Vorrebbero adottare un bambino che è in un orfanotrofio straniero. Un percorso a
ostacoli per molte coppie, ma su terreno incidentato e giudiziario se si tratta
di persone dello stesso sesso. E così il desiderio deve diventare un “processo”
costituzionale. Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso di sollevare
una questione di legittimità sulla normativa italiana in materia di adozioni,
chiedendo alla Consulta di verificare se la legge produca effetti
“irragionevoli, discriminanti e non giustificati”. Nel mirino dei giudici
finisce in particolare il passaggio della normativa che esclude le coppie
omosessuali unite civilmente dalla possibilità di adottare.
L’ordinanza, di cui dà notizia il Corriere della Sera, nasce dal ricorso
presentato da due quarantenni veneziani, legati da un’unione civile, che hanno
manifestato la volontà di adottare un bambino ospitato in un orfanotrofio
all’estero. “Non vogliamo essere dei pionieri – hanno spiegato – ma soltanto
essere valutati per quello che siamo e per ciò che potremmo offrire: accoglienza
e opportunità a un bambino che oggi non ha riferimenti”.
Secondo il Tribunale per i minorenni la coppia dispone di risorse economiche e
personali tali da poter prendersi cura di un minore in stato di abbandono.
Proprio questo elemento ha spinto i giudici a interrogarsi sulla coerenza
dell’attuale normativa. Lo scorso anno, infatti, la Corte costituzionale ha
aperto alla possibilità di adottare anche per le persone single, ma non ha
esteso questa possibilità alle coppie unite civilmente.
Un paradosso sottolineato anche dall’avvocata trevigiana Valentina Pizzol, che
assiste i due ricorrenti. “Se i nostri clienti decidessero di divorziare –
osserva – ciascuno di loro potrebbe adottare un bambino come single e poi
ricostituire l’unione civile, aggirando di fatto l’ostacolo previsto dalla
legge”. Per il tribunale veneziano, dunque, l’attuale disciplina rischia di
risultare discriminatoria non solo nei confronti delle coppie unite civilmente,
ma anche dei minori stessi. Nella sua ordinanza il collegio richiama inoltre i
principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottolineando come nel
sistema giuridico italiano il matrimonio non sia più l’unico modello capace di
definire il rapporto di filiazione.
Alla luce di questa evoluzione, secondo i giudici il necessario equilibrio tra
il diritto del minore a crescere in un ambiente stabile e armonioso e quello di
una coppia unita civilmente a diventare genitori adottivi porta a ritenere che
il divieto oggi in vigore non risponda più a una finalità legittima e meritevole
di tutela. Al contrario, rischierebbe di tradursi in una forma di sostanziale
discriminazione. La parola ora passa alla Corte costituzionale.
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L'articolo Legge non permette adozione a persone dello stesso sesso, il
Tribunale di Venezia manda gli atti alla Consulta proviene da Il Fatto
Quotidiano.
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Quando si parla di fine vita, il diritto incontra inevitabilmente la dimensione
più fragile e dolorosa dell’esistenza umana. Dietro le norme, le sentenze e le
interpretazioni giuridiche ci sono storie di persone che affrontano malattie
irreversibili, sofferenze profonde e la richiesta, spesso estrema, di poter
decidere con dignità come concludere la propria vita. La recente archiviazione
dell’indagine nei confronti di Marco Cappato da parte della giudice per le
indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, riporta al centro del dibattito
pubblico il tema del suicidio assistito e del vuoto legislativo che ancora
caratterizza il fine vita in Italia. Perché la giudice ha considerato
“accanimento terapeutico” la chemioterapia e l’alimentazione artificiale che
Elena, malata oncologica terminale, e Romano, affetto da Parkinson, rifiutavano.
Una decisione che si inserisce nel solco delle pronunce della Corte
Costituzionale e che, ancora una volta, chiama la magistratura a confrontarsi
con domande etiche e giuridiche complesse. Ne parliamo con Tiziana Siciliano,
procuratrice aggiunta ora in pensione, che negli anni ha seguito con alcuni dei
casi più delicati su questo fronte, a partire da quello di Fabiano Antoniani
DjFabo, spiegando il significato della decisione e il ruolo della giustizia in
un ambito dove la legge ancora fatica a intervenire. È anche merito delle
posizioni di avanguardia nel campo dei diritti civili di questa magistrata se la
Corte Costituzionale nel 2019 ha potuto emettere una storica sentenza che poi ha
portato all’assoluzione di Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio.
