Per i 10.001 tedofori selezionati dal Comitato Olimpico, la lunga marcia della
fiamma olimpica diventa un business di “seconda mano”. Se la polemica degli
atleti olimpici (che hanno criticato l’organizzazione per aver incluso nella
lista attori, cantanti e personaggi del web) è stata la puntata pilota – e anche
caso politico –, la serie più attesa dell’anno Milano Cortina 2026 si
arricchisce di uno spin-off che fa discutere. Prodotte in edizione limitata dal
marchio Salomon, le tute dei tedofori (comprese di guanti e cappello) stanno
invadendo gli e-commerce. Vinted, eBay e Subito sono la vetrina dell’eccesso:
presentate come oggetti da collezione rari, la gente comune selezionata dal
comitato le mette in vendita a un prezzo che varia dai 360 agli oltre 1000 euro.
Tra esclusioni di campioni storici e critiche sul sistema, anche un ricordo
personale diventa di dominio pubblico. La fiamma olimpica dimentica gli atleti.
E chi partecipa mette tutto in vendita. Anche se secondo alcuni venditori non
sono mai state indossate per “problemi organizzativi”.
BUSINESS ILLEGALE
“Tuta tedoforo ufficiale Salomon Milano Cortina 2026, nuova con etichette, size
M”. E ancora: “Vendo divisa tedoforo come nuova. Utilizzata per 10 minuti. Tutti
gli articoli sono etichettati tranne i guanti. Si aggiunge la spilla edizione
limitata destinata ai tedofori ricavata con lo stesso materiale della torcia
Olimpica”. I primi annunci erano stati avvistati già a dicembre, ma ora – a meno
di un mese dall’inizio dei Giochi – le tute brandizzate con i cinque cerchi sono
diventate un trend. Anche sui social. Concesse dal comitato come pezzo unico a
tutti i 10.001 partecipanti, ora si stanno trasformando in un vestito “second
hand” come tanti altri. Alcuni di loro hanno appositamente lasciato il
cartellino così da aumentare il valore dell’oggetto, partecipando di fatto al
viaggio della fiamma con l’etichetta ancora attaccata e ben nascosta. Le
inserzioni intasano le bacheche dei siti di e-commerce. Ma nessuno vuole
comprare queste tute. D’altronde, chi spenderebbe così tanto? Forse solo i
collezionisti potrebbero approfittarne, ma il kit non può essere
commercializzato. Infatti si tratta di una pratica illegale perché i materiali
distribuiti dal Comitato Olimpico (il CIO) sono personali e soprattutto non
cedibili. Ora tutto è nelle mani degli organizzatori che potrebbero intervenire
per un utilizzo non autorizzato.
I PRECEDENTI
“Nuova moda” si fa per dire. Perché casi simili sono già esistiti. Bisogna
infatti tornare indietro ai Giochi Olimpici di Tokyo (2021) e Parigi (2024).
Senza dimenticarci delle Olimpiadi Invernali di Torino (2006). In quelle
occasioni migliaia di volontari avevano venduto sui siti di e-commerce alcuni
pezzi dell’abbigliamento ufficiale. E molti di questi erano facilmente
reperibili su Mercari, piattaforma giapponese specializzata nel reselling. Le
Olimpiadi non sono ancora iniziate, ma le polemiche continuano. Per qualsiasi
cosa.
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le tute di Milano Cortina su eBay e Vinted proviene da Il Fatto Quotidiano.
Tag - Shopping Online
Come devono essere tassate le vendite online? La domanda è quanto mai attuale,
alla luce della diffusione delle piattaforme di e-commerce che permettono di
scambiare i beni tra privati. Oltre a chiarire come debbano essere gestite dal
punto di vista fiscale queste transazioni è importante comprendere chiaramente
quando si è davanti ad un’attività strettamente amatoriale o ad un’attività
imprenditoriale.
