Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di
un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un
pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che
stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta
del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità”
di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla
base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova
norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che
aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare –
con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni
prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie
all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di
alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i
punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it
ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza
professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti.
Avvocato, come vede questa decisione della Consulta?
La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal
ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si
pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci
reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma,
in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione
ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista
interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale.
E quindi da oggi cosa succederà?
Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio”
articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante
il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere.
Ma come si fa a dimostrarlo?
Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di
THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano
segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso
importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti
deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle
condizioni psico-fisiche.
Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono
il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel
caso delle sostanze stupefacenti?
Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era
poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale
assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia.
Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma.
Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di
sintomi…
Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di
alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire
che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a
fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità,
allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è
coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza.
Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali
basarsi?
Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei
liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi
fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la
tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel
sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto
una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente
nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula
hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis.
E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti…
Esatto.
Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della
strada, torna il concetto di stato di alterazione?
Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro
qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già
interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque
il pericolo della condotta, ossia l’alterazione.
Da legale come cambierà il vostro approccio professionale?
Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in
ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare
quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è
fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il
medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che
probabilmente non era alterato alla guida.
Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in
vigore nel dicembre del 2024…
Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis
cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere
dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il
pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale
che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo
indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza
“pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma.
L'articolo Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il
legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è
l’alterazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento
allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto
sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel
senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo
l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di
droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della
Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo,
pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente
rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia
presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di
guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale.
E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento
però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di
valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo.
Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso.
La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano
espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187
operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la
norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver
assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada
si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova
formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in
qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o
mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati,
incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della
circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione
l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di
trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto
l’effetto di alcol.
Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha
sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma
in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre
che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più
dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva
alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei
liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che
per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono
riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma.
L'articolo Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma
va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
proviene da Il Fatto Quotidiano.
La legge della Toscana sul fine vita supera il vaglio della Corte Costituzionale
e vede confermata la legittimità del suo impianto generale. A sottolinearlo è il
presidente della Regione, Eugenio Giani, che esprime “soddisfazione” per la
pronuncia della Consulta, la quale riconosce alle Regioni la possibilità di
intervenire su una materia rimasta a lungo priva di una disciplina statale
organica. Anche se i giudici specificano che le Regioni non possono
“sostituirsi” allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono “novare”
la fonte ovvero non possono riprodurre in una legge regionale i requisiti di non
punibilità stabiliti dalla Corte (sentenza 242/2019), perché ciò significherebbe
“cristallizzare” o “impossessarsi” di una materia (ordinamento civile e penale)
che spetta solo allo Stato.
Secondo Giani, la sentenza valorizza il ruolo della Regione Toscana, la prima in
Italia ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, in un
contesto segnato dall’inerzia del legislatore nazionale. “Sul fine vita –
ricorda – si è registrata l’assoluta assenza dello Stato, nonostante l’invito
della stessa Corte con la sentenza 242 del 2019 a intervenire”. La Corte
Costituzionale, pur rilevando la necessità di correggere o riscrivere alcune
disposizioni della legge regionale, ha ritenuto legittimo il corpo principale
del provvedimento laddove esso interviene negli ambiti di competenza della
Regione, nell’ambito della materia concorrente prevista dall’articolo 117 della
Costituzione. Un esito che, per il presidente toscano, conferma “il positivo
operare della Regione Toscana” e smentisce la richiesta del Governo di abrogare
integralmente la legge. “È evidente – ammette Giani – che in alcuni aspetti la
nostra legge è andata oltre e che alcune parti dovranno essere integrate,
corrette o modificate. È un lavoro che faremo”. Tuttavia, aggiunge, il
significato politico e istituzionale della sentenza resta chiaro: “C’è un
diritto delle Regioni a legiferare su questa materia”.
La pronuncia della Consulta, secondo il governatore, contribuisce a chiarire i
confini tra ciò che spetta alla legislazione nazionale e ciò che può essere
disciplinato a livello regionale. In questo senso, la Toscana rivendica un ruolo
di apripista: “Siamo i primi e quindi facciamo scuola. Faremo da esempio a tutte
le Regioni che vorranno legiferare sul fine vita”. Resta ora il passaggio
successivo, con l’adeguamento della legge regionale ai rilievi della Corte, in
attesa che il Parlamento colmi il vuoto normativo più volte segnalato sul tema
del fine vita.
