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Morto Corrado Carnevale: l’ex giudice della Cassazione soprannominato “l’ammazzasentenze” aveva 95 anni
È morto a Roma all’età 95 anni l’ex giudice Corrado Carnevale. Passò alla storia come “l’ammazzasentenze”. Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italiana. L’ex magistrato nel 1985, a soli 55 anni, divenne presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione, il più giovane di sempre. Durante la sua presidenza, dal 1985 al 1993, firmò o presiedette l’annullamento di centinaia di sentenze d’appello, circa 500, relative a reati per associazione mafiosa e terroristica. Le sue sentenze si basavano quasi sempre su vizi di forma, errori procedurali o carenze di motivazione, ma alimentarono il sospetto di un atteggiamento indulgente verso imputati eccellenti, soprattutto nei grandi processi di mafia. La fama di “ammazzasentenze” esplose sui giornali dopo alcuni clamorosi annullamenti e scarcerazioni, come quella dell’11 febbraio 1991, quando 43 imputati, tra cui numerosi boss mafiosi, tornarono in libertà per la scadenza dei termini di custodia cautelare. Le polemiche portarono a interpellanze parlamentari, monitoraggi ministeriali e a un’intensa pressione politica e mediatica. Tuttavia, le verifiche disposte negli anni, anche su impulso di ministri come Mino Martinazzoli e Claudio Martelli, non riscontrarono irregolarità formali nel suo operato. Coinvolto successivamente nel processo Andreotti a seguito delle accuse del pentito Gaspare Mutolo, Carnevale fu sospeso dal servizio nel 1993. Condannato in appello nel 2001 per concorso esterno in associazione mafiosa, venne definitivamente assolto nel 2002 dalla Cassazione perché “il fatto non sussiste”. Tornò in servizio nel 2007 in una sezione civile della Cassazione e andò in pensione nel 2013. I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 15, nella chiesta di Cristo Re di viale Mazzini a Roma. L'articolo Morto Corrado Carnevale: l’ex giudice della Cassazione soprannominato “l’ammazzasentenze” aveva 95 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Assegno di divorzio, svolta della Cassazione: non basta la disparità di reddito. E i soldi vanno restituiti
Una “sentenza rivoluzionaria” che potrebbe cambiare il paradigma dei contenziosi tra gli ex coniugi. Una recente pronuncia della Corte Suprema, pubblicata nei giorni scorsi, è destinata a incidere in modo significativo sui criteri di riconoscimento dell’assegno divorzile. Secondo i giudici, non è sufficiente la semplice disparità di reddito tra ex coniugi: è invece necessario dimostrare in maniera concreta che lo squilibrio economico sia la conseguenza diretta di scelte familiari condivise durante il matrimonio. Nel caso esaminato, il tribunale di primo grado aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno mensile di 500 euro. La Corte d’appello, successivamente, aveva revocato quel diritto, disponendo anche la restituzione delle somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Decisione che la Cassazione ha integralmente confermato. Dalla motivazione emerge che il richiedente aveva richiamato una scelta di lavoro part-time compiuta molti anni prima, senza però fornire una documentazione puntuale sulle opportunità professionali sacrificate, sull’impatto economico nel tempo, sul beneficio tratto dall’altro coniuge e, soprattutto, sul nesso causale tra quelle decisioni e la situazione patrimoniale attuale. Al contrario, risultavano autonomia reddituale, disponibilità di un’abitazione di proprietà e persino un recente incremento delle entrate. Per la Corte, mancava quindi l’elemento essenziale della prova dello svantaggio ingiusto. L’ordinanza ribadisce inoltre la netta distinzione tra assegno di mantenimento in sede di separazione e assegno divorzile. Nel primo caso permane l’obbligo di assistenza tra coniugi e resta centrale il criterio del tenore di vita matrimoniale. Nel secondo, con lo scioglimento definitivo del vincolo, tale parametro perde rilevanza. L’assegno post-coniugale può assolvere a una funzione assistenziale, compensativa o perequativa solo se viene dimostrato che la disparità economica è il risultato di sacrifici condivisi e non giustificati. Di particolare rilievo è il passaggio relativo alla restituzione delle somme già versate. La Cassazione ha chiarito che, qualora l’assegno sia stato riconosciuto fin dall’origine in assenza dei presupposti richiesti, le somme non sono intangibili. In applicazione del principio dell’indebito oggettivo, il denaro percepito senza titolo può essere restituito, ma esclusivamente a partire dal momento in cui il divorzio è divenuto definitivo e a seguito di una successiva decisione che accerti la mancanza del diritto. Restano invece escluse dalla restituzione le somme corrisposte a titolo di mantenimento nella fase di separazione. La pronuncia segna dunque un punto di svolta, introducendo un’applicazione particolarmente rigorosa dei