A porre una netta separazione tra le due tipologie di vendita non sono tanto le
piattaforme di commercio online, ma l’Agenzia delle Entrate, la quale, ai sensi
dell’articolo 2195 del Codice Civile, ritiene che se un’attività viene
esercitata in modo abituale si è davanti ad una vera e propria impresa
commerciale, indipendentemente dall’assetto organizzativo che è stato scelto.
Quando si vende online abitualmente si produce un reddito d’impresa: una
situazione che si viene a realizzare se, nel corso di più anni d’imposta, sono
state realizzate un numero di transazioni elevate.
COME DEVONO ESSERE TASSATE LE VENDITE ONLINE
Su questo argomento, purtroppo, la legislazione fiscale e quella civilistica non
sembrano avere un orientamento coincidente: l’articolo 2081 del Codice Civile
considera un imprenditore il soggetto che svolge un’attività economica
organizzata in modo professionale. Il Tuir, all’articolo 55, non prevede il
requisito dell’organizzazione, ma la semplice esercitazione dell’attività in
modo professionale, anche quando non viene svolta in modo esclusivo.
In questo contesto alcune indicazioni per comprendere come gestire le pratiche
ci arrivano dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7552/2025 ha
delineato una serie di regole per contrastare l’evasione fiscale e fare in modo
che le attività esercitate sul web non si trasformino in una sorta di paradiso
fiscale virtuale.
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è scaturito da un avviso di
accertamento induttivo – promosso ai sensi dell’ex articolo 39, comma 2 del Dpr
n. 600/1973 – sui redditi d’impresa potenzialmente maturati da un contribuente:
a seguito di una serie di indagini condotte anche su dei conti correnti, erano
state imputate a questo soggetto la vendite di numerose scarpe effettuate nei
periodi d’imposta 2008 e 2009 su un portale di vendite online.
La vicenda era arrivata sino alla Suprema Corte dove i giudici avevano affermato
che i redditi accertati e non dichiarati dal contribuente rientravano in tutto e
per tutto in quelli d’impresa e non erano da considerarsi come redditi diversi:
la decisione è stata determinata proprio dall’elevato numero di transazioni
commerciali registrate, le quali mettevano in evidenza che l’attività veniva
svolta in modo abituale.
OCCASIONALITÀ DELLE VENDITE
Ma come devono essere gestiti, quindi, i guadagni derivanti dalle vendite
online? Nel caso in cui l’attività venga svolta in via occasionale – in un modo
saltuario e, soprattutto, non professionale – i guadagni devono essere gestiti
all’interno della categoria dei redditi diversi della dichiarazione dei redditi.
A questo punto è importante chiarire che cosa si intenda per occasionalità sul
web: sono le vendite una tantum di un proprio bene, come può essere uno scooter,
l’automobile o qualsiasi altro oggetto. L’attività non deve richiedere il
carattere professionale o l’organizzazione.
Far rientrare le vendite nella semplice occasionalità quando le cessioni vengono
effettuate sistematicamente è più difficile: in questo caso siamo davanti a
delle ditte individuali che hanno scelto di vendere dei prodotti attraverso
delle piattaforme telematiche. Quando l’attività è abituale scatta l’obbligo
dell’apertura della partita Iva, mentre i guadagni costituiscono redditi
d’impresa.
Ovviamente da tenere sotto controllo è anche il valore delle vendite. Nel
momento in cui il volume economico delle transazioni supera una determinata
soglia è difficile ritenere che l’attività sia occasionale. Su questa stessa
linea di principio è la Corte di Giustizia europea, la quale ha considerato come
soggetto d’imposta la persona fisica che esercita un’attività economica che
comporta lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per trarne dei
vantaggi economici in modo stabile e continuativo.
In altre parole si è venuta a configurare nella prassi quotidiana una netta
distinzione tra l’attività occasionale – svolta di rado e che comporta la
gestione dei guadagni nei redditi diversi – e l’attività imprenditoriale, che
prevede la gestione delle pratiche fiscali con una partita Iva e la gestione dei
guadagni come reddito d’impresa.
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