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Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è l’alterazione”
Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità” di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare – con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti. Avvocato, come vede questa decisione della Consulta? La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale. E quindi da oggi cosa succederà? Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio” articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere. Ma come si fa a dimostrarlo? Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle condizioni psico-fisiche. Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel caso delle sostanze stupefacenti? Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia. Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma. Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di sintomi… Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità, allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza. Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali basarsi? Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis. E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti… Esatto. Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della strada, torna il concetto di stato di alterazione? Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque il pericolo della condotta, ossia l’alterazione. Da legale come cambierà il vostro approccio professionale? Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che probabilmente non era alterato alla guida. Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in vigore nel dicembre del 2024… Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma. L'articolo Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. 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Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo, pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale. E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo. Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso. La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’effetto di alcol. Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma. L'articolo Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo”
La legge della Toscana sul fine vita supera il vaglio della Corte Costituzionale e vede confermata la legittimità del suo impianto generale. A sottolinearlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che esprime “soddisfazione” per la pronuncia della Consulta, la quale riconosce alle Regioni la possibilità di intervenire su una materia rimasta a lungo priva di una disciplina statale organica. Anche se i giudici specificano che le Regioni non possono “sostituirsi” allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono “novare” la fonte ovvero non possono riprodurre in una legge regionale i requisiti di non punibilità stabiliti dalla Corte (sentenza 242/2019), perché ciò significherebbe “cristallizzare” o “impossessarsi” di una materia (ordinamento civile e penale) che spetta solo allo Stato. Secondo Giani, la sentenza valorizza il ruolo della Regione Toscana, la prima in Italia ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, in un contesto segnato dall’inerzia del legislatore nazionale. “Sul fine vita – ricorda – si è registrata l’assoluta assenza dello Stato, nonostante l’invito della stessa Corte con la sentenza 242 del 2019 a intervenire”. La Corte Costituzionale, pur rilevando la necessità di correggere o riscrivere alcune disposizioni della legge regionale, ha ritenuto legittimo il corpo principale del provvedimento laddove esso interviene negli ambiti di competenza della Regione, nell’ambito della materia concorrente prevista dall’articolo 117 della Costituzione. Un esito che, per il presidente toscano, conferma “il positivo operare della Regione Toscana” e smentisce la richiesta del Governo di abrogare integralmente la legge. “È evidente – ammette Giani – che in alcuni aspetti la nostra legge è andata oltre e che alcune parti dovranno essere integrate, corrette o modificate. È un lavoro che faremo”. Tuttavia, aggiunge, il significato politico e istituzionale della sentenza resta chiaro: “C’è un diritto delle Regioni a legiferare su questa materia”. La pronuncia della Consulta, secondo il governatore, contribuisce a chiarire i confini tra ciò che spetta alla legislazione nazionale e ciò che può essere disciplinato a livello regionale. In questo senso, la Toscana rivendica un ruolo di apripista: “Siamo i primi e quindi facciamo scuola. Faremo da esempio a tutte le Regioni che vorranno legiferare sul fine vita”. Resta ora il passaggio successivo, con l’adeguamento della legge regionale ai rilievi della Corte, in attesa che il Parlamento