibili direttamente dal proprio fondo, mantenendo il capitale investito. Quando si dovesse optare per l’erogazione frazionata, la tassazione prevista è leggermente superiore, attestandosi tra il 15% e il 20%. REQUISITI E FISCALITÀ Le opzioni che abbiamo descritto fino a questo momento sono accessibili ai lavoratori che abbiano maturato almeno cinque anni di partecipazione ad un fondo di previdenza complementare e che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione nel regime obbligatorio di appartenenza. La quota erogata in capitale (ossia l’importo che il lavoratore riceve in un’unica soluzione come anticipo) al 60% beneficia della tassazione agevolata della previdenza complementare: ritenuta a titolo d’imposta dal 9% al 15% in base all’anzianità. Quindi è più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria Irpef del Tfr lasciato in azienda. QUANTE VOLTE SI PUÒ CHIEDERE L’ANTICIPO DEL TFR MENTRE SI LAVORA L’articolo 2120 del Codice Civile e il DLgs n. 252/2005 permettono di chiedere l’anticipo del Tfr o del montante nel fondo pensione complementare. Vengono applicate delle regole diverse sulla base di dove è accantonato il denaro. Se il Tfr è lasciato in azienda o al Fondo Tesoreria Inps, l’anticipo può essere ottenuto una sola volta nell’arco dell’intero rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. Per ottenerlo è necessario aver maturato almeno 8 anni di servizio con l’azienda ed è possibile ottenere fino al 70% della somma maturata. Può essere chiesto l’anticipo per acquistare la prima casa o per spese sanitarie straordinarie. Se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione – per scelta individuale o per il meccanismo del silenzio assenso – la normativa è leggermente più flessibile. L’anticipo può essere richiesto più di una volta ed è possibile reintegrare la propria posizione con versamenti successivi per richiedere un ulteriore anticipo, purché non vengano superati i massimali previsti. La percentuale di erogazione varia a seconda della motivazione: per le spese sanitarie gravi si può arrivare al 75% del montante e la richiesta può essere fatta in qualsiasi momento (senza attendere gli otto anni di servizio). Per acquistare o ristrutturare la casa si può arrivare al 75%, ma è necessario far passare gli otto anni. Per ulteriori esigenze – non è necessario giustificare la spesa – si può arrivare ad ottenere il 30% dopo 8 anni. L'articolo Come funzionano gli anticipi sul Tfr: ecco quanto si può chiedere mentre si lavora e a fine carriera (invece della rendita) proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Uk, una campagna spinge un fondo pensione a disinvestire dalle fossili: a quando in Italia?
Avete mai sentito parlare di carbon bubble e stranded asset? Forse no, legittimamente. Basti dire che per la loro portata rivoluzionaria c’è chi ha proposto di assegnare il premio Nobel per l’Economia a chi ha introdotto questi concetti. Sono stati anche alla radice del movimento per il fossil fuel divestment, il più grande fenomeno dal basso di sempre nella storia della finanza etica. Nel 2011 il think tank britannico Carbon Tracker, una non profit, pubblicò lo studio Unburnable Carbon. Il rapporto diceva che il mondo già allora aveva utilizzato una quota cospicua del carbon budget rimanente. Vale a dire della quantità di carbonio che può essere ancora emessa per mantenere il riscaldamento globale entro certi limiti, cioè il famoso +2°C rispetto all’era pre-industriale, poi acquisito dall’Accordo di Parigi del 2015. Per stare dentro quel budget, si può bruciare solo una determinata quantità di combustibili fossili, mentre le riserve accertate di combustibili fossili scritte nei libri contabili delle società fossili eccedono di molto tale quantità. C’è dunque un eccesso di combustibili fossili che non si può bruciare e un eccesso di valore scritto nei libri contabili. Da cui la carbon bubble (bolla del carbonio), che prima o poi scoppierà, e gli stranded asset (investimenti incagliati) legati allo sfruttamento di quei combustibili fossili in eccesso, che prima o poi dovranno essere svalutati. Mark Campanale è il fondatore di Carbon Tracker. È anche nel Comitato direttivo del Fossil fuel Treaty, l’iniziativa per un Trattato globale di Non-Proliferazione dei combustibili fossili. Ho avuto il piacere di incontrarlo in qualche occasione. Quando un personaggio con questa storia alle spalle e con queste competenze si scomoda per dire qualcosa, beh, è saggio ascoltarlo. Dal punto di vista finanziario e anche reputazionale. Giorni fa l’opinione di Mark Campanale è stata riportata da una rivista britannica sul settore pensionistico. L’argomento era il modello con cui il fondo pensione West Yorkshire Pension Fund (Wypf) valutava i rischi legati alla crisi climatica e il loro potenziale impatto sul fondo, che ha oltre 300mila iscritti e gestisce asset per circa 20 miliardi di sterline. In sostanza il fondo prevedeva di poter ottenere buoni rendimenti anche – udite udite – in uno scenario climatico +4°C. Cioè in un inferno climatico. Le previsioni del fondo erano state criticate dalla campagna Fossil Free Wypf, che dal 2015 chiede che il fondo disinvesta completamente dalle fossili. Mark Campanale ha detto che un modello che giunge a risultati del genere è molto debole. Che l’idea di un’economia che cresca in uno scenario +4°C cozza con le prove scientifiche. Che tale approccio può portare a scarsi risultati di investimento. E che solleva dubbi sulla capacità del fondo di proteggere le sue performance di lungo termine, cioè di fare gli interessi degli iscritti. La questione è arrivata alle orecchie di rappresentanti politici locali e nazionali, che hanno criticato il fondo pensione. Il tutto è stato amplificato dal fatto che in Uk è in corso una riforma dei regimi pensionistici degli enti locali (Lgps), cui Wypf appartiene. Il fondo si è detto consapevole del fatto che il modello semplificava eccessivamente e ha annunciato che lo avrebbe migliorato. Di fatto un mea culpa. La mia domanda è: a quando in Italia una campagna che metta il fiato sul collo su un fondo pensione perché disinvesta dalle fossili? Quando le decisioni di un fondo pensione innescheranno un dibattito pubblico, obbligando i rappresentanti politici a prendere posizione? Quando si capirà che le scelte di un fondo pensione e in generale degli attori finanziari sono cruciali per contrastare il collasso climatico? Anni fa a un convegno sulla finanza etica ascoltai un docente universitario che fra i tanti prestigiosissimi ruoli che ricopriva ne aveva uno apicale all’interno nientemeno che di Ipcc. Disse che, a chi gli chiedeva che c’azzecca la finanza col clima, rispondeva: “Tutto”. Chi è iscritto a un fondo pensione o ha comunque investimenti finanziari, specie se si augura per figli o nipoti un futuro senza inferno climatico, è ora che chieda a chi glieli gestisce: hai mai sentito parlare di carbon bubble e stranded asset? Come rinforzo suggerisco le parole del Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres: “Investire in nuove infrastrutture per i combustibili fossili è una follia morale ed economica“. L'articolo Uk, una campagna spinge un fondo pensione a disinvestire dalle fossili: a quando in Italia? proviene da Il Fatto Quotidiano.
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