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Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è l’alterazione”
Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità” di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare – con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti. Avvocato, come vede questa decisione della Consulta? La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale. E quindi da oggi cosa succederà? Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio” articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere. Ma come si fa a dimostrarlo? Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle condizioni psico-fisiche. Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel caso delle sostanze stupefacenti? Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia. Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma. Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di sintomi… Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità, allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza. Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali basarsi? Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis. E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti… Esatto. Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della strada, torna il concetto di stato di alterazione? Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque il pericolo della condotta, ossia l’alterazione. Da legale come cambierà il vostro approccio professionale? Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che probabilmente non era alterato alla guida. Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in vigore nel dicembre del 2024… Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma. L'articolo Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. 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Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo, pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale. E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo. Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso. La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’effetto di alcol. Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma. L'articolo Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Monopattini elettrici, verso l’avvio degli obblighi di targa e assicurazione
Il percorso di regolamentazione dei monopattini elettrici in Italia sta entrando in una fase decisiva. A partire dalla primavera del 2026 scatterà l’obbligo di dotare questi mezzi di una targa identificativa e di un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, con sanzioni per chi non si adegua. Il nuovo Codice della Strada ha incluso i monopattini elettrici tra i veicoli soggetti a regole più stringenti rispetto al passato, segnando un cambio di passo netto: da strumenti di micromobilità utilizzati con ampi margini di libertà a veri e propri mezzi di trasporto urbano, inseriti in un quadro normativo strutturato. Secondo gli ultimi aggiornamenti, manca solo l’ultimo passaggio operativo: l’attivazione della piattaforma online necessaria per richiedere il cosiddetto “targhino”, il contrassegno adesivo che dovrà essere applicato su ogni monopattino. Una volta resa disponibile la piattaforma, i proprietari avranno un periodo di tempo definito (indicativamente 60 giorni) per mettersi in regola. Solo al termine di questa fase transitoria potranno scattare le multe, che andranno da 100 a 400 euro. Il targhino non sarà una targa tradizionale come quelle di auto e moto, ma un adesivo plastificato con una combinazione alfanumerica univoca. L’obiettivo è consentire l’identificazione del veicolo e del proprietario, rendendo più semplici i controlli e l’applicazione delle sanzioni in caso di infrazioni o incidenti. Accanto alla targa diventerà pienamente operativo anche l’obbligo di assicurazione RC. La copertura servirà a risarcire eventuali danni causati a pedoni, ciclisti o altri utenti della strada. Anche in questo caso, la norma è già prevista, ma la sua applicazione concreta è legata all’entrata in funzione del sistema di registrazione dei monopattini. L'articolo Monopattini elettrici, verso l’avvio degli obblighi di targa e assicurazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Codice della strada e terapie: il caso di Mario e di tre milioni di pazienti che ancora rischiano la patente. Il flop del Tavolo tecnico
