Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di
un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un
pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che
stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta
del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità”
di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla
base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova
norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che
aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare –
con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni
prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie
all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di
alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i
punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it
ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza
professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti.
Avvocato, come vede questa decisione della Consulta?
La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal
ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si
pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci
reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma,
in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione
ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista
interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale.
E quindi da oggi cosa succederà?
Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio”
articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante
il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere.
Ma come si fa a dimostrarlo?
Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di
THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano
segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso
importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti
deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle
condizioni psico-fisiche.
Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono
il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel
caso delle sostanze stupefacenti?
Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era
poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale
assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia.
Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma.
Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di
sintomi…
Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di
alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire
che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a
fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità,
allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è
coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza.
Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali
basarsi?
Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei
liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi
fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la
tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel
sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto
una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente
nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula
hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis.
E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti…
Esatto.
Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della
strada, torna il concetto di stato di alterazione?
Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro
qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già
interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque
il pericolo della condotta, ossia l’alterazione.
Da legale come cambierà il vostro approccio professionale?
Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in
ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare
quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è
fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il
medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che
probabilmente non era alterato alla guida.
Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in
vigore nel dicembre del 2024…
Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis
cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere
dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il
pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale
che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo
indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza
“pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma.
L'articolo Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il
legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è
l’alterazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Tag - Codice della Strada
L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento
allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto
sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel
senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo
l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di
droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della
Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo,
pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente
rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia
presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di
guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale.
E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento
però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di
valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo.
Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso.
La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano
espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187
operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la
norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver
assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada
si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova
formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in
qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o
mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati,
incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della
circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione
l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di
trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto
l’effetto di alcol.
Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha
sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma
in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre
che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più
dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva
alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei
liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che
per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono
riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle
condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo
del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma.
L'articolo Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma
va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il percorso di regolamentazione dei monopattini elettrici in Italia sta entrando
in una fase decisiva. A partire dalla primavera del 2026 scatterà l’obbligo di
dotare questi mezzi di una targa identificativa e di un’assicurazione di
responsabilità civile verso terzi, con sanzioni per chi non si adegua.
Il nuovo Codice della Strada ha incluso i monopattini elettrici tra i veicoli
soggetti a regole più stringenti rispetto al passato, segnando un cambio di
passo netto: da strumenti di micromobilità utilizzati con ampi margini di
libertà a veri e propri mezzi di trasporto urbano, inseriti in un quadro
normativo strutturato.
Secondo gli ultimi aggiornamenti, manca solo l’ultimo passaggio operativo:
l’attivazione della piattaforma online necessaria per richiedere il cosiddetto
“targhino”, il contrassegno adesivo che dovrà essere applicato su ogni
monopattino. Una volta resa disponibile la piattaforma, i proprietari avranno un
periodo di tempo definito (indicativamente 60 giorni) per mettersi in regola.
Solo al termine di questa fase transitoria potranno scattare le multe, che
andranno da 100 a 400 euro.
Il targhino non sarà una targa tradizionale come quelle di auto e moto, ma un
adesivo plastificato con una combinazione alfanumerica univoca. L’obiettivo è
consentire l’identificazione del veicolo e del proprietario, rendendo più
semplici i controlli e l’applicazione delle sanzioni in caso di infrazioni o
incidenti.
Accanto alla targa diventerà pienamente operativo anche l’obbligo di
assicurazione RC. La copertura servirà a risarcire eventuali danni causati a
pedoni, ciclisti o altri utenti della strada. Anche in questo caso, la norma è
già prevista, ma la sua applicazione concreta è legata all’entrata in funzione
del sistema di registrazione dei monopattini.
