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Legge non permette adozione a persone dello stesso sesso, il Tribunale di Venezia manda gli atti alla Consulta
Vorrebbero adottare un bambino che è in un orfanotrofio straniero. Un percorso a ostacoli per molte coppie, ma su terreno incidentato e giudiziario se si tratta di persone dello stesso sesso. E così il desiderio deve diventare un “processo” costituzionale. Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso di sollevare una questione di legittimità sulla normativa italiana in materia di adozioni, chiedendo alla Consulta di verificare se la legge produca effetti “irragionevoli, discriminanti e non giustificati”. Nel mirino dei giudici finisce in particolare il passaggio della normativa che esclude le coppie omosessuali unite civilmente dalla possibilità di adottare. L’ordinanza, di cui dà notizia il Corriere della Sera, nasce dal ricorso presentato da due quarantenni veneziani, legati da un’unione civile, che hanno manifestato la volontà di adottare un bambino ospitato in un orfanotrofio all’estero. “Non vogliamo essere dei pionieri – hanno spiegato – ma soltanto essere valutati per quello che siamo e per ciò che potremmo offrire: accoglienza e opportunità a un bambino che oggi non ha riferimenti”. Secondo il Tribunale per i minorenni la coppia dispone di risorse economiche e personali tali da poter prendersi cura di un minore in stato di abbandono. Proprio questo elemento ha spinto i giudici a interrogarsi sulla coerenza dell’attuale normativa. Lo scorso anno, infatti, la Corte costituzionale ha aperto alla possibilità di adottare anche per le persone single, ma non ha esteso questa possibilità alle coppie unite civilmente. Un paradosso sottolineato anche dall’avvocata trevigiana Valentina Pizzol, che assiste i due ricorrenti. “Se i nostri clienti decidessero di divorziare – osserva – ciascuno di loro potrebbe adottare un bambino come single e poi ricostituire l’unione civile, aggirando di fatto l’ostacolo previsto dalla legge”. Per il tribunale veneziano, dunque, l’attuale disciplina rischia di risultare discriminatoria non solo nei confronti delle coppie unite civilmente, ma anche dei minori stessi. Nella sua ordinanza il collegio richiama inoltre i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottolineando come nel sistema giuridico italiano il matrimonio non sia più l’unico modello capace di definire il rapporto di filiazione. Alla luce di questa evoluzione, secondo i giudici il necessario equilibrio tra il diritto del minore a crescere in un ambiente stabile e armonioso e quello di una coppia unita civilmente a diventare genitori adottivi porta a ritenere che il divieto oggi in vigore non risponda più a una finalità legittima e meritevole di tutela. Al contrario, rischierebbe di tradursi in una forma di sostanziale discriminazione. La parola ora passa alla Corte costituzionale. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo Legge non permette adozione a persone dello stesso sesso, il Tribunale di Venezia manda gli atti alla Consulta proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda ai cittadini”
Quando si parla di fine vita, il diritto incontra inevitabilmente la dimensione più fragile e dolorosa dell’esistenza umana. Dietro le norme, le sentenze e le interpretazioni giuridiche ci sono storie di persone che affrontano malattie irreversibili, sofferenze profonde e la richiesta, spesso estrema, di poter decidere con dignità come concludere la propria vita. La recente archiviazione dell’indagine nei confronti di Marco Cappato da parte della giudice per le indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, riporta al centro del dibattito pubblico il tema del suicidio assistito e del vuoto legislativo che ancora caratterizza il fine vita in Italia. Perché la giudice ha considerato “accanimento terapeutico” la chemioterapia e l’alimentazione artificiale che Elena, malata oncologica terminale, e Romano, affetto da Parkinson, rifiutavano. Una decisione che si inserisce nel solco delle pronunce della Corte Costituzionale e che, ancora una volta, chiama la magistratura a confrontarsi con domande etiche e giuridiche complesse. Ne parliamo con Tiziana Siciliano, procuratrice aggiunta ora in pensione, che negli anni ha seguito con alcuni dei casi più delicati su questo fronte, a partire da quello di Fabiano Antoniani DjFabo, spiegando il significato della decisione e il ruolo della giustizia in un ambito dove la legge ancora fatica a intervenire. È anche merito delle posizioni di avanguardia nel campo dei diritti civili di questa magistrata se la Corte Costituzionale nel 2019 ha