La gip Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione dell’indagine su Marco Cappato
accogliendo la linea interpretativa sostenuta dalla Procura. Che valore ha
questa decisione sul piano giuridico?
È una decisione impeccabile, perfettamente allineata alle diverse pronunce della
Corte Costituzionale intervenute dal caso di Fabiano Antoniani in avanti. In
assenza di una legge specifica in materia di fine vita, il giudice non può fare
altro che adeguare la propria decisione alla linea interpretativa fornita dalla
Corte Costituzionale.
Nel vostro ragionamento avete sostenuto una lettura più ampia del concetto di
“trattamento di sostegno vitale”. In cosa consiste questo passaggio e perché lo
avete ritenuto necessario?
Perché la medicina attuale, in molti casi, non ha la capacità di riportare il
malato a uno stato di salute accettabile, ma ha la possibilità di prolungarne
l’esistenza a qualsiasi costo, anche quando le condizioni di vita sono diventate
penose fino all’insostenibile. Questo può avvenire in molti modi: respirazione
forzata, alimentazione artificiale, solo per fare alcuni esempi, ma anche
attraverso mezzi non necessariamente meccanici che prolungano un’esistenza che
assomiglia molto a un’agonia. Mi riferisco, ad esempio, a trattamenti
assistenziali o farmacologici. Ricordiamoci sempre, per evitare posizioni troppo
ideologiche, che stiamo parlando di casi disperati: persone che moriranno a
breve, per le quali l’unica opzione è consentire di scegliere quale vita — o
quale morte — possa essere considerata dignitosa.
Nei casi di Elena e Romano si parla di terapie considerate accanimento
terapeutico. Quanto è centrale, in questo tipo di valutazioni, la distinzione
tra cure necessarie e trattamenti che prolungano solo la sofferenza?
È una distinzione indispensabile, che non è frutto soltanto della mia
interpretazione ma che, ad esempio, è condivisa dall’Ordine dei rianimatori a
livello mondiale. C’è un momento in cui bisogna fermarsi: quando le procedure
rianimatorie non risultano efficaci per il paziente, non devono essere
somministrate. Rammento inoltre che anche le cure considerate necessarie
richiedono comunque il consenso del paziente, consenso che, sulla base della
normativa vigente, può essere negato anche anticipatamente. Nei due casi oggetto
dell’archiviazione i malati rifiutavano le terapie farmacologiche che avrebbero
potuto prolungare, peraltro di poco, la loro esistenza. Un’esistenza che, senza
dubbio, avrebbe presto richiesto anche un supporto meccanico. Ed è proprio
questo che rifiutavano con assoluta decisione.
Questa interpretazione si richiama anche agli articoli 2 e 32 della
Costituzione. Quanto pesa il principio di autodeterminazione del paziente nelle
scelte di fine vita?
È un principio fondamentale, perché è strettamente connesso con il diritto alla
dignità dell’esistenza, che ogni essere umano deve poter autodeterminare.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Fabiano Antoniani e le
pronunce successive, la giurisprudenza sembra aver progressivamente ampliato le
condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio. È davvero così?
No, parlare di ampliamento non è corretto. Ci sono state pronunce che hanno
affermato la non punibilità di indagati o imputati, ma sempre nel rigoroso
rispetto del dettato della Corte Costituzionale. Non si tratta di un ampliamento
interpretativo, ma dell’applicazione della legge nella sua interpretazione
costituzionale.
In assenza di una legge organica sul fine vita, la magistratura si trova spesso
a colmare i vuoti normativi. È un ruolo inevitabile o sarebbe necessario un
intervento legislativo più chiaro?
La continua opera di supplenza a cui vengono chiamati i magistrati non è né
voluta, né gradita. La nostra funzione è applicare le leggi e interpretarle in
un’ottica costituzionale. Se esistesse una legge chiara che regolasse la
materia, noi la applicheremmo. In sua assenza possiamo solo applicare le norme
esistenti con un’interpretazione costituzionalmente orientata, esponendoci
spesso a critiche ingiustificate di volerci sostituire al legislatore. In questo
caso il Parlamento avrebbe potuto intervenire da tempo, avendo già una strada
chiaramente tracciata dalla Corte Costituzionale. Questo rende il vuoto
legislativo ancora più difficile da comprendere, soprattutto considerando che il
tema riguarda sofferenze insostenibili per molti cittadini che si aspettano una
risposta dallo Stato.
Decisioni come questa possono contribuire ad accelerare il dibattito politico e
legislativo sul fine vita in Italia?
Francamente me lo auguro, e credo se lo augurino tutti i cittadini italiani.