Esulta anche l’Associazione Coscioni, da anni impegnata con il tesoriere Marco
Cappato e gli attivisti nella battaglia sul diritto a essere liberi. “La
Consulta smentisce il Governo: le Regioni possono agire sui diritti nel fine
vita, respinta l’impugnazione “‘totale'” contro la legge toscana. Con la
sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’impostazione del
Governo che chiedeva di cancellare integralmente la legge della Regione Toscana
sul suicidio medicalmente assistito. La Consulta ha chiarito che le Regioni
possono intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i
diritti già riconosciuti dalla sentenza n. 242 del 2019, anche in assenza di una
legge nazionale sul fine vita, respingendo le censure rivolte contro l’intero
impianto della legge toscana” si legge nella nota che ricorda come “le
dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono
in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate, né l’obbligo
delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già
stabiliti”.
In particolare, “la Corte ha precisato che alcune disposizioni sono state
dichiarate illegittime nella parte in cui fissavano per legge regionale
scansioni temporali rigide, ritenendo che tali aspetti non possano essere
cristallizzati in una fonte normativa regionale. Si tratta tuttavia di rilievi
di natura tecnica che non escludono né il dovere del Servizio sanitario di
rispondere alle richieste delle persone, né la necessità che le amministrazioni
sanitarie operino comunque in tempi certi, ragionevoli e compatibili con la
tutela della dignità e della salute dei pazienti”.
Per Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione
Luca Coscioni, promotrice di Liberi Subito: “il Governo ha tentato di bloccare
tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no. È stato confermato che i diritti
sul fine vita non possono essere congelati dall’inerzia politica: le Regioni
possono e devono organizzare il Servizio sanitario per renderli effettivi.
Questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente. Con
la decisione depositata oggi, la Consulta ha inoltre smentito in modo esplicito
i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte, che avevano invocato una
pregiudiziale di costituzionalità come alibi per non discutere la legge di
iniziativa popolare “Liberi Subito”, una legge che in Toscana è stata invece
discussa, emendata e approvata. Mentre il Parlamento discute testi che escludono
il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è
proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire
legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”.
L'articolo Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”.
Associazione Coscioni: “Smentito il governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
È morta a 90 anni, all’ospedale di Rapallo, Fernanda Contri. Fu avvocata, prima
donna giudice della Corte costituzionale, prima donna a ricoprire incarichi
apicali a Palazzo Chigi, ministra, componente del Consiglio superiore della
magistratura, punto di riferimento nel diritto di famiglia, nella tutela dei
minori e dei diritti fondamentali.
Nata a Ivrea ma trasferitasi a Genova con la famiglia, in gioventù fu
campionessa provinciale di getto del peso. Sposò Giorgio Bruzzone, ex
partigiano, il cui padre, un avvocato socialista genovese, ai tempi della
seconda guerra mondiale aiutò molti ebrei. Nel 1985 venne nominata giudice
aggregata della Corte costituzionale, l’anno successivo fu eletta dal Parlamento
in seduta comune al Consiglio superiore della magistratura, dove fece parte del
Comitato Antimafia e fu vicepresidente della Sezione disciplinare e presidente
della IV Commissione referente.
La sua esperienza e il suo profilo istituzionale la portarono a Palazzo Chigi.
Nel giugno 1992, su nomina del presidente del Consiglio Giuliano Amato, divenne
segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri: fu la prima
donna a ricoprire questo incarico. Negli anni successivi, sarà poi sentita come
persona informata sui fatti nell’ambito dei processi sulla trattativa
Stato-mafia.
Nell’aprile 1993 entrò nel governo Ciampi come ministra per gli Affari sociali.
Da ministra si occupò di politiche per l’immigrazione, assistenza sociale e
aiuti umanitari, lavorando in particolare sull’emergenza legata alla guerra
nella ex Jugoslavia. Predispose un disegno di legge sui principi di tutela dei
diritti del minore e avviò un progetto organico sulla disciplina della
condizione giuridica dello straniero in Italia.
Il 4 novembre 1996 venne nominata giudice costituzionale dal presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il 14 dicembre 2004 ha presieduto per la prima
volta la Corte costituzionale. Il 14 febbraio 2005, essendo la giudice più
anziana di nomina e di età, ha presieduto un’udienza pubblica della Corte
costituzionale, prima donna in Italia. È cessata dalla carica il 6 novembre
2005.
Cordoglio per la morte di Contri è arrivato dal presidente della Regione Liguria
Marco Bucci e dalla sindaca di Genova Silvia Salis. “La sua carriera – ha detto
– è un esempio di integrità, rigore giuridico e passione civile, che ha lasciato
un segno profondo nelle nostre istituzioni e nella società”. Andrea Orlando (Pd)
l’ha ricordata come “giurista raffinata e attenta alla dimensione sociale del
dettato costituzionale. E’ stata, naturalmente, direi, una donna di sinistra e
prima ancora un’antifascista, per convinzioni e per sangue. Senza protagonismi,
è stata però a suo modo una militante curiosa e appassionata”.