L'articolo Monopattini elettrici, verso l’avvio degli obblighi di targa e
assicurazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
O la terapia alla cannabis o la patente: è il dilemma imposto ai pazienti dal
nuovo Codice della strada voluto da Salvini. Lo sa bene il signor Mario (nome di
fantasia) afflitto da sindrome ansiosa, acuita lungo i gironi dell’inferno per
riavere il documento. Il 9 dicembre la Commissione medica di Catanzaro gli ha
rilasciato l’idoneità alla guida, valida tre mesi. Poi dovrà sottoporsi al test
degli stupefacenti e se risulterà positivo al Thc, nessuna certezza di poter
tornare al volante. “Per esserne sicuro dovrei cambiare la cura prescritta dal
mio medico”, dice Mario a ilfattoquotidiano.it. Il 9 dicembre aveva avvisato i
dottori della Commissione: “Io proseguo la terapia quindi tra tre mesi sarò
positivo, dopo che succede?. I medici hanno fatto spallucce senza dare nessuna
rassicurazione”, dice.
3 MILIONI DI PAZIENTI RISCHIANO LA PATENTE: L’INUTILE TAVOLO TECNICO DI SALVINI
Identico destino pende sulla testa di quasi tre milioni pazienti. 2 milioni e
mezzo sono in cura con farmaci a base di oppiacei, per periodi limitati, mentre
400 mila seguono terapie croniche. Ma vanno sommati coloro che assumono
medicinali con il thc: circa 28 mila persone hanno ricevuto almeno una
prescrizione per la cannabis medica, tra il 2019 e il 2024, secondo l’Iss
(Istituto superiore di sanità). A tutti loro Matteo Salvini aveva promesso:
“Nessuna sanzione per i malati in cura con farmaci psicotropi”. Ma l’articolo
187 impone la sospensione della patente per tutti i guidatori positivi al test
degli stupefacenti, anche se lucidi al volante, senza alcuna deroga per i
pazienti.
Per risolvere il problema, Matteo Salvini aveva lanciato l’idea di un tavolo
tecnico già a dicembre 2024, poco dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice
della strada. Eppure ne esisteva già uno per le terapie alla cannabis, al
ministero della Salute: mai convocato dal governo Meloni. Il nuovo tavolo ha
visto la luce a maggio e si è riunito solo il 24 giugno: c’era la proposta di
una tessera digitale, bocciata dopo i rischi per la privacy denunciati dai
pazienti. Poi il nulla.
CODICE DELLA STRADA: PRESTO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Dal ministero dei Trasporti arrivano rassicurazioni: basta la prescrizione
medica per evitare la sospensione della patente. Nella maggior parte dei casi è
così, ma senza deroghe formali l’agente zelante pretende di applicare le regole.
Il caso del signor Mario infatti non è l’unico. Le associazioni dei pazienti
indicano un altro caso a Brescia. A dicembre scorso una signora di Pordenone
aveva perso la patente, il giorno di Natale, per via di un farmaco ansiolitico a
base di oppiacei. Il suo caso è arrivato fino alla Corte Costituzionale e ora i
pazienti ne attendono il giudizio. Tutti sperano che decada l’articolo 187, per
tornare a guidare senza il terrore delle sanzioni e non finire come il signor
Mario.
LE AMBIGUITÀ DEL MINISTERO E LA “LOTTERIA” DELLE COMMISSIONI MEDICHE: ALCUNE NON
RICONOSCONO LA CURA A BASE DI THC
Il suo caso è noto al ministero dei Trasporti, ma la nota inviata a
ilfattoquotidiano.it appare oscura. Secondo il dicastero “l’ultimo caso di
cronaca non sconfessa quanto precedentemente comunicato sul fatto che le
sostanze psicotrope contenute nei farmaci in commercio, assunte nel pieno
rispetto dei protocolli terapeutici, non sono rilevate dai test salivali.
