È morto a Roma all’età 95 anni l’ex giudice Corrado Carnevale. Passò alla storia
come “l’ammazzasentenze”. Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha
attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italiana. L’ex
magistrato nel 1985, a soli 55 anni, divenne presidente della prima sezione
penale della Corte di Cassazione, il più giovane di sempre.
Durante la sua presidenza, dal 1985 al 1993, firmò o presiedette l’annullamento
di centinaia di sentenze d’appello, circa 500, relative a reati per associazione
mafiosa e terroristica. Le sue sentenze si basavano quasi sempre su vizi di
forma, errori procedurali o carenze di motivazione, ma alimentarono il sospetto
di un atteggiamento indulgente verso imputati eccellenti, soprattutto nei grandi
processi di mafia. La fama di “ammazzasentenze” esplose sui giornali dopo alcuni
clamorosi annullamenti e scarcerazioni, come quella dell’11 febbraio 1991,
quando 43 imputati, tra cui numerosi boss mafiosi, tornarono in libertà per la
scadenza dei termini di custodia cautelare. Le polemiche portarono a
interpellanze parlamentari, monitoraggi ministeriali e a un’intensa pressione
politica e mediatica. Tuttavia, le verifiche disposte negli anni, anche su
impulso di ministri come Mino Martinazzoli e Claudio Martelli, non riscontrarono
irregolarità formali nel suo operato.
Coinvolto successivamente nel processo Andreotti a seguito delle accuse del
pentito Gaspare Mutolo, Carnevale fu sospeso dal servizio nel 1993. Condannato
in appello nel 2001 per concorso esterno in associazione mafiosa, venne
definitivamente assolto nel 2002 dalla Cassazione perché “il fatto non
sussiste”. Tornò in servizio nel 2007 in una sezione civile della Cassazione e
andò in pensione nel 2013. I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 15, nella
chiesta di Cristo Re di viale Mazzini a Roma.
L'articolo Morto Corrado Carnevale: l’ex giudice della Cassazione soprannominato
“l’ammazzasentenze” aveva 95 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Una “sentenza rivoluzionaria” che potrebbe cambiare il paradigma dei contenziosi
tra gli ex coniugi. Una recente pronuncia della Corte Suprema, pubblicata nei
giorni scorsi, è destinata a incidere in modo significativo sui criteri di
riconoscimento dell’assegno divorzile. Secondo i giudici, non è sufficiente la
semplice disparità di reddito tra ex coniugi: è invece necessario dimostrare in
maniera concreta che lo squilibrio economico sia la conseguenza diretta di
scelte familiari condivise durante il matrimonio. Nel caso esaminato, il
tribunale di primo grado aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno mensile di
500 euro. La Corte d’appello, successivamente, aveva revocato quel diritto,
disponendo anche la restituzione delle somme percepite dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di divorzio. Decisione che la Cassazione ha
integralmente confermato.
Dalla motivazione emerge che il richiedente aveva richiamato una scelta di
lavoro part-time compiuta molti anni prima, senza però fornire una
documentazione puntuale sulle opportunità professionali sacrificate,
sull’impatto economico nel tempo, sul beneficio tratto dall’altro coniuge e,
soprattutto, sul nesso causale tra quelle decisioni e la situazione patrimoniale
attuale. Al contrario, risultavano autonomia reddituale, disponibilità di
un’abitazione di proprietà e persino un recente incremento delle entrate. Per la
Corte, mancava quindi l’elemento essenziale della prova dello svantaggio
ingiusto. L’ordinanza ribadisce inoltre la netta distinzione tra assegno di
mantenimento in sede di separazione e assegno divorzile. Nel primo caso permane
l’obbligo di assistenza tra coniugi e resta centrale il criterio del tenore di
vita matrimoniale. Nel secondo, con lo scioglimento definitivo del vincolo, tale
parametro perde rilevanza. L’assegno post-coniugale può assolvere a una funzione
assistenziale, compensativa o perequativa solo se viene dimostrato che la
disparità economica è il risultato di sacrifici condivisi e non giustificati.
