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La “nuova moda” dei tedofori: vendere illegalmente (e a cifre folli) le tute di Milano Cortina su eBay e Vinted
Per i 10.001 tedofori selezionati dal Comitato Olimpico, la lunga marcia della fiamma olimpica diventa un business di “seconda mano”. Se la polemica degli atleti olimpici (che hanno criticato l’organizzazione per aver incluso nella lista attori, cantanti e personaggi del web) è stata la puntata pilota – e anche caso politico –, la serie più attesa dell’anno Milano Cortina 2026 si arricchisce di uno spin-off che fa discutere. Prodotte in edizione limitata dal marchio Salomon, le tute dei tedofori (comprese di guanti e cappello) stanno invadendo gli e-commerce. Vinted, eBay e Subito sono la vetrina dell’eccesso: presentate come oggetti da collezione rari, la gente comune selezionata dal comitato le mette in vendita a un prezzo che varia dai 360 agli oltre 1000 euro. Tra esclusioni di campioni storici e critiche sul sistema, anche un ricordo personale diventa di dominio pubblico. La fiamma olimpica dimentica gli atleti. E chi partecipa mette tutto in vendita. Anche se secondo alcuni venditori non sono mai state indossate per “problemi organizzativi”. BUSINESS ILLEGALE “Tuta tedoforo ufficiale Salomon Milano Cortina 2026, nuova con etichette, size M”. E ancora: “Vendo divisa tedoforo come nuova. Utilizzata per 10 minuti. Tutti gli articoli sono etichettati tranne i guanti. Si aggiunge la spilla edizione limitata destinata ai tedofori ricavata con lo stesso materiale della torcia Olimpica”. I primi annunci erano stati avvistati già a dicembre, ma ora – a meno di un mese dall’inizio dei Giochi – le tute brandizzate con i cinque cerchi sono diventate un trend. Anche sui social. Concesse dal comitato come pezzo unico a tutti i 10.001 partecipanti, ora si stanno trasformando in un vestito “second hand” come tanti altri. Alcuni di loro hanno appositamente lasciato il cartellino così da aumentare il valore dell’oggetto, partecipando di fatto al viaggio della fiamma con l’etichetta ancora attaccata e ben nascosta. Le inserzioni intasano le bacheche dei siti di e-commerce. Ma nessuno vuole comprare queste tute. D’altronde, chi spenderebbe così tanto? Forse solo i collezionisti potrebbero approfittarne, ma il kit non può essere commercializzato. Infatti si tratta di una pratica illegale perché i materiali distribuiti dal Comitato Olimpico (il CIO) sono personali e soprattutto non cedibili. Ora tutto è nelle mani degli organizzatori che potrebbero intervenire per un utilizzo non autorizzato. I PRECEDENTI “Nuova moda” si fa per dire. Perché casi simili sono già esistiti. Bisogna infatti tornare indietro ai Giochi Olimpici di Tokyo (2021) e Parigi (2024). Senza dimenticarci delle Olimpiadi Invernali di Torino (2006). In quelle occasioni migliaia di volontari avevano venduto sui siti di e-commerce alcuni pezzi dell’abbigliamento ufficiale. E molti di questi erano facilmente reperibili su Mercari, piattaforma giapponese specializzata nel reselling. Le Olimpiadi non sono ancora iniziate, ma le polemiche continuano. Per qualsiasi cosa. L'articolo La “nuova moda” dei tedofori: vendere illegalmente (e a cifre folli) le tute di Milano Cortina su eBay e Vinted proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Vendite online: quando sono tassabili e quando serve aprire partita Iva
Come devono essere tassate le vendite online? La domanda è quanto mai attuale, alla luce della diffusione delle piattaforme di e-commerce che permettono di scambiare i beni tra privati. Oltre a chiarire come debbano essere gestite dal punto di vista fiscale queste transazioni è importante comprendere chiaramente quando si è davanti ad un’attività strettamente amatoriale o ad un’attività imprenditoriale. A porre una netta separazione tra le due tipologie di vendita non sono tanto le piattaforme di commercio online, ma l’Agenzia delle Entrate, la quale, ai sensi dell’articolo 2195 del Codice Civile, ritiene che se un’attività viene esercitata in modo abituale si è davanti