Arriva ufficialmente il via libera alla ricongiunzione dei contributi tra la
gestione separata Inps e le casse professionali private. Con la circolare n. 15
del 9 febbraio 2026, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le
indicazioni necessarie per avviare la procedura, andando a recepire un
consolidato orientamento giurisprudenziale. La ricongiunzione è a pagamento: in
alternativa è possibile ottenere gratuitamente il cosiddetto “cumulo“, che
consente di raggiungere i requisiti contributivi minimi richiesti per la
pensione sommando i contributi di gestioni diverse. Ma in quel caso l’assegno è
calcolato “pro quota” da ciascuna gestione.
RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI, L’AMBITO DI APPLICAZIONE
In linea con quanto previsto dalla Legge n. 45/1990, la circolare Inps n.
15/2026 spiega come i liberi professionisti iscritti alle Casse private possono
ricongiungere i contributi che sono stati versati nella Gestione Separata Inps.
Possono effettuare l’operazione anche i superstiti prima di iniziare a percepire
la pensione, accentrando, in questo modo, la contribuzione, anche se è
necessario mettere in conto un costo calcolato dalla cassa di destinazione.
I PERIODI INTERESSATI DAL RICONGIUNGIMENTO
Ad essere coinvolti dalla ricongiunzione sono i periodi a partire dal 1° gennaio
1996. Le nuove regole, che si possono applicare anche alle domande giacenti,
gestiscono le eventuali sovrapposizioni contributive senza alterare l’anzianità
contributiva, valorizzando questi periodi col metodo contributivo a percentuale.
CALCOLO DELL’ONERE
Il calcolo dell’onere per la ricongiunzione tra la Gestione separata e le Casse
professionali segue delle logiche differenziate in base al sistema di calcolo
applicabile ai periodi da ricongiungere. Poiché la Gestione separata è nata nel
1996, la totalità dei periodi ricade nel sistema contributivo. In questo caso,
l’onere non si basa sulla riserva matematica (tipica del retributivo), ma su un
calcolo proporzionale: come base di calcolo si deve prendere come riferimento la
retribuzione (o reddito) degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda. Si applica,
quindi, l’aliquota contributiva vigente presso la gestione di destinazione al
momento della richiesta.
La formula semplificata da utilizzare è la seguente: Reddito di riferimento x
Aliquota cassa x Anni da ricongiungere. Il calcolo deve comunque rispettare i
minimali e i massimali di reddito previsti dalla normativa vigente.
COME VANNO GESTITE LE DOMANDE PENDENTI
Le nuove istruzioni si applicano non solo alle nuove istanze, ma anche a tutte
le domande giacenti e non ancora definite alla data di pubblicazione della
circolare. L’Inps provvederà a fornire, con delle comunicazioni ad hoc, le
indicazioni necessarie per gestire queste pratiche.
PAGAMENTO DEGLI ONERI DI RICONGIUNZIONE
Il pagamento dell’onere di ricongiunzione segue regole precise per garantire la
copertura assicurativa presso la cassa di destinazione. Una volta ricevuta la
comunicazione dell’onere (il cosiddetto “prospetto di debito“), il
professionista ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’intero
importo in un’unica soluzione o versare la prima rata (nel caso di scelta della
rateizzazione), il che equivale all’accettazione della ricongiunzione stessa.
L’aspetto economico più rilevante è costituito dal fatto che le somme versate
per la ricongiunzione sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai
fini Irpef.
CONVIENE DAVVERO QUESTA OPERAZIONE?
La scelta tra ricongiunzione onerosa e cumulo gratuito non è scontata: dipende
dagli obiettivi dei singoli professionisti, che possono essere anticipare la
pensione o aumentare il suo importo e dalla loro capienza fiscale.
La ricongiunzione onerosa è una scelta ideale se si punta a massimizzare
l’assegno pensionistico: tutti i contributi della Gestione Separata vengono
trasformati in contributi della Cassa professionale. Se quella di riferimento ha
un metodo di calcolo più generoso dell’Inps, la pensione finale sarà più alta.