Di particolare rilievo è il passaggio relativo alla restituzione delle somme già
versate. La Cassazione ha chiarito che, qualora l’assegno sia stato riconosciuto
fin dall’origine in assenza dei presupposti richiesti, le somme non sono
intangibili. In applicazione del principio dell’indebito oggettivo, il denaro
percepito senza titolo può essere restituito, ma esclusivamente a partire dal
momento in cui il divorzio è divenuto definitivo e a seguito di una successiva
decisione che accerti la mancanza del diritto. Restano invece escluse dalla
restituzione le somme corrisposte a titolo di mantenimento nella fase di
separazione. La pronuncia segna dunque un punto di svolta, introducendo
un’applicazione particolarmente rigorosa dei criteri probatori. Chi richiede
l’assegno divorzile dovrà dimostrare, con dati e documenti, che il proprio
svantaggio economico deriva direttamente da scelte compiute nell’interesse della
famiglia e condivise con l’altro coniuge.
“È una sentenza rivoluzionaria che definisce una volta per tutte i contorni del
riconoscimento dell’assegno di divorzio” commenta con Adnkronos/Labitalia Gian
Ettore Gassani, tra i più autorevoli avvocati esperti in diritto di famiglia a
livello nazionale e internazionale. “Negli ultimi anni – spiega – la Cassazione
ha impresso un deciso giro di vite per evitare un riconoscimento automatico
dell’assegno divorzile, a prescindere dal genere del coniuge, per il solo fatto
di essere ex coniuge. Con questa sentenza si afferma che, se non si dimostra il
sacrificio compiuto per la crescita umana, personale, professionale, economica e
sociale dell’altro, e quindi un contributo concreto alla vita matrimoniale, il
diritto all’assegno viene meno. Un po’ come avviene in molti Paesi europei, dove
in assenza di accordi prematrimoniali l’assegno è raramente riconosciuto, salvo
casi di inabilità al lavoro o condizioni di grave difficoltà. È – conclude
Gassani – una sentenza moralizzatrice che lancia un messaggio chiaro: se non si
è dato alcun contributo alla crescita economico-sociale del coniuge, non si può
pretendere un assegno. L’assegno divorzile ha spesso una funzione risarcitoria,
oltre che compensativa e perequativa. Nei matrimoni di breve durata o privi di
reali sacrifici, la Cassazione ha finalmente chiarito che il diritto non può
essere automatico”.
L'articolo Assegno di divorzio, svolta della Cassazione: non basta la disparità
di reddito. E i soldi vanno restituiti proviene da Il Fatto Quotidiano.
La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non attenua la responsabilità
penale per condotte di stalking e lesioni aggravate. Al contrario, secondo la
Corte di Cassazione, si tratta di un sentimento “morboso”, che rappresenta una
forma di “espressione di supremazia e possesso” e che può addirittura integrare
“l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti”.
Con questa motivazione – come riporta Repubblica – gli ermellini hanno respinto
uno dei punti centrali del ricorso presentato dall’ex compagno di una donna
residente a Milano, che aveva intrapreso una nuova relazione dopo la fine della
convivenza. L’uomo era stato condannato nell’aprile 2025 dalla Corte d’appello
milanese a 9 mesi e 10 giorni, poi convertiti in una sanzione pecuniaria pari a
5.600 euro, per una serie di comportamenti violenti e persecutori nei confronti
della ex e del suo nuovo partner, costretti a vivere in una costante condizione
di timore e tensione. Successivamente l’imputato aveva anche iniziato un
percorso di cura.
Ritenendo sproporzionata e ingiusta la decisione, il condannato aveva presentato
un ricorso articolato in quattro censure. Due di queste sono state giudicate
infondate dalla Cassazione, che ha richiamato precedenti orientamenti
giurisprudenziali e una chiara valutazione etica negativa della condotta. I
giudici hanno escluso che si potesse riconoscere l’attenuante dello “stato
d’ira” conseguente a un presunto fatto ingiusto, sottolineando come, alla luce
delle attuali regole di convivenza civile, “lo stato psicologico determinato dal
tradimento non può essere valutato come un elemento positivo”. Non si tratta
infatti di una semplice reazione emotiva, ma di “il movente per comportamenti
violenti e vessatori”.
La Suprema Corte ha invece ritenuto fondato il rilievo relativo a un vizio nella
quantificazione della pena. Per questo aspetto, gli atti sono stati rinviati a
un’altra sezione della Corte d’appello di Milano, chiamata a pronunciarsi
nuovamente sulla misura della sanzione.
L'articolo “La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni” anzi potrebbe
essere “un’aggravante” anche se c’è stato tradimento proviene da Il Fatto
Quotidiano.