criteri probatori. Chi richiede l’assegno divorzile dovrà dimostrare, con dati e documenti, che il proprio svantaggio economico deriva direttamente da scelte compiute nell’interesse della famiglia e condivise con l’altro coniuge. “È una sentenza rivoluzionaria che definisce una volta per tutte i contorni del riconoscimento dell’assegno di divorzio” commenta con Adnkronos/Labitalia Gian Ettore Gassani, tra i più autorevoli avvocati esperti in diritto di famiglia a livello nazionale e internazionale. “Negli ultimi anni – spiega – la Cassazione ha impresso un deciso giro di vite per evitare un riconoscimento automatico dell’assegno divorzile, a prescindere dal genere del coniuge, per il solo fatto di essere ex coniuge. Con questa sentenza si afferma che, se non si dimostra il sacrificio compiuto per la crescita umana, personale, professionale, economica e sociale dell’altro, e quindi un contributo concreto alla vita matrimoniale, il diritto all’assegno viene meno. Un po’ come avviene in molti Paesi europei, dove in assenza di accordi prematrimoniali l’assegno è raramente riconosciuto, salvo casi di inabilità al lavoro o condizioni di grave difficoltà. È – conclude Gassani – una sentenza moralizzatrice che lancia un messaggio chiaro: se non si è dato alcun contributo alla crescita economico-sociale del coniuge, non si può pretendere un assegno. L’assegno divorzile ha spesso una funzione risarcitoria, oltre che compensativa e perequativa. Nei matrimoni di breve durata o privi di reali sacrifici, la Cassazione ha finalmente chiarito che il diritto non può essere automatico”. L'articolo Assegno di divorzio, svolta della Cassazione: non basta la disparità di reddito. E i soldi vanno restituiti proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni” anzi potrebbe essere “un’aggravante” anche se c’è stato tradimento
La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non attenua la responsabilità penale per condotte di stalking e lesioni aggravate. Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, si tratta di un sentimento “morboso”, che rappresenta una forma di “espressione di supremazia e possesso” e che può addirittura integrare “l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti”. Con questa motivazione – come riporta Repubblica – gli ermellini hanno respinto uno dei punti centrali del ricorso presentato dall’ex compagno di una donna residente a Milano, che aveva intrapreso una nuova relazione dopo la fine della convivenza. L’uomo era stato condannato nell’aprile 2025 dalla Corte d’appello milanese a 9 mesi e 10 giorni, poi convertiti in una sanzione pecuniaria pari a 5.600 euro, per una serie di comportamenti violenti e persecutori nei confronti della ex e del suo nuovo partner, costretti a vivere in una costante condizione di timore e tensione. Successivamente l’imputato aveva anche iniziato un percorso di cura. Ritenendo sproporzionata e ingiusta la decisione, il condannato aveva presentato un ricorso articolato in quattro censure. Due di queste sono state giudicate infondate dalla Cassazione, che ha richiamato precedenti orientamenti giurisprudenziali e una chiara valutazione etica negativa della condotta. I giudici hanno escluso che si potesse riconoscere l’attenuante dello “stato d’ira” conseguente a un presunto fatto ingiusto, sottolineando come, alla luce delle attuali regole di convivenza civile, “lo stato psicologico determinato dal tradimento non può essere valutato come un elemento positivo”. Non si tratta infatti di una semplice reazione emotiva, ma di “il movente per comportamenti violenti e vessatori”. La Suprema Corte ha invece ritenuto fondato il rilievo relativo a un vizio nella quantificazione della pena. Per questo aspetto, gli atti sono stati rinviati a un’altra sezione della Corte d’appello di Milano, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla misura della sanzione. L'articolo “La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni” anzi potrebbe essere “un’aggravante” anche se c’è stato tradimento proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Referendum, il primo presidente della Cassazione: “L’autonomia della magistratura resti effettiva. Preoccupati per indebolimento dell’indipendenza”
“La magistratura, che esercita la funzione giurisdizionale affinché la legge sia uguale per tutti, sente di aver adempiuto il proprio dovere se il diritto, ogni diritto, ha effettiva tutela e non se è soltanto declamato. La sua autonomia e la sua indipendenza non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale. La preoccupazione della magistratura è quindi volta a garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale“. All’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, di fronte al capo dello Stato Sergio Mattarella e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, il primo presidente della Suprema Corte Pasquale D’Ascola dedica un passaggio esplicito della sua relazione alla riforma della magistratura su cui