di Domenico Tambasco
Nel dibattito pubblico sulle molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro,
una parola resta ancora ai margini, nonostante la sua forza dirompente:
sottomissione. È una parola scomoda, perché incrina una delle certezze più
rassicuranti del diritto tradizionale: l’idea che il consenso, quando
formalmente espresso, basti a legittimare una relazione, un atto, una scelta.
Eppure, proprio qui si annida il cuore del problema.
Il diritto antidiscriminatorio italiano lo ha espresso da tempo. Il Codice delle
pari opportunità (d.lgs. 198/2006), infatti, afferma un principio chiaro: gli
atti, i patti e i provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro e che
vengono adottati “in conseguenza” della sottomissione – da parte della vittima –
alle molestie di genere o sessuali, sono radicalmente nulli, vale a dire privi
di qualsiasi effetto giuridico (art. 26, comma 3). È una norma potentissima,
perché rompe l’equazione automatica tra consenso e validità giuridica. Il
legislatore, con una scelta tutt’altro che neutra, riconosce infatti che esiste
una forma di adesione solo apparente, frutto di un rapporto di potere
asimmetrico, nella quale il consenso perde la sua autenticità. Tradotto: il
diritto riconosce che la vittima, dentro una relazione di potere, può compiere
scelte che sembrano libere, ma in realtà non lo sono.
La questione, peraltro, travalica il diritto del lavoro: nel più recente
dibattito penalistico (il cosiddetto “ddl stupri”) sta riaffiorando
un’impostazione che, di fatto, pretende dalla vittima una manifestazione
espressa di dissenso. Un arretramento culturale e giuridico, perché sposta il
baricentro dalla libertà effettiva della persona alla sua capacità di opporsi,
come se il silenzio potesse valere come assenso.
D’altra parte le molestie, soprattutto quelle sessuali, sono manifestazioni di
dominio. Lo ricordava già una grande giurista come Catharine MacKinnon, e lo
ribadiscono oggi la Convenzione OIL n. 190 del 2019 e la Convenzione di
Istanbul: la violenza e le molestie di genere sono strumenti di riproduzione di
rapporti di potere storicamente diseguali, caratterizzati dal dominio maschile.
In tale contesto, chiedersi se la vittima abbia “acconsentito” è spesso una
domanda mal posta. Il legislatore italiano, definendo le molestie come
comportamenti indesiderati (art. 26, comma 1 e 2 d.lgs. 198/2006) e non
semplicemente “non voluti”, compie uno spostamento decisivo: dal piano della
volontà negoziale a quello del desiderio. Ciò che è formalmente accettato,
infatti, può non essere desiderato. E ciò che non è desiderato, in un contesto
di potere, non può essere legittimato invocando semplicemente il consenso.
Il concetto della sottomissione descrive esattamente questa “zona grigia”. È una
condizione di soggezione strutturale, psicologica, nella quale la persona non
dispone di alternative realistiche – come accertato in diversi casi analizzati
dalla giurisprudenza – finendo così per subire, tollerare o persino assecondare
condotte di fatto indesiderate. La giovane lavoratrice precaria che tollera
avances per paura di non vedere rinnovato il contratto (App. Palermo, 13 luglio
2025, n. 822); la madre separata, sola con due figli minori, che “lascia
correre” per non perdere l’unica fonte di reddito (Trib. Massa, 11 agosto 2025,
n. 215); la studentessa che asseconda il regista temendo di non lavorare più
(Trib. Parma, 20 settembre 2025, n. 474). In tutti questi casi, il comportamento
può apparire collaborativo, persino consenziente. Ma nasconde, in realtà, solo
una strategia di sopravvivenza.
La giurisprudenza ha chiarito che, in contesti di vulnerabilità personale,
contrattuale o relazionale, condotte quali risposte cortesi, silenzi, apparente
normalità nei contatti (anche via WhatsApp) o denunce tardive non possono essere
interpretate come consenso, trattandosi spesso di reazioni adattive e difensive
(App. Catanzaro, 20.11.2018, n. 1832; App. Torino, 17.03.2025, n. 150).
La sottomissione diventa così una categoria giuridica relazionale: obbliga
l’interprete (e in particolar modo il Giudice) a guardare al contesto, alle
alternative concretamente disponibili, al prezzo che la vittima avrebbe dovuto
pagare per dire no. È un cambio di paradigma che interroga anche le imprese e le
organizzazioni. La prevenzione, infatti, non può soltanto limitarsi a codici
etici “di facciata”: deve intercettare i contesti di vulnerabilità, riconoscere
la sottomissione come fattore di rischio organizzativo, integrarla nella
valutazione dello stress lavoro-correlato e nei modelli di gestione 231.