L'articolo Fernanda Contri, è morta la prima donna giudice alla Consulta e alla
guida della segreteria di Palazzo Chigi proviene da Il Fatto Quotidiano.
Una legislatura regionale consta di 60 mesi. Quella sarda è cominciata 20 mesi
fa. Tenendo presente che l’ultimo anno è di campagna elettorale, e che i
cambiamenti importanti hanno bisogno di tempo per essere realizzati, altrimenti
rimangono sulla carta, la situazione è grigia. Sempre più elettori disertano le
urne. La Sardegna vive un inverno demografico tra i più gravi d’Europa, con
cause multifattoriali che agiscono sul breve, medio e lungo periodo. Lo Statuto
sardo, a seguito della riforma del Titolo V, sostanzialmente non esiste, ed alla
riforma del Titolo V si è aggiunto il processo di attuazione dell’autonomia
differenziata (art. 116 Costituzione).
Questa legislatura, in lieve peggioramento rispetto alle precedenti, si
caratterizza per una serie di leggi regionali – pur non numerose nel complesso –
sulle quali il governo statale solleva rilievi di costituzionalità (ad esempio
sul suicidio assistito). Da ultimo, con la sentenza 184/2025, sulla legge sarda
sulle aree idonee atte ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, la Corte costituzionale ha smantellato l’unica vera legge
importante approvata dal Consiglio regionale nel 2024. Un consiglio regionale
che mi pare lavorare poco.
Solo per rimanere alla strettissima attualità, è di questi giorni la scadenza
dei 60 giorni (sessanta) entro i quali la Regione si doveva esprimere in
relazione all’ampliamento dello stabilimento di bombe e droni della RWM di
Domusnovas, attualmente bloccato in quanto irregolare. Si tratta di una scelta
di campo: o stai col piano di riarmo, o stai con la pace. La Giunta, divisa al
suo interno, ha deciso di non decidere, e di lasciare che il Tar nomini un
commissario. Intanto il governo nazionale sta tentando il colpo di mano con un
emendamento ad hoc alla manovra.
Ma allora la Regione a che serve, verrebbe da chiedersi.
Qualche giorno prima l’Assessore più importante della Giunta, l’Assessore alla
Sanità, espressione dei Cinque Stelle, è stato defenestrato e lo stesso
assessore ha accusato il suo (ex) partito di avere ceduto al clientelismo, ed ha
anche affermato che fosse per lui avrebbe chiamato solamente manager dal
continente, in quanto in Sardegna non c’è nessuno capace. Se volete sapere come
sta la sanità, vi basti chiedere ad un qualunque sardo, o basti il dato che i
sardi che non si curano sono 1 su 6, nel resto d’Italia 1 su 10.
Da ultimo, per mesi ci hanno detto che bisognava dare priorità alla sessione di
bilancio per approvarlo per tempo (ma quante leggi importanti si sono fatte
prima?), e poi come se niente fosse, senza un minimo di autocritica o senza
chiedere scusa, ci si prepara ad (almeno) un mese di esercizio provvisorio. Nel
frattempo, si spaccia per grande vittoria il fatto che lo Stato ci ha reso una
parte dei soldi che doveva ai sardi, dato che gliene abbiamo abbuonato
moltissimi.
Il problema non è Alessandra Todde. Può esserci lei o chiunque altra o altro. Il
problema è sistemico.
Il rischio concreto, come peraltro stiamo vedendo da 15 anni a questa parte, è
che ogni singola giunta sia peggiore di quella precedente, e che sempre meno
persone vadano a votare. D’altra parte, perché lo dovrebbero fare?
Una volta passate le elezioni, prima delle quali si sentono slogan roboanti (“è
il tempo del noi” lo dovrebbero dire ai 211.000 sardi, una enormità, che
nell’estate 2024 hanno firmato una proposta di legge sull’energia), Consiglio e
giunta diventano dei passacarte, molto attenti al piccolo orto elettorale,
comprensivo di consulenti, che alla Sardegna del XXI secolo.
Eventuali dimissioni, o elezioni, non risolveranno nulla.
La Sardegna ha perso la bussola, la può ritrovare con un sardismo democratico
diffuso, coraggioso e impegnato. Chi è sceso in piazza per la Palestina, e
l’anno scorso contro la speculazione energetica, è una speranza su cui innestare
un processo inclusivo che sparigli.
L'articolo Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico.
Presto non voterà più nessuno proviene da Il Fatto Quotidiano.