“La magistratura, che esercita la funzione giurisdizionale affinché la legge sia
uguale per tutti, sente di aver adempiuto il proprio dovere se il diritto, ogni
diritto, ha effettiva tutela e non se è soltanto declamato. La sua autonomia e
la sua indipendenza non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il
giudice sia sempre imparziale. La preoccupazione della magistratura è quindi
volta a garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia della
giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale“. All’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, di fronte al capo dello Stato Sergio
Mattarella e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, il primo presidente della
Suprema Corte Pasquale D’Ascola dedica un passaggio esplicito della sua
relazione alla riforma della magistratura su cui si terrà il referendum
costituzionale a marzo.
D’Ascola – scelto dal Csm a settembre come successore di Margherita Cassano –
cita il documento finale approvato lo scorso giugno dall’assemblea generale
straordinaria della Cassazione, in cui si esprimeva il “preoccupato auspicio che
venga escluso ogni possibile rischio di indebolimento, o solo anche di
appannamento, dei principi costituzionali fondanti della giurisdizione, primo
fra tutti quello della sua indipendenza in ogni articolazione o componente”. Ma
resterà la “professionalità del magistrato”, assicura, “lo schermo contro ogni
timore derivante dalla trasformazione del Consiglio superiore della
magistratura, presidio dell’indipendenza e autonomia” dell’ordine giudiziario,
rivoluzionato dalla riforma Nordio che lo divide in tre organi distinti (uno per
i giudici e uno per i pm, più l’Alta Corte disciplnare) togliendo ai magistrati
il diritto di eleggere i propri rappresentanti, selezionati per sorteggio.
D’Ascola invita inoltre a “coltivare con tenacia un clima di rispetto reciproco
e fattiva collaborazione tra le istituzioni, che permetta lo sviluppo di un
dialogo pacato e razionale sul futuro della Giustizia”.
In prima fila c’è Mattarella, che come ogni anno fa il suo ingresso solenne
nell’Aula Magna del Palazzaccio accompagnato dal primo presidente e dal
procuratore generale Pietro Gaeta. Presenti anche i presidenti di Camera e
Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa (seduto accanto a Nordio) e il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. D’Ascola – come
già aveva fatto l’anno scorso Cassano – cita i fenomeni criminali che
trasformano la società e a cui i giudici guardano “con occhio attento” : “I
reati di violenza in danno delle donne con la barbarie dei femminicidi, la
trasformazione, fonte di insicurezza e instabilità, del mondo del lavoro, che
reca con sé il tragico bilancio di morti e infortuni sul lavoro, la piaga dei
suicidi in carcere”.
Il primo presidente rivolge poi l’invito a Nordio a “colmare le carenze di
organico del personale amministrativo, ancora molto rilevanti per i continui
pensionamenti” e perché i funzionari dell’Ufficio per il processo, “non avendo
avuto tempestiva conferma della stabilizzazione, hanno in gran parte preferito
dirigersi verso occupazioni più certe e remunerative. Gli uffici giudiziari,
Corte di cassazione in testa, sono stati fieri di aver formato migliaia di
giovani funzionari laureati, ma meglio sarebbe stato poterli trattenere tutti
definitivamente e poterli affiancare ai magistrati”, mentre finora il ministero
ha garantito la stabilizzazione solo di una parte.
L'articolo Referendum, il primo presidente della Cassazione: “L’autonomia della
magistratura resti effettiva. Preoccupati per indebolimento dell’indipendenza”
proviene da Il Fatto Quotidiano.
La Cassazione ha condannato un datore di lavoro per la morte in cantiere di un
suo operaio. L’uomo era precipitato giù da un’impalcatura a un’altezza di dieci
morti ed era morto sul colpo. La Corte d’Appello aveva condannato il titolare e
lui aveva fatto ricorso perché il suo dipendente aveva in corpo un tasso
alcolemico di 0,46 al momento dell’incidente. Ma la Suprema corte ha confermato
la sentenza con ferme motivazioni.
“L’ebbrezza non salva il datore di lavoro” perché secondo i giudici “lo stato di
ebbrezza, anche se provato, non vale a escludere la responsabilità” perché
“l’area di rischio è governata dal datore”. Dunque “la circostanza che il
lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psicofisiche tali da
non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è un’evidenza prevedibile”,
di conseguenza il datore è legalmente responsabile per i compiti di lavoro
assegnati all’operaio.
Tra l’altro, il tasso di 0,46 grammi di alcol per litro è inferiore al limite
massimo alla guida consentito in Italia. Per quanto riguarda lo stato fisico, è
un livello in cui la persona inizia a percepire i primi effetti dell’alcol come
riflessi più lenti, lieve alterazione dell’umore e una valutazione del rischio
inferiore al normale. Condizioni certamente precarie per lavorare in cantiere,
ma forse non abbastanza per riferirsi alla vittima come ‘persona ubriaca’: la
soglia legale di ebbrezza inizia dal tasso alcolemico di 0,5.
