Il giudice della III sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci, ha
assolto Chiara Ferragni. L’influencer era imputata per truffa aggravata in
relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo
l’accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che
parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza.
Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l’aggravante, contestata
dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il
reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. In questo modo, poiché il
Codacons circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo
risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione
del reato riqualificato in truffa semplice. Proscioglimento che ha riguardato
anche i coimputati di Chiara Ferragni, ovvero l’allora suo braccio destro, Fabio
Damato, e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. Per il reato di
truffa, infatti, la riforma Cartabia ha introdotto l’obbligo di querela della
parte offesa. L’imprenditrice aveva raggiunto un accordo con il Codacons per il
ritiro della denuncia e risarcito i consumatori che si sono sentiti presi in
giro. Da qui la richiesta della difesa di assoluzione con formula piena,
avanzata anche per gli altri imputati.
L’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli avevano chiesto per
l’influencer una condanna ad un anno e 8 mesi senza attenuanti. Stando alle
indagini del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza,
tra il 2021e il 2022 Ferragni avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo
presunti ingiusti profitti – in relazione a quelle vendite dei due prodotti, il
cui prezzo non comprendeva la beneficenza pubblicizzata – per circa 2,2 milioni.
Lei con il suo ex collaboratore Fabio Damato, pure lui imputato (richiesta di
condanna a un anno e 8 mesi), per l’accusa, avrebbe avuto un “ruolo preminente”
nelle campagne commerciali con cui sarebbe stata realizzata quella truffa con
“grande diffusività”, perché i suoi 30 milioni di follower si fidavano di lei e
alle sue società spettava “l’ultima parola” nell’ambito degli accordi con la
Balocco e con Cerealitalia. Per il terzo imputato, il presidente di Cerealitalia
Francesco Cannillo, l’accusa ha chiesto un anno.
Ferragni ha sempre ribadito di essere innocente. Si è trattato al massimo di un
caso di pubblicità ingannevole, dovuto ad errori di comunicazione e per il quale
ha già chiuso il fronte amministrativo versando risarcimenti e donazioni per
circa 3,4 milioni di euro. E soprattutto da parte di Ferragni, hanno evidenziato
i legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, “non c’è stato alcun dolo”, ossia
alcuna volontà di raggirare i consumatori ed anzi, dal punto di vista oggettivo
degli elementi probatori, non si è verificata alcuna truffa.
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aggravata. Mancano le querele proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Il Codacons ha annunciato, con una nota ufficiale, di aver presentato insieme
all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt) un esposto alla
Procura di Milano, all’Agcom e al Garante per la protezione dei dati personali,
“chiedendo di fare chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime ore” in merito al
caso che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. L’iniziativa viene
definita dalle due associazioni come “una segnalazione formulata nell’esclusivo
interesse degli utenti dei servizi media-audiovisivi, degli aspiranti
partecipanti a programmi televisivi di intrattenimento e, più in generale,
dell’interesse pubblico alla trasparenza, correttezza e legalità del sistema
radiotelevisivo nazionale”. Con l’esposto, Codacons e Assourt chiedono ai
magistrati milanesi “di verificare la sussistenza di eventuali ipotesi
penalmente rilevanti”, sottolineando che “le circostanze rappresentate dalla
stampa, ove confermate, potrebbero astrattamente evocare profili di rilievo
penale”. Tra questi vengono indicati, in particolare, un possibile abuso di
posizione o di relazioni di potere, la potenziale lesione della libertà di
autodeterminazione delle persone coinvolte e condotte idonee a integrare
fattispecie penalmente rilevanti.
“Secondo quanto riportato da numerosi organi di informazione – scrivono le due
associazioni nell’esposto – sarebbero emerse accuse pubbliche circa l’esistenza
di meccanismi opachi nei processi di casting di programmi reality,
caratterizzati dall’utilizzo di contatti diretti e informali tra soggetti
apicali del sistema televisivo e aspiranti concorrenti”. Dalla “commistione tra
sfera professionale e relazioni personali, nonché dal potenziale condizionamento
delle possibilità di accesso ai programmi in assenza di criteri di selezione
formalizzati, trasparenti e verificabili – si legge – le circostanze richiamate
dalle notizie di stampa arriverebbero ad assumere rilievo congiunto sotto il
profilo della regolazione del settore audiovisivo e della protezione dei dati
personali”.
Sotto il primo profilo, scrivono, “parrebbe opportuno evidenziare come i
fornitori di servizi media audiovisivi siano tenuti, ai sensi del Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.Lgs. n. 208/2021), al rispetto
dei principi di correttezza, trasparenza, lealtà e responsabilità editoriale, in
ragione dell’impatto sociale dei contenuti diffusi e della funzione di interesse
generale svolta”. Tali principi “non possono ritenersi circoscritti alla sola
fase di messa in onda del prodotto audiovisivo, ma devono necessariamente
estendersi anche alle fasi di ideazione, produzione e selezione dei contenuti e
dei soggetti che vi partecipano, incluse le procedure di casting”.
“In un contesto caratterizzato da una marcata asimmetria di potere tra
selezionatori e aspiranti partecipanti – si legge – il rispetto della normativa
privacy assume un rilievo rafforzato, poiché il rischio di condizionamenti
indebiti o di utilizzi distorti dei dati personali risulta oggettivamente
accentuato. Ne discenderebbe – proseguono – la necessità di verificare se le
procedure di casting adottate prevedano presidi organizzativi adeguati,
separazione tra canali personali e istituzionali, tracciabilità delle
comunicazioni e piena consapevolezza degli interessati circa le modalità di
trattamento dei loro dati”.
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Codacons e di Assoutenti dopo le dichiarazioni di Corona a Falsissimo proviene
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