Lei ha sostenuto negli anni interpretazioni considerate da alcuni molto avanzate
sul piano dei diritti. Si sente, in qualche modo, una pioniera nella difesa dei
diritti civili attraverso l’azione giudiziaria?
No. Mi sento semplicemente un magistrato che ha fatto il proprio dovere. La
difesa dei diritti è il nostro compito istituzionale. Trovo piuttosto triste che
vi siano diritti che trovano tutela solo attraverso la via giudiziaria. La
giustizia dovrebbe rappresentare l’ultima spiaggia.
Guardando ai casi di Elena e Romano, quanto conta per la giustizia ascoltare la
volontà e la sofferenza concreta delle persone che chiedono di decidere sulla
propria fine?
È fondamentale. Ancora una volta mi richiamo all’illuminata sentenza della Corte
Costituzionale, che ha posto tra i requisiti per la non punibilità dell’aiuto al
suicidio proprio la condizione di gravissima sofferenza fisica o psicologica del
paziente. L’accertamento giudiziario di questi elementi deve avvenire in
concreto, non in astratto. È così che la sofferenza umana entra nel processo e
ne orienta inevitabilmente il percorso valutativo.
Dopo questa archiviazione, quali scenari si aprono per i futuri casi di aiuto al
suicidio in Italia?
È un precedente importante che certamente dovrà essere preso in considerazione
nelle decisioni future. Anche perché è motivato in modo molto solido sul piano
giuridico. Argomentare in senso difforme non sarà semplice.
L'articolo “L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può
prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda
ai cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano.
C’è una categoria di lavoratori italiani che, il giorno in cui smette di
lavorare, non sa quando vedrà arrivare i soldi della liquidazione. Può aspettare
un anno, tre, sette. Senza interessi. Senza rivalutazione. Sono i dipendenti
pubblici, e la somma che attendono si chiama Tfs – Trattamento di Fine Servizio
– l’analogo del Tfr che i colleghi del privato intascano, invece, il giorno
stesso del pensionamento.
Il 5 marzo si attendeva la parola definitiva della Corte Costituzionale. Tre
tribunali amministrativi regionali – Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia –
avevano rimesso alla Consulta la questione, ritenendo che questo sistema di
pagamento differito e rateizzato violasse i principi fondamentali della
Costituzione. L’udienza si era tenuta il 10 febbraio. I lavoratori aspettavano.
La Corte ha depositato la propria ordinanza. Ma invece di decidere, ha rinviato.
L’udienza in cui verrà trattata la questione nel merito è fissata al 14 gennaio
2027. Dieci mesi ancora.
Non è la prima volta che la Corte si esprime su questo tema. Nel 2019, con la
sentenza n. 159, aveva già sollevato più di un dubbio sul sistema. Nel 2023, con
la sentenza n. 130, era stata esplicita: il differimento del Tfs per chi lascia
il lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio
costituzionale della giusta retribuzione. Parole nette. La Corte aveva anche
sottolineato come la rateizzazione aggravasse ulteriormente la situazione,
trattandosi di un emolumento che serve proprio a far fronte alle spese in una
delle fasi più delicate della vita, quella dell’uscita dal mondo del lavoro. E
aveva invitato il legislatore a intervenire.
Sono passati due anni. Il Parlamento non ha fatto nulla di sostanziale. E così
il 5 marzo ci si aspettava che la Corte, preso atto dell’inerzia, facesse il
passo successivo: dichiarare incostituzionale la norma. Non è andata così.
Dietro la decisione di rinviare ci sono, con ogni probabilità, i numeri che
l’Inps ha presentato alla Corte nell’udienza di febbraio: stime sul
significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa
che deriverebbe da una declaratoria immediata di incostituzionalità. In
sostanza: se la Corte avesse detto subito che il sistema è illegittimo, lo Stato
avrebbe dovuto trovare le risorse per pagare in tempi normali milioni di
dipendenti pubblici. Una cifra enorme, che evidentemente ha pesato nella
valutazione.
La logica è comprensibile sul piano finanziario. Ma sul piano dei diritti, è
difficile non notare il paradosso: una norma che la stessa Corte ha già definito
contraria alla Costituzione continua ad applicarsi perché costerebbe troppo
smettere di applicarla.
C’è però un elemento nuovo, rispetto ai precedenti rinvii. Questa volta la Corte
ha fissato una data. Il 14 gennaio 2027 non è solo la prossima udienza: è una
scadenza politica. Se entro quella data il legislatore non avrà riformato il
sistema, la Consulta dichiarerà l’illegittimità costituzionale delle norme
vigenti. Con tutto ciò che ne consegue sul piano giuridico e finanziario.