O la terapia alla cannabis o la patente: è il dilemma imposto ai pazienti dal nuovo Codice della strada voluto da Salvini. Lo sa bene il signor Mario (nome di fantasia) afflitto da sindrome ansiosa, acuita lungo i gironi dell’inferno per riavere il documento. Il 9 dicembre la Commissione medica di Catanzaro gli ha rilasciato l’idoneità alla guida, valida tre mesi. Poi dovrà sottoporsi al test degli stupefacenti e se risulterà positivo al Thc, nessuna certezza di poter tornare al volante. “Per esserne sicuro dovrei cambiare la cura prescritta dal mio medico”, dice Mario a ilfattoquotidiano.it. Il 9 dicembre aveva avvisato i dottori della Commissione: “Io proseguo la terapia quindi tra tre mesi sarò positivo, dopo che succede?. I medici hanno fatto spallucce senza dare nessuna rassicurazione”, dice. 3 MILIONI DI PAZIENTI RISCHIANO LA PATENTE: L’INUTILE TAVOLO TECNICO DI SALVINI Identico destino pende sulla testa di quasi tre milioni pazienti. 2 milioni e mezzo sono in cura con farmaci a base di oppiacei, per periodi limitati, mentre 400 mila seguono terapie croniche. Ma vanno sommati coloro che assumono medicinali con il thc: circa 28 mila persone hanno ricevuto almeno una prescrizione per la cannabis medica, tra il 2019 e il 2024, secondo l’Iss (Istituto superiore di sanità). A tutti loro Matteo Salvini aveva promesso: “Nessuna sanzione per i malati in cura con farmaci psicotropi”. Ma l’articolo 187 impone la sospensione della patente per tutti i guidatori positivi al test degli stupefacenti, anche se lucidi al volante, senza alcuna deroga per i pazienti. Per risolvere il problema, Matteo Salvini aveva lanciato l’idea di un tavolo tecnico già a dicembre 2024, poco dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada. Eppure ne esisteva già uno per le terapie alla cannabis, al ministero della Salute: mai convocato dal governo Meloni. Il nuovo tavolo ha visto la luce a maggio e si è riunito solo il 24 giugno: c’era la proposta di una tessera digitale, bocciata dopo i rischi per la privacy denunciati dai pazienti. Poi il nulla. CODICE DELLA STRADA: PRESTO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Dal ministero dei Trasporti arrivano rassicurazioni: basta la prescrizione medica per evitare la sospensione della patente. Nella maggior parte dei casi è così, ma senza deroghe formali l’agente zelante pretende di applicare le regole. Il caso del signor Mario infatti non è l’unico. Le associazioni dei pazienti indicano un altro caso a Brescia. A dicembre scorso una signora di Pordenone aveva perso la patente, il giorno di Natale, per via di un farmaco ansiolitico a base di oppiacei. Il suo caso è arrivato fino alla Corte Costituzionale e ora i pazienti ne attendono il giudizio. Tutti sperano che decada l’articolo 187, per tornare a guidare senza il terrore delle sanzioni e non finire come il signor Mario. LE AMBIGUITÀ DEL MINISTERO E LA “LOTTERIA” DELLE COMMISSIONI MEDICHE: ALCUNE NON RICONOSCONO LA CURA A BASE DI THC Il suo caso è noto al ministero dei Trasporti, ma la nota inviata a ilfattoquotidiano.it appare oscura. Secondo il dicastero “l’ultimo caso di cronaca non sconfessa quanto precedentemente comunicato sul fatto che le sostanze psicotrope contenute nei farmaci in commercio, assunte nel pieno rispetto dei protocolli terapeutici, non sono rilevate dai test salivali. Ricordo che il caso era stato originato da un conducente sottoposto all’assunzione di galenici a base di sostanze psicotrope e in deroga rispetto alle ordinarie soglie per trattamenti sanitari. A stretto giro sarà proposto il Tavolo”. Ma il signor Mario non è stato sottoposto al test della saliva, bensì del sangue. E cosa significa “in deroga rispetto alle ordinarie soglie per trattamenti sanitari”? Lo abbiamo chiesto al dottor Carlo Privitera, specializzato nei cannabinoidi: “Non ha alcun senso perché non esistono ‘soglie’, per i trattamenti sanitari con cannabinoidi, e i farmaci galenici sono perfettamente legali”. Privitera era uscito allibito dall’incontro con i medici della Commissione di Catanzaro, insieme al paziente Mario: “Non riconoscono il valore medico della cannabis, per loro non è un terapia e infatti chiedono di cambiare cura, per riavere la patente”. Le associazioni dei pazienti denunciano da tempo la “lotteria” delle commissioni mediche. Alcune, sovente, non rilasciano l’idoneità alla guida fino a quando il paziente è positivo al Thc, anche se il medico prescrive di assumere cannabinoidi tutti i giorni o quasi. Dunque, o la cura o la patente. L'articolo Codice della strada e terapie: il caso di Mario e di tre milioni di pazienti che ancora rischiano la patente. Il flop del Tavolo tecnico proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Codice della strada, l’inferno burocratico del paziente in cura con la cannabis: la prefettura gli ridà la patente, la commissione medica potrebbe togliergliela
Il nuovo Codice della strada genera mostra burocratici. Lo può ben dire il signor Mario (nome di fantasia): dopo un banale incidente d’auto, gli è stata sospesa la patente per via della positività al test degli stupefacenti. Ovvio: assume tutti i giorni cannabis terapeutica su ordine del medico – la sera prima di dormire – per via di una sindrome ansiosa riottosa alla cura. Matteo Salvini aveva promesso: “Nessuna sospensione della patente per i pazienti in cura con farmaci psicotropi”. Ma al signor Mario, munito di regolare prescrizione medica, la “deroga” evocata dal ministro non è valsa. Per forza: non è prevista dalla legge entrata in vigore il 14 dicembre 2024, nonostante le parole del segretario leghista. LA RICHIESTA AL MINISTERO: “ISPETTORI ALLA COMMISSIONE MEDICA, PAZIENTE TRATTATO DA DROGATO” Il Fatto ha raccontato l’inizio della storia, ma i nuovi capitoli si tingono d’assurdo. Partiamo