potuto emettere una storica sentenza che poi ha portato all’assoluzione di Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio. La gip Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione dell’indagine su Marco Cappato accogliendo la linea interpretativa sostenuta dalla Procura. Che valore ha questa decisione sul piano giuridico? È una decisione impeccabile, perfettamente allineata alle diverse pronunce della Corte Costituzionale intervenute dal caso di Fabiano Antoniani in avanti. In assenza di una legge specifica in materia di fine vita, il giudice non può fare altro che adeguare la propria decisione alla linea interpretativa fornita dalla Corte Costituzionale. Nel vostro ragionamento avete sostenuto una lettura più ampia del concetto di “trattamento di sostegno vitale”. In cosa consiste questo passaggio e perché lo avete ritenuto necessario? Perché la medicina attuale, in molti casi, non ha la capacità di riportare il malato a uno stato di salute accettabile, ma ha la possibilità di prolungarne l’esistenza a qualsiasi costo, anche quando le condizioni di vita sono diventate penose fino all’insostenibile. Questo può avvenire in molti modi: respirazione forzata, alimentazione artificiale, solo per fare alcuni esempi, ma anche attraverso mezzi non necessariamente meccanici che prolungano un’esistenza che assomiglia molto a un’agonia. Mi riferisco, ad esempio, a trattamenti assistenziali o farmacologici. Ricordiamoci sempre, per evitare posizioni troppo ideologiche, che stiamo parlando di casi disperati: persone che moriranno a breve, per le quali l’unica opzione è consentire di scegliere quale vita — o quale morte — possa essere considerata dignitosa. Nei casi di Elena e Romano si parla di terapie considerate accanimento terapeutico. Quanto è centrale, in questo tipo di valutazioni, la distinzione tra cure necessarie e trattamenti che prolungano solo la sofferenza? È una distinzione indispensabile, che non è frutto soltanto della mia interpretazione ma che, ad esempio, è condivisa dall’Ordine dei rianimatori a livello mondiale. C’è un momento in cui bisogna fermarsi: quando le procedure rianimatorie non risultano efficaci per il paziente, non devono essere somministrate. Rammento inoltre che anche le cure considerate necessarie richiedono comunque il consenso del paziente, consenso che, sulla base della normativa vigente, può essere negato anche anticipatamente. Nei due casi oggetto dell’archiviazione i malati rifiutavano le terapie farmacologiche che avrebbero potuto prolungare, peraltro di poco, la loro esistenza. Un’esistenza che, senza dubbio, avrebbe presto richiesto anche un supporto meccanico. Ed è proprio questo che rifiutavano con assoluta decisione. Questa interpretazione si richiama anche agli articoli 2 e 32 della Costituzione. Quanto pesa il principio di autodeterminazione del paziente nelle scelte di fine vita? È un principio fondamentale, perché è strettamente connesso con il diritto alla dignità dell’esistenza, che ogni essere umano deve poter autodeterminare. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Fabiano Antoniani e le pronunce successive, la giurisprudenza sembra aver progressivamente ampliato le condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio. È davvero così? No, parlare di ampliamento non è corretto. Ci sono state pronunce che hanno affermato la non punibilità di indagati o imputati, ma sempre nel rigoroso rispetto del dettato della Corte Costituzionale. Non si tratta di un ampliamento interpretativo, ma dell’applicazione della legge nella sua interpretazione costituzionale. In assenza di una legge organica sul fine vita, la magistratura si trova spesso a colmare i vuoti normativi. È un ruolo inevitabile o sarebbe necessario un intervento legislativo più chiaro? La continua opera di supplenza a cui vengono chiamati i magistrati non è né voluta, né gradita. La nostra funzione è applicare le leggi e interpretarle in un’ottica costituzionale. Se esistesse una legge chiara che regolasse la materia, noi la applicheremmo. In sua assenza possiamo solo applicare le norme esistenti con un’interpretazione costituzionalmente orientata, esponendoci spesso a critiche ingiustificate di volerci sostituire al legislatore. In questo caso il Parlamento avrebbe potuto intervenire da tempo, avendo già una strada chiaramente tracciata dalla Corte Costituzionale. Questo rende il vuoto legislativo ancora più difficile da comprendere, soprattutto considerando che il tema riguarda sofferenze insostenibili per molti cittadini che si aspettano una risposta dallo Stato. Decisioni come questa possono contribuire ad accelerare il dibattito