Conviene il cumulo gratuito (introdotto dalla Legge 232/2016) se si ha un budget
limitato, perché non richiede alcun esborso economico immediato. Serve solo a
sommare i periodi per raggiungere i requisiti temporali (per esempio i 42 anni e
10 mesi per la pensione anticipata), ma ogni ente calcola la sua quota pro-rata
con le proprie regole.
L'articolo Ok alla ricongiunzione dei contributi tra casse professionali private
e gestione separata Inps: ecco come funziona proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Ampliato l’obbligo di versare il Tfr direttamente al Fondo di tesoreria Inps. La
legge di Bilancio 2026 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio di quest’anno,
venga estesa la platea delle aziende obbligate a versare il trattamento di fine
rapporto all’istituto: il legislatore ha introdotto un sistema dinamico basato
sulla crescita aziendale, che supera in blocco quello che è stato introdotto nel
2006. A fornire le indicazioni operative è stato direttamente l’Inps, attraverso
la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.
CHI DEVE VERSARE IL TFR ALL’INPS DA QUEST’ANNO
Con la legge n. 199/2025 sono state riscritte completamente le regole del Fondo
di Tesoreria Inps: è stato superato il vecchio criterio statico del 2006.
L’obbligo non riguarda più solo le aziende con almeno 50 dipendenti (regola
valida fino al 2025), ma si tiene conto della media dei dipendenti impiegati nel
precedente anno solare.
Nello specifico nel 2026 e nel 2027 sono tenuti a versare il Tfr all’Inps i
datori di lavoro con almeno 60 dipendenti. La soglia cambia nel periodo compreso
tra il 2028 ed il 2031, quando si scende a 50, per poi coinvolgere le aziende
con almeno 40 dipendenti a partire dal 2031.
Per il 2026 ed il 2027, le aziende, che hanno tra i 50 ed i 60 dipendenti e che
già versavano il Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (lo prevedevano le vecchie
regole) sono obbligate a continuare a versarlo. Nonostante la soglia per i nuovi
obblighi sia stata innalzata a 60 dipendenti per il biennio 2026-2027, vige il
principio del mantenimento dell’obbligo per le imprese già soggette alla
normativa
COME SI CALCOLA LA FORZA AZIENDALE
Il parametro principale per stabilire se scatta o meno l’obbligo di versare il
Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps è, quindi, il numero dei dipendenti. I
criteri di computo seguono una logica di media annuale basata sull’anno solare
precedente.
Per capire se un’azienda, nel corso del 2026, raggiunge la soglia dei 60
dipendenti devono essere sommate le unità lavorative seguendo queste regole:
vanno conteggiati tutti i lavoratori legati da un contratto di lavoro
subordinato, indipendentemente dalle loro mansioni. Anche i lavoratori a tempo
parziale (ossia i part-time) vengono considerati come un’unità intera, ma sono
computati in proporzione all’orario svolto rispetto all’orario normale previsto
dal contratto collettivo.
A differenza di quanto accade per le altre normative, ai fini del Fondo
Tesoreria sono calcolati anche gli apprendisti. I lavoratori intermittenti sono
computati in proporzione all’orario di lavoro che svolgono effettivamente.
LA STRETTA SUL SILENZIO-ASSENSO
Uno degli obiettivi della riforma introdotta con la legge di Bilancio 2026 è
quello di convogliare la liquidità del Tfr verso la previdenza complementare,
riducendo in modo drastico i tempi di decisione per il lavoratore. Quanti
verranno assunti a partire dal 1° luglio 2026 avranno 60 giorni di tempo per
esprimere la propria volontà sulla destinazione del Tfr (prima erano 180
giorni): nel caso in cui il lavoratore dovesse comunicare di voler mantenere il
Tfr in azienda (o al Fondo di tesoreria Inps se ci sono più di 60 dipendenti) la
scelta è definitiva. Se entro lo stesso periodo non viene fornita alcuna
indicazione, scatta il silenzio-assenso e il Tfr viene trasferito
automaticamente alla previdenza complementare.