Ricordo che il caso era stato originato da un conducente sottoposto
all’assunzione di galenici a base di sostanze psicotrope e in deroga rispetto
alle ordinarie soglie per trattamenti sanitari. A stretto giro sarà proposto il
Tavolo”. Ma il signor Mario non è stato sottoposto al test della saliva, bensì
del sangue. E cosa significa “in deroga rispetto alle ordinarie soglie per
trattamenti sanitari”? Lo abbiamo chiesto al dottor Carlo Privitera,
specializzato nei cannabinoidi: “Non ha alcun senso perché non esistono
‘soglie’, per i trattamenti sanitari con cannabinoidi, e i farmaci galenici sono
perfettamente legali”. Privitera era uscito allibito dall’incontro con i medici
della Commissione di Catanzaro, insieme al paziente Mario: “Non riconoscono il
valore medico della cannabis, per loro non è un terapia e infatti chiedono di
cambiare cura, per riavere la patente”. Le associazioni dei pazienti denunciano
da tempo la “lotteria” delle commissioni mediche. Alcune, sovente, non
rilasciano l’idoneità alla guida fino a quando il paziente è positivo al Thc,
anche se il medico prescrive di assumere cannabinoidi tutti i giorni o quasi.
Dunque, o la cura o la patente.
L'articolo Codice della strada e terapie: il caso di Mario e di tre milioni di
pazienti che ancora rischiano la patente. Il flop del Tavolo tecnico proviene da
Il Fatto Quotidiano.
Il nuovo Codice della strada genera mostra burocratici. Lo può ben dire il
signor Mario (nome di fantasia): dopo un banale incidente d’auto, gli è stata
sospesa la patente per via della positività al test degli stupefacenti. Ovvio:
assume tutti i giorni cannabis terapeutica su ordine del medico – la sera prima
di dormire – per via di una sindrome ansiosa riottosa alla cura. Matteo Salvini
aveva promesso: “Nessuna sospensione della patente per i pazienti in cura con
farmaci psicotropi”. Ma al signor Mario, munito di regolare prescrizione medica,
la “deroga” evocata dal ministro non è valsa. Per forza: non è prevista dalla
legge entrata in vigore il 14 dicembre 2024, nonostante le parole del segretario
leghista.
LA RICHIESTA AL MINISTERO: “ISPETTORI ALLA COMMISSIONE MEDICA, PAZIENTE TRATTATO
DA DROGATO”
Il Fatto ha raccontato l’inizio della storia, ma i nuovi capitoli si tingono
d’assurdo. Partiamo dalla fine: Mario ha riottenuto la patente dalla
motorizzazione, ma il documento è già in bilico. “L’automobile è il mio
strumento di lavoro”, racconta lui, di mestiere rappresentante di commercio.
“Copro 100mila chilometri l’anno e senza patente rischio il posto, non riesco
più ad essere me stesso”, dice. La patente di Mario è appesa al giudizio della
Commissione medica di Catanzaro e i 4 componenti appaiono poco inclini all’uso
terapeutico della cannabis: Mario, secondo il legale che lo assiste e il dottore
che lo ha accompagnato al colloquio – sarebbe stato considerato alla stregua di
un drogato. Tanto che l’avvocato Lorenzo Simonetti, il 5 dicembre, ha chiesto
ufficialmente un’ispezione ministeriale con una pec. La missiva è stata spedita
al dicastero dei Trasporti guidato da Salvini e a quello della Salute presieduto
da Orazio Schillaci: “Il mio Assistito è stato trattato come un pericolo
pubblico per l’incolumità quando invece – leggiamo nel documento – egli è
semplicemente un paziente che si cura con la cannabis (come previsto dal Decreto
Lorenzin, 2015), è un onesto lavoratore e padre di famiglia”.