politico e legislativo sul fine vita in Italia? Francamente me lo auguro, e credo se lo augurino tutti i cittadini italiani. Lei ha sostenuto negli anni interpretazioni considerate da alcuni molto avanzate sul piano dei diritti. Si sente, in qualche modo, una pioniera nella difesa dei diritti civili attraverso l’azione giudiziaria? No. Mi sento semplicemente un magistrato che ha fatto il proprio dovere. La difesa dei diritti è il nostro compito istituzionale. Trovo piuttosto triste che vi siano diritti che trovano tutela solo attraverso la via giudiziaria. La giustizia dovrebbe rappresentare l’ultima spiaggia. Guardando ai casi di Elena e Romano, quanto conta per la giustizia ascoltare la volontà e la sofferenza concreta delle persone che chiedono di decidere sulla propria fine? È fondamentale. Ancora una volta mi richiamo all’illuminata sentenza della Corte Costituzionale, che ha posto tra i requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio proprio la condizione di gravissima sofferenza fisica o psicologica del paziente. L’accertamento giudiziario di questi elementi deve avvenire in concreto, non in astratto. È così che la sofferenza umana entra nel processo e ne orienta inevitabilmente il percorso valutativo. Dopo questa archiviazione, quali scenari si aprono per i futuri casi di aiuto al suicidio in Italia? È un precedente importante che certamente dovrà essere preso in considerazione nelle decisioni future. Anche perché è motivato in modo molto solido sul piano giuridico. Argomentare in senso difforme non sarà semplice. L'articolo “L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda ai cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Tfs dipendenti pubblici, la Consulta rinvia la sentenza al 2027: un paradosso sul piano dei diritti
C’è una categoria di lavoratori italiani che, il giorno in cui smette di lavorare, non sa quando vedrà arrivare i soldi della liquidazione. Può aspettare un anno, tre, sette. Senza interessi. Senza rivalutazione. Sono i dipendenti pubblici, e la somma che attendono si chiama Tfs – Trattamento di Fine Servizio – l’analogo del Tfr che i colleghi del privato intascano, invece, il giorno stesso del pensionamento. Il 5 marzo si attendeva la parola definitiva della Corte Costituzionale. Tre tribunali amministrativi regionali – Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia – avevano rimesso alla Consulta la questione, ritenendo che questo sistema di pagamento differito e rateizzato violasse i principi fondamentali della Costituzione. L’udienza si era tenuta il 10 febbraio. I lavoratori aspettavano. La Corte ha depositato la propria ordinanza. Ma invece di decidere, ha rinviato. L’udienza in cui verrà trattata la questione nel merito è fissata al 14 gennaio 2027. Dieci mesi ancora. Non è la prima volta che la Corte si esprime su questo tema. Nel 2019, con la sentenza n. 159, aveva già sollevato più di un dubbio sul sistema. Nel 2023, con la sentenza n. 130, era stata esplicita: il differimento del Tfs per chi lascia il lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione. Parole nette. La Corte aveva anche sottolineato come la rateizzazione aggravasse ulteriormente la situazione, trattandosi di un emolumento che serve proprio a far fronte alle spese in una delle fasi più delicate della vita, quella dell’uscita dal mondo del lavoro. E aveva invitato il legislatore a intervenire. Sono passati due anni. Il Parlamento non ha fatto nulla di sostanziale. E così il 5 marzo ci si aspettava che la Corte, preso atto dell’inerzia, facesse il passo successivo: dichiarare incostituzionale la norma. Non è andata così. Dietro la decisione di rinviare ci sono, con ogni probabilità, i numeri che l’Inps ha presentato alla Corte nell’udienza di febbraio: stime sul significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa che deriverebbe da una declaratoria immediata di incostituzionalità. In sostanza: se la Corte avesse detto subito che il sistema è illegittimo, lo Stato avrebbe dovuto trovare le risorse per pagare in tempi normali milioni di dipendenti pubblici. Una cifra enorme, che evidentemente ha pesato nella valutazione. La logica è comprensibile sul piano finanziario. Ma sul piano dei diritti, è difficile non notare il paradosso: una norma che la stessa Corte ha già definito contraria alla Costituzione continua ad applicarsi perché costerebbe troppo smettere di applicarla. C’è però un elemento nuovo, rispetto ai precedenti rinvii. Questa volta la Corte ha fissato una data. Il 14 gennaio 2027 non è solo la prossima udienza: è una scadenza politica. Se entro quella data il legislatore non avrà riformato il sistema, la