colmi il vuoto normativo più volte segnalato sul tema del fine vita. Esulta anche l’Associazione Coscioni, da anni impegnata con il tesoriere Marco Cappato e gli attivisti nella battaglia sul diritto a essere liberi. “La Consulta smentisce il Governo: le Regioni possono agire sui diritti nel fine vita, respinta l’impugnazione “‘totale'” contro la legge toscana. Con la sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’impostazione del Governo che chiedeva di cancellare integralmente la legge della Regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito. La Consulta ha chiarito che le Regioni possono intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i diritti già riconosciuti dalla sentenza n. 242 del 2019, anche in assenza di una legge nazionale sul fine vita, respingendo le censure rivolte contro l’intero impianto della legge toscana” si legge nella nota che ricorda come “le dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate, né l’obbligo delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già stabiliti”. In particolare, “la Corte ha precisato che alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime nella parte in cui fissavano per legge regionale scansioni temporali rigide, ritenendo che tali aspetti non possano essere cristallizzati in una fonte normativa regionale. Si tratta tuttavia di rilievi di natura tecnica che non escludono né il dovere del Servizio sanitario di rispondere alle richieste delle persone, né la necessità che le amministrazioni sanitarie operino comunque in tempi certi, ragionevoli e compatibili con la tutela della dignità e della salute dei pazienti”. Per Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice di Liberi Subito: “il Governo ha tentato di bloccare tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no. È stato confermato che i diritti sul fine vita non possono essere congelati dall’inerzia politica: le Regioni possono e devono organizzare il Servizio sanitario per renderli effettivi. Questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente. Con la decisione depositata oggi, la Consulta ha inoltre smentito in modo esplicito i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte, che avevano invocato una pregiudiziale di costituzionalità come alibi per non discutere la legge di iniziativa popolare “Liberi Subito”, una legge che in Toscana è stata invece discussa, emendata e approvata. Mentre il Parlamento discute testi che escludono il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”. L'articolo Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Fernanda Contri, è morta la prima donna giudice alla Consulta e alla guida della segreteria di Palazzo Chigi
È morta a 90 anni, all’ospedale di Rapallo, Fernanda Contri. Fu avvocata, prima donna giudice della Corte costituzionale, prima donna a ricoprire incarichi apicali a Palazzo Chigi, ministra, componente del Consiglio superiore della magistratura, punto di riferimento nel diritto di famiglia, nella tutela dei minori e dei diritti fondamentali. Nata a Ivrea ma trasferitasi a Genova con la famiglia, in gioventù fu campionessa provinciale di getto del peso. Sposò Giorgio Bruzzone, ex partigiano, il cui padre, un avvocato socialista genovese, ai tempi della seconda guerra mondiale aiutò molti ebrei. Nel 1985 venne nominata giudice aggregata della Corte costituzionale, l’anno successivo fu eletta dal Parlamento in seduta comune al Consiglio superiore della magistratura, dove fece parte del Comitato Antimafia e fu vicepresidente della Sezione disciplinare e presidente della IV Commissione referente. La sua esperienza e il suo profilo istituzionale la portarono a Palazzo Chigi. Nel giugno 1992, su nomina del presidente del Consiglio Giuliano Amato, divenne segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri: fu la prima donna a ricoprire questo incarico. Negli anni successivi, sarà poi sentita come persona informata sui fatti nell’ambito dei processi sulla trattativa Stato-mafia. Nell’aprile 1993 entrò nel governo Ciampi come ministra per gli Affari sociali. Da ministra si occupò di politiche per l’immigrazione, assistenza sociale e aiuti umanitari, lavorando in particolare sull’emergenza legata alla guerra nella ex Jugoslavia. Predispose un disegno di legge sui principi di tutela dei diritti del minore e avviò un progetto organico sulla disciplina della condizione giuridica dello straniero in Italia. Il 4 novembre 1996 venne nominata giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il 14 dicembre 2004 ha presieduto per la prima volta la Corte costituzionale. Il 14 febbraio 2005, essendo la giudice più anziana di nomina e di età, ha presieduto un’udienza pubblica della Corte costituzionale, prima donna in Italia. È cessata dalla carica il 6 novembre 2005. Cordoglio per la morte di