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“Sostegno vitale per Elena e Romano era accanimento terapeutico”, così la gip archiviato Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio
Anche se Elena e Romano non erano ancora “attaccati” a macchinari, i medici avevano già previsto trattamenti necessari per tenerli in vita: un nuovo ciclo di chemioterapia e l’alimentazione artificiale con Peg per Romano. Un vero e proprio “accanimento terapeutico”. Ed è in questa interpretazione, sostenuta con forza dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano (da qualche mese in pensione, ndr), che trova posto la decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, che ha disposto l’archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Il provvedimento scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale del maggio del 20 maggio del 2025. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato per il suicidio assistito due persone gravemente malate. CHI ERANO ELENA E ROMANO Uno era un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere libero” e il Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto, l’altra era una donna, malata terminale di cancro, che avrebbe “preferito morire” e con la famiglia accanto. Dopo aver accompagnato Romano ed Elena in Svizzera Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e all’epoca candidato alle suppletive per il Senato a Monza, come aveva fatto in passato, si era autodenunciato. Era quindi scattata l’inchiesta, l’iscrizione nel registro degli indagati e la successiva richiesta di archiviazione per Cappato. Come già avvenuto per il caso di Dj Fabo che però aveva portato l’attivista a essere assolto dalla Corte d’assise dopo la storica sentenza del 2019. La battaglia civile era proseguita con la prospettiva di andare oltre un muro; eliminando il paletto della definizione di sostegno vitale, individuato fino a poco tempo in macchinari salvavita, ma non in terapie oncologiche estreme o alimentazione artificiale. Nel 2024 la Consulta aveva esteso la nozione di sostegno vitale. LA MOTIVAZIONE Nei due casi, scrive la gip, “il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte Costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato” – ossia “un nuovo ciclo di chemioterapia” per Elena e il “posizionamento Peg” per l’alimentazione artificiale per Romano – e “da entrambi rifiutato in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione”. Mentre manca ancora una legge sul fine vita, l’aggiunta Siciliano e il pm Luca Gaglio, il 18 settembre 2023, con una “interpretazione” più estensiva della storica sentenza della Consulta del 2019 sul caso dj Fabo, avevano chiesto di allargare ancora di più la possibilità del suicidio assistito: il malato terminale può scegliere di essere aiutato a morire anche se non è attaccato a macchine che lo tengono in vita, se questo tipo di trattamento rappresenterebbe solo “accanimento terapeutico”. E chi gli dà supporto, secondo i pm, non è punibile. Tesi accolta dalla gip che prima, però, aveva sollevato la questione davanti alla Consulta. Era stato già Cappato, portando Fabiano Antoniani nella struttura svizzera, il motore del procedimento che, passando per un’imputazione coatta e un processo storico e commovente a Milano. Un verdetto che ha aperto la strada al suicidio assistito ponendo quattro criteri, una sorta di perimetro giuridico ed etico: il malato che ne fa richiesta deve essere affetto da patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenuto in vita artificialmente da trattamenti di sostegno vitale. Proprio quest’ultima condizione mancava nei casi di Romano ed Elena. I pm avevano ritenuto di dare una “lettura costituzionalmente orientata” del reato di aiuto al suicidio, alla luce “degli articoli 2 e 32” della Costituzione, ossia quelli sui diritti inviolabili dell’uomo e sul diritto alla salute, della “sentenza” della Consulta del 2019 e della legge 219 del 2017 sul consenso informato. E sui casi in cui il paziente “rifiuti trattamenti” che “sì rallenterebbero il processo patologico e ritarderebbero la morte senza poterla impedire, ma sarebbero futili o espressivi di accanimento terapeutico”. LA VICENDA DI ELENA Il 2 agosto 2022, Cappato aveva annunciato su Twitter: “Elena ha appena confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso”. La donna, 69enne veneta malata terminale di cancro ai polmoni con metastasi, aveva contattato Cappato tramite l’Associazione Luca Coscioni per ricevere aiuto nel recarsi in Svizzera e accedere legalmente al suicidio assistito. Conosciuta fino a quel momento con il nome di fantasia “Adelina” per motivi di privacy, Elena aveva ricevuto la diagnosi di microcitoma polmonare a inizio luglio 2021. I medici le avevano chiarito fin da subito che le possibilità di