C’è una categoria di lavoratori italiani che, il giorno in cui smette di
lavorare, non sa quando vedrà arrivare i soldi della liquidazione. Può aspettare
un anno, tre, sette. Senza interessi. Senza rivalutazione. Sono i dipendenti
pubblici, e la somma che attendono si chiama Tfs – Trattamento di Fine Servizio
– l’analogo del Tfr che i colleghi del privato intascano, invece, il giorno
stesso del pensionamento.
Il 5 marzo si attendeva la parola definitiva della Corte Costituzionale. Tre
tribunali amministrativi regionali – Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia –
avevano rimesso alla Consulta la questione, ritenendo che questo sistema di
pagamento differito e rateizzato violasse i principi fondamentali della
Costituzione. L’udienza si era tenuta il 10 febbraio. I lavoratori aspettavano.
La Corte ha depositato la propria ordinanza. Ma invece di decidere, ha rinviato.
L’udienza in cui verrà trattata la questione nel merito è fissata al 14 gennaio
2027. Dieci mesi ancora.
Non è la prima volta che la Corte si esprime su questo tema. Nel 2019, con la
sentenza n. 159, aveva già sollevato più di un dubbio sul sistema. Nel 2023, con
la sentenza n. 130, era stata esplicita: il differimento del Tfs per chi lascia
il lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio
costituzionale della giusta retribuzione. Parole nette. La Corte aveva anche
sottolineato come la rateizzazione aggravasse ulteriormente la situazione,
trattandosi di un emolumento che serve proprio a far fronte alle spese in una
delle fasi più delicate della vita, quella dell’uscita dal mondo del lavoro. E
aveva invitato il legislatore a intervenire.
Sono passati due anni. Il Parlamento non ha fatto nulla di sostanziale. E così
il 5 marzo ci si aspettava che la Corte, preso atto dell’inerzia, facesse il
passo successivo: dichiarare incostituzionale la norma. Non è andata così.
Dietro la decisione di rinviare ci sono, con ogni probabilità, i numeri che
l’Inps ha presentato alla Corte nell’udienza di febbraio: stime sul
significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa
che deriverebbe da una declaratoria immediata di incostituzionalità. In
sostanza: se la Corte avesse detto subito che il sistema è illegittimo, lo Stato
avrebbe dovuto trovare le risorse per pagare in tempi normali milioni di
dipendenti pubblici. Una cifra enorme, che evidentemente ha pesato nella
valutazione.
La logica è comprensibile sul piano finanziario. Ma sul piano dei diritti, è
difficile non notare il paradosso: una norma che la stessa Corte ha già definito
contraria alla Costituzione continua ad applicarsi perché costerebbe troppo
smettere di applicarla.
C’è però un elemento nuovo, rispetto ai precedenti rinvii. Questa volta la Corte
ha fissato una data. Il 14 gennaio 2027 non è solo la prossima udienza: è una
scadenza politica. Se entro quella data il legislatore non avrà riformato il
sistema, la Consulta dichiarerà l’illegittimità costituzionale delle norme
vigenti. Con tutto ciò che ne consegue sul piano giuridico e finanziario.
In questo senso, l’ordinanza assomiglia a un ultimatum. Governo e Parlamento
hanno circa dieci mesi per trovare una soluzione strutturale. Non i rattoppi a
cui ci hanno abituato – come la misura dell’ultima legge di bilancio che
anticipa di tre mesi il pagamento ma fa perdere al lavoratore la detassazione
prevista per il Tfs corrisposto dopo i dodici mesi – ma una riforma vera, che
riconduca il Tfs a tempi di liquidazione paragonabili a quelli del settore
privato.
La domanda è se questa volta l’esecutivo voglia davvero affrontare il nodo, o se
preferisca aspettare il 2027 e lasciare alla Corte l’onere – e la responsabilità
politica – di una sentenza che costerebbe assai di più di una riforma ragionata
e graduale. Sarebbe un calcolo miope.
Nel frattempo, ogni anno centinaia di migliaia di dipendenti pubblici lasciano
il lavoro senza sapere quando rivedranno i loro soldi. Anni di sentenze, moniti,
appelli al legislatore. Adesso almeno c’è una data. Mancano dieci mesi.
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paradosso sul piano dei diritti proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Ampliato l’obbligo di versare il Tfr direttamente al Fondo di tesoreria Inps. La
legge di Bilancio 2026 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio di quest’anno,
venga estesa la platea delle aziende obbligate a versare il trattamento di fine
rapporto all’istituto: il legislatore ha introdotto un sistema dinamico basato
sulla crescita aziendale, che supera in blocco quello che è stato introdotto nel
2006. A fornire le indicazioni operative è stato direttamente l’Inps, attraverso
la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.
CHI DEVE VERSARE IL TFR ALL’INPS DA QUEST’ANNO
Con la legge n. 199/2025 sono state riscritte completamente le regole del Fondo
di Tesoreria Inps: è stato superato il vecchio criterio statico del 2006.