Contri è arrivato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dalla sindaca di Genova Silvia Salis. “La sua carriera – ha detto – è un esempio di integrità, rigore giuridico e passione civile, che ha lasciato un segno profondo nelle nostre istituzioni e nella società”. Andrea Orlando (Pd) l’ha ricordata come “giurista raffinata e attenta alla dimensione sociale del dettato costituzionale. E’ stata, naturalmente, direi, una donna di sinistra e prima ancora un’antifascista, per convinzioni e per sangue. Senza protagonismi, è stata però a suo modo una militante curiosa e appassionata”. L'articolo Fernanda Contri, è morta la prima donna giudice alla Consulta e alla guida della segreteria di Palazzo Chigi proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico. Presto non voterà più nessuno
Una legislatura regionale consta di 60 mesi. Quella sarda è cominciata 20 mesi fa. Tenendo presente che l’ultimo anno è di campagna elettorale, e che i cambiamenti importanti hanno bisogno di tempo per essere realizzati, altrimenti rimangono sulla carta, la situazione è grigia. Sempre più elettori disertano le urne. La Sardegna vive un inverno demografico tra i più gravi d’Europa, con cause multifattoriali che agiscono sul breve, medio e lungo periodo. Lo Statuto sardo, a seguito della riforma del Titolo V, sostanzialmente non esiste, ed alla riforma del Titolo V si è aggiunto il processo di attuazione dell’autonomia differenziata (art. 116 Costituzione). Questa legislatura, in lieve peggioramento rispetto alle precedenti, si caratterizza per una serie di leggi regionali – pur non numerose nel complesso – sulle quali il governo statale solleva rilievi di costituzionalità (ad esempio sul suicidio assistito). Da ultimo, con la sentenza 184/2025, sulla legge sarda sulle aree idonee atte ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la Corte costituzionale ha smantellato l’unica vera legge importante approvata dal Consiglio regionale nel 2024. Un consiglio regionale che mi pare lavorare poco. Solo per rimanere alla strettissima attualità, è di questi giorni la scadenza dei 60 giorni (sessanta) entro i quali la Regione si doveva esprimere in relazione all’ampliamento dello stabilimento di bombe e droni della RWM di Domusnovas, attualmente bloccato in quanto irregolare. Si tratta di una scelta di campo: o stai col piano di riarmo, o stai con la pace. La Giunta, divisa al suo interno, ha deciso di non decidere, e di lasciare che il Tar nomini un commissario. Intanto il governo nazionale sta tentando il colpo di mano con un emendamento ad hoc alla manovra. Ma allora la Regione a che serve, verrebbe da chiedersi. Qualche giorno prima l’Assessore più importante della Giunta, l’Assessore alla Sanità, espressione dei Cinque Stelle, è stato defenestrato e lo stesso assessore ha accusato il suo (ex) partito di avere ceduto al clientelismo, ed ha anche affermato che fosse per lui avrebbe chiamato solamente manager dal continente, in quanto in Sardegna non c’è nessuno capace. Se volete sapere come sta la sanità, vi basti chiedere ad un qualunque sardo, o basti il dato che i sardi che non si curano sono 1 su 6, nel resto d’Italia 1 su 10. Da ultimo, per mesi ci hanno detto che bisognava dare priorità alla sessione di bilancio per approvarlo per tempo (ma quante leggi importanti si sono fatte prima?), e poi come se niente fosse, senza un minimo di autocritica o senza chiedere scusa, ci si prepara ad (almeno) un mese di esercizio provvisorio. Nel frattempo, si spaccia per grande vittoria il fatto che lo Stato ci ha reso una parte dei soldi che doveva ai sardi, dato che gliene abbiamo abbuonato moltissimi. Il problema non è Alessandra Todde. Può esserci lei o chiunque altra o altro. Il problema è sistemico. Il rischio concreto, come peraltro stiamo vedendo da 15 anni a questa parte, è che ogni singola giunta sia peggiore di quella precedente, e che sempre meno persone vadano a votare. D’altra parte, perché lo dovrebbero fare? Una volta passate le elezioni, prima delle quali si sentono slogan roboanti (“è il tempo del noi” lo dovrebbero dire ai 211.000 sardi, una enormità, che nell’estate 2024 hanno firmato una proposta di legge sull’energia), Consiglio e giunta diventano dei passacarte, molto attenti al piccolo orto elettorale, comprensivo di consulenti, che alla Sardegna del XXI secolo. Eventuali dimissioni, o elezioni, non risolveranno nulla. La Sardegna ha perso la bussola, la può ritrovare con un sardismo democratico diffuso, coraggioso e impegnato. Chi è sceso in piazza per la Palestina, e l’anno scorso contro la speculazione energetica, è una speranza su cui innestare un processo inclusivo che sparigli. L'articolo Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico. Presto non voterà più nessuno proviene da Il Fatto Quotidiano.