sopravvivenza erano limitate e, nonostante i tentativi terapeutici, la malattia era rapidamente progredita, lasciandole pochi mesi di vita. Elena aveva affidato a un video le sue ultime parole: “Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e sulla propria fine, liberamente e senza imposizioni. Avrei preferito morire nella mia casa, con le mani di mia figlia e di mio marito. Purtroppo non è stato possibile, quindi ho dovuto venire qui da sola.” IL CASO DI ROMANO Romano era un un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere libero” e il Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto. Il suo ultimo messaggio era stato diffuso dall’Associazione Coscioni: “… Ho iniziato ad informarmi sulle possibilità di organizzare il mio fine vita nel modo più dignitoso possibile, ma presto mi è stato chiaro che la situazione italiana è più complicata di come potessi pensare. L’opzione di recarmi in Svizzera in clandestinità mi spaventa perché non voglio assolutamente mettere i miei familiari nella condizione di rischiare di affrontare vicissitudini giudiziarie. Trovo però che sottrarre la libertà di scelta in questi casi sia anacronistico e crudele, e non mi arrendo all’idea di non essere libero”. Il ragionamento di Romano proseguiva sulla perdita di autonomia e in un certo senso di dignità: “Ho sempre detto che alla fine, se ce ne fosse stato bisogno, avrei deciso io cosa fare. Attualmente vivo in casa circondato dall’affetto dei miei cari. Ma non posso più svolgere da solo le azioni più semplici e questo è molto doloroso. La maggior parte del mio tempo trascorre in camera, a letto; la televisione sopperisce ai miei amati libri, ma non posso più leggere o scrivere, che erano le attività principali della mia vita. Ho seri dolori muscolari che a volte mi tolgono il fiato e a volte sono più leggeri ma costanti. Il mio corpo è quasi completamente irrigidito. Non ho nessuna autonomia, non posso alzarmi se non con molto aiuto, non posso mangiare da solo o bere da solo, ho bisogno di assistenza per l’igiene personale…”. Una millimetrica, dolorosa descrizione dello stato di impotenza e sofferenza insopportabili in cui alcuni malati sono costretti da malattie da cui non possono guarire: “Sono completamente dipendente dall’aiuto di familiari e personale specializzato. Comunico a fatica anche i bisogni più essenziali… Inoltre, sono consapevole che la mia malattia, il Parkinson, può portare ad avere bisogno di ulteriori ausili; potrei essere attaccato ad una macchina per poter mangiare, o forse anche per respirare, e potrei non comunicare più con le parole. Sono anche consapevole che la capacità di discernimento è fondamentale ai fini dell’accesso al fine vita secondo le normative, e anche questa capacità, purtroppo potrebbe un giorno venir meno, togliendomi la possibilità di scegliere se essere oggetto di cure o no”. L'articolo “Sostegno vitale per Elena e Romano era accanimento terapeutico”, così la gip archiviato Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“Condizioni degradanti”, il Tribunale di sorveglianza chiama in causa la Consulta sul carcere di Sollicciano
Il carcere di Sollicciano (Firenze) finisce davanti alla Corte costituzionale. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di sollevare una questione di legittimità costituzionale dopo aver accolto il ricorso presentato dagli avvocati di un detenuto, denunciando le condizioni di “degrado strutturale” dell’istituto penitenziario fiorentino e l’“oggettiva inadempienza” del ministero della Giustizia rispetto alle richieste di intervento avanzate nei mesi scorsi. Poco più di due anni, per esempio, a un detenuto fu concesso uno sconto di 10 mesi sulla pena per le condizioni sopportate in carcere. Una decisione che innescò una lunga serie di ricorsi. IL CASO Al centro della questione c’è la possibilità di rinviare l’esecuzione della pena quando la detenzione avviene “in condizioni contrarie al senso di umanità”. Una misura che oggi la legge consente solo in casi tassativi, in particolare per gravi condizioni di salute. Il Tribunale chiede invece alla Consulta di valutare se il rinvio possa essere applicato anche quando il detenuto è costretto a scontare la pena in condizioni ritenute inumane o degradanti. La vicenda prende le mosse da una decisione dello scorso 4 novembre. In quell’occasione il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata da un detenuto condannato a 22 anni di reclusione. Contestualmente però aveva imposto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e quindi al ministero della Giustizia, un termine di 80 giorni per intervenire su alcune gravi criticità denunciate nel ricorso. I PROBLEMI DELLA STRUTTURA Tra i problemi segnalati figuravano infiltrazioni d’acqua nelle celle, con la necessità di impermeabilizzare