6,75€ lordi. È la miseria – chiamatela, se volete, paga oraria – con cui vengono
retribuiti gli undici lavoratori del servizio portineria della Regione Puglia.
Come loro, in tutta Italia, decine di migliaia. Portieri, vigilanti, addetti
alle pulizie, educatori, operatori sociosanitari e chi più ne ha più ne metta.
Lavoratori per il pubblico senza essere lavoratori pubblici; un esercito la cui
caratteristica comune è l’essere pagati con salari da fame.
Ora, però, per gli undici addetti al servizio portineria della Regione Puglia si
potrebbe aprire un capitolo nuovo. Il Governo Meloni, infatti, ha ricevuto uno
schiaffo in piena faccia con la decisione della Corte Costituzionale, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre: la sentenza 188/2025 considera
inammissibile il ricorso con cui l’esecutivo impugnava la legge 30/2024 della
Regione Puglia e provava così a bloccare l’istituzione di un “salario minimo”
regionale.
D’ora in poi, invece, la legge 30/2024 – definitivamente valida – imporrà alle
imprese che parteciperanno ai bandi per appalti della Regione Puglia non solo
l’applicazione del contratto collettivo nazionale (Ccnl) indicato nella gara –
come da Codice Appalti del 2023 – ma anche il pagamento della soglia minima
oraria di 9€ lordi.
Oggi tace l’ultradestra; è raggiante, al contrario, il centrosinistra. Ma, più
che lo scontro politico, ciò che deve interessarci è la possibilità di
miglioramento concreto delle vite di migliaia e migliaia di uomini e donne.
La Corte Costituzionale, infatti, ribadisce nei fatti l’importanza di un campo
di battaglia che avevo evidenziato fin da quando l’opposizione di Meloni & Co.
all’introduzione di un salario minimo a livello nazionale si era dimostrata
irreversibile: gli enti locali.
Oggi Regioni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, agenzie regionali,
enti strumentali regionali, nonché i Comuni e le municipalizzate, sono tra i
principali “erogatori” di lavoro precario ma soprattutto miserrimo.
Da lì si può partire per imporre condizioni minime di dignità e iniziare ad
affrontare sul livello territoriale la più grande questione aperta da
quarant’anni a questa parte nel Belpaese: la questione salariale.
Perché i salari sono fermi. O, meglio, precipitati ancor più verso il basso in
questi anni: nella stragrande maggioranza dei settori i rinnovi contrattuali –
lì dove ci sono stati – non hanno tenuto il passo con l’aumento dei prezzi. Il
risultato è sotto gli occhi di tutti: potere d’acquisto crollato dell’8,8% tra
il 2021 e il 2025, con un picco del -10,2% al Sud. Di fronte al crollo dei
salari, il continuo richiamo del Governo Meloni sui record dell’occupazione –
dati veri, non fake news – lascia il tempo che trova. Perché se il lavoro
dev’essere lo strumento per potersi garantire una vita dignitosa, come prescrive
la stessa Costituzione all’articolo 36, troppe occupazioni oggi non ti
permettono nemmeno di sopravvivere.
Se però una rondine non fa primavera, altrettanto una legge regionale – o una
norma comunale – non fa il salario minimo. Perché abbiamo già visto titoloni di
giornale esaltare l’approvazione di un salario minimo comunale in diverse città
italiane (Firenze, Napoli, Genova, ecc.), per poi scoprire che alle parole – e
agli atti – non seguivano i fatti.
Come è accaduto nella Genova del nuovo idolo del centrosinistra, la sindaca
Salis: a luglio 2025 viene approvata una delibera che introduce il salario
minimo comunale di 9€ l’ora, una “misura concreta per fermare il lavoro povero
pagato con i soldi pubblici” (parole della sindaca Salis); tutto giusto, se non
fosse che poi, alla lettura di uno dei bandi pubblicati dopo l’approvazione
della delibera, si scopriva che alle imprese era permessa l’applicazione del
Ccnl floricoltori, che prevede anche paghe da poco più di 7€ l’ora.
La buona notizia è che la Corte Costituzionale ci conferma che un salario minimo
locale si può fare. Ma per trasformare la possibilità in realtà servono la
partecipazione e il protagonismo di lavoratori e lavoratrici.
In primo luogo per spingere per approvare delibere e leggi che lo introducano,
questo salario minimo. E magari più alto dei 9€ su cui verte la proposta del
centrosinistra, considerato che con la mega-inflazione di questi anni è una
cifra assai bassa. Nemmeno più i 10€ proposti come Potere al Popolo rischiano di
essere sufficienti, figuriamoci meno!