In definitiva, la sottomissione ci ricorda che la libertà non è un presupposto
astratto, ma una condizione concreta. Dove il potere è squilibrato, il consenso
può essere una maschera. E il diritto, se vuole davvero tutelare la dignità
della persona, ha il dovere di guardare dietro quella maschera.
L'articolo Se il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. È
così nei luoghi di lavoro proviene da Il Fatto Quotidiano.
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L’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle supplenze da Graduatoria
provinciale per le supplenze è un sistema illegittimo. Ad affermarlo sono i
togati della sezione lavoro del Tribunale di Torino, che hanno accolto il
ricorso di una precaria che avrebbe perso la cattedra per aver scelto nella fase
di candidatura solo alcune scuole, e non tutte le sedi disponibili nella
provincia del capoluogo piemontese.
Per il ministero, infatti, il lavoratore aveva diritto ad esprimere 150
preferenze, ossia selezionare tutti i posti; in tal modo, avrebbe sicuramente
ricevuto una cattedra al primo turno. Dal momento che al primo passaggio del
procedimento informatico non sono risultate disponibili cattedre presso le
scuole scelte dall’insegnante, quest’ultima è stata esclusa da ogni possibilità
e considerata “rinunciataria”. Un meccanismo che secondo il giudice “penalizza
proprio i soggetti con un punteggio più alto i quali confidando che l’alta
posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero
essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma
qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro
essere chiamati verrebbero esclusi dall’intera procedura”.
Una vittoria per il sindacato dell’Anief che ha sostenuto la docente ricorrente
con gli avvocati Maria Dolores Broccoli, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni
Rinaldi.
La sentenza di Torino “assume un rilievo che va oltre il singolo caso concreto”,
spiegano i difensori. Il Tribunale ha affermato infatti che “l’interpretazione
fornita dall’Amministrazione dell’ordinanza ministeriale che disciplina il
conferimento delle supplenze da Gps contrasta con il criterio meritocratico e
con i principi di buona fede e correttezza, evidenziando le criticità di un
impianto procedurale fondato su automatismi informatici non adeguatamente
governati”.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale avviato già negli anni
scorsi grazie alle iniziative promosse dall’avvocato Maria Dolores Broccoli,
prima a ottenere pronunce giudiziali che hanno accertato l’illegittimità
dell’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle supplenze da Gps. Secondo il
presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, la decisione si colloca
chiaramente “nel solco di una giurisprudenza che, con crescente nettezza,
richiama l’Amministrazione al rispetto delle regole sostanziali, quando
l’elaborazione informatica si traduce in scelte non verificabili e non coerenti
con il quadro normativo”.
Con la sentenza, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per l’importo
di 19.551,14 euro, agli interessi legali e alle spese processuali, il giudice ha
riconosciuto alla docente il diritto alla maturazione integrale del punteggio
relativo all’anno scolastico 2024/2025.
L'articolo Il Tribunale di Torino accoglie il ricorso di una insegnante
precaria: “Illegittimo l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze” proviene
da Il Fatto Quotidiano.
Cristiano Ronaldo ha vinto. Non è una novità, visto il talento e l’ossessione
del portoghese. Ma questa volta il successo arriva – o meglio si ripete –
nell’aula di un tribunale. Il giudice Gian Luca Robaldo del tribunale del lavoro
di Torino ha infatti emesso una sentenza che respinge l’appello presentato dalla
società Juventus per il caso riguardante il lodo stipendi risalente ai tempi del
Covid. E così, i 9,8 milioni – che con gli interessi diventano circa 11 – decisi
dall’arbitrato del 2024 rimarranno nelle pingui casse del campione di Madeira.
La Juventus dovrà provvedere anche al pagamento delle spese processuali, ma il
processo e la sentenza non avranno impatto diretto nei bilanci presenti e futuri
del club bianconero. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la cifra in
questione era già stata versata e immagazzinata nel bilancio 2023-24.