Con l’obiettivo di mitigare l’effetto del silenzio-assenso sono state introdotte
due agevolazioni. La prima è un aumento del limite di deducibilità fiscale dei
contributi versati, che adesso sale a 5.300 euro annui (prima era 5.164,57
euro). La seconda, invece, rende più facile ottenere un anticipo dal fondo
pensione per l’acquisto della prima casa o per sostenere le spese sanitarie.
DOVE È PIÙ SICURO TENERE IL TFR? ALL’INPS O IN AZIENDA?
Tfr all’Inps o in azienda? Il dilemma affligge molti lavoratori che si domandano
dove sia preferibile versare il trattamento di fine rapporto. In termini di
sicurezza, indubbiamente, il versamento al Fondo di Tesoreria Inps offre
garanzie superiori, specialmente in scenari di crisi.
Nel malaugurato caso in cui l’azienda nella quale il lavoratore è impiegato
fallisca, se il Tfr viene versato all’Inps il capitale è totalmente protetto. Le
somme sono state girate all’istituto mensilmente: qualsiasi cosa dovesse
accadere non fanno più parte del patrimonio aziendale. In caso di fallimento
dell’azienda, il lavoratore riceve il Tfr direttamente dall’Inps, senza dover
attendere le lunghe tempistiche delle procedure concorsuali o sperare che ci
siano dei beni da pignorare.
Se, invece, il Tfr viene lasciato in azienda, in caso di insolvenza il
lavoratore si deve insinuare al passivo del fallimento. Nel caso in cui
l’azienda non dovesse avere liquidità, interviene, comunque vada, il Fondo di
Garanzia Inps, ma l’iter burocratico è molto più lento.
L'articolo Tfr, nuove regole sul versamento al fondo di tesoreria dell’Inps. E
cambia l’adesione alla previdenza complementare proviene da Il Fatto Quotidiano.
Come funzionano gli anticipi sul Trattamento di fine rapporto fatto confluire
nei fondi di previdenza complementare e quali limiti bisogna rispettare? Per
rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie di richieste:
quelle che si presentano alla fine del rapporto di lavoro (poco prima di andare
in pensione) e quelle nel corso dell’attività lavorativa.
Nel primo caso, a partire da quest’anno è possibile ottenere un anticipo del
60%, mentre il restante 40% verrà percepito come rendita: è una novità
introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Fino al 31 dicembre 2025 la
percentuale massima che si poteva ottenere era pari al 50%.
Le regole sono un po’ diverse per gli anticipi richiesti mentre si è ancora al
lavoro: in questo caso non esiste un limite massimo al numero di anticipazioni
richiedibili. Il vincolo principale è di natura economica: la somma totale delle
anticipazioni non può superare il 75% della posizione individuale maturata (o il
30% per esigenze non documentate).
TFR AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, L’ANTICIPO
La legge di Bilancio permette ai lavoratori che fanno confluire il proprio Tfr
in un fondo di previdenza complementare di ottenere un anticipo pari al 60% del
montante finale accumulato e il resto in rendita. Nei calcoli per determinare a
quanto ammonti l’importo dell’anticipo complessivo erogabile devono essere
detratte le somme che sono state erogate a titolo di anticipazione e per le
quali il lavoratore non abbia provveduto ad effettuare il reintegro.
In questa sede non ci stiamo riferendo alle anticipazioni ordinarie del Tfr che
i lavoratori possono chiedere durante il loro percorso lavorativo: l’opzione che
stiamo descrivendo è riservata ai lavoratori che hanno raggiunto l’età per
andare in pensione e chiedono l’erogazione di quanto dovuto. L’obiettivo è
quello di fornire ai neo-pensionati una maggiore liquidità immediata per
affrontare le spese legate alla nuova fase di vita o per estinguere residui di
mutui o altre tipologie di debito.
ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA
Oltre all’innalzamento al 60% dell’anticipo del Tfr conferito al fondo di
pensione complementare, il legislatore ha potenziato le forme di erogazione
alternativa al restante 40% del montante, che non deve essere trasformato
necessariamente in una rendita vitalizia classica.