LA GIRAVOLTA DEI MEDICI E LA BUROCRAZIA CIECA: LA PATENTE È TORNATA, MA È GIÀ IN
BILICO
Sul signor Mario, la Commissione medica di Catanzaro ha cambiato idea in due
giorni. Prima ha rilasciato il certificato di idoneità alla guida, l’11
novembre. Ma 48 ore dopo ha ingranato la retromarcia comunicando via mail la
“sospensione del certificato medico in autotutela”, destinata al signor Mario e
alla Motorizzazione. “Al fine di emettere un nuovo giudizio”, Mario viene
convocato dalla Commissione medica il 27 novembre: lo scopo è concludere la
revoca dell’idoneità alla guida. Ma il ricorso contro la sospensione della
patente è già sulla scrivania del giudice di Pace di Partanna. E il 17 novembre
giunge il verdetto, favorevole al signor Mario, anche in virtù del “certificato
rilasciato dalla Commissione medica di Catanzaro”: la prefettura dunque deve
riconsegnare la patente. “E’ la prima volta che viene accolto di urgenza un
ricorso per la patente da quando il nuovo Codice è stato approvato”, rivendica
l’avvocato Simonetti.
OGGI IL NUOVO VERDETTO IN COMMISSIONE MEDICA PER L’IDONEITÀ DI GUIDA
Oltretutto, annota il giudice, “il provvedimento Prefettizio è stato notificato
5 mesi dopo la rilevazione del sinistro”. Un dettaglio, rispetto al grosso guaio
dell’idoneità per mettersi al volante. Il giudice ha ricevuto il via libera alla
guida firmato l’11 novembre, ma non l’avviso di revoca di due giorni dopo,
perché la procedura è ancora aperta: formalmente, si chiuderà solo dopo il nuovo
incontro del signor Mario con i medici della Commissione. L’appuntamento del 27
novembre è slittato, per problemi di salute, ad oggi: 9 dicembre. E intanto il
verdetto del giudice ha smosso le caselle in prefettura: il 26 novembre, dai
funzionari di Trapani giunge il semaforo verde alla Motorizzazione per la
riconsegna della patente. Risultato: al signor Mario è giunta sull’app “Io” il
documento di guida, mentre ha ricevuto brevi manu il foglio sostitutivo. Peccato
che al contempo l’idoneità di guida sia in via di sospensione. Lui e l’avvocato
Lorenzo Simonetti ne sono convinti: “Oggi la Commissione medica di Catanzaro
concluderà la procedura per la revoca, a meno di imprevisti”, dice il legale a
Ilfattoquotidiano.it. Come fanno a esserne sicuri? Lo spiega il dottor Carlo
Privitera, specializzato nelle terapie a base di cannabis.
IL DOTTOR PRIVITERA: “LA COMMISSIONE NON RICONOSCE LA CANNABIS PER USO MEDICO”
L’11 novembre, quando la Commissione medica incontra il signor Mario
concedendogli l’idoneità di guida, al colloquio c’era anche lui. “Dall’altra
parte del tavolo stavano 4 dottori e sono rimasto basito dalla loro ignoranza
sulla normativa sulle cure con i cannabinoidi, che ha oramai dieci anni”, dice
Privitera. “Quel giorno hanno rilasciato l’idoneità di guida valida 3 mesi, ma
solo ad una condizione – ricorda il dottore: stop alla cura con la cannabis,
Mario avrebbe dovuto cambiare farmaco: se dopo 90 giorni le analisi del capello
fossero risultate positive ai cannabinoidi, la Commissione ha avvisato che non
avrebbe rinnovato il documento di guida”. Privitera nel racconto dinanzi ai
medici sottolinea la legittimità della terapia alla cannabis, “anche perché
l’alternativa sono le benzodiazepine, con effetti collaterali ben più gravi”. Ma
dall’altra parte vede un muro: “Secondo loro la presenza del Thc non è
contemplata nella definizione di cannabis medica, ma solo quella ad alto Cbd e
con Thc sotto 1%, una follia”, conclude Privitera. Il racconto del dottore è
tutto da verificare. Di sicuro, due giorni dopo il rilascio dell’idoneità di
guida, la Commissione medica è tornata sui suoi passi. Le motivazioni si
sapranno solo dopo l’appuntamento del 9 dicembre. Per Mario una nuova ansia.
L'articolo Codice della strada, l’inferno burocratico del paziente in cura con
la cannabis: la prefettura gli ridà la patente, la commissione medica potrebbe
togliergliela proviene da Il Fatto Quotidiano.