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La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare: ora serve la partecipazione dei lavoratori
6,75€ lordi. È la miseria – chiamatela, se volete, paga oraria – con cui vengono retribuiti gli undici lavoratori del servizio portineria della Regione Puglia. Come loro, in tutta Italia, decine di migliaia. Portieri, vigilanti, addetti alle pulizie, educatori, operatori sociosanitari e chi più ne ha più ne metta. Lavoratori per il pubblico senza essere lavoratori pubblici; un esercito la cui caratteristica comune è l’essere pagati con salari da fame. Ora, però, per gli undici addetti al servizio portineria della Regione Puglia si potrebbe aprire un capitolo nuovo. Il Governo Meloni, infatti, ha ricevuto uno schiaffo in piena faccia con la decisione della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre: la sentenza 188/2025 considera inammissibile il ricorso con cui l’esecutivo impugnava la legge 30/2024 della Regione Puglia e provava così a bloccare l’istituzione di un “salario minimo” regionale. D’ora in poi, invece, la legge 30/2024 – definitivamente valida – imporrà alle imprese che parteciperanno ai bandi per appalti della Regione Puglia non solo l’applicazione del contratto collettivo nazionale (Ccnl) indicato nella gara – come da Codice Appalti del 2023 – ma anche il pagamento della soglia minima oraria di 9€ lordi. Oggi tace l’ultradestra; è raggiante, al contrario, il centrosinistra. Ma, più che lo scontro politico, ciò che deve interessarci è la possibilità di miglioramento concreto delle vite di migliaia e migliaia di uomini e donne. La Corte Costituzionale, infatti, ribadisce nei fatti l’importanza di un campo di battaglia che avevo evidenziato fin da quando l’opposizione di Meloni & Co. all’introduzione di un salario minimo a livello nazionale si era dimostrata irreversibile: gli enti locali. Oggi Regioni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, agenzie regionali, enti strumentali regionali, nonché i Comuni e le municipalizzate, sono tra i principali “erogatori” di lavoro precario ma soprattutto miserrimo. Da lì si può partire per imporre condizioni minime di dignità e iniziare ad affrontare sul livello territoriale la più grande questione aperta da quarant’anni a questa parte nel Belpaese: la questione salariale. Perché i salari sono fermi. O, meglio, precipitati ancor più verso il basso in questi anni: nella stragrande maggioranza dei settori i rinnovi contrattuali – lì dove ci sono stati – non hanno tenuto il passo con l’aumento dei prezzi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: potere d’acquisto crollato dell’8,8% tra il 2021 e il 2025, con un picco del -10,2% al Sud. Di fronte al crollo dei salari, il continuo richiamo del Governo Meloni sui record dell’occupazione – dati veri, non fake news – lascia il tempo che trova. Perché se il lavoro dev’essere lo strumento per potersi garantire una vita dignitosa, come prescrive la stessa Costituzione all’articolo 36, troppe occupazioni oggi non ti permettono nemmeno di sopravvivere. Se però una rondine non fa primavera, altrettanto una legge regionale – o una norma comunale – non fa il salario minimo. Perché abbiamo già visto titoloni di giornale esaltare l’approvazione di un salario minimo comunale in diverse città italiane (Firenze, Napoli, Genova, ecc.), per poi scoprire che alle parole – e agli atti – non seguivano i fatti. Come è accaduto nella Genova del nuovo idolo del centrosinistra, la sindaca Salis: a luglio 2025 viene approvata una delibera che introduce il salario minimo comunale di 9€ l’ora, una “misura concreta per fermare il lavoro povero pagato con i soldi pubblici” (parole della sindaca Salis); tutto giusto, se non fosse che poi, alla lettura di uno dei bandi pubblicati dopo l’approvazione della delibera, si scopriva che alle imprese era permessa l’applicazione del Ccnl floricoltori, che prevede anche paghe da poco più di 7€ l’ora. La buona notizia è che la Corte Costituzionale ci conferma che un salario minimo locale si può fare. Ma per trasformare la possibilità in realtà servono la partecipazione e il protagonismo di lavoratori e lavoratrici. In primo luogo per spingere per approvare delibere e leggi che lo introducano, questo salario minimo. E magari più alto dei 9€ su cui verte la proposta del centrosinistra, considerato che con la mega-inflazione di questi anni è una cifra assai bassa. Nemmeno più i 10€ proposti come Potere al Popolo rischiano di essere sufficienti, figuriamoci meno! In secondo luogo, laddove le norme siano già state approvate, attraverso un controllo popolare che porti a verificare che i nuovi bandi prevedano effettivamente la soglia minima del salario minimo e non consentano scappatoie alle imprese concorrenti. Infine, utilizzando la mobilitazione ente per ente, Comune per Comune, Regione per Regione, come percorso per costruire un blocco sociale e politico che ponga la questione salariale in cima all’agenda del Paese. Perché dalla risposta a questa questione si definirà il futuro del nostro Paese e della sua classe lavoratrice. L'articolo La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare: ora serve la partecipazione dei lavoratori proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Lotta all’overtourism, legittime le norme della Regione Toscana sugli affitti brevi: lo ha stabilito la Corte Costituzionale