L’obbligo non riguarda più solo le aziende con almeno 50 dipendenti (regola
valida fino al 2025), ma si tiene conto della media dei dipendenti impiegati nel
precedente anno solare.
Nello specifico nel 2026 e nel 2027 sono tenuti a versare il Tfr all’Inps i
datori di lavoro con almeno 60 dipendenti. La soglia cambia nel periodo compreso
tra il 2028 ed il 2031, quando si scende a 50, per poi coinvolgere le aziende
con almeno 40 dipendenti a partire dal 2031.
Per il 2026 ed il 2027, le aziende, che hanno tra i 50 ed i 60 dipendenti e che
già versavano il Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (lo prevedevano le vecchie
regole) sono obbligate a continuare a versarlo. Nonostante la soglia per i nuovi
obblighi sia stata innalzata a 60 dipendenti per il biennio 2026-2027, vige il
principio del mantenimento dell’obbligo per le imprese già soggette alla
normativa
COME SI CALCOLA LA FORZA AZIENDALE
Il parametro principale per stabilire se scatta o meno l’obbligo di versare il
Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps è, quindi, il numero dei dipendenti. I
criteri di computo seguono una logica di media annuale basata sull’anno solare
precedente.
Per capire se un’azienda, nel corso del 2026, raggiunge la soglia dei 60
dipendenti devono essere sommate le unità lavorative seguendo queste regole:
vanno conteggiati tutti i lavoratori legati da un contratto di lavoro
subordinato, indipendentemente dalle loro mansioni. Anche i lavoratori a tempo
parziale (ossia i part-time) vengono considerati come un’unità intera, ma sono
computati in proporzione all’orario svolto rispetto all’orario normale previsto
dal contratto collettivo.
A differenza di quanto accade per le altre normative, ai fini del Fondo
Tesoreria sono calcolati anche gli apprendisti. I lavoratori intermittenti sono
computati in proporzione all’orario di lavoro che svolgono effettivamente.
LA STRETTA SUL SILENZIO-ASSENSO
Uno degli obiettivi della riforma introdotta con la legge di Bilancio 2026 è
quello di convogliare la liquidità del Tfr verso la previdenza complementare,
riducendo in modo drastico i tempi di decisione per il lavoratore. Quanti
verranno assunti a partire dal 1° luglio 2026 avranno 60 giorni di tempo per
esprimere la propria volontà sulla destinazione del Tfr (prima erano 180
giorni): nel caso in cui il lavoratore dovesse comunicare di voler mantenere il
Tfr in azienda (o al Fondo di tesoreria Inps se ci sono più di 60 dipendenti) la
scelta è definitiva. Se entro lo stesso periodo non viene fornita alcuna
indicazione, scatta il silenzio-assenso e il Tfr viene trasferito
automaticamente alla previdenza complementare.
Con l’obiettivo di mitigare l’effetto del silenzio-assenso sono state introdotte
due agevolazioni. La prima è un aumento del limite di deducibilità fiscale dei
contributi versati, che adesso sale a 5.300 euro annui (prima era 5.164,57
euro). La seconda, invece, rende più facile ottenere un anticipo dal fondo
pensione per l’acquisto della prima casa o per sostenere le spese sanitarie.
DOVE È PIÙ SICURO TENERE IL TFR? ALL’INPS O IN AZIENDA?
Tfr all’Inps o in azienda? Il dilemma affligge molti lavoratori che si domandano
dove sia preferibile versare il trattamento di fine rapporto. In termini di
sicurezza, indubbiamente, il versamento al Fondo di Tesoreria Inps offre
garanzie superiori, specialmente in scenari di crisi.
Nel malaugurato caso in cui l’azienda nella quale il lavoratore è impiegato
fallisca, se il Tfr viene versato all’Inps il capitale è totalmente protetto. Le
somme sono state girate all’istituto mensilmente: qualsiasi cosa dovesse
accadere non fanno più parte del patrimonio aziendale. In caso di fallimento
dell’azienda, il lavoratore riceve il Tfr direttamente dall’Inps, senza dover
attendere le lunghe tempistiche delle procedure concorsuali o sperare che ci
siano dei beni da pignorare.
Se, invece, il Tfr viene lasciato in azienda, in caso di insolvenza il
lavoratore si deve insinuare al passivo del fallimento. Nel caso in cui
l’azienda non dovesse avere liquidità, interviene, comunque vada, il Fondo di
Garanzia Inps, ma l’iter burocratico è molto più lento.
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cambia l’adesione alla previdenza complementare proviene da Il Fatto Quotidiano.
Come funzionano gli anticipi sul Trattamento di fine rapporto fatto confluire
nei fondi di previdenza complementare e quali limiti bisogna rispettare? Per
rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie di richieste:
quelle che si presentano alla fine del rapporto di lavoro (poco prima di andare
in pensione) e quelle nel corso dell’attività lavorativa.