si terrà il referendum costituzionale a marzo. D’Ascola – scelto dal Csm a settembre come successore di Margherita Cassano – cita il documento finale approvato lo scorso giugno dall’assemblea generale straordinaria della Cassazione, in cui si esprimeva il “preoccupato auspicio che venga escluso ogni possibile rischio di indebolimento, o solo anche di appannamento, dei principi costituzionali fondanti della giurisdizione, primo fra tutti quello della sua indipendenza in ogni articolazione o componente”. Ma resterà la “professionalità del magistrato”, assicura, “lo schermo contro ogni timore derivante dalla trasformazione del Consiglio superiore della magistratura, presidio dell’indipendenza e autonomia” dell’ordine giudiziario, rivoluzionato dalla riforma Nordio che lo divide in tre organi distinti (uno per i giudici e uno per i pm, più l’Alta Corte disciplnare) togliendo ai magistrati il diritto di eleggere i propri rappresentanti, selezionati per sorteggio. D’Ascola invita inoltre a “coltivare con tenacia un clima di rispetto reciproco e fattiva collaborazione tra le istituzioni, che permetta lo sviluppo di un dialogo pacato e razionale sul futuro della Giustizia”. In prima fila c’è Mattarella, che come ogni anno fa il suo ingresso solenne nell’Aula Magna del Palazzaccio accompagnato dal primo presidente e dal procuratore generale Pietro Gaeta. Presenti anche i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa (seduto accanto a Nordio) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. D’Ascola – come già aveva fatto l’anno scorso Cassano – cita i fenomeni criminali che trasformano la società e a cui i giudici guardano “con occhio attento” : “I reati di violenza in danno delle donne con la barbarie dei femminicidi, la trasformazione, fonte di insicurezza e instabilità, del mondo del lavoro, che reca con sé il tragico bilancio di morti e infortuni sul lavoro, la piaga dei suicidi in carcere”. Il primo presidente rivolge poi l’invito a Nordio a “colmare le carenze di organico del personale amministrativo, ancora molto rilevanti per i continui pensionamenti” e perché i funzionari dell’Ufficio per il processo, “non avendo avuto tempestiva conferma della stabilizzazione, hanno in gran parte preferito dirigersi verso occupazioni più certe e remunerative. Gli uffici giudiziari, Corte di cassazione in testa, sono stati fieri di aver formato migliaia di giovani funzionari laureati, ma meglio sarebbe stato poterli trattenere tutti definitivamente e poterli affiancare ai magistrati”, mentre finora il ministero ha garantito la stabilizzazione solo di una parte. L'articolo Referendum, il primo presidente della Cassazione: “L’autonomia della magistratura resti effettiva. Preoccupati per indebolimento dell’indipendenza” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Operaio beve alcol, cade in cantiere e muore sul colpo. Cassazione: “L’ebbrezza non salva il datore di lavoro”
La Cassazione ha condannato un datore di lavoro per la morte in cantiere di un suo operaio. L’uomo era precipitato giù da un’impalcatura a un’altezza di dieci morti ed era morto sul colpo. La Corte d’Appello aveva condannato il titolare e lui aveva fatto ricorso perché il suo dipendente aveva in corpo un tasso alcolemico di 0,46 al momento dell’incidente. Ma la Suprema corte ha confermato la sentenza con ferme motivazioni. “L’ebbrezza non salva il datore di lavoro” perché secondo i giudici “lo stato di ebbrezza, anche se provato, non vale a escludere la responsabilità” perché “l’area di rischio è governata dal datore”. Dunque “la circostanza che il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psicofisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è un’evidenza prevedibile”, di conseguenza il datore è legalmente responsabile per i compiti di lavoro assegnati all’operaio. Tra l’altro, il tasso di 0,46 grammi di alcol per litro è inferiore al limite massimo alla guida consentito in Italia. Per quanto riguarda lo stato fisico, è un livello in cui la persona inizia a percepire i primi effetti dell’alcol come riflessi più lenti, lieve alterazione dell’umore e una valutazione del rischio inferiore al normale. Condizioni certamente precarie per lavorare in cantiere, ma forse non abbastanza per riferirsi alla vittima come ‘persona ubriaca’: la soglia legale di ebbrezza inizia dal tasso alcolemico di 0,5. L'articolo Operaio beve alcol, cade in cantiere e muore sul colpo. Cassazione: “L’ebbrezza non salva il datore di lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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“Nessun pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte”. Ecco perché la Cassazione ha conferma l’ergastolo per Marco Bianchi