È stata la Regione apripista con il suo nuovo Testo unico del turismo che ha fissato delle regole per governare il fenomeno degli affitti brevi e per contenere il fenomeno dell’overtourism. Adesso per la Toscana arriva il disco verde della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del governo, dichiarando infondate le questioni di legittimità sollevate. Con le nuove norme, tra le altre cose, i Comuni a più alta densità turistica potranno disporre limiti all’esercizio dell’attività di locazione breve praticata per finalità turistiche, in determinate zone o aree del proprio territorio: sia un divieto generale allo svolgimento dell’attività di locazione breve, sia un numero massimo di giorni. E per la Consulta quanto contenuto in quel Testo unico è legittimo. Decisione che ha l’esultanza del governatore Eugenio Giani, del campo progressista (che ha votato la norma), della Cgil e delle associazioni degli inquilini. La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal Governo, a marzo scorso, con riferimento a più disposizioni della legge regionale toscana. Per quanto riguarda i limiti che i Comuni possono imporre agli affitti brevi, la Corte ha escluso “l’invasione della materia ‘ordinamento civile'”: la norma detta una disciplina amministrativa che “interseca in via prevalente le materie del governo del territorio e del turismo, in quanto prevede un potere regolatorio comunale – che riguarda un’attività economica di tipo turistico e si riflette sull’assetto del territorio – e istituisce un (possibile) regime amministrativo autorizzatorio”. Per quanto riguarda gli articoli del Testo unico che stabiliscono che le strutture ricettive turistiche extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione devono essere gestite in forma imprenditoriale, determinano, scrive la Consulta, “un’ingerenza nelle libere scelte dei proprietari” che però è “giustificata” in quanto “volta a perseguire una funzione sociale in modo proporzionato, in particolare la finalità di limitare la proliferazione delle strutture ricettive extra-alberghiere e gli effetti negativi dell’overtourism”. “Vittoria su tutta la linea della Regione Toscana”, commenta il governatore Eugenio Giani che si dice “estremamente contento perché rivela la correttezza del nostro operato”. “Molte altre Regioni aspettavano l’esito del giudizio della Corte Costituzionale rispetto alla legge toscana, a questo punto diventiamo caposcuola rispetto a leggi sul turismo che riconoscono questa disciplina e questa possibilità di autodeterminazione delle Regioni in una materia che di per sé la Costituzione riconosce a livello locale”, conclude Giani. “Un punto fermo importante per continuare nel nostro lavoro per un turismo sostenibile. Siamo sulla strada giusta e andiamo avanti”, commenta la sindaca di Firenze, Sara Funaro. “Come amministrazione – prosegue -, siamo sempre stati convinti della necessità di una regolamentazione delle locazioni brevi in grado di garantire un’adeguata qualità della vita per i residenti e non appena abbiamo ne avuto la possibilità abbiamo approvato un regolamento, primi in Italia. Il diritto dei Comuni di introdurre limiti specifici in aree ad alta densità turistica è una importante strumento per città come Firenze che devono affrontare l’impatto del sovraffollamento turistico, preservando al contempo l’accesso al mercato per chi vuole intraprendere attività turistiche in maniera regolamentata e imprenditoriale. Il nostro obiettivo – conclude – è sempre stato quello di conciliare l’accoglienza dei turisti con la qualità della vita dei fiorentini”. “Questa sentenza conferma che la strada intrapresa dalla Toscana era quella giusta: contrastare la rendita e la deregulation degli affitti brevi che stanno svuotando i centri storici, espellendo residenti e lavoratori, e aggravando l’emergenza abitativa, in particolare nelle città a forte vocazione turistica come Firenze“, dichiarano, in una nota, Cgil Toscana, Cgil Firenze, Federconsumatori Toscana e Sunia Toscana. “Ora però – sottolineano – è fondamentale passare rapidamente alla fase attuativa. Spetta ai Comuni il compito di mappare le aree omogenee caratterizzate da tensione abitativa, per poter applicare strumenti di regolamentazione efficaci e mirati. La legge regionale offre finalmente una base solida: va utilizzata fino in fondo, senza ritardi”, aggiungono auspicando che adesso questo possa “diventare un modello nazionale”. “I Comuni hanno ora il via libera giuridico per mettere un freno all’overtourism e proteggere i residenti e le città. Basta zone grigie: chi fa impresa turistica deve avere destinazioni d’uso specifiche”, afferma Pietro Pierri della segreteria nazionale Unione inquilini. “Le città – conclude – devono tornare a essere comunità e per questo la priorità torna alla residenza, alle famiglie, agli inquilini“. L'articolo Lotta all’overtourism, legittime le norme della Regione Toscana sugli affitti brevi: lo ha stabilito la Corte Costituzionale proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Via libera al salario minimo negli appalti in Puglia. La Consulta respinge il ricorso del governo Meloni contro la Regione