In questo senso, l’ordinanza assomiglia a un ultimatum. Governo e Parlamento
hanno circa dieci mesi per trovare una soluzione strutturale. Non i rattoppi a
cui ci hanno abituato – come la misura dell’ultima legge di bilancio che
anticipa di tre mesi il pagamento ma fa perdere al lavoratore la detassazione
prevista per il Tfs corrisposto dopo i dodici mesi – ma una riforma vera, che
riconduca il Tfs a tempi di liquidazione paragonabili a quelli del settore
privato.
La domanda è se questa volta l’esecutivo voglia davvero affrontare il nodo, o se
preferisca aspettare il 2027 e lasciare alla Corte l’onere – e la responsabilità
politica – di una sentenza che costerebbe assai di più di una riforma ragionata
e graduale. Sarebbe un calcolo miope.
Nel frattempo, ogni anno centinaia di migliaia di dipendenti pubblici lasciano
il lavoro senza sapere quando rivedranno i loro soldi. Anni di sentenze, moniti,
appelli al legislatore. Adesso almeno c’è una data. Mancano dieci mesi.
L'articolo Tfs dipendenti pubblici, la Consulta rinvia la sentenza al 2027: un
paradosso sul piano dei diritti proviene da Il Fatto Quotidiano.
La Corte costituzionale dà un anno di tempo al governo per risolvere l’annosa
questione del riconoscimento del trattamento di fine servizio che spetta ai
dipendenti pubblici giunti a pensionamento. Ancora oggi l’equivalente del Tfr
per i dipendenti privati viene versato agli statali con ritardi fino a 7 anni e
rateizzato. Una pratica che diversi Tar hanno ritenuto sospetta di
incostituzionalità, rimettendo appunto la questione alla Consulta che aveva già
affrontato la materia con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023. La
Corte aveva evitato di dichiarare l’incostituzionalità solo per non creare un
buco normativo, chiedendo però al legislatore di intervenire. Ora si trova ad
esaminare di nuovo il tema.
Nell’ordinanza numero 25, depositata oggi, la Consulta sottolinea come non sia
ancora stato avviato “in modo sostanziale” un processo graduale che abbia come
obiettivo l’eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali trattamenti
di fine servizio. Nonostante gli avvertimenti contenuti in due sentenze
precedenti, la numero 159 del 2019 e numero 130 del 2023. Le riforme adottate
non sono risolutive. Da un lato è stata ampliata la platea degli aventi diritto
che, per la loro condizione di fragilità, possono percepire l’intero trattamento
entro tre mesi dalla cessazione del servizio, senza dilazioni e, dall’altro, è
stato ridotto una tantum di tre mesi, a partire dal 1 gennaio 2027, il termine
per la liquidazione del T.F.S.
L’articolo 36 della Costituzione risulta comunque intaccato. Ma dichiararle
incostituzionali farebbe sì che chi ne ha diritto possa esigere subito tutto il
dovuto, con un “temporaneo, ma assai significativo, impatto sulle finanze
pubbliche in termini di fabbisogno di cassa”. Pertanto ancora una volta, “al
fine di consentire al legislatore di intervenire con un’appropriata disciplina”,
la Corte ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità
costituzionale all’udienza del 14 gennaio 2027. Per quella data il governo dovrà
aver trovato una soluzione “che pianifichi l’eliminazione dei meccanismi
dilatori in questione”.
L'articolo Trattamento di fine servizio degli statali, la Consulta dà un anno al
governo per eliminare rateizzazione e ritardi nel versamento proviene da Il
Fatto Quotidiano.
Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di
un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un
pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che
stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta
del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità”
di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla
base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova
norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che
aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare –
con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni
prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie
all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di
alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i
punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it
ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza
professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti.
Avvocato, come vede questa decisione della Consulta?
La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal
ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si
pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci
reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma,
in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione
ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista
interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale.
E quindi da oggi cosa succederà?
Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio”
articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante
il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere.
Ma come si fa a dimostrarlo?
Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di
THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano
segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso
importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti
deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle
condizioni psico-fisiche.
Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono
il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel
caso delle sostanze stupefacenti?
Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era
poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale
assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia.
Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma.
Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di
sintomi…
Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di
alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire
che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a
fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità,
allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è
coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza.
Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali
basarsi?
Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei
liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi
fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la
tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel
sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto
una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente
nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula
hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis.
E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti…
Esatto.
Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della
strada, torna il concetto di stato di alterazione?
Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro
qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già
interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque
il pericolo della condotta, ossia l’alterazione.
Da legale come cambierà il vostro approccio professionale?
Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in
ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare
quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è
fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il
medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che
probabilmente non era alterato alla guida.
Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in
vigore nel dicembre del 2024…
Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis
cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere
dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il
pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale
che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo
indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza
“pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma.
L'articolo Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il
legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è
l’alterazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento
allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto
sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel
senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo
l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di
droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della
Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo,
pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente
rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia
presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di
guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale.
E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento
però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di
valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo.
Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso.
La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano
espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187
operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la
norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver
assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada
si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova
formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in
qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o
mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati,
incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della
circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione
l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di
trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto
l’effetto di alcol.
Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha
sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma
in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre
che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più
dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva
alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei
liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che
per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono
riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma.
L'articolo Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma
va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
proviene da Il Fatto Quotidiano.
La legge della Toscana sul fine vita supera il vaglio della Corte Costituzionale
e vede confermata la legittimità del suo impianto generale. A sottolinearlo è il
presidente della Regione, Eugenio Giani, che esprime “soddisfazione” per la
pronuncia della Consulta, la quale riconosce alle Regioni la possibilità di
intervenire su una materia rimasta a lungo priva di una disciplina statale
organica. Anche se i giudici specificano che le Regioni non possono
“sostituirsi” allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono “novare”
la fonte ovvero non possono riprodurre in una legge regionale i requisiti di non
punibilità stabiliti dalla Corte (sentenza 242/2019), perché ciò significherebbe
“cristallizzare” o “impossessarsi” di una materia (ordinamento civile e penale)
che spetta solo allo Stato.
Secondo Giani, la sentenza valorizza il ruolo della Regione Toscana, la prima in
Italia ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, in un
contesto segnato dall’inerzia del legislatore nazionale. “Sul fine vita –
ricorda – si è registrata l’assoluta assenza dello Stato, nonostante l’invito
della stessa Corte con la sentenza 242 del 2019 a intervenire”. La Corte
Costituzionale, pur rilevando la necessità di correggere o riscrivere alcune
disposizioni della legge regionale, ha ritenuto legittimo il corpo principale
del provvedimento laddove esso interviene negli ambiti di competenza della
Regione, nell’ambito della materia concorrente prevista dall’articolo 117 della
Costituzione. Un esito che, per il presidente toscano, conferma “il positivo
operare della Regione Toscana” e smentisce la richiesta del Governo di abrogare
integralmente la legge. “È evidente – ammette Giani – che in alcuni aspetti la
nostra legge è andata oltre e che alcune parti dovranno essere integrate,
corrette o modificate. È un lavoro che faremo”. Tuttavia, aggiunge, il
significato politico e istituzionale della sentenza resta chiaro: “C’è un
diritto delle Regioni a legiferare su questa materia”.
La pronuncia della Consulta, secondo il governatore, contribuisce a chiarire i
confini tra ciò che spetta alla legislazione nazionale e ciò che può essere
disciplinato a livello regionale. In questo senso, la Toscana rivendica un ruolo
di apripista: “Siamo i primi e quindi facciamo scuola. Faremo da esempio a tutte
le Regioni che vorranno legiferare sul fine vita”. Resta ora il passaggio
successivo, con l’adeguamento della legge regionale ai rilievi della Corte, in
attesa che il Parlamento colmi il vuoto normativo più volte segnalato sul tema
del fine vita.
Esulta anche l’Associazione Coscioni, da anni impegnata con il tesoriere Marco
Cappato e gli attivisti nella battaglia sul diritto a essere liberi. “La
Consulta smentisce il Governo: le Regioni possono agire sui diritti nel fine
vita, respinta l’impugnazione “‘totale'” contro la legge toscana. Con la
sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’impostazione del
Governo che chiedeva di cancellare integralmente la legge della Regione Toscana
sul suicidio medicalmente assistito. La Consulta ha chiarito che le Regioni
possono intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i
diritti già riconosciuti dalla sentenza n. 242 del 2019, anche in assenza di una
legge nazionale sul fine vita, respingendo le censure rivolte contro l’intero
impianto della legge toscana” si legge nella nota che ricorda come “le
dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono
in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate, né l’obbligo
delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già
stabiliti”.