Consulta dichiarerà l’illegittimità costituzionale delle norme vigenti. Con tutto ciò che ne consegue sul piano giuridico e finanziario. In questo senso, l’ordinanza assomiglia a un ultimatum. Governo e Parlamento hanno circa dieci mesi per trovare una soluzione strutturale. Non i rattoppi a cui ci hanno abituato – come la misura dell’ultima legge di bilancio che anticipa di tre mesi il pagamento ma fa perdere al lavoratore la detassazione prevista per il Tfs corrisposto dopo i dodici mesi – ma una riforma vera, che riconduca il Tfs a tempi di liquidazione paragonabili a quelli del settore privato. La domanda è se questa volta l’esecutivo voglia davvero affrontare il nodo, o se preferisca aspettare il 2027 e lasciare alla Corte l’onere – e la responsabilità politica – di una sentenza che costerebbe assai di più di una riforma ragionata e graduale. Sarebbe un calcolo miope. Nel frattempo, ogni anno centinaia di migliaia di dipendenti pubblici lasciano il lavoro senza sapere quando rivedranno i loro soldi. Anni di sentenze, moniti, appelli al legislatore. Adesso almeno c’è una data. Mancano dieci mesi. L'articolo Tfs dipendenti pubblici, la Consulta rinvia la sentenza al 2027: un paradosso sul piano dei diritti proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Trattamento di fine servizio degli statali, la Consulta dà un anno al governo per eliminare rateizzazione e ritardi nel versamento
La Corte costituzionale dà un anno di tempo al governo per risolvere l’annosa questione del riconoscimento del trattamento di fine servizio che spetta ai dipendenti pubblici giunti a pensionamento. Ancora oggi l’equivalente del Tfr per i dipendenti privati viene versato agli statali con ritardi fino a 7 anni e rateizzato. Una pratica che diversi Tar hanno ritenuto sospetta di incostituzionalità, rimettendo appunto la questione alla Consulta che aveva già affrontato la materia con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023. La Corte aveva evitato di dichiarare l’incostituzionalità solo per non creare un buco normativo, chiedendo però al legislatore di intervenire. Ora si trova ad esaminare di nuovo il tema. Nell’ordinanza numero 25, depositata oggi, la Consulta sottolinea come non sia ancora stato avviato “in modo sostanziale” un processo graduale che abbia come obiettivo l’eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali trattamenti di fine servizio. Nonostante gli avvertimenti contenuti in due sentenze precedenti, la numero 159 del 2019 e numero 130 del 2023. Le riforme adottate non sono risolutive. Da un lato è stata ampliata la platea degli aventi diritto che, per la loro condizione di fragilità, possono percepire l’intero trattamento entro tre mesi dalla cessazione del servizio, senza dilazioni e, dall’altro, è stato ridotto una tantum di tre mesi, a partire dal 1 gennaio 2027, il termine per la liquidazione del T.F.S. L’articolo 36 della Costituzione risulta comunque intaccato. Ma dichiararle incostituzionali farebbe sì che chi ne ha diritto possa esigere subito tutto il dovuto, con un “temporaneo, ma assai significativo, impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa”. Pertanto ancora una volta, “al fine di consentire al legislatore di intervenire con un’appropriata disciplina”, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 14 gennaio 2027. Per quella data il governo dovrà aver trovato una soluzione “che pianifichi l’eliminazione dei meccanismi dilatori in questione”. L'articolo Trattamento di fine servizio degli statali, la Consulta dà un anno al governo per eliminare rateizzazione e ritardi nel versamento proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è l’alterazione”
Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità” di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare – con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti. Avvocato, come vede questa decisione della Consulta? La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale. E quindi da oggi cosa succederà? Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio” articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere. Ma come si fa a dimostrarlo? Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle condizioni psico-fisiche. Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel caso delle sostanze stupefacenti? Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia. Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma. Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di sintomi… Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità, allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza. Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali basarsi? Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis. E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti… Esatto. Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della strada, torna il concetto di stato di alterazione? Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque il pericolo della condotta, ossia l’alterazione. Da legale come cambierà il vostro approccio professionale? Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che probabilmente non era alterato alla guida. Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in vigore nel dicembre del 2024… Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma. L'articolo Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è l’alterazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo, pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale. E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo. Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso. La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’effetto di alcol. Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma. L'articolo Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo”
La legge della Toscana sul fine vita supera il vaglio della Corte Costituzionale e vede confermata la legittimità del suo impianto generale. A sottolinearlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che esprime “soddisfazione” per la pronuncia della Consulta, la quale riconosce alle Regioni la possibilità di intervenire su una materia rimasta a lungo priva di una disciplina statale organica. Anche se i giudici specificano che le Regioni non possono “sostituirsi” allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono “novare” la fonte ovvero non possono riprodurre in una legge regionale i requisiti di non punibilità stabiliti dalla Corte (sentenza 242/2019), perché ciò significherebbe “cristallizzare” o “impossessarsi” di una materia (ordinamento civile e penale) che spetta solo allo Stato. Secondo Giani, la sentenza valorizza il ruolo della Regione Toscana, la prima in Italia ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, in un contesto segnato dall’inerzia del legislatore nazionale. “Sul fine vita – ricorda – si è registrata l’assoluta assenza dello Stato, nonostante l’invito della stessa Corte con la sentenza 242 del 2019 a intervenire”. La Corte Costituzionale, pur rilevando la necessità di correggere o riscrivere alcune disposizioni della legge regionale, ha ritenuto legittimo il corpo principale del provvedimento laddove esso interviene negli ambiti di competenza della Regione, nell’ambito della materia concorrente prevista dall’articolo 117 della Costituzione. Un esito che, per il presidente toscano, conferma “il positivo operare della Regione Toscana” e smentisce la richiesta del Governo di abrogare integralmente la legge. “È evidente – ammette Giani – che in alcuni aspetti la nostra legge è andata oltre e che alcune parti dovranno essere integrate, corrette o modificate. È un lavoro che faremo”. Tuttavia, aggiunge, il significato politico e istituzionale della sentenza resta chiaro: “C’è un diritto delle Regioni a legiferare su questa materia”. La pronuncia della Consulta, secondo il governatore, contribuisce a chiarire i confini tra ciò che spetta alla legislazione nazionale e ciò che può essere disciplinato a livello regionale. In questo senso, la Toscana rivendica un ruolo di apripista: “Siamo i primi e quindi facciamo scuola. Faremo da esempio a tutte le Regioni che vorranno legiferare sul fine vita”. Resta ora il passaggio successivo, con l’adeguamento della legge regionale ai rilievi della Corte, in attesa che il Parlamento colmi il vuoto normativo più volte segnalato sul tema del fine vita. Esulta anche l’Associazione Coscioni, da anni impegnata con il tesoriere Marco Cappato e gli attivisti nella battaglia sul diritto a essere liberi. “La Consulta smentisce il Governo: le Regioni possono agire sui diritti nel fine vita, respinta l’impugnazione “‘totale'” contro la legge toscana. Con la sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’impostazione del Governo che chiedeva di cancellare integralmente la legge della Regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito. La Consulta ha chiarito che le Regioni possono intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i diritti già riconosciuti dalla sentenza n. 242 del 2019, anche in assenza di una legge nazionale sul fine vita, respingendo le censure rivolte contro l’intero impianto della legge toscana” si legge nella nota che ricorda come “le dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate, né l’obbligo delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già stabiliti”. In particolare, “la Corte ha precisato che alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime nella parte in cui fissavano per legge regionale scansioni temporali rigide, ritenendo che tali aspetti non possano essere cristallizzati in una fonte normativa regionale. Si tratta tuttavia di rilievi di natura tecnica che non escludono né il dovere del Servizio sanitario di rispondere alle richieste delle persone, né la necessità che le amministrazioni sanitarie operino comunque in tempi certi, ragionevoli e compatibili con la tutela della dignità e della salute dei pazienti”. Per Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice di Liberi Subito: “il Governo ha tentato di bloccare tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no. È stato confermato che i diritti sul fine vita non possono essere congelati dall’inerzia politica: le Regioni possono e devono organizzare il Servizio sanitario per renderli effettivi. Questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente. Con la decisione depositata oggi, la Consulta ha inoltre smentito in modo esplicito i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte, che avevano invocato una pregiudiziale di costituzionalità come alibi per non discutere la legge di iniziativa popolare “Liberi Subito”, una legge che in Toscana è stata invece discussa, emendata e approvata. Mentre il Parlamento discute testi che escludono il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”. L'articolo Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Corte Costituzionale
Fernanda Contri, è morta la prima donna giudice alla Consulta e alla guida della segreteria di Palazzo Chigi
È morta a 90 anni, all’ospedale di Rapallo, Fernanda Contri. Fu avvocata, prima donna giudice della Corte costituzionale, prima donna a ricoprire incarichi apicali a Palazzo Chigi, ministra, componente del Consiglio superiore della magistratura, punto di riferimento nel diritto di famiglia, nella tutela dei minori e dei diritti fondamentali. Nata a Ivrea ma trasferitasi a Genova con la famiglia, in gioventù fu campionessa provinciale di getto del peso. Sposò Giorgio Bruzzone, ex partigiano, il cui padre, un avvocato socialista genovese, ai tempi della seconda guerra mondiale aiutò molti ebrei. Nel 1985 venne nominata giudice aggregata della Corte costituzionale, l’anno successivo fu eletta dal Parlamento in seduta comune al Consiglio superiore della magistratura, dove fece parte del Comitato Antimafia e fu vicepresidente della Sezione disciplinare e presidente della IV Commissione referente. La sua esperienza e il suo profilo istituzionale la portarono a Palazzo Chigi. Nel giugno 1992, su nomina del presidente del Consiglio Giuliano Amato, divenne segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri: fu la prima donna a ricoprire questo incarico. Negli anni successivi, sarà poi sentita come persona informata sui fatti nell’ambito dei processi sulla trattativa Stato-mafia. Nell’aprile 1993 entrò nel governo Ciampi come ministra per gli Affari sociali. Da ministra si occupò di politiche per l’immigrazione, assistenza sociale e aiuti umanitari, lavorando in particolare sull’emergenza legata alla guerra nella ex Jugoslavia. Predispose un disegno di legge sui principi di tutela dei diritti del minore e avviò un progetto organico sulla disciplina della condizione giuridica dello straniero in Italia. Il 4 novembre 1996 venne nominata giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il 14 dicembre 2004 ha presieduto per la prima volta la Corte costituzionale. Il 14 febbraio 2005, essendo la giudice più anziana di nomina e di età, ha presieduto un’udienza pubblica della Corte costituzionale, prima donna in Italia. È cessata dalla carica il 6 novembre 2005. Cordoglio per la morte di Contri è arrivato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dalla sindaca di Genova Silvia Salis. “La sua carriera – ha detto – è un esempio di integrità, rigore giuridico e passione civile, che ha lasciato un segno profondo nelle nostre istituzioni e nella società”. Andrea Orlando (Pd) l’ha ricordata come “giurista raffinata e attenta alla dimensione sociale del dettato costituzionale. E’ stata, naturalmente, direi, una donna di sinistra e prima ancora un’antifascista, per convinzioni e per sangue. Senza protagonismi, è stata però a suo modo una militante curiosa e appassionata”. L'articolo Fernanda Contri, è morta la prima donna giudice alla Consulta e alla guida della segreteria di Palazzo Chigi proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico. Presto non voterà più nessuno