L'articolo Operaio beve alcol, cade in cantiere e muore sul colpo. Cassazione:
“L’ebbrezza non salva il datore di lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Non c’è stato alcun segno di ravvedimento nei comportamenti processuali dei
fratelli Bianchi. È quanto emerge dalle motivazioni della Corte di Cassazione
che, a novembre 2025, ha confermato la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi
per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro. I
giudici della V sezione penale scrivono chiaramente che i due, durante l’intero
iter giudiziario, hanno mantenuto un atteggiamento “alieno da forme di
ravvedimento“, con una condotta processuale che non ha mostrato segni di
pentimento per la brutalità del reato.
LA CONFERMA DELL’ERGASTOLO PER MARCO BIANCHI
La sentenza di novembre 2025 ha reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi,
accusato di aver partecipato, insieme al fratello Gabriele, alla feroce
aggressione che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21
anni che aveva solo cercato di difendere due amici durante una discussione in
strada. I giudici sottolineano la “capacità a delinquere” di Marco, espressa non
solo dalle modalità dell’omicidio, ma anche dal suo atteggiamento prima, durante
e dopo l’evento. Il verdetto fa riferimento in particolare alla “brutalità”
della violenza inflitta alla vittima, che è stata colpita ripetutamente con
tecniche di arti marziali, mentre era a terra, indifesa. Un comportamento che
non lascia dubbi sulla piena “adesione dei coinvolti al delitto”, evidenziando
anche l’indifferenza della coppia di aggressori rispetto alla vita della vittima
e alle motivazioni che avevano scatenato la contesa.
GABRIELE BIANCHI, UNA CONDANNA DA RICALCOLARE
Per Gabriele Bianchi, invece, la pena è ancora da quantificare. I supremi
giudici hanno disposto un nuovo processo d’appello ter, con l’obiettivo di
ridiscutere le attenuanti generiche che erano state considerate nel processo di
appello e per cui era stata inflitta una penna a 28 anni. La Cassazione ha
confermato le responsabilità penali anche per lui nell’omicidio volontario. Le
motivazioni della Cassazione non si fermano solo alle dinamiche dell’omicidio,
ma vanno anche a chiarire la personalità dei due fratelli e degli altri
imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, la cui condanna è stata
confermata. La Corte ricorda come la loro azione non sia stata il risultato di
un’improvvisa escalation di violenza, ma una manifestazione di “pericolosità”
costante, alimentata da una personalità “proterva” e indifferente ai valori
della convivenza civile. A rinforzare questa lettura della situazione, si
evidenziano i precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti dei due
fratelli e il loro tenore di vita, ottenuto in gran parte con attività illecite.
L'articolo “Nessun pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte”. Ecco
perché la Cassazione ha conferma l’ergastolo per Marco Bianchi proviene da Il
Fatto Quotidiano.
Lei aveva denunciato di essere stata violentata al termine di una serata in cui
aveva bevuto ed era stata filmata durante gli abusi. Ma al termine del processo,
i due imputati sono stati assolti definitivamente incassando tre pronunce
favorevoli in altrettanti gradi di giudizio. Per i collegi che hanno discusso il
caso, la ragazza – all’epoca 18enne – era consenziente in quella notte in cui
venne registrato un rapporto sessuale con un amico. La Cassazione ha messo la
parole fine sulla vicenda, facendo diventare definitiva l’assoluzione dei due
perché “il fatto non costituisce reato” dopo aver dichiarato inammissibile il
ricorso dell’accusa.
I due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo e per induzione con
abuso delle condizioni della ragazza, la quale aveva bevuto vino e
superalcolici. Dopo il collegio penale di Ravenna in primo grado, con decisione
e motivazioni che crearono molte polemiche, e la Corte d’appello di Bologna cha
aveva confermato la sentenza di assoluzione piena, giovedì sera – come riportato
dal Resto del Carlino – la Cassazione ha definitivamente chiuso il caso.
Secondo l’accusa, la ragazza era stata stuprata e filmata in un appartamento di
Ravenna nel quale nell’ottobre 2017 era stata accompagnata a spalla dopo una
serata in un locale durante la quale aveva bevuto molto. Dopo l’assoluzione di
primo grado, c’erano state accese polemiche culminate in un corteo organizzato
da associazioni contro la violenza di genere. I due imputati, oggi di 36 e 35
anni, entrambi di origine straniera, sono rispettivamente un ex atleta del
Ravenna calcio, assistito dagli avvocati Francesco Papiani e Raffaella Salsano,
e un commerciante d’auto usate, difeso dagli avvocati Silvia Brandolini e Carlo
Benini.