Tra le opzioni a disposizione dei lavoratori c’è la possibilità di ottenere una
rendita erogata solo per un numero prefissato di anni (per esempio 10 o 15
anni), con una tassazione agevolata che varia tra il 9% e il 15% in base agli
anni di partecipazione al fondo.
In alternativa è possibile scegliere di non convertire il montante in rendita
assicurativa, ma di effettuare prelievi periodici flessibili direttamente dal
proprio fondo, mantenendo il capitale investito. Quando si dovesse optare per
l’erogazione frazionata, la tassazione prevista è leggermente superiore,
attestandosi tra il 15% e il 20%.
REQUISITI E FISCALITÀ
Le opzioni che abbiamo descritto fino a questo momento sono accessibili ai
lavoratori che abbiano maturato almeno cinque anni di partecipazione ad un fondo
di previdenza complementare e che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione
nel regime obbligatorio di appartenenza.
La quota erogata in capitale (ossia l’importo che il lavoratore riceve in
un’unica soluzione come anticipo) al 60% beneficia della tassazione agevolata
della previdenza complementare: ritenuta a titolo d’imposta dal 9% al 15% in
base all’anzianità. Quindi è più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria
Irpef del Tfr lasciato in azienda.
QUANTE VOLTE SI PUÒ CHIEDERE L’ANTICIPO DEL TFR MENTRE SI LAVORA
L’articolo 2120 del Codice Civile e il DLgs n. 252/2005 permettono di chiedere
l’anticipo del Tfr o del montante nel fondo pensione complementare. Vengono
applicate delle regole diverse sulla base di dove è accantonato il denaro.
Se il Tfr è lasciato in azienda o al Fondo Tesoreria Inps, l’anticipo può essere
ottenuto una sola volta nell’arco dell’intero rapporto di lavoro con lo stesso
datore di lavoro. Per ottenerlo è necessario aver maturato almeno 8 anni di
servizio con l’azienda ed è possibile ottenere fino al 70% della somma maturata.
Può essere chiesto l’anticipo per acquistare la prima casa o per spese sanitarie
straordinarie.
Se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione – per scelta individuale o per
il meccanismo del silenzio assenso – la normativa è leggermente più flessibile.
L’anticipo può essere richiesto più di una volta ed è possibile reintegrare la
propria posizione con versamenti successivi per richiedere un ulteriore
anticipo, purché non vengano superati i massimali previsti. La percentuale di
erogazione varia a seconda della motivazione: per le spese sanitarie gravi si
può arrivare al 75% del montante e la richiesta può essere fatta in qualsiasi
momento (senza attendere gli otto anni di servizio). Per acquistare o
ristrutturare la casa si può arrivare al 75%, ma è necessario far passare gli
otto anni. Per ulteriori esigenze – non è necessario giustificare la spesa – si
può arrivare ad ottenere il 30% dopo 8 anni.
L'articolo Come funzionano gli anticipi sul Tfr: ecco quanto si può chiedere
mentre si lavora e a fine carriera (invece della rendita) proviene da Il Fatto
Quotidiano.
Avete mai sentito parlare di carbon bubble e stranded asset? Forse no,
legittimamente. Basti dire che per la loro portata rivoluzionaria c’è chi ha
proposto di assegnare il premio Nobel per l’Economia a chi ha introdotto questi
concetti. Sono stati anche alla radice del movimento per il fossil fuel
divestment, il più grande fenomeno dal basso di sempre nella storia della
finanza etica.
Nel 2011 il think tank britannico Carbon Tracker, una non profit, pubblicò lo
studio Unburnable Carbon. Il rapporto diceva che il mondo già allora aveva
utilizzato una quota cospicua del carbon budget rimanente. Vale a dire della
quantità di carbonio che può essere ancora emessa per mantenere il riscaldamento
globale entro certi limiti, cioè il famoso +2°C rispetto all’era
pre-industriale, poi acquisito dall’Accordo di Parigi del 2015.