L’obbligo di salario minimo di nove euro l’ora in tutti gli appalti commissionati dalla Regione non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta dando così il via libera alla normativa della Regione Puglia che ha introdotto come criterio di selezione delle ditte che partecipano a gare di appalto pubbliche quello della retribuzione oraria minima per i dipendenti delle imprese che aspirano a vincere i bandi. Con la sentenza numero 188, depositata oggi (martedì 16 dicembre), la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo dichiarando inammissibili le questioni di legittimità promosse dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il governo – mentre la maggioranza ha sterilizzato le proposte delle opposizioni con una delega in bianco all’esecutivo – ha provato a bloccare la norma pugliese. La Presidenza del Consiglio, infatti, ha lamentato la violazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione, in quanto le disposizioni regionali lederebbero l’autonomia della contrattazione collettiva nella fissazione delle retribuzioni, nonché dell’articolo 117 che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materi. La Corte costituzionale non è entrata nel merito delle obiezioni in quanto le disposizioni regionali oggetto di contestazione non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima che si imponga direttamente a tutti i contratti di lavoro privato subordinato stipulati nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alla sola sfera degli appalti pubblici e delle concessioni affidati dalla Regione e dagli enti strumentali. Le questioni, pertanto, sono state dichiarate inammissibili perché, rispetto a ciascuno dei parametri evocati, non sono stati prospettati profili attinenti ai beni e agli interessi di rango costituzionale che vengono in gioco nello specifico ambito delle procedure di evidenza pubblica. “Una vittoria importantissima” la definisce l’ex presidente uscente della Regione, Michele Emiliano, che ricorda come la Puglia sia stata “la prima Regione che ha tutelato le retribuzioni, in mancanza di qualsivoglia analoga tutela da parte dello Stato”. Pochi mesi dopo la stessa norma è stata introdotta dalla Toscana che ha approvato all’unanimità una mozione del M5s. E anche qui è arrivata l’impugnazione della legge da parte del governo. Intanto però anche altri enti locali hanno deliberato per il salario minimo a 9 euro l’ora, come i comuni di Napoli, Milano Firenze e Livorno. Esulta anche il neo governatore pugliese parlando di “un punto di partenza importante per restituire dignità ed equità al lavoro di tantissime persone”. Antonio Decaro promette anche che “nei prossimi anni sperimenteremo questa norma a partire dagli appalti regionali e dalle concessioni affidate dalla Regione e dai suoi enti strumentali, condividendo con tutti i soggetti del partenariato socio-economico gli effetti di queste disposizioni, anche in vista di possibili estensioni“. “Perché un lavoro giusto, che valorizza e gratifica chi lo svolge, è anche uno strumento di forza e di competitività per le imprese”, conclude. “La sentenza della Corte costituzionale dimostra ancora una volta come la direzione intrapresa dal governo nei confronti del salario minimo sia sbagliata e dannosa“, commenta il deputato M5S Leonardo Donno. “Auspico che Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega prendano atto di questa sonora batosta e riprendano la discussione sulla nostra proposta; una misura che abbiamo presentato anche in altri comuni guidati dal Movimento 5 Stelle. Di fronte a 6 milioni di persone che guadagnano meno di mille euro al mese, e al 9 per cento di lavoratori italiani full time in povertà assoluta, la maggioranza lasci da parte una furia ideologica senza senso e prenda atto che il salario minimo è un provvedimento che non può più attendere”, conclude il deputato M5s. Per Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde, questa è “una sconfitta netta del cinismo egoista del governo davanti alla Corte costituzionale. Invece di difendere i lavoratori dallo sfruttamento, Palazzo Chigi ha scelto di schierarsi dalla parte di chi si arricchisce sottopagando chi lavora”. “Con questo governo – conclude Bonelli – la povertà assoluta è aumentata fino a coinvolgere oltre 6 milioni di persone. La sentenza della Consulta dimostra che si può e si deve stare dalla parte di chi lavora, non di chi sfrutta. Con noi al governo il salario minimo sarà legge“. L'articolo Via libera al salario minimo negli appalti in Puglia. La Consulta respinge il ricorso del governo Meloni contro la Regione proviene da Il Fatto Quotidiano.