Il primo era indicato come chi aveva incitato l’amico riprendendo la scena con
il telefonino e l’altro come chi aveva materialmente abusato della ragazza. A
suo tempo sulla base di quei video e dei ricordi della ragazza, due differenti
giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna avevano deciso per
la custodia cautelare in carcere dei sospettati, misure poi annullate dal
Tribunale della Libertà di Bologna.
L'articolo Violenza sessuale su una 18enne a Ravenna nel 2017: Cassazione
conferma assoluzione per i due imputati proviene da Il Fatto Quotidiano.
L’accusa va cambiata. La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello a carico
di Lorena Lanceri, una delle donne legate a Matteo Messina Denaro, considerata
dagli inquirenti anche la vivandiera del boss. I giudici romani, infatti, hanno
bocciato la qualificazione giuridica che aveva portato alla condanna per
favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, ritenendo che il reato di
concorso esterno in associazione mafiosa fosse stato applicato erroneamente.
Nel processo di secondo grado, Lorena Lanceri era stata condannata a 5 anni e 8
mesi, una pena ridotta rispetto ai 13 anni e 4 mesi stabiliti in primo grado. Ma
i giudici di Cassazione hanno deciso di rinviare il caso a una nuova sezione
della Corte d’appello di Palermo, invitando a rivedere l’impianto accusatorio e
la relativa pena. Questo significa che il giudizio sulla posizione di Lanceri
non è definitivo, e il nuovo processo potrebbe portare a una revisione tanto
dell’accusa quanto della durata della condanna.
La donna, che aveva ammesso la sua relazione con Messina Denaro, ha sostenuto di
non aver conosciuto immediatamente la vera identità del boss. Nonostante ciò, si
è prodigata per lui, gestendo la sua corrispondenza e mantenendo contatti con i
familiari e altri membri della sua organizzazione mafiosa. In cambio, la coppia
avrebbe ricevuto regali dal boss, tra cui un Rolex che Messina Denaro aveva
acquistato per il figlio della coppia.
In parallelo, è passata in giudicato la condanna definitiva del marito di Lorena
Lanceri, chiamata “Tramite” nei pizzini del boss, Emanuele Bonafede. L’uomo,
anche lui tra le persone vicine al boss, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi
per favoreggiamento aggravato. Bonafede, inoltre, è il cugino di Andrea
Bonafede, il geometra che aveva prestato la sua identità a Matteo Messina Denaro
per eludere le indagini e vivere sotto falso nome.
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L'articolo La Cassazione: “L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va
cambiata, nuovo processo d’appello” proviene da Il Fatto Quotidiano.
È “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin,
marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio
per una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. La prima sezione
penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, nelle motivazioni della
sentenza depositata e relative alla decisione assunta il 18 novembre 2025, ha
condannato Visintin al pagamento delle spese processuali e, “valutati i profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso”, anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende. Le
motivazioni confermano così le indiscrezioni che già nelle settimane scorse
avevano anticipato l’orientamento della Corte suprema.
Secondo la Cassazione, la doglianza sollevata dalla difesa è “manifestamente
infondata”. I giudici escludono in particolare che l’ordinanza del gip di
Trieste possa essere considerata “abnorme” o “posta al di fuori del sistema”.
L’atto contestato, firmato il 30 giugno 2025 dalla giudice per le indagini
preliminari Flavia Mangiante, aveva accolto la richiesta della Procura
disponendo un incidente probatorio limitato ad accertamenti genetici,
merceologici e dattiloscopici, rigettando invece l’istanza della difesa di
procedere anche a una nuova perizia medico-legale.
Nel ricorso, l’avvocato Paolo Bevilacqua sosteneva che la decisione del gip
fosse illegittima perché non teneva conto delle profonde divergenze tra le
consulenze medico-legali già acquisite nel corso delle indagini preliminari.
Secondo la difesa, proprio l’esistenza di esiti scientifici opposti avrebbe
imposto di anticipare il confronto tra periti attraverso l’incidente probatorio,
al fine di chiarire cause, modalità, data della morte e il periodo di permanenza
del corpo di Liliana Resinovich. Una tesi che la Suprema Corte ha però respinto,
ritenendo che la scelta del gip rientrasse pienamente nei poteri discrezionali
del giudice e non presentasse profili di anomalia tali da giustificare
l’intervento della Cassazione.