Una legislatura regionale consta di 60 mesi. Quella sarda è cominciata 20 mesi fa. Tenendo presente che l’ultimo anno è di campagna elettorale, e che i cambiamenti importanti hanno bisogno di tempo per essere realizzati, altrimenti rimangono sulla carta, la situazione è grigia. Sempre più elettori disertano le urne. La Sardegna vive un inverno demografico tra i più gravi d’Europa, con cause multifattoriali che agiscono sul breve, medio e lungo periodo. Lo Statuto sardo, a seguito della riforma del Titolo V, sostanzialmente non esiste, ed alla riforma del Titolo V si è aggiunto il processo di attuazione dell’autonomia differenziata (art. 116 Costituzione). Questa legislatura, in lieve peggioramento rispetto alle precedenti, si caratterizza per una serie di leggi regionali – pur non numerose nel complesso – sulle quali il governo statale solleva rilievi di costituzionalità (ad esempio sul suicidio assistito). Da ultimo, con la sentenza 184/2025, sulla legge sarda sulle aree idonee atte ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la Corte costituzionale ha smantellato l’unica vera legge importante approvata dal Consiglio regionale nel 2024. Un consiglio regionale che mi pare lavorare poco. Solo per rimanere alla strettissima attualità, è di questi giorni la scadenza dei 60 giorni (sessanta) entro i quali la Regione si doveva esprimere in relazione all’ampliamento dello stabilimento di bombe e droni della RWM di Domusnovas, attualmente bloccato in quanto irregolare. Si tratta di una scelta di campo: o stai col piano di riarmo, o stai con la pace. La Giunta, divisa al suo interno, ha deciso di non decidere, e di lasciare che il Tar nomini un commissario. Intanto il governo nazionale sta tentando il colpo di mano con un emendamento ad hoc alla manovra. Ma allora la Regione a che serve, verrebbe da chiedersi. Qualche giorno prima l’Assessore più importante della Giunta, l’Assessore alla Sanità, espressione dei Cinque Stelle, è stato defenestrato e lo stesso assessore ha accusato il suo (ex) partito di avere ceduto al clientelismo, ed ha anche affermato che fosse per lui avrebbe chiamato solamente manager dal continente, in quanto in Sardegna non c’è nessuno capace. Se volete sapere come sta la sanità, vi basti chiedere ad un qualunque sardo, o basti il dato che i sardi che non si curano sono 1 su 6, nel resto d’Italia 1 su 10. Da ultimo, per mesi ci hanno detto che bisognava dare priorità alla sessione di bilancio per approvarlo per tempo (ma quante leggi importanti si sono fatte prima?), e poi come se niente fosse, senza un minimo di autocritica o senza chiedere scusa, ci si prepara ad (almeno) un mese di esercizio provvisorio. Nel frattempo, si spaccia per grande vittoria il fatto che lo Stato ci ha reso una parte dei soldi che doveva ai sardi, dato che gliene abbiamo abbuonato moltissimi. Il problema non è Alessandra Todde. Può esserci lei o chiunque altra o altro. Il problema è sistemico. Il rischio concreto, come peraltro stiamo vedendo da 15 anni a questa parte, è che ogni singola giunta sia peggiore di quella precedente, e che sempre meno persone vadano a votare. D’altra parte, perché lo dovrebbero fare? Una volta passate le elezioni, prima delle quali si sentono slogan roboanti (“è il tempo del noi” lo dovrebbero dire ai 211.000 sardi, una enormità, che nell’estate 2024 hanno firmato una proposta di legge sull’energia), Consiglio e giunta diventano dei passacarte, molto attenti al piccolo orto elettorale, comprensivo di consulenti, che alla Sardegna del XXI secolo. Eventuali dimissioni, o elezioni, non risolveranno nulla. La Sardegna ha perso la bussola, la può ritrovare con un sardismo democratico diffuso, coraggioso e impegnato. Chi è sceso in piazza per la Palestina, e l’anno scorso contro la speculazione energetica, è una speranza su cui innestare un processo inclusivo che sparigli. L'articolo Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico. Presto non voterà più nessuno proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Alessandra Todde
La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare: ora serve la partecipazione dei lavoratori