In particolare, “la Corte ha precisato che alcune disposizioni sono state
dichiarate illegittime nella parte in cui fissavano per legge regionale
scansioni temporali rigide, ritenendo che tali aspetti non possano essere
cristallizzati in una fonte normativa regionale. Si tratta tuttavia di rilievi
di natura tecnica che non escludono né il dovere del Servizio sanitario di
rispondere alle richieste delle persone, né la necessità che le amministrazioni
sanitarie operino comunque in tempi certi, ragionevoli e compatibili con la
tutela della dignità e della salute dei pazienti”.
Per Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione
Luca Coscioni, promotrice di Liberi Subito: “il Governo ha tentato di bloccare
tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no. È stato confermato che i diritti
sul fine vita non possono essere congelati dall’inerzia politica: le Regioni
possono e devono organizzare il Servizio sanitario per renderli effettivi.
Questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente. Con
la decisione depositata oggi, la Consulta ha inoltre smentito in modo esplicito
i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte, che avevano invocato una
pregiudiziale di costituzionalità come alibi per non discutere la legge di
iniziativa popolare “Liberi Subito”, una legge che in Toscana è stata invece
discussa, emendata e approvata. Mentre il Parlamento discute testi che escludono
il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è
proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire
legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”.
L'articolo Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”.
Associazione Coscioni: “Smentito il governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
È morta a 90 anni, all’ospedale di Rapallo, Fernanda Contri. Fu avvocata, prima
donna giudice della Corte costituzionale, prima donna a ricoprire incarichi
apicali a Palazzo Chigi, ministra, componente del Consiglio superiore della
magistratura, punto di riferimento nel diritto di famiglia, nella tutela dei
minori e dei diritti fondamentali.
Nata a Ivrea ma trasferitasi a Genova con la famiglia, in gioventù fu
campionessa provinciale di getto del peso. Sposò Giorgio Bruzzone, ex
partigiano, il cui padre, un avvocato socialista genovese, ai tempi della
seconda guerra mondiale aiutò molti ebrei. Nel 1985 venne nominata giudice
aggregata della Corte costituzionale, l’anno successivo fu eletta dal Parlamento
in seduta comune al Consiglio superiore della magistratura, dove fece parte del
Comitato Antimafia e fu vicepresidente della Sezione disciplinare e presidente
della IV Commissione referente.
La sua esperienza e il suo profilo istituzionale la portarono a Palazzo Chigi.
Nel giugno 1992, su nomina del presidente del Consiglio Giuliano Amato, divenne
segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri: fu la prima
donna a ricoprire questo incarico. Negli anni successivi, sarà poi sentita come
persona informata sui fatti nell’ambito dei processi sulla trattativa
Stato-mafia.
Nell’aprile 1993 entrò nel governo Ciampi come ministra per gli Affari sociali.
Da ministra si occupò di politiche per l’immigrazione, assistenza sociale e
aiuti umanitari, lavorando in particolare sull’emergenza legata alla guerra
nella ex Jugoslavia. Predispose un disegno di legge sui principi di tutela dei
diritti del minore e avviò un progetto organico sulla disciplina della
condizione giuridica dello straniero in Italia.
Il 4 novembre 1996 venne nominata giudice costituzionale dal presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il 14 dicembre 2004 ha presieduto per la prima
volta la Corte costituzionale. Il 14 febbraio 2005, essendo la giudice più
anziana di nomina e di età, ha presieduto un’udienza pubblica della Corte
costituzionale, prima donna in Italia. È cessata dalla carica il 6 novembre
2005.
Cordoglio per la morte di Contri è arrivato dal presidente della Regione Liguria
Marco Bucci e dalla sindaca di Genova Silvia Salis. “La sua carriera – ha detto
– è un esempio di integrità, rigore giuridico e passione civile, che ha lasciato
un segno profondo nelle nostre istituzioni e nella società”. Andrea Orlando (Pd)
l’ha ricordata come “giurista raffinata e attenta alla dimensione sociale del
dettato costituzionale. E’ stata, naturalmente, direi, una donna di sinistra e
prima ancora un’antifascista, per convinzioni e per sangue. Senza protagonismi,
è stata però a suo modo una militante curiosa e appassionata”.
L'articolo Fernanda Contri, è morta la prima donna giudice alla Consulta e alla
guida della segreteria di Palazzo Chigi proviene da Il Fatto Quotidiano.
Una legislatura regionale consta di 60 mesi. Quella sarda è cominciata 20 mesi
fa. Tenendo presente che l’ultimo anno è di campagna elettorale, e che i
cambiamenti importanti hanno bisogno di tempo per essere realizzati, altrimenti
rimangono sulla carta, la situazione è grigia. Sempre più elettori disertano le
urne. La Sardegna vive un inverno demografico tra i più gravi d’Europa, con
cause multifattoriali che agiscono sul breve, medio e lungo periodo. Lo Statuto
sardo, a seguito della riforma del Titolo V, sostanzialmente non esiste, ed alla
riforma del Titolo V si è aggiunto il processo di attuazione dell’autonomia
differenziata (art. 116 Costituzione).