Lavoro
Regione Puglia
Corte Costituzionale
Salario Minimo
Traffico di influenze, la Consulta “salva” la legge Nordio. Ma accusa: “Fatti gravi non più puniti, serve la legge sulle lobby”
Lo svuotamento del traffico di influenze illecite ha “limitato significativamente la tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione”. Ma la scelta del governo “non viola gli obblighi internazionali” e quindi non può essere ritenuta contraria alla Costituzione. Dopo aver validato l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, la Corte costituzionale salva ancora la legge Nordio del 2024 dichiarando legittima la riforma del traffico di influenze, il reato introdotto dalla legge Severino per colpire la “zona grigia” tra lobbismo e corruzione, sanzionando i cosiddetti “faccendieri”. Ma allo stesso tempo la Consulta riconosce che, con la riscrittura della norma, “condotte di indubbia gravità” contro gli interessi pubblici “restano del tutto sprovviste di sanzione“. E lancia un appello al Parlamento per approvare finalmente una legge sulle lobby, che – scrivono i giudici – “appare necessaria” per “garantire trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull’operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti”. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal gup di Roma, su richiesta della Procura, nell’ambito del processo sulla maxi-fornitura di mascherine cinesi all’Italia ai tempi dell’emergenza Covid. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio di alcuni imprenditori accusati di aver versato più di 11 milioni di euro a un mediatore (l’ex giornalista Mario Benotti, nel frattempo deceduto) per attivarsi con Domenico Arcuri, ai tempi commissario straordinario del governo, in modo da assicurare loro l’appalto. Con il “nuovo” traffico d’influenze riscritto dalla legge Nordio, però, una mediazione come questa è punibile solo se finalizzata a commettere un reato: e il reato ipoteticamente commesso da Arcuri era l’abuso d’ufficio, abrogato dalla stessa legge (portando all’assoluzione dell’ex commissario). Per questo i magistrati si erano rivolti alla Consulta, ipotizzando la violazione della Convenzione sulla corruzione di Strasburgo, ratificata dall’Italia come Stato membro del Consiglio d’Europa: l’articolo 12 del trattato, infatti, obbliga a incriminare le “influenze improprie” esercitate dai mediatori, senza specificare che debbano essere finalizzate a commettere un reato. Con la sentenza depositata il 16 dicembre, si legge in un comunicato, la Corte “ha però ritenuto che il concetto di “influenza impropria” utilizzato dalla Convenzione abbia contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati dal legislatore nazionale“. Pertanto, secondo la Consulta, “la scelta del legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di “mediazione illecita” si colloca all’interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale”. E questo anche a causa della “persistente mancanza”, nel nostro Paese, “di una disciplina del lobbying, che consenta di tracciare una chiara linea distintiva tra illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali”. I giudici costituzionali quindi lanciano l’appello a introdurre una legge organica sulla materia, “da tempo e da più parti auspicata“, che possa in futuro “consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite”: cioè riespandere il reato, “sì da assicurare una più incisiva tutela degli interessi collettivi all’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione”. L'articolo Traffico di influenze, la Consulta “salva” la legge Nordio. Ma accusa: “Fatti gravi non più puniti, serve la legge sulle lobby” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Giustizia
Carlo Nordio
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Corte Costituzionale
Cannabis light, il decreto Sicurezza arriva alla Consulta: il tribunale di Brindisi solleva dubbi sul bando alle infiorescenze