Nel primo caso, a partire da quest’anno è possibile ottenere un anticipo del
60%, mentre il restante 40% verrà percepito come rendita: è una novità
introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Fino al 31 dicembre 2025 la
percentuale massima che si poteva ottenere era pari al 50%.
Le regole sono un po’ diverse per gli anticipi richiesti mentre si è ancora al
lavoro: in questo caso non esiste un limite massimo al numero di anticipazioni
richiedibili. Il vincolo principale è di natura economica: la somma totale delle
anticipazioni non può superare il 75% della posizione individuale maturata (o il
30% per esigenze non documentate).
TFR AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, L’ANTICIPO
La legge di Bilancio permette ai lavoratori che fanno confluire il proprio Tfr
in un fondo di previdenza complementare di ottenere un anticipo pari al 60% del
montante finale accumulato e il resto in rendita. Nei calcoli per determinare a
quanto ammonti l’importo dell’anticipo complessivo erogabile devono essere
detratte le somme che sono state erogate a titolo di anticipazione e per le
quali il lavoratore non abbia provveduto ad effettuare il reintegro.
In questa sede non ci stiamo riferendo alle anticipazioni ordinarie del Tfr che
i lavoratori possono chiedere durante il loro percorso lavorativo: l’opzione che
stiamo descrivendo è riservata ai lavoratori che hanno raggiunto l’età per
andare in pensione e chiedono l’erogazione di quanto dovuto. L’obiettivo è
quello di fornire ai neo-pensionati una maggiore liquidità immediata per
affrontare le spese legate alla nuova fase di vita o per estinguere residui di
mutui o altre tipologie di debito.
ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA
Oltre all’innalzamento al 60% dell’anticipo del Tfr conferito al fondo di
pensione complementare, il legislatore ha potenziato le forme di erogazione
alternativa al restante 40% del montante, che non deve essere trasformato
necessariamente in una rendita vitalizia classica.
Tra le opzioni a disposizione dei lavoratori c’è la possibilità di ottenere una
rendita erogata solo per un numero prefissato di anni (per esempio 10 o 15
anni), con una tassazione agevolata che varia tra il 9% e il 15% in base agli
anni di partecipazione al fondo.
In alternativa è possibile scegliere di non convertire il montante in rendita
assicurativa, ma di effettuare prelievi periodici flessibili direttamente dal
proprio fondo, mantenendo il capitale investito. Quando si dovesse optare per
l’erogazione frazionata, la tassazione prevista è leggermente superiore,
attestandosi tra il 15% e il 20%.
REQUISITI E FISCALITÀ
Le opzioni che abbiamo descritto fino a questo momento sono accessibili ai
lavoratori che abbiano maturato almeno cinque anni di partecipazione ad un fondo
di previdenza complementare e che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione
nel regime obbligatorio di appartenenza.
La quota erogata in capitale (ossia l’importo che il lavoratore riceve in
un’unica soluzione come anticipo) al 60% beneficia della tassazione agevolata
della previdenza complementare: ritenuta a titolo d’imposta dal 9% al 15% in
base all’anzianità. Quindi è più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria
Irpef del Tfr lasciato in azienda.
QUANTE VOLTE SI PUÒ CHIEDERE L’ANTICIPO DEL TFR MENTRE SI LAVORA
L’articolo 2120 del Codice Civile e il DLgs n. 252/2005 permettono di chiedere
l’anticipo del Tfr o del montante nel fondo pensione complementare. Vengono
applicate delle regole diverse sulla base di dove è accantonato il denaro.
Se il Tfr è lasciato in azienda o al Fondo Tesoreria Inps, l’anticipo può essere
ottenuto una sola volta nell’arco dell’intero rapporto di lavoro con lo stesso
datore di lavoro. Per ottenerlo è necessario aver maturato almeno 8 anni di
servizio con l’azienda ed è possibile ottenere fino al 70% della somma maturata.
Può essere chiesto l’anticipo per acquistare la prima casa o per spese sanitarie
straordinarie.
Se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione – per scelta individuale o per
il meccanismo del silenzio assenso – la normativa è leggermente più flessibile.
L’anticipo può essere richiesto più di una volta ed è possibile reintegrare la
propria posizione con versamenti successivi per richiedere un ulteriore
anticipo, purché non vengano superati i massimali previsti. La percentuale di
erogazione varia a seconda della motivazione: per le spese sanitarie gravi si
può arrivare al 75% del montante e la richiesta può essere fatta in qualsiasi
momento (senza attendere gli otto anni di servizio). Per acquistare o
ristrutturare la casa si può arrivare al 75%, ma è necessario far passare gli
otto anni. Per ulteriori esigenze – non è necessario giustificare la spesa – si
può arrivare ad ottenere il 30% dopo 8 anni.
L'articolo Come funzionano gli anticipi sul Tfr: ecco quanto si può chiedere
mentre si lavora e a fine carriera (invece della rendita) proviene da Il Fatto
Quotidiano.