ad una vera e propria impresa commerciale, indipendentemente dall’assetto organizzativo che è stato scelto. Quando si vende online abitualmente si produce un reddito d’impresa: una situazione che si viene a realizzare se, nel corso di più anni d’imposta, sono state realizzate un numero di transazioni elevate. COME DEVONO ESSERE TASSATE LE VENDITE ONLINE Su questo argomento, purtroppo, la legislazione fiscale e quella civilistica non sembrano avere un orientamento coincidente: l’articolo 2081 del Codice Civile considera un imprenditore il soggetto che svolge un’attività economica organizzata in modo professionale. Il Tuir, all’articolo 55, non prevede il requisito dell’organizzazione, ma la semplice esercitazione dell’attività in modo professionale, anche quando non viene svolta in modo esclusivo. In questo contesto alcune indicazioni per comprendere come gestire le pratiche ci arrivano dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7552/2025 ha delineato una serie di regole per contrastare l’evasione fiscale e fare in modo che le attività esercitate sul web non si trasformino in una sorta di paradiso fiscale virtuale. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è scaturito da un avviso di accertamento induttivo – promosso ai sensi dell’ex articolo 39, comma 2 del Dpr n. 600/1973 – sui redditi d’impresa potenzialmente maturati da un contribuente: a seguito di una serie di indagini condotte anche su dei conti correnti, erano state imputate a questo soggetto la vendite di numerose scarpe effettuate nei periodi d’imposta 2008 e 2009 su un portale di vendite online. La vicenda era arrivata sino alla Suprema Corte dove i giudici avevano affermato che i redditi accertati e non dichiarati dal contribuente rientravano in tutto e per tutto in quelli d’impresa e non erano da considerarsi come redditi diversi: la decisione è stata determinata proprio dall’elevato numero di transazioni commerciali registrate, le quali mettevano in evidenza che l’attività veniva svolta in modo abituale. OCCASIONALITÀ DELLE VENDITE Ma come devono essere gestiti, quindi, i guadagni derivanti dalle vendite online? Nel caso in cui l’attività venga svolta in via occasionale – in un modo saltuario e, soprattutto, non professionale – i guadagni devono essere gestiti all’interno della categoria dei redditi diversi della dichiarazione dei redditi. A questo punto è importante chiarire che cosa si intenda per occasionalità sul web: sono le vendite una tantum di un proprio bene, come può essere uno scooter, l’automobile o qualsiasi altro oggetto. L’attività non deve richiedere il carattere professionale o l’organizzazione. Far rientrare le vendite nella semplice occasionalità quando le cessioni vengono effettuate sistematicamente è più difficile: in questo caso siamo davanti a delle ditte individuali che hanno scelto di vendere dei prodotti attraverso delle piattaforme telematiche. Quando l’attività è abituale scatta l’obbligo dell’apertura della partita Iva, mentre i guadagni costituiscono redditi d’impresa. Ovviamente da tenere sotto controllo è anche il valore delle vendite. Nel momento in cui il volume economico delle transazioni supera una determinata soglia è difficile ritenere che l’attività sia occasionale. Su questa stessa linea di principio è la Corte di Giustizia europea, la quale ha considerato come soggetto d’imposta la persona fisica che esercita un’attività economica che comporta lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per trarne dei vantaggi economici in modo stabile e continuativo. In altre parole si è venuta a configurare nella prassi quotidiana una netta distinzione tra l’attività occasionale – svolta di rado e che comporta la gestione dei guadagni nei redditi diversi – e l’attività imprenditoriale, che prevede la gestione delle pratiche fiscali con una partita Iva e la gestione dei guadagni come reddito d’impresa. L'articolo Vendite online: quando sono tassabili e quando serve aprire partita Iva proviene da Il Fatto Quotidiano.
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