In secondo luogo, laddove le norme siano già state approvate, attraverso un
controllo popolare che porti a verificare che i nuovi bandi prevedano
effettivamente la soglia minima del salario minimo e non consentano scappatoie
alle imprese concorrenti.
Infine, utilizzando la mobilitazione ente per ente, Comune per Comune, Regione
per Regione, come percorso per costruire un blocco sociale e politico che ponga
la questione salariale in cima all’agenda del Paese. Perché dalla risposta a
questa questione si definirà il futuro del nostro Paese e della sua classe
lavoratrice.
L'articolo La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare: ora
serve la partecipazione dei lavoratori proviene da Il Fatto Quotidiano.
È stata la Regione apripista con il suo nuovo Testo unico del turismo che ha
fissato delle regole per governare il fenomeno degli affitti brevi e per
contenere il fenomeno dell’overtourism. Adesso per la Toscana arriva il disco
verde della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del governo,
dichiarando infondate le questioni di legittimità sollevate. Con le nuove norme,
tra le altre cose, i Comuni a più alta densità turistica potranno disporre
limiti all’esercizio dell’attività di locazione breve praticata per finalità
turistiche, in determinate zone o aree del proprio territorio: sia un divieto
generale allo svolgimento dell’attività di locazione breve, sia un numero
massimo di giorni. E per la Consulta quanto contenuto in quel Testo unico è
legittimo. Decisione che ha l’esultanza del governatore Eugenio Giani, del campo
progressista (che ha votato la norma), della Cgil e delle associazioni degli
inquilini.
La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal
Governo, a marzo scorso, con riferimento a più disposizioni della legge
regionale toscana. Per quanto riguarda i limiti che i Comuni possono imporre
agli affitti brevi, la Corte ha escluso “l’invasione della materia ‘ordinamento
civile'”: la norma detta una disciplina amministrativa che “interseca in via
prevalente le materie del governo del territorio e del turismo, in quanto
prevede un potere regolatorio comunale – che riguarda un’attività economica di
tipo turistico e si riflette sull’assetto del territorio – e istituisce un
(possibile) regime amministrativo autorizzatorio”. Per quanto riguarda gli
articoli del Testo unico che stabiliscono che le strutture ricettive turistiche
extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione devono essere
gestite in forma imprenditoriale, determinano, scrive la Consulta, “un’ingerenza
nelle libere scelte dei proprietari” che però è “giustificata” in quanto “volta
a perseguire una funzione sociale in modo proporzionato, in particolare la
finalità di limitare la proliferazione delle strutture ricettive
extra-alberghiere e gli effetti negativi dell’overtourism”.
“Vittoria su tutta la linea della Regione Toscana”, commenta il governatore
Eugenio Giani che si dice “estremamente contento perché rivela la correttezza
del nostro operato”. “Molte altre Regioni aspettavano l’esito del giudizio della
Corte Costituzionale rispetto alla legge toscana, a questo punto diventiamo
caposcuola rispetto a leggi sul turismo che riconoscono questa disciplina e
questa possibilità di autodeterminazione delle Regioni in una materia che di per
sé la Costituzione riconosce a livello locale”, conclude Giani. “Un punto fermo
importante per continuare nel nostro lavoro per un turismo sostenibile. Siamo
sulla strada giusta e andiamo avanti”, commenta la sindaca di Firenze, Sara
Funaro. “Come amministrazione – prosegue -, siamo sempre stati convinti della
necessità di una regolamentazione delle locazioni brevi in grado di garantire
un’adeguata qualità della vita per i residenti e non appena abbiamo ne avuto la
possibilità abbiamo approvato un regolamento, primi in Italia. Il diritto dei
Comuni di introdurre limiti specifici in aree ad alta densità turistica è una
importante strumento per città come Firenze che devono affrontare l’impatto del
sovraffollamento turistico, preservando al contempo l’accesso al mercato per chi
vuole intraprendere attività turistiche in maniera regolamentata e
imprenditoriale. Il nostro obiettivo – conclude – è sempre stato quello di
conciliare l’accoglienza dei turisti con la qualità della vita dei fiorentini”.