La Corte costituzionale giudicherà la legittimità costituzionale dell’articolo 18 del decreto sicurezza, approvato dal governo Meloni il 4 aprile. È la norma per mettere al bando la cannabis light, con il divieto di lavorare e vendere il fiore della canapa a prescindere dall’effetto drogante. Peccato abbia travolto anche i coltivatori – bacino elettorale delle destre – innescando sequestri delle forze dell’ordine ai danni di legittime aziende, con indagini per detenzione di stupefacenti: gli imprenditori della canapa rischiano 20 anni di galera. Per il governo, del resto, le infiorescenze sono un pericolo per la sicurezza (soprattutto stradale), anche se il thc (il cannabinoide psicotropo) è assente o nei limiti di legge, sotto l’asticella dello 0,5 per cento. IL SEQUESTRO E IL RICORSO L’ordinanza per sollevare la questione di legittimità costituzionale è stata firmata da un giudice di Brindisi. Alla toga si era rivolta un’azienda italiana con coltivazioni in Bulgaria, dopo il sequestro di un suo carico di cannabis light nel porto di Brindisi, da parte dell’agenzia delle dogane. Non una manciata di chili bensì diverse tonnellate, destinate dall’impresa prevalentemente all’esportazione sui mercati esteri. Il pubblico ministero ne aveva già ordinato la distruzione, ma il ricorso dell’azienda (firmato dall’avvocato Lorenzo Simonetti) ha fermato il falò. Ieri è stata depositato il verdetto del giudice per le indagini preliminari: prima di decidere sul sequestro di Brindisi, serve un chiarimento della Corte costituzionale sull’articolo 18 del decreto sicurezza. DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ SU TRE FRONTI Gli addetti ai lavori ne erano certi: era solo questione di tempo, prima che il bando al fiore della canapa arrivasse alla Consulta. Da settembre, non si contano i casi di sequestri finiti nel nulla, bocciati dai tribunali del riesame ma anche dai pubblici ministeri. Già il massimario della Cassazione, il 26 giugno, aveva indicato le contraddizioni tra il decreto sicurezza e il dettato della Carta. Il costituzionalista Alfonso Celotto, interpellato dalle associazioni, aveva stilato un elenco di 40 profili di incostituzionalità, solo per l’articolo 18. L’11 novembre il Consiglio di Stato ha rinviato il dossier alla Corte di Giustizia europea, esprimendo forti dubbi sulla coerenza tra il diritto europeo e le leggi italiane sugli stupefacenti, dal Testo unico fino al decreto sicurezza. Nell’ordinanza di Brindisi, il giudice esamina il decreto sicurezza indicando 3 punti in bilico sull’incostituzionalità. In primis, la scelta del governo di procedere per decreto, malgrado l’assenza del carattere d’urgenza e l’eterogeneità dei contenuti del provvedimento. Poi la violazione del principio di offensività, poiché il bando colpisce anche il fiore privo di thc, dunque senza effetto drogante. Infine, la violazione del diritto europeo: il fiore della canapa è legale in tutti i Paesi del Vecchio continente e le imprese del settore ricevono finanziamenti pubblici. IL LEGALE: “NON CI FERMIAMO” L’avvocato Lorenzo Simonetti rivendica il risultato ma non vuole fermarsi qui, mentre la minaccia dei sequestri incombe sugli imprenditori della canapa . “Lo scopo è ottenere ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale anche in altri tribunali, speriamo sia solo l’inizio”, dice il legale a ilfattoquotidiano.it. “Se i giudici non fossero convinti dei dubbi di costituzionalità, almeno dovrebbero sospendere i procedimenti in attesa del verdetto della Consulta”, aggiunge l’avvocato. Raffaele Desiante dell’associazione Ici (Imprenditori canapa italia) non nasconde la soddisfazione per “la svolta attesa da tutto il comparto della canapa industriale”. “Lo sosteniamo da mesi – prosegue Desiante – un’intera filiera non può essere cancellata con un tratto di penna senza una motivazione concreta, proporzionata e basata su dati scientifici”. Anche Coldiretti, ascoltatissima a palazzo Chigi, dopo aver smarrito la voce accoglie con favore il ricorso alla Consulta. “La canapa e le infiorescenze sono fondamentali per lo sviluppo di alcune filiere e limitarle danneggerebbe pesantemente chi ha investito nel settore – commenta l’associazione – Siamo contrari a qualsiasi uso ricreativo della canapa fuori dalle norme comunitarie, ma difendiamo le imprese agricole che operano nella legalità e nel rispetto dei regolamenti europei. Non si possono bloccare attività su cui le aziende agricole hanno investito legittimamente”. Chissà che Meloni non si lasci convincere. L'articolo Cannabis light, il decreto Sicurezza arriva alla Consulta: il tribunale di Brindisi solleva dubbi sul bando alle infiorescenze proviene da Il Fatto Quotidiano.
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