Non c’è stato alcun segno di ravvedimento nei comportamenti processuali dei fratelli Bianchi. È quanto emerge dalle motivazioni della Corte di Cassazione che, a novembre 2025, ha confermato la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro. I giudici della V sezione penale scrivono chiaramente che i due, durante l’intero iter giudiziario, hanno mantenuto un atteggiamento “alieno da forme di ravvedimento“, con una condotta processuale che non ha mostrato segni di pentimento per la brutalità del reato. LA CONFERMA DELL’ERGASTOLO PER MARCO BIANCHI La sentenza di novembre 2025 ha reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi, accusato di aver partecipato, insieme al fratello Gabriele, alla feroce aggressione che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21 anni che aveva solo cercato di difendere due amici durante una discussione in strada. I giudici sottolineano la “capacità a delinquere” di Marco, espressa non solo dalle modalità dell’omicidio, ma anche dal suo atteggiamento prima, durante e dopo l’evento. Il verdetto fa riferimento in particolare alla “brutalità” della violenza inflitta alla vittima, che è stata colpita ripetutamente con tecniche di arti marziali, mentre era a terra, indifesa. Un comportamento che non lascia dubbi sulla piena “adesione dei coinvolti al delitto”, evidenziando anche l’indifferenza della coppia di aggressori rispetto alla vita della vittima e alle motivazioni che avevano scatenato la contesa. GABRIELE BIANCHI, UNA CONDANNA DA RICALCOLARE Per Gabriele Bianchi, invece, la pena è ancora da quantificare. I supremi giudici hanno disposto un nuovo processo d’appello ter, con l’obiettivo di ridiscutere le attenuanti generiche che erano state considerate nel processo di appello e per cui era stata inflitta una penna a 28 anni. La Cassazione ha confermato le responsabilità penali anche per lui nell’omicidio volontario. Le motivazioni della Cassazione non si fermano solo alle dinamiche dell’omicidio, ma vanno anche a chiarire la personalità dei due fratelli e degli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, la cui condanna è stata confermata. La Corte ricorda come la loro azione non sia stata il risultato di un’improvvisa escalation di violenza, ma una manifestazione di “pericolosità” costante, alimentata da una personalità “proterva” e indifferente ai valori della convivenza civile. A rinforzare questa lettura della situazione, si evidenziano i precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti dei due fratelli e il loro tenore di vita, ottenuto in gran parte con attività illecite. L'articolo “Nessun pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte”. Ecco perché la Cassazione ha conferma l’ergastolo per Marco Bianchi proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Violenza sessuale su una 18enne a Ravenna nel 2017: Cassazione conferma assoluzione per i due imputati
Lei aveva denunciato di essere stata violentata al termine di una serata in cui aveva bevuto ed era stata filmata durante gli abusi. Ma al termine del processo, i due imputati sono stati assolti definitivamente incassando tre pronunce favorevoli in altrettanti gradi di giudizio. Per i collegi che hanno discusso il caso, la ragazza – all’epoca 18enne – era consenziente in quella notte in cui venne registrato un rapporto sessuale con un amico. La Cassazione ha messo la parole fine sulla vicenda, facendo diventare definitiva l’assoluzione dei due perché “il fatto non costituisce reato” dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso dell’accusa. I due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo e per induzione con abuso delle condizioni della ragazza, la quale aveva bevuto vino e superalcolici. Dopo il collegio penale di Ravenna in primo grado, con decisione e motivazioni che crearono molte polemiche, e la Corte d’appello di Bologna cha aveva confermato la sentenza di assoluzione piena, giovedì sera – come riportato dal Resto del Carlino – la Cassazione ha definitivamente chiuso il caso. Secondo l’accusa, la ragazza era stata stuprata e filmata in un appartamento di Ravenna nel quale nell’ottobre 2017 era stata accompagnata a spalla dopo una serata in un locale durante la quale aveva bevuto molto. Dopo l’assoluzione di primo grado, c’erano state accese polemiche culminate in un corteo organizzato da associazioni contro la violenza di genere. I due imputati, oggi di 36 e 35 anni, entrambi di origine straniera, sono rispettivamente un ex atleta del Ravenna calcio, assistito dagli avvocati Francesco Papiani e Raffaella Salsano, e un commerciante d’auto usate, difeso dagli avvocati Silvia Brandolini e Carlo Benini. Il primo era indicato come chi aveva incitato l’amico riprendendo la scena con il telefonino e l’altro come chi aveva materialmente abusato della ragazza. A suo tempo sulla base di quei video e dei ricordi della ragazza, due differenti giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna avevano deciso per la custodia cautelare in carcere dei sospettati, misure poi annullate dal Tribunale della Libertà di Bologna. L'articolo Violenza sessuale su una 18enne a Ravenna nel 2017: Cassazione conferma assoluzione per i due imputati proviene da Il Fatto Quotidiano.