Il caso degli stipendi della Juventus fu portato alla luce nell’inchiesta Prisma
– la stessa che portò alla famosa penalizzazione di 10 punti nel 2023 – e
riguarda una manovra compiuta dal club nella stagione 2020-21. All’interno della
stessa era emersa una carta, la “carta Ronaldo“, che presentava un accordo per
il pagamento posticipato di 19,5 milioni di euro lordi di stipendio. La cifra
riguardava il debito residuo dell’ingaggio del numero 7 ed era antecedente al
suo trasferimento in Inghilterra. Secondo gli inquirenti, questo debito non
sarebbe allora mai stato iscritto a bilancio e rientrerebbe nella presunta
rinuncia fittizia agli stipendi da parte di alcuni giocatori.
Nella carta si parlava di un premio integrativo da consegnare a Ronaldo entro il
31 luglio 2021. Era previsto anche un “incentivo all’esodo” da liquidare qualora
un trasferimento – poi avvenuto a fine agosto, al Manchester United – avesse
impedito il verificarsi delle condizioni. Il documento fu trovato nel marzo del
2022 in una perquisizione nello studio legale dell’avvocato Restano, compiuta
dai procuratori e dalla GdF. Nella Carta vi era la firma dell’ex Cfo del club
torinese Fabio Paratici (dal prossimo 4 febbraio nuovo direttore generale della
Fiorentina) ma non quella del calciatore. Nonostante alcune chat intercettate di
alcuni dirigenti della Juventus che confermavano la firma del calciatore, la
sigla non è mai stata riscontrata e per questo motivo la questione era stata
affrontata tramite arbitrariato. Gli arbitri Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e
Leandro Cantamessa stabilirono nell’aprile del 2024 il pagamento di 9.774.166,66
euro più interessi, riconoscendo un concorso di colpa tra le parti. Sentenza
confermata.
L'articolo Cristiano Ronaldo batte la Juve in tribunale: respinto l’appello del
club bianconero sui 9,8 milioni di stipendio proviene da Il Fatto Quotidiano.
Dopo una carriera di oltre dieci anni come metalmeccanico, era stato licenziato
per il resto di un caffè. E adesso, a più di un anno di distanza, la giustizia
gli ha dato ragione e ha condannato l’azienda a restituirgli ben diciotto
mensilità. La vicenda risale al giugno 2024, in una ditta del Bresciano: il
protagonista non aveva ricevuto il resto dalla macchinetta del caffè, e il
giorno successivo aveva discusso con un collega che lo aveva visto prendere
delle monete all’arrivo del tecnico del distributore.
Il tecnico, però, aveva negato di aver acconsentito tale gesto. Così, il
lavoratore aveva restituito la somma di un euro e sessanta centesimi, ma due
settimane dopo era stato licenziato dall’azienda poiché quest’ultima non era
sicura del consenso dell’addetto. Le accuse contestate? Appropriazione indebita
e minacce nei confronti di un collega.
L’uomo, che non aveva precedenti disciplinari in azienda, aveva presentato un
ricorso per la sproporzionalità tra l’episodio contestatogli e la punizione
inflitta. Il provvedimento è stato impugnato e il Tribunale di Brescia ha
avvalorato la versione del dipendente, condannando l’azienda a corrispondere al
ricorrente un indennizzo pari a 18 mensilità senza però il suo reintegro in
azienda.
La giudice del lavoro Natalia Pala ha smontato le accuse e ritenuto le minacce
generiche: il lavoratore poteva essere considerato al limite sgarbato. Per
quanto riguarda le monete recuperate, non è stato ritenuto possibile giungere
alla verità della questione, ma ciò è comunque irrilevante per l’azienda e il
licenziamento è “obiettivamente sproporzionato rispetto alla gravità della
condotta”, soprattutto considerando gli oltre 14 anni di rapporto lavorativo.
L'articolo Licenziato per il resto di una macchinetta del caffè: l’azienda
condannata a restituirgli 18 mensilità proviene da Il Fatto Quotidiano.
Dopo il licenziamento dal supermercato Pam a seguito del discusso “test del
carrello” e il reintegro disposto dal giudice del lavoro, arrivano le prime
dichiarazioni di Fabio Giomi, delegato sindacale e cassiere sessantaduenne
vittima di quella che aveva definito una “situazione inaccettabile”.
“Questa notizia mi ha reso molto, molto felice” ha riferito Giomi, che nella sua
battaglia legale lascia intendere come il suo fosse diventato qualcosa di più
importante e simbolico rispetto a un caso individuale. “Sono sicuro che questa
vittoria potrà diventare un punto di riferimento per tanti lavoratori” ha detto
l’uomo, che insieme alla Filcams Cgil senese aveva iniziato questa vertenza poi
conclusasi con il reintegro e il pagamento di tutte le spese processuali a
carico di Pam Panorama.