La decisione arriva al termine di un percorso giudiziario complesso e ancora
segnato da forti contrapposizioni scientifiche. La prima perizia medico-legale,
firmata da Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, aveva concluso per una morte
asfittica da “spazio confinato”, una cosiddetta plastic bag suffocation, senza
chiari segni di intervento di terzi. Di segno opposto la seconda consulenza,
coordinata da Cristina Cattaneo, secondo cui Liliana Resinovich sarebbe stata
uccisa e soffocata. Consulenza che aveva portato al totale ripensamento
dell’inchiesta per cui all’inizio la procura di Trieste aveva chiesto
l’archiviazione.
Proprio su queste “evidenti discrasie scientifiche”, come le aveva definite la
difesa, si era concentrata la richiesta di una nuova perizia collegiale.
“Abbiamo due consulenze completamente opposte, ecco perché serve un nuovo
esame”, aveva dichiarato Visintin nei giorni precedenti alla pronuncia della
Cassazione. “Sono passati quasi quattro anni e ancora oggi non sappiamo se Lilly
si è suicidata o è stata uccisa”, aveva aggiunto, sostenendo che, in caso di
rigetto, la difesa avrebbe cercato “altre forme” per ottenere un approfondimento
medico-legale.
Liliana Resinovich era stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto
dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Nel gennaio del 2024 era stata decisa
la riesumazione del cadavere e dall’ipotesi di suicidio si è passati a quella di
omicidio volontario.
L'articolo Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso
del marito indagato per l’omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.
Nel giorno in cui la premier – durante la lunghissima conferenza di inizio anno
– ha citato il caso dell’imam di Torino, arriva la decisione della Cassazione
sul trattenimento del religioso, protagonista di controverse dichiarazioni su
Hamas in cui non riteneva gli attacchi del 7 ottobre fossero una violenza. La
Suprema Corte ha annullato il provvedimento con cui i magistrati torinesi
avevano disposto lo stop al trattenimento dell’imam Mohamed Shahin nel centro di
permanenza per rimpatri (cpr) di Caltanissetta. Shahin, 47 anni, sposato e con
due figli piccoli, era stato trasferito a fine novembre nel Centro di permanenza
per i rimpatri (Cpr) di Caltanissetta a seguito di un decreto di espulsione
firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La decisione del Viminale
aveva suscitato immediatamente forti contestazioni, sia sul piano politico sia
giuridico.
Il 16 novembre scorso, la Corte d’appello di Torino aveva stabilito che l’imam
dovesse essere rilasciato dal Cpr, sottolineando che Shahin non era un “soggetto
pericoloso”, era “incensurato” e che i suoi contatti con persone legate al
terrorismo erano “isolati e decisamente datati”. Il provvedimento di espulsione
era legato a dichiarazioni fatte dall’imam durante una manifestazione pro-Pal a
Torino, in cui aveva espresso il proprio punto di vista sugli eventi del 7
ottobre 2023, giorno della strage di Hamas. Secondo i giudici torinesi, le
parole di Shahin costituiscono “espressione di pensiero“, tutelata sia
dall’articolo 21 della Costituzione italiana sia dall’articolo 10 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), e non integrano alcun reato.
Successivamente, il 30 dicembre, la Corte d’appello di Caltanissetta aveva
confermato il no al rimpatrio in Egitto, Paese che Shahin aveva lasciato oltre
vent’anni fa, sottolineando il concreto rischio per la sua vita in caso di
espulsione. Il Viminale aveva annunciato il ricorso contro la decisione della
Corte d’Appello di Torino già nel mese di dicembre. Gli ermellini hanno accolto
il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, annullando la pronuncia di Torino con
rinvio e disponendo un nuovo esame della vicenda da parte dei giudici torinesi.
Shahin, presente in Italia da oltre vent’anni e “perfettamente integrato e
inserito” nel tessuto sociale, è difeso dagli avvocati Gianluca Vitale e Fairus
Ahmed Jama. Ora la parola torna ai giudici della Corte d’Appello di Torino,
chiamati a riesaminare il caso alla luce delle indicazioni della Cassazione, in
un nuovo passaggio giudiziario che sarà osservato con attenzione da politica,
media e opinione pubblica.
L'articolo Caso imam di Torino, la Cassazione ha annullato provvedimento di stop
al trattenimento. Nuova valutazione in appello proviene da Il Fatto Quotidiano.