dalla fine: Mario ha riottenuto la patente dalla motorizzazione, ma il documento è già in bilico. “L’automobile è il mio strumento di lavoro”, racconta lui, di mestiere rappresentante di commercio. “Copro 100mila chilometri l’anno e senza patente rischio il posto, non riesco più ad essere me stesso”, dice. La patente di Mario è appesa al giudizio della Commissione medica di Catanzaro e i 4 componenti appaiono poco inclini all’uso terapeutico della cannabis: Mario, secondo il legale che lo assiste e il dottore che lo ha accompagnato al colloquio – sarebbe stato considerato alla stregua di un drogato. Tanto che l’avvocato Lorenzo Simonetti, il 5 dicembre, ha chiesto ufficialmente un’ispezione ministeriale con una pec. La missiva è stata spedita al dicastero dei Trasporti guidato da Salvini e a quello della Salute presieduto da Orazio Schillaci: “Il mio Assistito è stato trattato come un pericolo pubblico per l’incolumità quando invece – leggiamo nel documento – egli è semplicemente un paziente che si cura con la cannabis (come previsto dal Decreto Lorenzin, 2015), è un onesto lavoratore e padre di famiglia”. LA GIRAVOLTA DEI MEDICI E LA BUROCRAZIA CIECA: LA PATENTE È TORNATA, MA È GIÀ IN BILICO Sul signor Mario, la Commissione medica di Catanzaro ha cambiato idea in due giorni. Prima ha rilasciato il certificato di idoneità alla guida, l’11 novembre. Ma 48 ore dopo ha ingranato la retromarcia comunicando via mail la “sospensione del certificato medico in autotutela”, destinata al signor Mario e alla Motorizzazione. “Al fine di emettere un nuovo giudizio”, Mario viene convocato dalla Commissione medica il 27 novembre: lo scopo è concludere la revoca dell’idoneità alla guida. Ma il ricorso contro la sospensione della patente è già sulla scrivania del giudice di Pace di Partanna. E il 17 novembre giunge il verdetto, favorevole al signor Mario, anche in virtù del “certificato rilasciato dalla Commissione medica di Catanzaro”: la prefettura dunque deve riconsegnare la patente. “E’ la prima volta che viene accolto di urgenza un ricorso per la patente da quando il nuovo Codice è stato approvato”, rivendica l’avvocato Simonetti. OGGI IL NUOVO VERDETTO IN COMMISSIONE MEDICA PER L’IDONEITÀ DI GUIDA Oltretutto, annota il giudice, “il provvedimento Prefettizio è stato notificato 5 mesi dopo la rilevazione del sinistro”. Un dettaglio, rispetto al grosso guaio dell’idoneità per mettersi al volante. Il giudice ha ricevuto il via libera alla guida firmato l’11 novembre, ma non l’avviso di revoca di due giorni dopo, perché la procedura è ancora aperta: formalmente, si chiuderà solo dopo il nuovo incontro del signor Mario con i medici della Commissione. L’appuntamento del 27 novembre è slittato, per problemi di salute, ad oggi: 9 dicembre. E intanto il verdetto del giudice ha smosso le caselle in prefettura: il 26 novembre, dai funzionari di Trapani giunge il semaforo verde alla Motorizzazione per la riconsegna della patente. Risultato: al signor Mario è giunta sull’app “Io” il documento di guida, mentre ha ricevuto brevi manu il foglio sostitutivo. Peccato che al contempo l’idoneità di guida sia in via di sospensione. Lui e l’avvocato Lorenzo Simonetti ne sono convinti: “Oggi la Commissione medica di Catanzaro concluderà la procedura per la revoca, a meno di imprevisti”, dice il legale a Ilfattoquotidiano.it. Come fanno a esserne sicuri? Lo spiega il dottor Carlo Privitera, specializzato nelle terapie a base di cannabis. IL DOTTOR PRIVITERA: “LA COMMISSIONE NON RICONOSCE LA CANNABIS PER USO MEDICO” L’11 novembre, quando la Commissione medica incontra il signor Mario concedendogli l’idoneità di guida, al colloquio c’era anche lui. “Dall’altra parte del tavolo stavano 4 dottori e sono rimasto basito dalla loro ignoranza sulla normativa sulle cure con i cannabinoidi, che ha oramai dieci anni”, dice Privitera. “Quel giorno hanno rilasciato l’idoneità di guida valida 3 mesi, ma solo ad una condizione – ricorda il dottore: stop alla cura con la cannabis, Mario avrebbe dovuto cambiare farmaco: se dopo 90 giorni le analisi del capello fossero risultate positive ai cannabinoidi, la Commissione ha avvisato che non avrebbe rinnovato il documento di guida”. Privitera nel racconto dinanzi ai medici sottolinea la legittimità della terapia alla cannabis, “anche perché l’alternativa sono le benzodiazepine, con effetti collaterali ben più gravi”. Ma dall’altra parte vede un muro: “Secondo loro la presenza del Thc non è contemplata nella definizione di cannabis medica, ma solo quella ad alto Cbd e con Thc sotto 1%, una follia”, conclude Privitera. Il racconto del dottore è tutto da verificare. Di sicuro, due giorni dopo il rilascio dell’idoneità di guida, la Commissione medica è tornata sui suoi passi. Le motivazioni si sapranno solo dopo l’appuntamento del 9 dicembre. Per Mario una nuova ansia. L'articolo Codice della strada, l’inferno burocratico del paziente in cura con la cannabis: la prefettura gli ridà la patente, la commissione medica potrebbe togliergliela proviene da Il Fatto Quotidiano.
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