Questa legislatura, in lieve peggioramento rispetto alle precedenti, si
caratterizza per una serie di leggi regionali – pur non numerose nel complesso –
sulle quali il governo statale solleva rilievi di costituzionalità (ad esempio
sul suicidio assistito). Da ultimo, con la sentenza 184/2025, sulla legge sarda
sulle aree idonee atte ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, la Corte costituzionale ha smantellato l’unica vera legge
importante approvata dal Consiglio regionale nel 2024. Un consiglio regionale
che mi pare lavorare poco.
Solo per rimanere alla strettissima attualità, è di questi giorni la scadenza
dei 60 giorni (sessanta) entro i quali la Regione si doveva esprimere in
relazione all’ampliamento dello stabilimento di bombe e droni della RWM di
Domusnovas, attualmente bloccato in quanto irregolare. Si tratta di una scelta
di campo: o stai col piano di riarmo, o stai con la pace. La Giunta, divisa al
suo interno, ha deciso di non decidere, e di lasciare che il Tar nomini un
commissario. Intanto il governo nazionale sta tentando il colpo di mano con un
emendamento ad hoc alla manovra.
Ma allora la Regione a che serve, verrebbe da chiedersi.
Qualche giorno prima l’Assessore più importante della Giunta, l’Assessore alla
Sanità, espressione dei Cinque Stelle, è stato defenestrato e lo stesso
assessore ha accusato il suo (ex) partito di avere ceduto al clientelismo, ed ha
anche affermato che fosse per lui avrebbe chiamato solamente manager dal
continente, in quanto in Sardegna non c’è nessuno capace. Se volete sapere come
sta la sanità, vi basti chiedere ad un qualunque sardo, o basti il dato che i
sardi che non si curano sono 1 su 6, nel resto d’Italia 1 su 10.
Da ultimo, per mesi ci hanno detto che bisognava dare priorità alla sessione di
bilancio per approvarlo per tempo (ma quante leggi importanti si sono fatte
prima?), e poi come se niente fosse, senza un minimo di autocritica o senza
chiedere scusa, ci si prepara ad (almeno) un mese di esercizio provvisorio. Nel
frattempo, si spaccia per grande vittoria il fatto che lo Stato ci ha reso una
parte dei soldi che doveva ai sardi, dato che gliene abbiamo abbuonato
moltissimi.
Il problema non è Alessandra Todde. Può esserci lei o chiunque altra o altro. Il
problema è sistemico.
Il rischio concreto, come peraltro stiamo vedendo da 15 anni a questa parte, è
che ogni singola giunta sia peggiore di quella precedente, e che sempre meno
persone vadano a votare. D’altra parte, perché lo dovrebbero fare?
Una volta passate le elezioni, prima delle quali si sentono slogan roboanti (“è
il tempo del noi” lo dovrebbero dire ai 211.000 sardi, una enormità, che
nell’estate 2024 hanno firmato una proposta di legge sull’energia), Consiglio e
giunta diventano dei passacarte, molto attenti al piccolo orto elettorale,
comprensivo di consulenti, che alla Sardegna del XXI secolo.
Eventuali dimissioni, o elezioni, non risolveranno nulla.
La Sardegna ha perso la bussola, la può ritrovare con un sardismo democratico
diffuso, coraggioso e impegnato. Chi è sceso in piazza per la Palestina, e
l’anno scorso contro la speculazione energetica, è una speranza su cui innestare
un processo inclusivo che sparigli.
L'articolo Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico.
Presto non voterà più nessuno proviene da Il Fatto Quotidiano.
6,75€ lordi. È la miseria – chiamatela, se volete, paga oraria – con cui vengono
retribuiti gli undici lavoratori del servizio portineria della Regione Puglia.
Come loro, in tutta Italia, decine di migliaia. Portieri, vigilanti, addetti
alle pulizie, educatori, operatori sociosanitari e chi più ne ha più ne metta.
Lavoratori per il pubblico senza essere lavoratori pubblici; un esercito la cui
caratteristica comune è l’essere pagati con salari da fame.