“Questa sentenza conferma che la strada intrapresa dalla Toscana era quella
giusta: contrastare la rendita e la deregulation degli affitti brevi che stanno
svuotando i centri storici, espellendo residenti e lavoratori, e aggravando
l’emergenza abitativa, in particolare nelle città a forte vocazione turistica
come Firenze“, dichiarano, in una nota, Cgil Toscana, Cgil Firenze,
Federconsumatori Toscana e Sunia Toscana. “Ora però – sottolineano – è
fondamentale passare rapidamente alla fase attuativa. Spetta ai Comuni il
compito di mappare le aree omogenee caratterizzate da tensione abitativa, per
poter applicare strumenti di regolamentazione efficaci e mirati. La legge
regionale offre finalmente una base solida: va utilizzata fino in fondo, senza
ritardi”, aggiungono auspicando che adesso questo possa “diventare un modello
nazionale”. “I Comuni hanno ora il via libera giuridico per mettere un freno
all’overtourism e proteggere i residenti e le città. Basta zone grigie: chi fa
impresa turistica deve avere destinazioni d’uso specifiche”, afferma Pietro
Pierri della segreteria nazionale Unione inquilini. “Le città – conclude –
devono tornare a essere comunità e per questo la priorità torna alla residenza,
alle famiglie, agli inquilini“.
L'articolo Lotta all’overtourism, legittime le norme della Regione Toscana sugli
affitti brevi: lo ha stabilito la Corte Costituzionale proviene da Il Fatto
Quotidiano.
L’obbligo di salario minimo di nove euro l’ora in tutti gli appalti
commissionati dalla Regione non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta
dando così il via libera alla normativa della Regione Puglia che ha introdotto
come criterio di selezione delle ditte che partecipano a gare di appalto
pubbliche quello della retribuzione oraria minima per i dipendenti delle imprese
che aspirano a vincere i bandi. Con la sentenza numero 188, depositata oggi
(martedì 16 dicembre), la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del
governo dichiarando inammissibili le questioni di legittimità promosse dalla
presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Il governo – mentre la maggioranza ha sterilizzato le proposte delle opposizioni
con una delega in bianco all’esecutivo – ha provato a bloccare la norma
pugliese. La Presidenza del Consiglio, infatti, ha lamentato la violazione degli
articoli 36 e 39 della Costituzione, in quanto le disposizioni regionali
lederebbero l’autonomia della contrattazione collettiva nella fissazione delle
retribuzioni, nonché dell’articolo 117 che attribuisce allo Stato la competenza
esclusiva in materi. La Corte costituzionale non è entrata nel merito delle
obiezioni in quanto le disposizioni regionali oggetto di contestazione non
introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima che si imponga
direttamente a tutti i contratti di lavoro privato subordinato stipulati nel
territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alla sola
sfera degli appalti pubblici e delle concessioni affidati dalla Regione e dagli
enti strumentali. Le questioni, pertanto, sono state dichiarate inammissibili
perché, rispetto a ciascuno dei parametri evocati, non sono stati prospettati
profili attinenti ai beni e agli interessi di rango costituzionale che vengono
in gioco nello specifico ambito delle procedure di evidenza pubblica.
“Una vittoria importantissima” la definisce l’ex presidente uscente della
Regione, Michele Emiliano, che ricorda come la Puglia sia stata “la prima
Regione che ha tutelato le retribuzioni, in mancanza di qualsivoglia analoga
tutela da parte dello Stato”. Pochi mesi dopo la stessa norma è stata introdotta
dalla Toscana che ha approvato all’unanimità una mozione del M5s. E anche qui è
arrivata l’impugnazione della legge da parte del governo. Intanto però anche
altri enti locali hanno deliberato per il salario minimo a 9 euro l’ora, come i
comuni di Napoli, Milano Firenze e Livorno. Esulta anche il neo governatore
pugliese parlando di “un punto di partenza importante per restituire dignità ed
equità al lavoro di tantissime persone”. Antonio Decaro promette anche che “nei
prossimi anni sperimenteremo questa norma a partire dagli appalti regionali e
dalle concessioni affidate dalla Regione e dai suoi enti strumentali,
condividendo con tutti i soggetti del partenariato socio-economico gli effetti
di queste disposizioni, anche in vista di possibili estensioni“. “Perché un
lavoro giusto, che valorizza e gratifica chi lo svolge, è anche uno strumento di
forza e di competitività per le imprese”, conclude.
“La sentenza della Corte costituzionale dimostra ancora una volta come la
direzione intrapresa dal governo nei confronti del salario minimo sia sbagliata
e dannosa“, commenta il deputato M5S Leonardo Donno. “Auspico che Fratelli
d’Italia, Forza Italia e Lega prendano atto di questa sonora batosta e
riprendano la discussione sulla nostra proposta; una misura che abbiamo
presentato anche in altri comuni guidati dal Movimento 5 Stelle. Di fronte a 6
milioni di persone che guadagnano meno di mille euro al mese, e al 9 per cento
di lavoratori italiani full time in povertà assoluta, la maggioranza lasci da
parte una furia ideologica senza senso e prenda atto che il salario minimo è un
provvedimento che non può più attendere”, conclude il deputato M5s. Per Angelo
Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde, questa è “una sconfitta
netta del cinismo egoista del governo davanti alla Corte costituzionale. Invece
di difendere i lavoratori dallo sfruttamento, Palazzo Chigi ha scelto di
schierarsi dalla parte di chi si arricchisce sottopagando chi lavora”. “Con
questo governo – conclude Bonelli – la povertà assoluta è aumentata fino a
coinvolgere oltre 6 milioni di persone. La sentenza della Consulta dimostra che
si può e si deve stare dalla parte di chi lavora, non di chi sfrutta. Con noi al
governo il salario minimo sarà legge“.