6,75€ lordi. È la miseria – chiamatela, se volete, paga oraria – con cui vengono retribuiti gli undici lavoratori del servizio portineria della Regione Puglia. Come loro, in tutta Italia, decine di migliaia. Portieri, vigilanti, addetti alle pulizie, educatori, operatori sociosanitari e chi più ne ha più ne metta. Lavoratori per il pubblico senza essere lavoratori pubblici; un esercito la cui caratteristica comune è l’essere pagati con salari da fame. Ora, però, per gli undici addetti al servizio portineria della Regione Puglia si potrebbe aprire un capitolo nuovo. Il Governo Meloni, infatti, ha ricevuto uno schiaffo in piena faccia con la decisione della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre: la sentenza 188/2025 considera inammissibile il ricorso con cui l’esecutivo impugnava la legge 30/2024 della Regione Puglia e provava così a bloccare l’istituzione di un “salario minimo” regionale. D’ora in poi, invece, la legge 30/2024 – definitivamente valida – imporrà alle imprese che parteciperanno ai bandi per appalti della Regione Puglia non solo l’applicazione del contratto collettivo nazionale (Ccnl) indicato nella gara – come da Codice Appalti del 2023 – ma anche il pagamento della soglia minima oraria di 9€ lordi. Oggi tace l’ultradestra; è raggiante, al contrario, il centrosinistra. Ma, più che lo scontro politico, ciò che deve interessarci è la possibilità di miglioramento concreto delle vite di migliaia e migliaia di uomini e donne. La Corte Costituzionale, infatti, ribadisce nei fatti l’importanza di un campo di battaglia che avevo evidenziato fin da quando l’opposizione di Meloni & Co. all’introduzione di un salario minimo a livello nazionale si era dimostrata irreversibile: gli enti locali. Oggi Regioni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, agenzie regionali, enti strumentali regionali, nonché i Comuni e le municipalizzate, sono tra i principali “erogatori” di lavoro precario ma soprattutto miserrimo. Da lì si può partire per imporre condizioni minime di dignità e iniziare ad affrontare sul livello territoriale la più grande questione aperta da quarant’anni a questa parte nel Belpaese: la questione salariale. Perché i salari sono fermi. O, meglio, precipitati ancor più verso il basso in questi anni: nella stragrande maggioranza dei settori i rinnovi contrattuali – lì dove ci sono stati – non hanno tenuto il passo con l’aumento dei prezzi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: potere d’acquisto crollato dell’8,8% tra il 2021 e il 2025, con un picco del -10,2% al Sud. Di fronte al crollo dei salari, il continuo richiamo del Governo Meloni sui record dell’occupazione – dati veri, non fake news – lascia il tempo che trova. Perché se il lavoro dev’essere lo strumento per potersi garantire una vita dignitosa, come prescrive la stessa Costituzione all’articolo 36, troppe occupazioni oggi non ti permettono nemmeno di sopravvivere. Se però una rondine non fa primavera, altrettanto una legge regionale – o una norma comunale – non fa il salario minimo. Perché abbiamo già visto titoloni di giornale esaltare l’approvazione di un salario minimo comunale in diverse città italiane (Firenze, Napoli, Genova, ecc.), per poi scoprire che alle parole – e agli atti – non seguivano i fatti. Come è accaduto nella Genova del nuovo idolo del centrosinistra, la sindaca Salis: a luglio 2025 viene approvata una delibera che introduce il salario minimo comunale di 9€ l’ora, una “misura concreta per fermare il lavoro povero pagato con i soldi pubblici” (parole della sindaca Salis); tutto giusto, se non fosse che poi, alla lettura di uno dei bandi pubblicati dopo l’approvazione della delibera, si scopriva che alle imprese era permessa l’applicazione del Ccnl floricoltori, che prevede anche paghe da poco più di 7€ l’ora. La buona notizia è che la Corte Costituzionale ci conferma che un salario minimo locale si può fare. Ma per trasformare la possibilità in realtà servono la partecipazione e il protagonismo di lavoratori e lavoratrici. In primo luogo per spingere per approvare delibere e leggi che lo introducano, questo salario minimo. E magari più alto dei 9€ su cui verte la proposta del centrosinistra, considerato che con la mega-inflazione di questi anni è una cifra assai bassa. Nemmeno più i 10€ proposti come Potere al Popolo rischiano di essere sufficienti, figuriamoci meno! In secondo luogo, laddove le norme siano già state approvate, attraverso un controllo popolare che porti a verificare che i nuovi bandi prevedano effettivamente la soglia minima del salario minimo e non consentano scappatoie alle imprese concorrenti. Infine, utilizzando la mobilitazione ente per ente, Comune per Comune, Regione per Regione, come percorso per costruire un blocco sociale e politico che ponga la questione salariale in cima all’agenda del Paese. Perché dalla risposta a questa questione si definirà il futuro del nostro Paese e della sua classe lavoratrice. L'articolo La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare: ora serve la partecipazione dei lavoratori proviene da Il Fatto Quotidiano.
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