Ora, però, per gli undici addetti al servizio portineria della Regione Puglia si
potrebbe aprire un capitolo nuovo. Il Governo Meloni, infatti, ha ricevuto uno
schiaffo in piena faccia con la decisione della Corte Costituzionale, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre: la sentenza 188/2025 considera
inammissibile il ricorso con cui l’esecutivo impugnava la legge 30/2024 della
Regione Puglia e provava così a bloccare l’istituzione di un “salario minimo”
regionale.
D’ora in poi, invece, la legge 30/2024 – definitivamente valida – imporrà alle
imprese che parteciperanno ai bandi per appalti della Regione Puglia non solo
l’applicazione del contratto collettivo nazionale (Ccnl) indicato nella gara –
come da Codice Appalti del 2023 – ma anche il pagamento della soglia minima
oraria di 9€ lordi.
Oggi tace l’ultradestra; è raggiante, al contrario, il centrosinistra. Ma, più
che lo scontro politico, ciò che deve interessarci è la possibilità di
miglioramento concreto delle vite di migliaia e migliaia di uomini e donne.
La Corte Costituzionale, infatti, ribadisce nei fatti l’importanza di un campo
di battaglia che avevo evidenziato fin da quando l’opposizione di Meloni & Co.
all’introduzione di un salario minimo a livello nazionale si era dimostrata
irreversibile: gli enti locali.
Oggi Regioni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, agenzie regionali,
enti strumentali regionali, nonché i Comuni e le municipalizzate, sono tra i
principali “erogatori” di lavoro precario ma soprattutto miserrimo.
Da lì si può partire per imporre condizioni minime di dignità e iniziare ad
affrontare sul livello territoriale la più grande questione aperta da
quarant’anni a questa parte nel Belpaese: la questione salariale.
Perché i salari sono fermi. O, meglio, precipitati ancor più verso il basso in
questi anni: nella stragrande maggioranza dei settori i rinnovi contrattuali –
lì dove ci sono stati – non hanno tenuto il passo con l’aumento dei prezzi. Il
risultato è sotto gli occhi di tutti: potere d’acquisto crollato dell’8,8% tra
il 2021 e il 2025, con un picco del -10,2% al Sud. Di fronte al crollo dei
salari, il continuo richiamo del Governo Meloni sui record dell’occupazione –
dati veri, non fake news – lascia il tempo che trova. Perché se il lavoro
dev’essere lo strumento per potersi garantire una vita dignitosa, come prescrive
la stessa Costituzione all’articolo 36, troppe occupazioni oggi non ti
permettono nemmeno di sopravvivere.
Se però una rondine non fa primavera, altrettanto una legge regionale – o una
norma comunale – non fa il salario minimo. Perché abbiamo già visto titoloni di
giornale esaltare l’approvazione di un salario minimo comunale in diverse città
italiane (Firenze, Napoli, Genova, ecc.), per poi scoprire che alle parole – e
agli atti – non seguivano i fatti.
Come è accaduto nella Genova del nuovo idolo del centrosinistra, la sindaca
Salis: a luglio 2025 viene approvata una delibera che introduce il salario
minimo comunale di 9€ l’ora, una “misura concreta per fermare il lavoro povero
pagato con i soldi pubblici” (parole della sindaca Salis); tutto giusto, se non
fosse che poi, alla lettura di uno dei bandi pubblicati dopo l’approvazione
della delibera, si scopriva che alle imprese era permessa l’applicazione del
Ccnl floricoltori, che prevede anche paghe da poco più di 7€ l’ora.
La buona notizia è che la Corte Costituzionale ci conferma che un salario minimo
locale si può fare. Ma per trasformare la possibilità in realtà servono la
partecipazione e il protagonismo di lavoratori e lavoratrici.
In primo luogo per spingere per approvare delibere e leggi che lo introducano,
questo salario minimo. E magari più alto dei 9€ su cui verte la proposta del
centrosinistra, considerato che con la mega-inflazione di questi anni è una
cifra assai bassa. Nemmeno più i 10€ proposti come Potere al Popolo rischiano di
essere sufficienti, figuriamoci meno!
In secondo luogo, laddove le norme siano già state approvate, attraverso un
controllo popolare che porti a verificare che i nuovi bandi prevedano
effettivamente la soglia minima del salario minimo e non consentano scappatoie
alle imprese concorrenti.
Infine, utilizzando la mobilitazione ente per ente, Comune per Comune, Regione
per Regione, come percorso per costruire un blocco sociale e politico che ponga
la questione salariale in cima all’agenda del Paese. Perché dalla risposta a
questa questione si definirà il futuro del nostro Paese e della sua classe
lavoratrice.
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serve la partecipazione dei lavoratori proviene da Il Fatto Quotidiano.