L'articolo Via libera al salario minimo negli appalti in Puglia. La Consulta
respinge il ricorso del governo Meloni contro la Regione proviene da Il Fatto
Quotidiano.
Lo svuotamento del traffico di influenze illecite ha “limitato
significativamente la tutela penale del buon andamento e imparzialità della
pubblica amministrazione”. Ma la scelta del governo “non viola gli obblighi
internazionali” e quindi non può essere ritenuta contraria alla Costituzione.
Dopo aver validato l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, la Corte costituzionale
salva ancora la legge Nordio del 2024 dichiarando legittima la riforma del
traffico di influenze, il reato introdotto dalla legge Severino per colpire la
“zona grigia” tra lobbismo e corruzione, sanzionando i cosiddetti “faccendieri”.
Ma allo stesso tempo la Consulta riconosce che, con la riscrittura della norma,
“condotte di indubbia gravità” contro gli interessi pubblici “restano del tutto
sprovviste di sanzione“. E lancia un appello al Parlamento per approvare
finalmente una legge sulle lobby, che – scrivono i giudici – “appare necessaria”
per “garantire trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni,
onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo
sull’operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti”.
La questione di costituzionalità era stata sollevata dal gup di Roma, su
richiesta della Procura, nell’ambito del processo sulla maxi-fornitura di
mascherine cinesi all’Italia ai tempi dell’emergenza Covid. I pm hanno chiesto
il rinvio a giudizio di alcuni imprenditori accusati di aver versato più di 11
milioni di euro a un mediatore (l’ex giornalista Mario Benotti, nel frattempo
deceduto) per attivarsi con Domenico Arcuri, ai tempi commissario straordinario
del governo, in modo da assicurare loro l’appalto. Con il “nuovo” traffico
d’influenze riscritto dalla legge Nordio, però, una mediazione come questa è
punibile solo se finalizzata a commettere un reato: e il reato ipoteticamente
commesso da Arcuri era l’abuso d’ufficio, abrogato dalla stessa legge (portando
all’assoluzione dell’ex commissario). Per questo i magistrati si erano rivolti
alla Consulta, ipotizzando la violazione della Convenzione sulla corruzione di
Strasburgo, ratificata dall’Italia come Stato membro del Consiglio d’Europa:
l’articolo 12 del trattato, infatti, obbliga a incriminare le “influenze
improprie” esercitate dai mediatori, senza specificare che debbano essere
finalizzate a commettere un reato.
Con la sentenza depositata il 16 dicembre, si legge in un comunicato, la Corte
“ha però ritenuto che il concetto di “influenza impropria” utilizzato dalla
Convenzione abbia contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati
dal legislatore nazionale“. Pertanto, secondo la Consulta, “la scelta del
legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di “mediazione
illecita” si colloca all’interno dello spazio di discrezionalità che la stessa
Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale”. E questo
anche a causa della “persistente mancanza”, nel nostro Paese, “di una disciplina
del lobbying, che consenta di tracciare una chiara linea distintiva tra
illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali”. I
giudici costituzionali quindi lanciano l’appello a introdurre una legge organica
sulla materia, “da tempo e da più parti auspicata“, che possa in futuro
“consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di
disciplina penale del traffico di influenze illecite”: cioè riespandere il
reato, “sì da assicurare una più incisiva tutela degli interessi collettivi
all’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte
di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione”.
L'articolo Traffico di influenze, la Consulta “salva” la legge Nordio. Ma
accusa: “Fatti gravi non più puniti, serve la legge sulle lobby” proviene da Il
Fatto Quotidiano.
La Corte costituzionale giudicherà la legittimità costituzionale dell’articolo
18 del decreto sicurezza, approvato dal governo Meloni il 4 aprile. È la norma
per mettere al bando la cannabis light, con il divieto di lavorare e vendere il
fiore della canapa a prescindere dall’effetto drogante. Peccato abbia travolto
anche i coltivatori – bacino elettorale delle destre – innescando sequestri
delle forze dell’ordine ai danni di legittime aziende, con indagini per
detenzione di stupefacenti: gli imprenditori della canapa rischiano 20 anni di
galera. Per il governo, del resto, le infiorescenze sono un pericolo per la
sicurezza (soprattutto stradale), anche se il thc (il cannabinoide psicotropo) è
assente o nei limiti di legge, sotto l’asticella dello 0,5 per cento.
