Come funzionano gli anticipi sul Trattamento di fine rapporto fatto confluire
nei fondi di previdenza complementare e quali limiti bisogna rispettare? Per
rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie di richieste:
quelle che si presentano alla fine del rapporto di lavoro (poco prima di andare
in pensione) e quelle nel corso dell’attività lavorativa.
Nel primo caso, a partire da quest’anno è possibile ottenere un anticipo del
60%, mentre il restante 40% verrà percepito come rendita: è una novità
introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Fino al 31 dicembre 2025 la
percentuale massima che si poteva ottenere era pari al 50%.
Le regole sono un po’ diverse per gli anticipi richiesti mentre si è ancora al
lavoro: in questo caso non esiste un limite massimo al numero di anticipazioni
richiedibili. Il vincolo principale è di natura economica: la somma totale delle
anticipazioni non può superare il 75% della posizione individuale maturata (o il
30% per esigenze non documentate).
TFR AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, L’ANTICIPO
La legge di Bilancio permette ai lavoratori che fanno confluire il proprio Tfr
in un fondo di previdenza complementare di ottenere un anticipo pari al 60% del
montante finale accumulato e il resto in rendita. Nei calcoli per determinare a
quanto ammonti l’importo dell’anticipo complessivo erogabile devono essere
detratte le somme che sono state erogate a titolo di anticipazione e per le
quali il lavoratore non abbia provveduto ad effettuare il reintegro.
In questa sede non ci stiamo riferendo alle anticipazioni ordinarie del Tfr che
i lavoratori possono chiedere durante il loro percorso lavorativo: l’opzione che
stiamo descrivendo è riservata ai lavoratori che hanno raggiunto l’età per
andare in pensione e chiedono l’erogazione di quanto dovuto. L’obiettivo è
quello di fornire ai neo-pensionati una maggiore liquidità immediata per
affrontare le spese legate alla nuova fase di vita o per estinguere residui di
mutui o altre tipologie di debito.
ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA
Oltre all’innalzamento al 60% dell’anticipo del Tfr conferito al fondo di
pensione complementare, il legislatore ha potenziato le forme di erogazione
alternativa al restante 40% del montante, che non deve essere trasformato
necessariamente in una rendita vitalizia classica.
Tra le opzioni a disposizione dei lavoratori c’è la possibilità di ottenere una
rendita erogata solo per un numero prefissato di anni (per esempio 10 o 15
anni), con una tassazione agevolata che varia tra il 9% e il 15% in base agli
anni di partecipazione al fondo.
In alternativa è possibile scegliere di non convertire il montante in rendita
assicurativa, ma di effettuare prelievi periodici flessibili direttamente dal
proprio fondo, mantenendo il capitale investito. Quando si dovesse optare per
l’erogazione frazionata, la tassazione prevista è leggermente superiore,
attestandosi tra il 15% e il 20%.
REQUISITI E FISCALITÀ
Le opzioni che abbiamo descritto fino a questo momento sono accessibili ai
lavoratori che abbiano maturato almeno cinque anni di partecipazione ad un fondo
di previdenza complementare e che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione
nel regime obbligatorio di appartenenza.
La quota erogata in capitale (ossia l’importo che il lavoratore riceve in
un’unica soluzione come anticipo) al 60% beneficia della tassazione agevolata
della previdenza complementare: ritenuta a titolo d’imposta dal 9% al 15% in
base all’anzianità. Quindi è più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria
Irpef del Tfr lasciato in azienda.
QUANTE VOLTE SI PUÒ CHIEDERE L’ANTICIPO DEL TFR MENTRE SI LAVORA
L’articolo 2120 del Codice Civile e il DLgs n. 252/2005 permettono di chiedere
l’anticipo del Tfr o del montante nel fondo pensione complementare. Vengono
applicate delle regole diverse sulla base di dove è accantonato il denaro.
Se il Tfr è lasciato in azienda o al Fondo Tesoreria Inps, l’anticipo può essere
ottenuto una sola volta nell’arco dell’intero rapporto di lavoro con lo stesso
datore di lavoro. Per ottenerlo è necessario aver maturato almeno 8 anni di
servizio con l’azienda ed è possibile ottenere fino al 70% della somma maturata.
Può essere chiesto l’anticipo per acquistare la prima casa o per spese sanitarie
straordinarie.
Se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione – per scelta individuale o per
il meccanismo del silenzio assenso – la normativa è leggermente più flessibile.
L’anticipo può essere richiesto più di una volta ed è possibile reintegrare la
propria posizione con versamenti successivi per richiedere un ulteriore
anticipo, purché non vengano superati i massimali previsti. La percentuale di
erogazione varia a seconda della motivazione: per le spese sanitarie gravi si
può arrivare al 75% del montante e la richiesta può essere fatta in qualsiasi
momento (senza attendere gli otto anni di servizio). Per acquistare o
ristrutturare la casa si può arrivare al 75%, ma è necessario far passare gli
otto anni. Per ulteriori esigenze – non è necessario giustificare la spesa – si
può arrivare ad ottenere il 30% dopo 8 anni.
L'articolo Come funzionano gli anticipi sul Tfr: ecco quanto si può chiedere
mentre si lavora e a fine carriera (invece della rendita) proviene da Il Fatto
Quotidiano.