le coperture, l’assenza di acqua calda e la presenza di infestazioni da insetti, roditori e parassiti, che richiedevano interventi di disinfestazione. Gli stessi problemi che avevano spinto il giudice, due anni fa, a concedere lo sconto della pena dopo aver verificato personalmente le condizioni. Secondo quanto rilevato dal Tribunale, allo scadere del termine il ministero non avrebbe però risolto le questioni strutturali. Gli interventi si sarebbero limitati a misure tampone contro la presenza di cimici, mentre per lavori più incisivi sarebbe stata indicata una tempistica di circa quattro anni. Da qui la decisione di rivolgersi alla Corte costituzionale per chiarire se, quando ogni rimedio appare impraticabile, sia possibile sospendere l’esecuzione della pena “per porre fine al perdurante abuso di un trattamento inumano e degradante”. Sul caso è intervenuto anche il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che auspica una pronuncia della Consulta capace di “fare giustizia” partendo proprio dalla situazione di Sollicciano. Per il parlamentare si tratta del simbolo di un “disastro del sistema carcerario italiano”, segnato da sovraffollamento, degrado e carenze igieniche. Una situazione che, secondo Scalfarotto, sarebbe stata aggravata dalle politiche del governo, con l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento delle pene che hanno portato in carcere migliaia di persone. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, il penitenziario fiorentino è stato oggetto di un sopralluogo della commissione politiche sociali del Comune di Firenze. Dal monitoraggio è emerso un ulteriore peggioramento del sovraffollamento: 583 detenuti presenti a fronte di una capienza di 361 posti, ridotta anche a causa dei lavori in corso in alcune sezioni. Il tasso di affollamento ha così raggiunto il 161 per cento. L'articolo “Condizioni degradanti”, il Tribunale di sorveglianza chiama in causa la Consulta sul carcere di Sollicciano proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Fine vita, scontro in Piemonte tra Regione e Pro Vita per una “mera” circolare sulle sentenze della Consulta
In Piemonte si registra un insolito scontro tra Giunta di centrodestra e associazione Pro Vita. A far esplodere la polemica è una circolare inviata alle Aziende sanitarie locali dal direttore della Sanità regionale, Antonino Sottile, che chiarisce gli aspetti tecnico-giuridici delle sentenze della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. Il documento arriva dopo il caso di un paziente dell’Asl To4, tra Chivassese e Canavese, che pur avendo ottenuto la validazione dei requisiti previsti dalla legge, si era visto negare la possibilità di ricevere farmaci e sostanze potenzialmente utilizzabili per la procedura. Proprio per evitare interpretazioni difformi, la Regione ha deciso di intervenire con una circolare esplicativa. Nel testo vengono richiamate le parole della Corte costituzionale, che riconoscono il “diritto della persona di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione della procedura”. Sottile ha però precisato che non si tratta né di linee guida né di una nuova regolamentazione: “È una mera circolare esplicativa delle sentenze della Corte costituzionale che, nelle fonti del diritto italiano, corrispondono a legge a cui tutti devono attenersi”. Uno dei nodi più delicati riguarda il pagamento dei farmaci. La Regione chiarisce che le Asl devono comunque fornire i medicinali, in applicazione della sentenza 204 del 2025 della Consulta. Resta però aperta la questione dei costi: se i farmaci rientreranno nei Lea, la spesa sarà a carico del servizio sanitario regionale; se invece saranno classificati come extra-Lea, il costo ricadrà sul richiedente. Su questo punto la Regione ha avviato un’interlocuzione con il ministero della Salute per ottenere chiarimenti. La circolare definisce anche le tempistiche e le procedure: entro 48 ore dalla richiesta del paziente deve essere convocata la commissione di valutazione, con il coinvolgimento del comitato etico territoriale. In caso di esito positivo, il percorso passa a un’équipe sanitaria composta da medici, infermieri e, se necessario, uno psicologo, tutti su base volontaria, chiamati a procedere in modo tempestivo. Nonostante le precisazioni, l’iniziativa ha scatenato la dura reazione di Pro Vita & Famiglia. Secondo l’associazione, la Regione Piemonte – governata dal centrodestra – starebbe trasformandosi in “un avamposto radicale”, arrivando di fatto a finanziare i farmaci per il fine vita. Un’accusa respinta dall’amministrazione, ma che il presidente dell’associazione, Antonio Brandi, rilancia con toni durissimi: “È un grave tradimento politico verso gli elettori. La Regione si piega a una cinica deriva che offre la morte come soluzione economica