IL SEQUESTRO E IL RICORSO
L’ordinanza per sollevare la questione di legittimità costituzionale è stata
firmata da un giudice di Brindisi. Alla toga si era rivolta un’azienda italiana
con coltivazioni in Bulgaria, dopo il sequestro di un suo carico di cannabis
light nel porto di Brindisi, da parte dell’agenzia delle dogane. Non una
manciata di chili bensì diverse tonnellate, destinate dall’impresa
prevalentemente all’esportazione sui mercati esteri. Il pubblico ministero ne
aveva già ordinato la distruzione, ma il ricorso dell’azienda (firmato
dall’avvocato Lorenzo Simonetti) ha fermato il falò. Ieri è stata depositato il
verdetto del giudice per le indagini preliminari: prima di decidere sul
sequestro di Brindisi, serve un chiarimento della Corte costituzionale
sull’articolo 18 del decreto sicurezza.
DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ SU TRE FRONTI
Gli addetti ai lavori ne erano certi: era solo questione di tempo, prima che il
bando al fiore della canapa arrivasse alla Consulta. Da settembre, non si
contano i casi di sequestri finiti nel nulla, bocciati dai tribunali del riesame
ma anche dai pubblici ministeri. Già il massimario della Cassazione, il 26
giugno, aveva indicato le contraddizioni tra il decreto sicurezza e il dettato
della Carta. Il costituzionalista Alfonso Celotto, interpellato dalle
associazioni, aveva stilato un elenco di 40 profili di incostituzionalità, solo
per l’articolo 18. L’11 novembre il Consiglio di Stato ha rinviato il dossier
alla Corte di Giustizia europea, esprimendo forti dubbi sulla coerenza tra il
diritto europeo e le leggi italiane sugli stupefacenti, dal Testo unico fino al
decreto sicurezza.
Nell’ordinanza di Brindisi, il giudice esamina il decreto sicurezza indicando 3
punti in bilico sull’incostituzionalità. In primis, la scelta del governo di
procedere per decreto, malgrado l’assenza del carattere d’urgenza e
l’eterogeneità dei contenuti del provvedimento. Poi la violazione del principio
di offensività, poiché il bando colpisce anche il fiore privo di thc, dunque
senza effetto drogante. Infine, la violazione del diritto europeo: il fiore
della canapa è legale in tutti i Paesi del Vecchio continente e le imprese del
settore ricevono finanziamenti pubblici.
IL LEGALE: “NON CI FERMIAMO”
L’avvocato Lorenzo Simonetti rivendica il risultato ma non vuole fermarsi qui,
mentre la minaccia dei sequestri incombe sugli imprenditori della canapa . “Lo
scopo è ottenere ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale anche in altri
tribunali, speriamo sia solo l’inizio”, dice il legale a ilfattoquotidiano.it.
“Se i giudici non fossero convinti dei dubbi di costituzionalità, almeno
dovrebbero sospendere i procedimenti in attesa del verdetto della Consulta”,
aggiunge l’avvocato. Raffaele Desiante dell’associazione Ici (Imprenditori
canapa italia) non nasconde la soddisfazione per “la svolta attesa da tutto il
comparto della canapa industriale”. “Lo sosteniamo da mesi – prosegue Desiante –
un’intera filiera non può essere cancellata con un tratto di penna senza una
motivazione concreta, proporzionata e basata su dati scientifici”.
Anche Coldiretti, ascoltatissima a palazzo Chigi, dopo aver smarrito la voce
accoglie con favore il ricorso alla Consulta. “La canapa e le infiorescenze sono
fondamentali per lo sviluppo di alcune filiere e limitarle danneggerebbe
pesantemente chi ha investito nel settore – commenta l’associazione – Siamo
contrari a qualsiasi uso ricreativo della canapa fuori dalle norme comunitarie,
ma difendiamo le imprese agricole che operano nella legalità e nel rispetto dei
regolamenti europei. Non si possono bloccare attività su cui le aziende agricole
hanno investito legittimamente”. Chissà che Meloni non si lasci convincere.
L'articolo Cannabis light, il decreto Sicurezza arriva alla Consulta: il
tribunale di Brindisi solleva dubbi sul bando alle infiorescenze proviene da Il
Fatto Quotidiano.