L’azienda in aula aveva avanzato la proposta di ritirare il licenziamento e
sostituirlo con una sospensione, ma Gioni ha rifiutato l’offerta. “Avrei potuto
cavarmela con dieci giorni di sospensione e oggi sarei già tornato a lavorare,
ma ho deciso di tenere duro”, ha detto il cassiere. “L’ho fatto per me, per
tutti i lavoratori e perché era una situazione inaccettabile“.
“Quando le cose sono ingiuste non sono disposto ad abbassare la testa e ad
accettarle solo per mantenere un quieto vivere” ha ribadito Giomi, che a suo
carico ha una moglie invalida e più di un figlio e a cui mancavano 5 anni alla
pensione al momento del licenziamento. E per quanto riguarda il rientro in cassa
l’uomo dice che “al momento è tutto da definire: tempi e modalità sono ancora da
stabilire, quindi su questo non posso dire nulla”. Ciò che è certo e che rimane
è però l’orgoglio per aver superato nel migliore dei modi un momento difficile.
“C’è stata proprio un’esplosione di gioia” ha detto il 62enne “perché è tutto il
giorno che ero in tensione per questa udienza”.
Il caso di Giomi era diventato di rilevanza nazionale, l’uomo aveva partecipato
durante allo sciopero generale del 12 dicembre a Firenze dov’era stato visto
accanto al segretario della Cgil, Maurizio Landini. Era stato poi raggiunto a
casa sua per un’intervista dal quotidiano La Repubblica prima del reintegro,
durante il giorno di Natale. E proprio alle festività ha fatto riferimento nelle
sue dichiarazioni, chiudendo affermando che questa vittoria “è un bel regalo di
Natale: si finisce l’anno in bellezza”.
L'articolo “Mesi angoscianti, sono felicissimo”, parla la vittima del test del
carrello reintegrato dal giudice proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il giudice del lavoro ha stabilito che va reintegrato sul posto di lavoro Fabio
Giomi, 62 anni, cassiere del supermercato Pam di Siena, che era stato licenziato
dopo aver “fallito” il cosiddetto test del carrello. Non si era accorto che un
ispettore aziendale fingendosi cliente aveva nascosto tra la merce acquistata
dei prodotti di profumeria e alcune buste di salmone. Di lì la contestazione di
una presunta grave inadempienza che avrebbe provocato un danno all’azienda,
giustificando il licenziamento immediato. Non è stato l’unico caso. E la
decisione ha scatenato le proteste dei lavoratori e e polemiche contro la catena
sui social.
Ora, annuncia il segretario della Filcams Cgil senese Mariano Di Gioia, è
arrivata la notizia che “il giudice ha condannato Pam Panorama al reintegro del
lavoratore, al pagamento del danno subito e alle spese processuali, tutte a
carico di Pam Panorama”.
L’azienda durante l’udienza ha proposto di ritirare il licenziamento ma dare al
lavoratore dieci giorni di sospensione: offerta rifiutata. “Questa notizia mi ha
reso molto, molto felice”, ha detto Giomi. “C’è stata proprio un’esplosione di
gioia, perché è tutto il giorno che ero in tensione per questa udienza. E’ un
bel regalo di Natale: si finisce l’anno in bellezza. Sono contentissimo, non
solo per me, ma anche per la battaglia civile che abbiamo portato avanti. Sono
sicuro che questa vittoria potrà diventare un punto di riferimento per tanti
lavoratori. Avrei potuto cavarmela con dieci giorni di sospensione e oggi sarei
già tornato a lavorare, ma ho deciso di tenere duro. L’ho fatto per me, per
tutti i lavoratori e perché era una situazione inaccettabile. Quando le cose
sono ingiuste non sono disposto ad abbassare la testa e ad accettarle solo per
mantenere un quieto vivere”.
Soddisfatto anche Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana: “Eravamo al
cospetto di un atto grave figlio di una arroganza e di una cattiveria che in
questi tempi stanno pervadendo il mondo del lavoro, ma ancora una volta tutta la
Cgil Toscana ha dimostrato che, senza voltarsi dall’altra parte davanti alle
ingiustizie, uniti nella lotta si possono ottenere risultati”.
L'articolo Il giudice del lavoro ordina il reintegro del cassiere Pam licenziato
per non aver superato il test del carrello proviene da Il Fatto Quotidiano.