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La Cassazione: “L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va cambiata, nuovo processo d’appello”
L’accusa va cambiata. La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello a carico di Lorena Lanceri, una delle donne legate a Matteo Messina Denaro, considerata dagli inquirenti anche la vivandiera del boss. I giudici romani, infatti, hanno bocciato la qualificazione giuridica che aveva portato alla condanna per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, ritenendo che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa fosse stato applicato erroneamente. Nel processo di secondo grado, Lorena Lanceri era stata condannata a 5 anni e 8 mesi, una pena ridotta rispetto ai 13 anni e 4 mesi stabiliti in primo grado. Ma i giudici di Cassazione hanno deciso di rinviare il caso a una nuova sezione della Corte d’appello di Palermo, invitando a rivedere l’impianto accusatorio e la relativa pena. Questo significa che il giudizio sulla posizione di Lanceri non è definitivo, e il nuovo processo potrebbe portare a una revisione tanto dell’accusa quanto della durata della condanna. La donna, che aveva ammesso la sua relazione con Messina Denaro, ha sostenuto di non aver conosciuto immediatamente la vera identità del boss. Nonostante ciò, si è prodigata per lui, gestendo la sua corrispondenza e mantenendo contatti con i familiari e altri membri della sua organizzazione mafiosa. In cambio, la coppia avrebbe ricevuto regali dal boss, tra cui un Rolex che Messina Denaro aveva acquistato per il figlio della coppia. In parallelo, è passata in giudicato la condanna definitiva del marito di Lorena Lanceri, chiamata “Tramite” nei pizzini del boss, Emanuele Bonafede. L’uomo, anche lui tra le persone vicine al boss, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi per favoreggiamento aggravato. Bonafede, inoltre, è il cugino di Andrea Bonafede, il geometra che aveva prestato la sua identità a Matteo Messina Denaro per eludere le indagini e vivere sotto falso nome. ì L'articolo La Cassazione: “L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va cambiata, nuovo processo d’appello” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio
È “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, nelle motivazioni della sentenza depositata e relative alla decisione assunta il 18 novembre 2025, ha condannato Visintin al pagamento delle spese processuali e, “valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso”, anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende. Le motivazioni confermano così le indiscrezioni che già nelle settimane scorse avevano anticipato l’orientamento della Corte suprema. Secondo la Cassazione, la doglianza sollevata dalla difesa è “manifestamente infondata”. I giudici escludono in particolare che l’ordinanza del gip di Trieste possa essere considerata “abnorme” o “posta al di fuori del sistema”. L’atto contestato, firmato il 30 giugno 2025 dalla giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante, aveva accolto la richiesta della Procura disponendo un incidente probatorio limitato ad accertamenti genetici, merceologici e dattiloscopici, rigettando invece l’istanza della difesa di procedere anche a una nuova perizia medico-legale. Nel ricorso, l’avvocato Paolo Bevilacqua sosteneva che la decisione del gip fosse illegittima perché non teneva conto delle profonde divergenze tra le consulenze medico-legali già acquisite nel corso delle indagini preliminari. Secondo la difesa, proprio l’esistenza di esiti scientifici opposti avrebbe imposto di anticipare il confronto tra periti attraverso l’incidente probatorio, al fine di chiarire cause, modalità, data della morte e il periodo di permanenza del corpo di Liliana Resinovich. Una tesi che la Suprema Corte ha però respinto, ritenendo che la scelta del gip rientrasse pienamente nei poteri discrezionali del giudice e non presentasse profili di anomalia tali da giustificare l’intervento della Cassazione. La decisione arriva al termine di un percorso giudiziario complesso e ancora segnato da forti contrapposizioni scientifiche. La prima perizia medico-legale, firmata da Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, aveva concluso per una morte asfittica da “spazio confinato”, una cosiddetta plastic bag suffocation, senza chiari segni di intervento di terzi. Di segno opposto la seconda consulenza, coordinata da Cristina Cattaneo, secondo cui Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa e soffocata. Consulenza che aveva portato al totale ripensamento dell’inchiesta per cui all’inizio la procura di Trieste aveva chiesto l’archiviazione. Proprio su queste “evidenti discrasie scientifiche”, come le aveva definite la difesa, si era concentrata la richiesta di una nuova perizia collegiale. “Abbiamo due consulenze completamente opposte, ecco perché serve un nuovo esame”, aveva dichiarato Visintin nei giorni precedenti alla pronuncia della Cassazione. “Sono passati quasi quattro anni e ancora oggi non sappiamo se Lilly si è suicidata o è stata uccisa”, aveva aggiunto, sostenendo che, in caso di rigetto, la difesa avrebbe cercato “altre forme” per ottenere un approfondimento medico-legale. Liliana Resinovich era stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Nel gennaio del 2024 era stata decisa la riesumazione del cadavere e dall’ipotesi di suicidio si è passati a quella di omicidio volontario. L'articolo Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Caso imam di Torino, la Cassazione ha annullato provvedimento di stop al trattenimento. Nuova valutazione in appello
Nel giorno in cui la premier – durante la lunghissima conferenza di inizio anno – ha citato il caso dell’imam di Torino, arriva la decisione della Cassazione sul trattenimento del religioso, protagonista di controverse dichiarazioni su Hamas in cui non riteneva gli attacchi del 7 ottobre fossero una violenza. La Suprema Corte ha annullato il provvedimento con cui i magistrati torinesi avevano disposto lo stop al trattenimento dell’imam Mohamed Shahin nel centro di permanenza per rimpatri (cpr) di Caltanissetta. Shahin, 47 anni, sposato e con due figli piccoli, era stato trasferito a fine novembre nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Caltanissetta a seguito di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La decisione del Viminale aveva suscitato immediatamente forti contestazioni, sia sul piano politico sia giuridico. Il 16 novembre scorso, la Corte d’appello di Torino aveva stabilito che l’imam dovesse essere rilasciato dal Cpr, sottolineando che Shahin non era un “soggetto pericoloso”, era “incensurato” e che i suoi contatti con persone legate al terrorismo erano “isolati e decisamente datati”. Il provvedimento di espulsione era legato a dichiarazioni fatte dall’imam durante una manifestazione pro-Pal a Torino, in cui aveva espresso il proprio punto di vista sugli eventi del 7 ottobre 2023, giorno della strage di Hamas. Secondo i giudici torinesi, le parole di Shahin costituiscono “espressione di pensiero“, tutelata sia dall’articolo 21 della Costituzione italiana sia dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), e non integrano alcun reato. Successivamente, il 30 dicembre, la Corte d’appello di Caltanissetta aveva confermato il no al rimpatrio in Egitto, Paese che Shahin aveva lasciato oltre vent’anni fa, sottolineando il concreto rischio per la sua vita in caso di espulsione. Il Viminale aveva annunciato il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Torino già nel mese di dicembre. Gli ermellini hanno accolto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, annullando la pronuncia di Torino con rinvio e disponendo un nuovo esame della vicenda da parte dei giudici torinesi. Shahin, presente in Italia da oltre vent’anni e “perfettamente integrato e inserito” nel tessuto sociale, è difeso dagli avvocati Gianluca Vitale e Fairus Ahmed Jama. Ora la parola torna ai giudici della Corte d’Appello di Torino, chiamati a riesaminare il caso alla luce delle indicazioni della Cassazione, in un nuovo passaggio giudiziario che sarà osservato con attenzione da politica, media e opinione pubblica. L'articolo Caso imam di Torino, la Cassazione ha annullato provvedimento di stop al trattenimento. Nuova valutazione in appello proviene da Il Fatto Quotidiano.
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