alla sofferenza”. Brandi denuncia anche una contraddizione di fondo: “È inaccettabile che la Regione si affretti su questo fronte quando circa due malati su tre in Piemonte sono ancora privati del diritto alle cure palliative”. Da qui la richiesta all’amministrazione guidata da Alberto Cirio di ritirare immediatamente la circolare. Secondo Pro Vita, il rischio è quello di “legittimare una morte d’ufficio” e di esercitare pressioni, anche silenziose, su anziani, malati e persone fragili, che potrebbero arrivare a percepirsi come un peso per la società. “Ogni legge educa – conclude Brandi – e ciò che viene autorizzato finisce per apparire giusto e perfino auspicabile”. La Regione, dal canto suo, ribadisce di non aver introdotto alcuna novità normativa e di limitarsi ad applicare le sentenze della Corte costituzionale, attenendosi alle indicazioni che arriveranno dal ministero della Salute. L'articolo Fine vita, scontro in Piemonte tra Regione e Pro Vita per una “mera” circolare sulle sentenze della Consulta proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita
Non è illegittima nella sua interezza la legge della Regione Toscana sul fine vita. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 204 depositata oggi, ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. Il governo aveva presentato ricorso contro la norma, formulata seguendo le indicazioni della storica sentenza la sentenza Dj Fabo/Cappato e approvata lo scorso marzo. La Corte ha ritenuto che, nel suo complesso, la legge regionale sia riconducibile “all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute” e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza 242 del 2019 – la sentenza Dj Fabo/Cappato – così come ulteriormente precisate nella sentenza 135 del 2024 chiedano di essere aiutate a morire”. La legge regionale della Toscana del 2025 mirava a colmare un vuoto attraverso l’istituzione di commissioni multidisciplinari nelle aziende sanitarie, la definizione di una procedura per la presentazione e la valutazione delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, l’indicazione di termini per le verifiche e la possibilità di garantire l’assistenza sanitaria necessaria, anche attraverso risorse regionali aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Corte ha però dichiarato incostituzionali diverse disposizioni, limitatamente a specifici articoli, commi o periodi, ritenuti oltre le competenze regionali. Nello specifico si parla di articoli che attribuivano alla Regione e alle commissioni sanitarie poteri di regolazione troppo ampi dell’intera procedura. La Consulta ha censurato le norme che consentivano deleghe in passaggi decisivi e che concentravano in capo agli organi regionali un controllo complessivo sull’accesso e sull’esecuzione. Intanto, però, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate contro la legge nel suo complesso e contro le disposizioni riguardo l’organizzazione del servizio sanitario, riconoscendo che le Regioni possono sì intervenire sulle sentenze costituzionali, ma comunque senza invadere ambiti riservati alla competenza statale. Andando nello specifico, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze 242 del 2019 e la 135 del 2024. Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle Regioni è “precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati dalla Corte Costituzionale in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”. L’articolo 4, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “o un suo delegato” in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, “deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte”. Incostituzionali sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono “stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione”. È stato dichiarato incostituzionale anche l’articolo 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico oltre all’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto “non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima “determinazione” degli stessi da parte della legislazione regionale”. La dichiarazione di incostituzionalità ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, dello stesso articolo 7. Il primo in quanto “facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei ‘livelli essenziali di assistenza’”, interferendo quindi su definizioni riservate al legislatore statale. Il secondo laddove prevede che la “persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento”. In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, “non vi è propriamente alcuna ‘erogazione’ di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte”. L'articolo “La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Milano, dopo le polemiche la Consulta per le persone con disabilità ha una nuova dirigenza
