Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di
un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un
pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che
stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta
del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità”
di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla
base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova
norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che
aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare –
con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni
prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie
all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di
alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i
punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it
ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza
professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti.
Avvocato, come vede questa decisione della Consulta?
La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal
ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si
pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci
reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma,
in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione
ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista
interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale.
E quindi da oggi cosa succederà?
Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio”
articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante
il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere.
Ma come si fa a dimostrarlo?
Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di
THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano
segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso
importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti
deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle
condizioni psico-fisiche.
Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono
il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel
caso delle sostanze stupefacenti?
Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era
poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale
assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia.
Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma.
Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di
sintomi…
Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di
alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire
che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a
fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità,
allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è
coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza.
Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali
basarsi?
Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei
liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi
fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la
tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel
sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto
una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente
nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula
hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis.
E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti…
Esatto.
Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della
strada, torna il concetto di stato di alterazione?
Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro
qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già
interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque
il pericolo della condotta, ossia l’alterazione.
Da legale come cambierà il vostro approccio professionale?
Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in
ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare
quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è
fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il
medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che
probabilmente non era alterato alla guida.
Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in
vigore nel dicembre del 2024…
Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis
cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere
dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il
pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale
che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo
indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza
“pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma.
L'articolo Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il
legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è
l’alterazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento
allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto
sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel
senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo
l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di
droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della
Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo,
pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente
rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia
presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di
guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale.
E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento
però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di
valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo.
Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso.
La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano
espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187
operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la
norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver
assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada
si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova
formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in
qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o
mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati,
incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della
circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione
l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di
trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto
l’effetto di alcol.
Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha
sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma
in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre
che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più
dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva
alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei
liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che
per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono
riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma.
L'articolo Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma
va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
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I braccialetti con test cromatico pensati per individuare droghe nei drink,
presentati come uno strumento di difesa contro lo spiking (la somministrazione
di alcool o droghe ad una persona a sua insaputa o senza il suo consenso), al
momento non garantiscono un livello di affidabilità sufficiente. È quanto emerge
da uno studio condotto dal Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto
Superiore di Sanità, pubblicato online come lettera al direttore sulla rivista
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Secondo i ricercatori, questi
dispositivi “potrebbero essere migliorati” prima di un utilizzo realmente
efficace e diffuso.
L’analisi mette in luce una performance disomogenea: i test funzionano in modo
relativamente efficace nel rilevare la ketamina, mentre risultano poco o per
nulla affidabili per altre sostanze comunemente utilizzate per adulterare le
bevande. A incidere negativamente sono diversi fattori, a partire
dall’interferenza cromatica dei cocktail, dalle condizioni di illuminazione
tipiche di discoteche e locali notturni, fino a limiti di rilevamento non sempre
chiaramente interpretabili e a una sensibilità variabile.
“Proprio i colori sono uno dei punti critici di questi dispositivi”, spiega
Simona Pichini, direttrice del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss.
“Sotto una luce ridotta e cangiante, come quella delle discoteche, il passaggio
da una colorazione all’altra può non essere percepito in modo univoco. Un
simbolo, come ad esempio un segno “+”, sarebbe molto più chiaro rispetto a una
variazione cromatica”. Una possibile evoluzione tecnologica, dunque, potrebbe
passare dall’abbandono del colore in favore di indicatori più netti e
immediatamente leggibili.
Il fenomeno contro cui questi strumenti vorrebbero agire è lo spiking:
l’aggiunta deliberata e non consensuale di sostanze a una bevanda, spesso ai
danni di donne, con l’obiettivo di ridurre le capacità cognitive o fisiche della
vittima e abusarne. Una pratica che costituisce a tutti gli effetti una violenza
sessuale. Per contrastarla, negli ultimi anni sono comparsi sul mercato, anche
online, dispositivi indossabili come bracciali o strisce reattive, che
promettono di segnalare la presenza di droghe attraverso un cambio di colore.
Le ricercatrici dell’Iss hanno messo alla prova due diverse tipologie di questi
dispositivi, testandone l’efficacia nel rilevare GHB (acido
gamma-idrossibutirico), ketamina, scopolamina, cocaina, MDMA e benzodiazepine.
Le prove sono state condotte in laboratorio utilizzando combinazioni di bevande
alcoliche comuni nei contesti ricreativi: vino bianco, spumante, gin, ma anche
cocktail amari e colorati. Le sostanze sono state aggiunte alle concentrazioni
tipiche di un uso ricreativo, per simulare scenari realistici di adulterazione.
Il funzionamento dei test si basa su una variazione cromatica: dal giallo
all’arancione o dal rosa al blu, a seconda del dispositivo, per indicare una
possibile contaminazione della bevanda. Tuttavia, i risultati hanno mostrato
limiti evidenti. Nel caso della ketamina, il cambio di colore è stato chiaro e
facilmente rilevabile, soprattutto nei cocktail a base di gin. Al contrario, per
il GHB la variazione cromatica è apparsa poco definita, mentre benzodiazepine e
MDMA non sono state rilevate. La cocaina, inoltre, ha richiesto in alcuni casi
la ripetizione del test per ottenere una risposta.
Un ulteriore elemento critico è rappresentato dal colore stesso delle bevande:
cocktail rossi, succhi di agrumi o drink al limone e all’arancia hanno influito
sulla precisione del rilevamento, generando anche falsi positivi. Un dato che
solleva interrogativi sull’affidabilità di questi strumenti proprio nei contesti
per cui sono pensati, ovvero locali notturni affollati, con luci soffuse e
cocktail dai colori intensi.
Lo studio conclude che, allo stato attuale, i braccialetti anti-spiking non
possono essere considerati una soluzione pienamente affidabile. Pur
rappresentando un tentativo importante di prevenzione, necessitano di
miglioramenti tecnologici sostanziali prima di poter offrire una reale tutela
contro una pratica tanto diffusa
L'articolo Braccialetti anti-spiking, l’allarme dell’Iss: “Test poco affidabili
sui drink”. Alcune sostanze non rilevate proviene da Il Fatto Quotidiano.