Per stare dentro quel budget, si può bruciare solo una determinata quantità di
combustibili fossili, mentre le riserve accertate di combustibili fossili
scritte nei libri contabili delle società fossili eccedono di molto tale
quantità. C’è dunque un eccesso di combustibili fossili che non si può bruciare
e un eccesso di valore scritto nei libri contabili. Da cui la carbon bubble
(bolla del carbonio), che prima o poi scoppierà, e gli stranded asset
(investimenti incagliati) legati allo sfruttamento di quei combustibili fossili
in eccesso, che prima o poi dovranno essere svalutati.
Mark Campanale è il fondatore di Carbon Tracker. È anche nel Comitato direttivo
del Fossil fuel Treaty, l’iniziativa per un Trattato globale di
Non-Proliferazione dei combustibili fossili. Ho avuto il piacere di incontrarlo
in qualche occasione. Quando un personaggio con questa storia alle spalle e con
queste competenze si scomoda per dire qualcosa, beh, è saggio ascoltarlo. Dal
punto di vista finanziario e anche reputazionale.
Giorni fa l’opinione di Mark Campanale è stata riportata da una rivista
britannica sul settore pensionistico. L’argomento era il modello con cui il
fondo pensione West Yorkshire Pension Fund (Wypf) valutava i rischi legati alla
crisi climatica e il loro potenziale impatto sul fondo, che ha oltre 300mila
iscritti e gestisce asset per circa 20 miliardi di sterline. In sostanza il
fondo prevedeva di poter ottenere buoni rendimenti anche – udite udite – in uno
scenario climatico +4°C. Cioè in un inferno climatico.
Le previsioni del fondo erano state criticate dalla campagna Fossil Free Wypf,
che dal 2015 chiede che il fondo disinvesta completamente dalle fossili. Mark
Campanale ha detto che un modello che giunge a risultati del genere è molto
debole. Che l’idea di un’economia che cresca in uno scenario +4°C cozza con le
prove scientifiche. Che tale approccio può portare a scarsi risultati di
investimento. E che solleva dubbi sulla capacità del fondo di proteggere le sue
performance di lungo termine, cioè di fare gli interessi degli iscritti.
La questione è arrivata alle orecchie di rappresentanti politici locali e
nazionali, che hanno criticato il fondo pensione. Il tutto è stato amplificato
dal fatto che in Uk è in corso una riforma dei regimi pensionistici degli enti
locali (Lgps), cui Wypf appartiene. Il fondo si è detto consapevole del fatto
che il modello semplificava eccessivamente e ha annunciato che lo avrebbe
migliorato. Di fatto un mea culpa.
La mia domanda è: a quando in Italia una campagna che metta il fiato sul collo
su un fondo pensione perché disinvesta dalle fossili? Quando le decisioni di un
fondo pensione innescheranno un dibattito pubblico, obbligando i rappresentanti
politici a prendere posizione? Quando si capirà che le scelte di un fondo
pensione e in generale degli attori finanziari sono cruciali per contrastare il
collasso climatico?
Anni fa a un convegno sulla finanza etica ascoltai un docente universitario che
fra i tanti prestigiosissimi ruoli che ricopriva ne aveva uno apicale
all’interno nientemeno che di Ipcc. Disse che, a chi gli chiedeva che c’azzecca
la finanza col clima, rispondeva: “Tutto”.
Chi è iscritto a un fondo pensione o ha comunque investimenti finanziari, specie
se si augura per figli o nipoti un futuro senza inferno climatico, è ora che
chieda a chi glieli gestisce: hai mai sentito parlare di carbon bubble e
stranded asset? Come rinforzo suggerisco le parole del Segretario generale
dell’Onu, Antonio Guterres: “Investire in nuove infrastrutture per i
combustibili fossili è una follia morale ed economica“.
L'articolo Uk, una campagna spinge un fondo pensione a disinvestire dalle
fossili: a quando in Italia? proviene da Il Fatto Quotidiano.