Dopo le turbolente dimissioni dell’ex vicepresidente Fortunato Nicoletti che ha lasciato il proprio incarico con accuse molto forti di “giochi di potere per guadagnare visibilità” e “situazione divenuta insostenibile per la mancanza di ascolto da parte dell’amministrazione comunale” – oltre al posto già in precedenza lasciato vacante dall’ex presidente Haydèe Longo – la Consulta cittadina per le persone con disabilità del Comune di Milano ha eletto nella seduta del 9 dicembre Mariella Meli e Ginevra Bocconcelli, rispettivamente nei ruoli di presidente e vice. Meli è una giurista e specializzanda in Diversity e Disability Manager, manager operativa presso lo Studio TremontiPartners e, parallelamente, lavora per la tutela dei diritti delle persone con disabilità in Lombardia. Meli, interpellata da ilfattoquotidiano.it, ha affrontato le polemiche che hanno riguardato l’organismo: “La Consulta è un organo composto da 15 membri, tutti diversi – per fortuna aggiungerei, rappresentiamo cittadini con disabilità e consideriamo la diversità una ricchezza – e si deve avere la capacità di trovare il minimo comune denominatore per poi ragionare con le istituzioni”, ha detto la presidente dell’Associazione Famiglie Disabili Lombarde, madre di Elisa, bambina di 10 anni con una grave disabilità, e di Leonardo. Sulle contestazioni sollevate ha aggiunto: “Apprezzo il contributo di Nicoletti e la sua esperienza. In Consulta avrebbe potuto essere ancora importante”. E sull’accusa di “giochi di potere”, ha ribattuto: “Mi permetta una riflessione: la Consulta è per definizione un organo che viene audito dal Comune su alcuni temi e le Istituzioni non hanno nessun obbligo di seguirne i consigli. Premesso, dunque, che la Consulta non ha alcun potere domando, quindi, giochi di potere per ottenere cosa? Visto che di potere non ne ha?”. I membri della Consulta, che ha la finalità principale di promuovere i diritti delle persone con disabilità e sostenere le loro famiglie, sono stati designati nel giugno 2023 dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala e hanno avuto difficoltà operative e di organizzazione nello svolgere il loro lavoro rispetto al ruolo e i rapporti con l’amministrazione comunale? “Le difficoltà ci sono state”, afferma la neo presidente, “per questo, in accordo con il Comune, metteremo mano ai regolamenti vecchi di una trentina di anni e sui flussi di lavoro con le istituzioni. Abbiamo a disposizione un tempo limitato (il mandato scade a maggio 2027, ndr), e non riusciremo a fare miracoli, ma il nostro intento è quello di lasciare una base concreta, un’eredità a chi ci sostituirà, affinché possano essere operativi fin da subito”. Si prospettano novità operative per migliorare la macchina organizzativa. Per l’ultimo anno e mezzo di incarico la Consulta si è data una “nuova struttura partecipativa diretta, suddivisa in quattro tavoli di lavoro: welfare, accessibilità e mobilità, antidiscriminazione e domiciliarità. In questi 4 tavoli”, spiega Meli, “i maggiori esperti per professionalità e/o esperienza (tutti membri della Consulta) parteciperanno attivamente con un minimo di due membri per ciascun tavolo per poter dare il proprio contributo. Inoltre tra gli obiettivi principali vogliamo predisporre un regolamento interno, un regolamento ‘esterno” ossia la formulazione di linee guida nei rapporti tra Consulta e Comune di Milano ma soprattutto tra Consulta e cittadinanza”. Tra i temi che riguardano le persone con disabilità c’è l’accessibilità e l’inclusione, in particolare in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina che si svolgeranno tra febbraio e marzo 2026. Da garantire soprattutto l’accessibilità delle strutture sportive e dei trasporti pubblici per migliaia di donne e uomini con disabilità motoria, sensoriale ma non solo. “Rispetto alle imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi, non abbiamo ancora contezza di eventuali problematiche di accessibilità delle strutture sportive e/o di trasporti pubblici”, dice ancora Meli. Ci sono però alcuni aspetti critici da migliorare. “Abbiamo già avuto modo di discutere con il Comune sul nuovo regolamento dei taxi accessibili negli aeroporti di Malpensa e Linate, nonché sulle problematiche da risolvere nella linea della metropolitana M4, sulle problematiche risolte delle scale mobili dal mese di novembre ad oggi, ed ancora sulla necessità di risolvere le restanti nel prossimo mese. Insomma abbiamo già avuto modo di dire la nostra e le proposte avanzate sono al vaglio delle possibilità tecniche di realizzazione”, conclude la neo eletta presidentessa. L'articolo Milano, dopo le polemiche la Consulta per le persone con disabilità ha una nuova dirigenza proviene da Il Fatto Quotidiano.
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